Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46725 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO depositava conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva la richiesta di riesame contro l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il concorso esterno in associazione di stampo mafioso. A NOME COGNOME si contestava di avere fornito un contributo alle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, coadiuvando NOME
COGNOME per acquisire consenso elettorale a favore dei candidati sostenuti dal consorzio, in cambio della corresponsione di somme di denaro.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.., artt. 110, 416-bis cod. pen.) e viz di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto indicato nella memoria allegata dalla difesa, con la quale si evidenziava che alcune captazioni indicherebbero la condizione di assoggettamento di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE e la assenza di elementi che indicassero il consapevole contributo del ricorrente alla attività criminosa gestita dallo stesso; sarebbe stata del tutto pretermessa la valutazione del contenuto della conversazione nel corso della quale il ricorrente rispondeva a COGNOME – che aveva proposto di sostenere NOME COGNOME – che preferiva appoggiare uno del rione. Si deduceva, inoltre, che dalle intercettazioni emergerebbe che COGNOME non sapeva come gestire le richieste di COGNOME e di NOME COGNOME e che tale circostanza impedirebbe di ritenere che la sua collaborazione fosse volontaria e consapevole.
2.1.1. GLYPH La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa degli elementi raccolti e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato pe respingere la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME. Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione dell’ordinanza impugnata offre una persuasiva interpretazione degli elementi di prova, che valorizza la loro convergenza ed univocità nell’indicare come il ricorrente avesse fornito un consapevole e concreto contributo al RAGIONE_SOCIALE rappresentato da NOME COGNOME e dagli altri esponenti del RAGIONE_SOCIALE fornendo una sistematica disponibilità a raccogliere voti all’interno di palazzine popolari in favore dei candidati appoggiati dal gruppo criminale.
Venivano analizzate le conversazioni intercettate dalle quali emergeva che – da una posizione non intranea al RAGIONE_SOCIALE – COGNOME aveva dapprima concretamente appoggiato NOME, in cambio di denaro, e dopo che tale candidato non era passato al ballottaggio anche altre persone sempre per conto del RAGIONE_SOCIALE mafioso.
2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state riconosciute senza valutare in concreto la posizione di COGNOME.
2.2.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offerto una analitica valutazione del compendio indiziario al fine di esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari; il collegio di merito ha rilevato infatti, come il concorso del ricorrente all’attività criminale del RAGIONE_SOCIALE fosse ancora attuale e come non fosse stata offerta alcuna spiegazione alternativa delle
emergenze procedìmentali. Il Tribunale, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la rete di conoscenze messe a disposizione dell’organizzazione e l’entità degli interessi economici in gioco rendevano concrete ed attuali le esigenze cautelari ed infausta la prognosi di reiterazione di condotte analoghe.
Il Tribunale rilevava, infine, che il pericolo rilevato potesse essere contenuto solo con la massima misura in quanto altre meno afflittive non avrebbero consentito a NOME COGNOME di riprendere i contatti con gli ambienti criminali facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE.
3.Alla dichiarata inammìssibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, p provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023
L’estensore GLYPH
Il Presi ente