Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4191 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela (CI) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusione del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza impugnata, le cui motivazioni sono state depositate il 28 aprile 2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 28 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, aveva affermato la penale responsabilità di NOME in relazione al delitto di cui
all’art. 110 e 416-bis cod. pen., così riqualificato il reato a lui originariamen ascritto al capo 1) dell’imputazione, e, previo il riconoscimento di attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie ex lege, disponendone, altresì, la sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.
Secondo la prospettazione accusatoria, nei termini validati dai giudici di merito, NOME COGNOME, esercente la professione di avvocato, prevalentemente in ambito civilistico, entrato in contatto, a decorrere dal febbraio del 2017, con NOME COGNOME, membro apicale dell’omonima consorteria criminale di RAGIONE_SOCIALE mafioso operante nel territorio di Gela, costituente articolazione territoriale di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, ha con questi instaurato un rapporto che sin da subito ha esorbitato dai binari entro i quali si muove il rapporto che un professionista esercente la professione legale mantiene con l’assistito di turno per assumere i connotati di una relazione illecita.
In particolare, nella ricostruzione fattuale delineata nel corpo delle sentenze di primo e di secondo grado, il NOME, in un contesto temporale nel quale il COGNOME, residente a Roma, non poteva occuparsi in modo continuativo dei propri affari criminali nel contesto COGNOME, si è dimostrato disponibile ad incontrare ripetutamente il capomafia per discutere di argomenti mai esplicitati nel corso dei frequentissimi contatti telefonici; lo ha, poi, accompagnato allorché quest’ultimo ha dato corso a riservati convegni con soggetti reputati intranei o contigui al medesimo allarmante ambito malavitoso; ha egli stesso mantenuto contatti con esponenti mafiosi e, allorquando, nell’ottobre del 2017, il COGNOME è stato sottoposto alla misura di massimo rigore nell’ambito del procedimento penale n. 3269/15 R.G.N.R. in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (meglio noto come operazione «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»), non ha esitato a rendersi latore dei messaggi che il detenuto ha inteso veicolare all’esterno della struttura penitenziaria.
A detta multiforme attività prestata dall’imputato la Corte territoriale ha attribuit in adesione alla lettura critica operata dal giudice di primo grado, una qualificata capacità dimostrativa, reputando quindi acclarato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME abbia ab initio assunto la qualifica di «consigliori» del COGNOME ed abbia così accettato e voluto prestare, sebbene ab externo, un qualificato contributo alla vita ed all’attività dell’associazione criminale da quest’ultimo gestita, sussumibile nell’alveo di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte territoriale NOME NOME propone ricorso per cassazione, tramite due distinti atti, a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO.
3.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si articola in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e per vizio di motivazione. Il difensore lamenta che l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME muove, anzitutto, da un assunto non dimostrato e, cioè, l’aver ritenuto, in assenza di qualsivoglia elemento di prova, che i rapporti che NOME COGNOME ha intrattenuto, per il tramite del ricorrente, con altri esponenti della criminali mafiosa siano stati funzionali alla cura degli interessi del gruppo di appartenenza e la sentenza impugnata giunge, quindi, all’erronea conclusione, frutto di un irragionevole sillogismo, per la quale il ruolo di trait d’union in detti rapporti svolto dall’imputato abbia assunto i tratti tipici del qualificato contributo prestato da u concorrente esterno ad un sodalizio criminale. Non vi è, invero, in atti alcuna emergenza che permetta di ricondurre la gestione degli affari dei quali il COGNOME ed il COGNOME sono risultati protagonisti agli interessi dell’associazione mafiosa dal primo retta, non è stato, infatti, mai apprezzato il coinvolgimento in detti affari altri membri del gruppo criminale e, soprattutto, nessuno di essi è subentrato al COGNOME nella gestione del rapporto intrattenuto con l’imputato, dal momento in cui il capoclan, nella data del 3 ottobre 2017, è stato ristretto in carcere.
Aggiunge, ad ulteriore conforto, che il gruppo criminale non si è di certo dissolto a seguito dell’intervenuta detenzione del COGNOME, che nel corso dell’unico colloquio che l’imputato ha svolto in carcere con quest’ultimo, avvenuto circa due mesi dopo il suo ingresso in carcere, non è stato registrato alcun riferimento ad affari, pregressi o programmati, riducibili agli interessi del clan e, da ultimo, che dopo questo contatto, il COGNOME non si è nuovamente recato in carcere al cospetto del capoclan pur se questi ne aveva fatto espressa richiesta.
Censura che la Corte territoriale, senza offrire al riguardo una motivazione dotata di apprezzabile coerenza, abbia fondato in via pressoché esclusiva il suo convincimento sull’apprezzamento del rapporto intrattenuto, nell’arco temporale compreso tra il 15 aprile ed il 10 settembre 2017, dal COGNOME, anche per il tramite del COGNOME, con tale NOME COGNOME. Quest’ultimo, però, è soggetto estraneo a RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha, in particolare, omesso di confrontarsi con i rilievi formulati nel corpo dell’atto di appello in ordine al significato delle risultanze intercettative concernen detta relazione, dalle quali non può ricavarsi la natura illecita del rapporto o affare peraltro rimasto, come comprovato dalle deposizioni rese da appartenenti alle forze dell’ordine, allo stato di astratto proposito.
Evidenzia, in specie, come i contatti intercorsi, a seguito dell’arresto del COGNOME COGNOME l’imputato ed il COGNOME rinvengano la loro giustificazione nella richiesta di u
parere formulato da quest’ultimo in ordine ad una controversia di natura amministrativa della cui esistenza è stata fornita ampia prova documentale (le email indirizzate dal COGNOME al Prof. COGNOME di Catania, titolare di uno studio specializzato in diritto amministrativo, la sentenza del Tribunale di Gela che reca l’indicazione di un mandato difensivo conferito congiuntamente alla sorella del COGNOME ed al predetto Prof. COGNOME, nonché, da ultimo, il testo del messaggio inviato dal figlio del COGNOME all’imputato) che è stata, però, assertivamente reputata dalla Corte priva di capacità dimostrativa.
Afferma che ancor meno condivisibile si atteggi il rilievo attribuito in sentenza all’incontro che il COGNOME ha svolto con NOME COGNOME, soggetto invero dotato di caratura mafiosa. Detto convegno è stato organizzato non dall’imputato ma da tale COGNOME NOME, assolto nell’ambito del presente procedimento dall’accusa di cui all’art. 416 c.p. La circostanza che il COGNOME abbia accompagnato il COGNOME a detto convegno, svoltosi a Salemi, è priva di rilievo anche alla luc della prospettazione difensiva offerta dallo stesso imputato, che ha attribuito alla sua presenza sui luoghi connotati di estemporaneità. Gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per contrastare detto assunto e valorizzare il contegno nell’ottica accusatoria appaiono viziati posto che la trasferta in questione ha rappresentato la prima occasione di contatto tra l’imputato ed il COGNOME sicché esso non può essere inteso come espressione del «suo diuturno coinvolgimento» nell’attività gestita dal vertice del sodalizio COGNOME.
Lamenta, ancora, come privi di ogni conducenza siano gli acclarati rapporti che l’imputato ha intrattenuto con NOME COGNOME, cugino di NOME, soggetto estraneo ad ogni contesto criminale mafioso e titolare di una sala scommesse.
Detta relazione, sorta, peraltro, in epoca antecedente al legame che l’imputato ha instaurato con il capoclan, rinviene la sua causale nella passione del NOME per il gioco d’azzardo.
La stessa Corte territoriale non è, peraltro, riuscita a ricostruire, con tratti certezza, l’esistenza di rapporti illeciti che sono valsi a legare i due cugini ed a quali il COGNOME avrebbe prestato un fattivo contributo.
Sostiene, altresì, che la Corte territoriale è incorsa in patenti vizi motivazional quanto alla lettura critica delle risultanze intercettative acquisite in atti.
Risponde, anzitutto, ad un dato di comune esperienza il fatto che «le conversazioni telefoniche tra un conclamato boss mafioso ed un avvocato, nella forte probabilità che il primo sia sottoposto ad intercettazione, si svolgono, solitamente, con tenore succinto, non esplicitante l’oggetto delle stesse» e ciò anche allorché esse abbiano ad oggetto l’organizzazione di lecite iniziative economiche in quanto, in quest’ultimo caso, l’esigenza può essere quella di evitare che «gli inquirenti vengano a conoscenza di iniziative economiche, quand’anche lecite, di soggetti
mafiosi, con il pericolo di esporli a misure di prevenzione reali, seppure superabili dopo prolungati, dannosi e dispendiosi relativi procedimenti».
Illogica è, in particolare, l’interpretazione della conversazione registrata a partir dalle ore 17.34 del 25 settembre 2017, poiché da essa non è ricavabile alcuna condizione di subalternità dell’imputato nei riguardi del boss mafioso ma, semmai, una generica ed autonoma manifestazione di disponibilità del primo, desideroso di consolidare il rapporto professionale, appena instaurato, con il secondo.
Identicamente incongrua è la valorizzazione a fini accusatori del rilevante numero di contatti telefonici tra gli stessi intercorsi nell’estate del 2017, posto che in q contesto temporale il COGNOME aveva conferito al COGNOME due incarichi legali riguardanti, il primo, l’eredità paterna di un bene immobile e, il secondo, una controversia previdenziale cui era interessata la sorella.
Già alla luce di detti argomenti critici non risultano, pertanto, configurabili estremi, materiale e soggettivo, del reato riconosciuto in sentenza.
3.1.2. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e per vizio di motivazione anche per travisamento di prova.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale, integrando la motivazione della pronuncia di primo grado, sia incorsa in un palese travisamento della prova con riguardo al tenore del colloquio che l’imputato ha svolto con il COGNOME, presso la casa circondariale di Terni, nella data del 21 novembre 2017.
Una più meditata interpretazione dell’emergenza, già prospettata con l’atto di appello, premette infatti di apprezzare come la copia dell’articolo del giornale -che riportava un passo di un’intercettazione durante la quale tale NOME COGNOME, commerciante di Licata, disquisendo con NOME COGNOME, aveva confidato che il boss COGNOME era proprietario di quaranta appartamenti a Roma- non fosse stata consegnata dal detenuto all’imputato affinché quest’ultimo desse corso ad un’attività di intimidazione ai danni del detto COGNOME. E’ stato piuttosto il COGNOME che nutriva un profondo astio nei riguardi del commerciante, a prelevare sua sponte il foglio di giornale come, peraltro, appare agevolmente apprezzabile dalla lettura di alcuni ulteriori passi della medesima conversazione (in particolare, quanto registrato alle ore 11.57). Ciò il ricorrente ha fatto per dimostrare all’COGNOME di aver detto la verità quando gli aveva in precedenza riferito di aver assunto la veste di indagato. D’altra parte, se la consegna della copia dell’articolo di stampa avesse assunto i tratti di un ordine impartito dal detenuto al professionista, quest’ultimo non avrebbe di certo atteso quasi un mese prima di procedere alla relativa dazione, come la lettura delle risultanze intercettative registrate il successivo 20 dicembre 2017 inequivocabilmente attesta.
Sostiene, pertanto, che la vicenda in esame non può dirsi dimostrativa del fatto che il ricorrente fosse aduso a veicolare i messaggi del COGNOME all’esterno del carcere nel quale questi era ristretto.
Lamenta, poi, come parimenti gravata da un macroscopico errore di valutazione sia la lettura delle conversazione che il ricorrente ha intrattenuto, il 18 novembre 2017, con tale NOME COGNOME durante la quale il primo aveva riferito al secondo di essere solito ricorrere allo scritto per colloquiare in forma riservata con l’assistit in carcere «atteso che chiaramente l’AVV_NOTAIO non ha in alcun modo inteso alludere al fatto che quegli scritti li porti fuori per consegnarli a terzi, essendo contrario, del tutto implicito che egli ciò faccia per evitare che i colloqui vengano intercettati e che gli scritti siano letti dal personale carcerario nell’ovvia previsio che vengano riferiti agli inquirenti».
La Corte non ha peraltro spiegato perché, dopo aver apprezzato che detto modus operandi il ricorrente aveva utilizzato anche durante un colloquio in carcere intrattenuto con NOME COGNOME, non abbia ritenuto di inferire che il professionist abbia veicolato all’esterno dell’istituto penitenziario anche messaggi nell’interesse di quest’ultimo.
3.1.3. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 177, 191, 192 e 210 cod. proc. pen.
Il difensore lamenta che la Corte abbia illegittimamente utilizzato a fini probatori (pag. 18 della sentenza) le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, determinatosi alla collaborazione con la giustizia, riportate nell’ordinanza di custodia cautelare «di cui non v’è traccia di ammissione.. .nel fascicolo del dibattimento». Esse, pertanto, sono state indebitamente utilizzate in patente violazione del principio per cui la prova deve essere assunta nel contraddittorio delle parti, a tacere del fatto che non risultano, comunque, corroborate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e che appaiono contenutisticamente irrilevanti, avendo ad oggetto la rappresentazione di fatti che risalgono all’anno 2012.
3.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si articola in cinque motivi seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.2.1 Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
Il difensore censura che nella valutazione del materiale probatorio la Corte territoriale non sia riuscita a tracciare una chiara linea di demarcazione tra quelle condotte che, seppur moralmente e deontologicamente discutibili, sono prive di rilevanza penale e quelle azioni che, di contro, integrano, in coerenza alle direttive ermeneutiche da tempo tracciate dal supremo Consesso, gli estremi di un
contributo eziologicamente significativo, prestato ab extemo, alla vita ed all’operatività di un sodalizio mafioso.
Premesso infatti che non può assumere rilievo la mera contiguità compiacente, quand’anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i suoi affiliati, lamenta che la sentenza impugnata non si sia adeguatamente confrontata con i canoni interpretativi elaborati dalla Suprema Corte, non avendo operato alcuna verifica sull’effettivo rapporto causale tra il contributo asseritamente prestato dall’imputato ed i fini illeciti perseguiti dal sodalizio, sovrapponendo, nel suo percorso argomentativo, concetti profondamente diversi («la messa a disposizione nei confronti del gruppo con quella nei confronti del singolo») ed addirittura richiamando impropriamente, alla pag. 44 della sentenza (recte: pag. 7), un’isolata massima di una pronuncia di questa Corte (sezione 4, n. 32902/2021) per sostenere che «per il concorso esterno dell’avvocato sia sufficiente la tipicità del ruolo che in sé determinerebbe un contributo senza necessità di alcuna verifica sull’effettivo rapporto causale».
3.2.2 Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Il difensore evidenzia che la Corte ha posto a fondamento del suo ragionare l’inaccettabile canone interpretativo secondo il quale le condotte che non possono costituire oggetto di compiuta ricostruzione, o le stesse risultanze intercettative rilevatesi al più funzionali all’organizzazione di convegni tra l’imputato ed i capoclan COGNOME, risultino ex se invariabilmente riconducibili al compimento o alla programmazione di «delitti o comunque di attività illecite, quali che siano non importa», peraltro mai concretamente ricostruite nella loro oggettività.
Patente appare, pertanto, la violazione della regola ermeneutica di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. «in ordine alla necessità di individuare indizi gravi, precisi e concordanti che possono essere supportati dalla logica e dalla massima di esperienza ma entro la soglia del ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.», violazione che rinviene il suo presupposto logico su un giudizio negativo che involge la persona del ricorrente e che ha, quindi, orientato la susseguente valutazione delle sue condotte.
3.2.3. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione dei rapporti tra l’imputato e NOME COGNOME per manifesta illogicità e travisamento della prova.
Il difensore sostiene che le risultanze probatorie consentano in termini inequivoci di datare l’insorgenza del rapporto tra il ricorrente ed il capoclan nel febbraio del 2017 e su iniziativa di quest’ultimo. Gli elementi probatori che permettono di ricostruire la natura della relazione che i predetti hanno intessuto sono costituiti, in via pressoché esclusiva, da intercettazioni telefoniche durante le quali, nella
maggior parte dei casi, i due interlocutori si sono limitati a concordare i termini per dare corso ad incipienti convegni. L’interpretazione che la Corte ha offerto di dette conversazioni muove da un inaccettabile pregiudizio secondo cui la relazione professionale che lega un avvocato all’assistito debba muoversi secondo invariabili regole d’ingaggio e trascura, in particolare, la personalità prevaricante del capoclan, spesso presente a Gela e, quindi, ben capace di gestire i propri affari illeciti senza la necessità di ricorrere al contributo del ricorrente. A conferma dell’assunto difensivo soccorre l’apprezzamento di quanto accaduto dopo l’arresto del COGNOME. In detto contesto il COGNOME è stato dal predetto nominato suo difensore di fiducia, a dimostrazione dell’effettività del rapporto, e si è recato svolgere un colloquio in carcere in una sola occasione, così smentendo per tabulas di aver mai assunto il ruolo di messaggero ascrittogli nelle sentenze di merito. Quanto accaduto nel corso dell’unico contatto in carcere tra il COGNOME e il COGNOME (l’avvenuta dazione di una copia di un quotidiano) è avvenuto su insistita richiesta del primo e per ragioni che afferiscono a personali conflitti che lo contrapponevano a ll’Inco rva ia .
3.2.4. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’incontro con COGNOME per manifesta illogicità e travisamento della prova.
Il difensore evidenzia che la sentenza ha fondato il proprio convincimento sulla natura illecita del convegno che il ricorrente e il COGNOME hanno intrattenuto con COGNOME sia richiamando la natura criptica dei colloqui registrati sia valorizzando il precedente penale di quest’ultimo per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La censura difensiva con la quale si è evidenziato che la condanna per detto reato riguarda un periodo che si arresta al 1997 è stata respinta dalla Corte richiamando un argomento di diritto eccentrico quale l’operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso il dibattimento non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alle ragioni sottese al convegno e, ancora, in merito al fatto che esse fossero conosciute dal NOME.
3.2.5. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione ai rapporti con COGNOME per manifesta illogicità e travisamento della prova; violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione della legge processuale di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Il difensore rimarca come la valorizzazione, operata dalla Corte territoriale, del rapporto che il ricorrente ha intrattenuto con NOME COGNOME, nell’assenza di emergenze che consentano di ricostruirne il contesto e l’oggetto, degradi a risultato interpretativo non condivisibile.
Il COGNOME ha esplicitato le ragioni lecite sottese all’instaurazione di detta relazion ma ad esse la Corte territoriale ha denegato valenza attraverso una motivazione assertiva e superficiale.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, utilizzate a titolo d riscontro, sono inutilizzabili poiché il predetto non è mai stato sentito in sede dibattimentale ed i suoi verbali sono divenuti parte del compendio in valutazione perché ad esse ha compiuto un richiamo il teste COGNOME. Ciò in palese violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., come già dedotto nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in ognuno dei motivi proposti, connessi e congiuntamente esaminabili, e deve essere, per l’effetto, rigettato.
La ricostruzione operata nelle pagine che precedono permette di apprezzare come la composita prospettazione difensiva si muova essenzialmente lungo due distinte direttrici.
In particolare, attraverso la prima di esse, i difensori hanno inteso aggredire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata denunciando la presenza di illogicità, di carenze motivazionali o di un vero e proprio travisamento dei fatti in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione delle acquisizioni dibattimentali.
Con la seconda, logicamente successiva alla prima, hanno lamentato che il compendio in atti, quand’anche valutato in coerenza alla ricostruzione offerta dai giudici di merito, sarebbe comunque ontologicamente inadeguato a confortare l’opzione accusatoria se non attraverso un percorso valutativo pregiudizialmente viziato da inaccettabili forzature e da salti logici.
2.1. A fronte di ciò, reputa questo Collegio necessario operare in via preliminare talune puntualizzazioni volte a delineare i limiti del sindacato di legittimità ove il ricorso per cassazione sia stato proposto deducendo un motivo sussumibile nella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
2.2. Non appare, anzitutto, inopportuno precisare in via preliminare che il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all’invalidità, o alla scorrettezza, dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell’abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, NOME, in motivazione).
La mancanza di motivazione del provvedimento, invece, non si identifica solo nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall’art. 125 cod. proc. pen, ma anche
nell’apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l’intero iter logico comprensibile e verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dal soggetto interessato.
2.3. Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere interno all’atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale pos fondamento della decisione.
Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti, una valutazione sulla capacità dimostrativa del compendio che è del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Risultano, pertanto, irricevibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti lo scrutinio di legittimità (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266924 – 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153 – 01).
Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato non può, quindi, concernere la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
2.4. Ancora e soprattutto, il vizio di motivazione denunciato a mezzo del ricorso non deve presentare, pena una valutazione di inammissibilità per genericità, un tenore indeterminato e non può, soprattutto, risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto con l’atto di appello e dalla Corte territoriale poi puntualmente e motivatamente disatteso.
In tal caso i motivi di impugnazione, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 – 01), devono considerarsi privi della necessaria specificità e, quindi, meramente apparenti.
È perciò inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv 259425 – 01).
2.5. Il vizio di motivazione della sentenza, per l’espresso disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può anche emergere dalla lettura di un atto del processo.
In tal caso, però, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, è onere della parte allegare al ricorso l’atto specificato per poter permettere la sua valutazione in comparazione con l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).
2.6. Il vizio di motivazione deve, poi, presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilit dello spessore della valenza probatoria di ogni singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2.7. Va, da ultimo, precisato come la mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali possa essere dedotta quale motivo di ricorso solo ove si traduca in un’ipotesi di «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’apparato motivazione sottoposto a critica), purché, ancora una volta, siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le emergenze che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato, e senza che l’esame abbia ad oggetto, invece che uno o più specifici atti del giudizio, il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911).
Solo in presenza di un travisamento della prova è possibile, in particolare, prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ovverosia ove si prospetti che il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558-01).
Nel solco del richiamato indirizzo ermeneutico si innesta quello per il quale «il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, d’altro canto
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758). 3. Tanto premesso, reputa questa Corte che gran parte delle censure difensive prospettate nel corpo del ricorso con riguardo alla ricostruzione ed alla lettura delle risultanze acquisite al compendio, ove filtrate alla luce dei canoni interpretativi appena richiamati, non superi il vaglio di ammissibilità.
3.1. Irricevibili in questa sede si atteggiano, anzitutto, le doglianze attraverso l quali la difesa ha inteso contestare l’interpretazione che la Corte territoriale ha offerto con riguardo al significato delle risultanze intercettative in atti nonché del contegno, connotato da esasperata cautela, che nel corso dei medesimi dialoghi il ricorrente ed i suoi interlocutori hanno invariabilmente assunto.
E’ agevole, invero, osservare come dette censure critiche, pur se dalla difesa formalmente ricondotte nell’alveo dei motivi che legittimano un vaglio di legittimità, integrino e si risolvano nella mera proposizione (rectius: riproposizione) di una diversa – e in questa sede non valutabile – chiave di lettura, ritenuta più plausibile, delle conversazioni intercettate e/o del comportamento in quel contesto tenuto dal ricorrente.
Ben lungi dal procedere, cioè, al necessario confronto critico con la ricostruzione che la Corte territoriale ha operato al fine di evidenziarne profili di manifesta illogicità e/o di contraddittorietà, i difensori, operando, peraltro, un’inammissibile parcellizzazione del compendio intercettativo, trascurando nel contempo i puntuali riferimenti fattuali esaltati in motivazione, hanno di fatto ribadito la prospettazione difensiva già veicolata attraverso l’atto di appello (i relativi motivi risulta sintetizzati alle pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), secondo la quale i dialoghi consentono al più di cogliere il ricorrente nel legittimo esercizi della sua professione legale e non possono, comunque, dirsi indicativi di vicinanza o di contiguità a contesti malavitosi per il solo fatto che in essi il predetto h costantemente improntato il suo contegno a canoni di prudenza; circostanza, quest’ultima, che, a dire dei difensori, connoterebbe il rapporto che ogni legale intrattiene con un cliente intraneo a circuiti criminali.
Invero, detta ricostruzione è stata già dalla Corte relegata nel novero delle proposte interpretative irricevibili attraverso un apparato motivazionale che muovendo da un puntuale scrutinio delle locuzioni cui gli interlocutori hanno di volta in volta fatto ricorso, delle richieste che in alcune occasioni il capoclan ha avanzato al NOME, dell’accortezza e della sinteticità alla quale essi hanno costantemente ispirato il loro relazionarsi, del contesto temporale in cui taluni di detti colloqui sono avvenuti, nonché, da ultimo, delle stesse modalità di svolgimento dei convegni che i predetti hanno spesso concordato di svolgere –
costituisce la risultante di un approccio guidato da incontestabili rigore logico e coerenza argomentativa.
Incensurabile è, pertanto, in questa sede la valutazione operata dalla Corte territoriale che già da dette risultanze ha desunto la prova della dimensione illecita e patologica della relazione che il ricorrente ha stabilmente intrattenuto sia con il capoclan COGNOME sia, anche per il tramite di quest’ultimo, con tale COGNOME COGNOME, soggetto milazzese del quale la sentenza impugnata ha sia pur sinteticamente ricostruito la caratura criminale delineandone, in particolare, la contiguità alla consorteria di RAGIONE_SOCIALE mafioso operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (fatto per il quale è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 110 e 416-bis cod. pen.) e, soprattutto, i datati rapporti che lo stesso ha intessuto proprio con i componenti dell’articolazione mafiosa COGNOME della quale, come detto, il COGNOME è l’esponente di vertice.
Non appare inopportuno precisare che la Corte, con precipuo riguardo alla relazione che il COGNOME ed il COGNOME hanno instaurato con COGNOME, si è puntualmente confrontata con l’ipotesi difensiva secondo la quale il ricorrente si sarebbe limitato a fungere da tramite con il COGNOME ed il di lui figlio NOME per assicurare un’interlocuzione con un avvocato esperto nella materia del diritto amministrativo (pag. 23 della motivazione) e ne ha evidenziato, anche attraverso la disamina della produzione documentale all’uopo operata, non solo l’inconsistenza alla luce delle talora esplicite risultanze intercettative, ma, ancor prima, la sostanziale irrilevanza ai fini di prova (così pag. 24 della sentenza: «che l’odierno appellante possa anche aver discusso con COGNOME NOME di questioni lecite, per le quali non si poneva la stringente necessità di attendere che vi fosse il «mare calmo», non determina il venir meno della rilevanza penale degli affari trattati col COGNOME NOME per conto di COGNOME NOME»).
Con quest’ultimo dirimente giudizio la difesa, ancora una volta, non ha dato corso al necessario confronto critico limitandosi a ribadire la portata dimostrativa della documentazione difensiva ed operando così in questa sede ciò che costituisce a tutti gli effetti un aspecifico rinvio alle doglianze già formulate con l’atto di appell 3.2. Considerazioni in parte diverse sollecita la verifica critica delle censure difensive sollevate quanto all’apparato argomentativo offerto dalla Corte in merito al convegno che il ricorrente ed il COGNOME hanno svolto con tale NOME COGNOME, soggetto la cui intraneità ad una storica consorteria mafiosa operante nel territorio palermitano è stata invece già nel passato accertata con sentenza passata in giudicato e che viene altresì indicato come destinatario, in epoca più recente, di numerose ordinanze custodiali per delitti di particolare gravità.
La vicenda, sinteticamente tratteggiata alle pagg. 14 e ss. della sentenza, si è consumata nella data del 15 aprile 2017 – a distanza di circa due mesi, quindi,
dall’esordio della relazione – allorché il COGNOME, servendosi della propria autovettura, si era, insieme al capoclan, mosso da Gela per raggiungere Milazzo, ove si era intrattenuto in compagnia del già menzionato COGNOME, per, poi, condursi, senza soluzione di continuità, a Salemi, in provincia di Palermo, ove aveva dato corso al convegno con il COGNOME.
Orbene, va evidenziato come il richiamo che la Corte territoriale ha effettuato alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per attribuire connotati di mafiosità a detto convegno si atteggi, all’evidenza, erroneo, non potendosi fondare su una regola processuale che disciplina, in materia di misure custodiali, la valutazione delle esigenze di cautela un giudizio di merito di persistente appartenenza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mafioso al quale è stato ritenuto intraneo con sentenza definitiva risalente al 18 gennaio 1998.
E’ del pari evidente come la lettura della motivazione della sentenza, seppur depurata da questo inadeguato passaggio motivazionale, specie ove operata alla luce della pronuncia di primo grado che con essa si salda e finisce per costituire un unico corpo decisionale, restituisca comunque un quadro oltremodo chiaro della natura illecita del convegno, agevolmente apprezzabile già ove si considerino le cautele adottate per darvi corso, puntualmente esaltate dal Tribunale di Gela (cfr. al riguardo il tenore delle intercettazioni e le valutazioni alle stesse correlate riportate alle pagg. 142 e ss. della sentenza di primo grado), e si apprezzi altresì la macroscopica inverosimiglianza della prospettazione offerta dal ricorrente, delineata con tratti di incensurabile coerenza logica dal giudice di secondo grado.
3.3. Ancora, radicalmente prive di pregio si atteggiano le censure con le quali la difesa ha inteso contrastare la logicità e la correttezza in fatto dell’ordit argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricostruito il tenore del colloquio che il ricorrente ha intrattenuto, il 21 novembre 2017, presso la Casa Circondariale di Terni, con il COGNOME, medio tempore sottoposto a misura custodiale di massimo rigore, ha ad esso attribuito la valenza di emergenza dotata di straordinaria forza dimostrativa.
Si è evidenziato come i difensori, per contrastare l’assunto, abbiano, in via esclusiva, concentrato l’attenzione sulla lettura della risultanza intercettativa e ciò al fine di dimostrare che non era stato il COGNOME a consegnare la copia del quotidiano all’odierno ricorrente, ordinandogli di dare corso ad un’attività di intimidazione nei riguardi del troppo ciarliero COGNOME, come reputato dalla Corte sulla scorta di ciò viene indicato come un patente travisamento della prova, ma era stato il COGNOME ad impossessarsi del foglio perché intenzionato ad utilizzarlo nei confronti di quest’ultimo e dare così sfogo a motivazioni di carattere personale, estranee, in quanto tali, alle finalità criminali dell’associazione.
Orbene, alla luce di quanto già evidenziato nelle pagine che precedono, appare evidente come il richiamo alla categoria del travisamento della prova quale vizio inficiante il provvedimento impugnato si atteggi del tutto improprio, atteso che ciò che la difesa ha contestato non è l’utilizzazione a fini valutativi di un dat inesistente o, piuttosto, l’omessa considerazione di un dato presente al compendio, bensì la correttezza dell’interpretazione di talune specifiche locuzioni utilizzate dagli interlocutori nel corso del lungo dialogo.
La valutazione che si impone in questa sede, pertanto, deve muoversi lungo le direttrici già tracciate, volte a verificare la presenza di profili di manife incoerenza logica della lettura proposta dalla Corte territoriale o di passaggi contraddittori nella sistematica interpretazione dell’emergenza investigativa, senza poter soppesare la maggiore o minore verosimiglianza dell’opzione valutativa prospettata dalla difesa.
Ed allora, anche in tal caso, uno scrutinio che si muova nei più ristretti ambiti consentiti al giudice di legittimità non conduce all’esito auspicato dalla difesa.
Va, anzitutto, evidenziato come la Corte territoriale non si sia sottratta al confronto critico con l’opzione difensiva, nella quale ha, anzi, ravvisato profili ragionevolezza tanto da ritenere altamente plausibile, attraverso un incedere che si sottrae a valutazioni di incoerenza logica, che attraverso la presa in consegna della copia del quotidiano il NOME abbia inteso perseguire anche un utile di carattere personale (cfr. pag. 37 della motivazione).
Ciò che, però, assume valenza assorbente è il fatto che detta considerazione costituisce l’appendice di un più articolato momento valutativo nel quale la Corte, prendendo le mosse dalla disamina di alcune conversazioni registrate nella data del 20 dicembre 2017 (la prima intrattenuta con NOME COGNOME, la seconda con NOME COGNOME), del tutto obliterate dal collegio difensivo, perviene, ancora una volta all’esito di un rigoroso raffronto con le stesse, e, in particolare, con inequivoche indicazioni offerte proprio dal COGNOME, al risultato interpretativo, sopra anticipato, che appare qualificato da incontestabili connotati di congruenza logicoricostruttiva.
3.4. Va ancora e per altro verso evidenziato come altre delle censure difensive si atteggino inficiate da patente inconsistenza o risultino manifestamente eccentriche rispetto alle argomentate conclusioni offerte dalla Corte territoriale.
Non coglie nel segno, anzitutto, la lettura critica della difesa in relazione a ciò che rappresenta una delle pietre angolari su cui è stato fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente.
Si allude al significato attribuito alla riservata conversazione che il COGNOME ha intrattenuto all’interno della propria autovettura, il 18 novembre 2017, appena tre giorni prima dal suo recarsi a colloquio con il COGNOME, con tale NOME COGNOME e che,
nella coerente ricostruzione operata dai giudici di merito, vale a dimostrare che l’imputato, approfittando della sua asserita qualità di difensore del detenuto, della quale, però, l’attività di indagine non ha restituito alcuna evidenza (cfr. pag. 162 della sentenza di primo grado), aveva accettato di degradare sé stesso a strumento del quale il capoclan si sarebbe servito per veicolare all’esterno della struttura ordini e messaggi.
L’opzione difensiva al riguardo proposta, secondo la quale la circostanza che l’imputato abbia non solo consegnato al detenuto ma anche ricevuto da quest’ultimo fogli scritti di pugno (condotta puntualmente comprovata dalle riprese video operate in occasione del colloquio) non significa che di essi il primo si sia poi servito per fungere da messaggero e destinarli alla conoscenza di terze persone, è all’evidenza assertiva, gravata da inaccettabili margini di astrattezza e finisce per attribuire alle condotte umane connotati di imperscrutabile irrazionalità del tutto assenti nella differente ricostruzione operata dalla Corte di appello.
Gravemente distonica rispetto all’apparato argomentativo della sentenza è, invece, la considerazione critica spesa dal collegio di difesa quanto ai rapporti che il ricorrente ha intrattenuto con NOME COGNOME che, ben lungi dall’essere soggetto estraneo al contesto criminale in esame, è stato condannato in via definitiva perché ritenuto partecipe al sodalizio mafioso retto dal cugino NOME nell’ambito di un distinto procedimento penale.
Invero, la Corte territoriale, dopo aver operato un espresso richiamo alle pagg. 99-106 della sentenza di primo grado, nelle quali risultano analiticamente riportate le risultanze intercettative delle conversazioni che il ricorrente e NOME COGNOME hanno intrattenuto nell’arco temporale compreso tra l’aprile 2016 ed il settembre 2017, ha in particolare esaltato, a fini probatori, la condotta della quale il ricorrente si è macchiato in occasione del colloquio carcerario svoltosi il 15 novembre 2017. Secondo quanto rappresentato in fatto in motivazione, non contestato nei ricorsi, il COGNOME ha, ancora una volta, improntato il contatto con il detenuto, appena sottoposto a misura custodiale, a modalità tese ad impedire una temuta attività intercettativa e ciò ha fatto utilizzando quelle stesse cautele delle quali si sarebbe servito, pochi giorni dopo, in occasione del colloquio in carcere svolto con il capoclan COGNOME.
Muovendo dalla patente irragionevolezza della prospettazione difensiva (pag. 38 della motivazione), la Corte ha in detto contegno ravvisato un ulteriore significativo tassello argomentativo da porre a sostegno della correttezza della valutazione operata dal Giudice di primo grado.
Rispetto a detta valutazione, sorretta da patente logicità, la difesa ha osservato che NOME COGNOME è soggetto che non è menzionato nel capo di imputazione tra gli esponenti di rilievo della consorteria con la quale il ricorrente ha intessuto
rapporti, evidenziato poi che quest’ultimo ed il ricorrente sono stati legati da pregressi rapporti di frequentazione che rinvengono la loro causa nella ludopatia sofferta dal COGNOME e sostenuto infine che il compendio non ha comunque permesso di ricostruire il suo attivarsi al fine di favorire incontri tra i due cugini. Ha fatto, così, ricorso ad argomenti che appaiono o meramente suggestivi (l’imputazione non menziona NOME COGNOME ma ascrive al ricorrente di essersi messo «a disposizione di vari sodali partecipi della associazione mafiosa»), smentiti dalle risultanze dibattimentali (alla pag. 7 della motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale evidenzia che NOME COGNOME era solito mettere a disposizione del cugino la propria sala giochi per consentirgli lo svolgimento di incontri con esponenti mafiosi, non solo gelesi) o, comunque, del tutto inconducenti, inidonei, cioè, a disvelare profili di irragionevolezza nel percorso motivazionale della sentenza che ha ravvisato nella condotta come sopra ricostruita un’ulteriore manifestazione dell’indebito attivarsi del ricorrente a vantaggio di soggetti intranei al RAGIONE_SOCIALE mafioso operante nel contesto COGNOME.
3.5. Da ultimo, immeritevoli di condivisione appaiono le contestazioni difensive relative all’utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese d collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
Le ragioni a ciò sottese impongono, però, talune preliminari considerazioni.
Va infatti premesso come le censure al riguardo formulate nel corpo dei due atti di ricorso si muovano in direzioni tra loro non compatibili, avendo il primo difensore lamentato il fatto che dette dichiarazioni fossero riportate solo nell’ordinanza di custodia cautelare che accompagna il fascicolo per il dibattimento ex art. 432 cod. proc. pen e che di esse i giudici di merito, in assenza dell’esame dibattimentale della fonte di accusa, abbiano fatto indebito utilizzo, ed avendo, di contro, il secondo difensore censurato la circostanza che dette dichiarazioni abbiano costituito oggetto di testimonianza indiretta ad opera di un appartenente alla polizia giudiziaria e siano state poi valorizzate a fini probatori in violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Nessuno dei due atti di ricorso in esame soddisfa, però, sul punto, il requisito dell’autosufficienza, sicché le doglianze come appena prospettate rimangono allo stato di mere asserzioni labiali.
La disamina degli atti processuali, cui questa Corte può procedere essendo stato allegato un error in procedendo, non consente per altro verso di chiarire i termini della vicenda.
Ciò che dalla lettura delle motivazioni delle due sentenze di merito si trae è il fatto che il collaboratore di giustizia non è stato effettivamente esaminato nel contraddittorio delle parti.
La stessa verifica, se non permette di comprendere come le dichiarazioni rese dalla fonte di accusa siano entrate a far parte del patrimonio valutativo, conduce, però, ad apprezzare come con detto materiale la difesa abbia accettato un confronto nel merito, senza averne apparentemente eccepito Vinutilizzabilità innanzi alla Corte territoriale, come invece prospettato a mezzo dei presenti atti di ricorso (cfr. le indicazioni di cui alla pag. 18 della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta). Quanto sin qui evidenziato rende patente l’impossibilità per questa Corte di potersi confrontare con il thema in esame perché i motivi di ricorso, come prospettati, appaiono privi di sufficienti connotati di perspicuità.
Al di là di ciò ed a tacere del fatto che le dichiarazioni del collaboratore sono state sostanzialmente confortate nel loro contenuto dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. pag. 23 della motivazione), non può non osservarsi come le contestazioni in esame si rivelino comunque inidonee allo scopo, non avendo i difensori delineato la rilevanza che il vizio dedotto, ove reputato sussistente, avrebbe esercitato sulla complessiva tenuta logica del percorso argomentativo seguito dalla Corte.
Anche detti motivi risultano, pertanto, affetti da conclamata genericità (v. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02: «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. prova di resistenza, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato»).
COGNOME Dalla valutazione critica delle risultanze dibattimentali, operata senza incorrere in manifesti e decisivi inciampi motivazionali, la Corte territoriale ha poi mutuato un giudizio in punto di diritto che appare esente dalle manchevolezze e vizi logici denunciati dalla difesa.
Va premesso che i connotati del reato per il quale il NOME ha riportato condanna, seppur negli anni oggetto di acceso dibattito, possono dirsi ormai da tempo, alla luce dei ripetuti interventi nomofilattici operati da questa Corte, anche nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 01, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 – 01), definiti con assoluta nettezza.
Assume, pertanto, il ruolo di «concorrente esterno» di un’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso il soggetto che, non inserito stabilmente nella sua struttura organizzativa e, quindi, privo dell’a ffectio societatis, si determini a fornire ad essa un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come «RAGIONE_SOCIALE», di un suo particolare
settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Netta si atteggia, pertanto, la linea di demarcazione che separa la condotta partecipativa al sodalizio dall’opera prestata dal concorrente esterno.
La prima implica invariabilmente la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali; il concorrente esterno è, invece, estraneo al vincolo associativo, pur fornendo, come detto, un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione.
La Corte territoriale ed il Tribunale di primo grado, le cui motivazioni, come detto, si saldano tra loro in un unico ordito argomentativo, hanno fatto corretto uso dei principi ermeneutici appena delineati per attribuire al multiforme attivarsi dell’imputato nell’interesse del COGNOME rilevanza penale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110 e 416-bis cod. pen.
Diversamente da quanto denunciato dai difensori con i presenti ricorsi, l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente non è scaturita da un’improvvida esaltazione a fini probatori di condotte al più discutibili sotto il profilo morale e/o deontologico, ma ha costituito il precipitato di un sistematico apprezzamento delle diverse condotte, ricostruite nella loro natura e dimensione finalistica, delle quali il ricorrente si è reso protagonista nell’arco temporale oggetto della presente verifica.
Più in particolare, la valutazione al riguardo operata non ha trascurato il fatto, rimarcato dai difensori, che di numerose di dette condotte non sia stato possibile ricostruire con compiutezza i contorni.
Ancora una volta, infatti, con un incedere cui risultano estranei passaggi di patente illogicità, la Corte, prendendo le mosse dall’indubitabile natura illecita di ciascuna di esse, ne ha desunto in termini generali una valenza dimostrativa della fondatezza dell’assunto accusatorio, esaltando, anzitutto, di ciascuna di esse la rilevanza causale, già insita nel solo fatto che il ricorrente si è attivato secondo i mutevoli desiderata dell’autorevole interlocutore, ed operandone, poi, per un verso, una lettura unitaria rispetto a quelle condotte cui sono risultati estranei profili di ambiguità e che, in sé considerate, appaiono dotate di straordinaria forza dimostrativa (in primis, l’aver illecitamente utilizzato i colloqui in carcere per veicolare informazioni e notizie) e rimarcando, per altro verso e soprattutto, la posizione verticistica in seno al consesso mafioso del soggetto con il quale il
NOME si è, in forma pressoché esclusiva, relazionato ed a favore del quale si è ripetutamente speso.
Sulla scorta di ciò il giudizio di «completo asservimento» del ricorrente nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE, tradottosi in un suo fattivo e sistematico attivarsi a vantaggio di quest’ultimo e, quindi, inevitabilmente, del RAGIONE_SOCIALE del quale era il vertice, costituisce il frutto di un precipitato logico la cui salda forza dimostrativa non risulta significativamente scalfita dalle obiezioni difensive prospettate in ricorso.
Il fatto che le emergenze in atti non abbiano condotto ad apprezzare contatti tra il COGNOME ed altro meno autorevoli componenti del gruppo malavitoso, specie in epoca successiva all’arresto del COGNOME, o, ancora, che i rapporti tra il ricorrente ed il capoclan non abbiano avuto ulteriore seguito dopo lo svolgimento del colloquio in carcere registratosi il 21 novembre 2027, non costituisce allegazione idonea ad instillare profili di manifesta illogicità nell’apparato motivazionale della sentenza impugnata.
Ciò ove si consideri, per un verso, che il primo dato appare consustanziale al rapporto pressoché esclusivo, puntualmente descritto nelle motivazioni delle sentenze, che i predetti hanno intrattenuto, e ove si valuti, per altro verso, quanto già evidenziato in ordine al fatto che il ricorrente non ha mai formalmente assunto la qualità di difensore del capomafia nell’ambito del procedimento penale «RAGIONE_SOCIALE» (circostanza, quest’ultima, evidenziata dal Tribunale di Gela e non contrastata dalla difesa né in occasione dello svolgimento del giudizio di secondo grado né nella presente sede), e si apprezzi, da ultimo, l’inidoneità di detti elementi a neutralizzare la portata dimostrativa delle obiettive emergenze fattuali acquisite al compendio.
Né maggior pregio assume la considerazione secondo la quale non potrebbe escludersi che gli interessi che il COGNOME ha inteso realizzare anche per il tramite del fattivo contributo offerto dal COGNOME, quand’anche aventi un rilievo illecito, possano essersi mossi in una dimensione eccentrica rispetto ai fini criminali dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso.
A detto specifico argomento, che in assenza di qualsivoglia allegazione probatoria degrada ad ipotetica ed astratta chiave di lettura, la Corte ha replicato, con motivazione che si trae, in particolare, dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01), esaltando, per l’appunto, la veste apicale del COGNOME in seno al RAGIONE_SOCIALE criminale e la natura del multiforme contributo assicurato dal NOME e riconducendo la prospettazione difensiva a ricostruzione alternativa priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, a vera e propria eventualità remota tale da non essere idonea ad assurgere a dubbio ragionevole in grado di travolgere il giudizio di penale responsabilità.
COGNOME Alla luce dell’apprezzata infondatezza dei motivi ad esso sottesi, il ricorso deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2025