Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2045 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME ad AFRAGOLA il DATA_NASCITA
nonchØ da
COGNOME NOME NOME ad ACERRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME ad AFRAGOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME ad ACERRA il DATA_NASCITA
5. COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e, in parziale accoglimento del ricorso del ricorrente COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’immobile disposta a carico del predetto COGNOME, e il rigetto nel resto del ricorso di COGNOME, nonchØ l’inammissibilità dei ricorsi dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Udito:
l’avvocato COGNOME NOME del foro di Napoli, in difesa di COGNOME NOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e, in subordine, per il rigetto;
l’avvocato AVV_NOTAIO NOME del foro di Napoli nord, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME NOME del foro di Napoli, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi e per l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale;
l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di Napoli nord, in difesa di COGNOME NOME, conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8 giugno 2023, ha:
assolto NOME COGNOME dal reato di concorso nell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ex artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo 1);
applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 416bis , quarto comma, cod. pen. e ridetermiNOME in sei anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ex artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo 1);
applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti ex artt. 416bis , quarto comma, e 629, secondo comma, cod. pen. e, con la già riconosciuta continuazione coi reati giudicati dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 17 giugno 2019, ridetermiNOME in sette anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME, per i reati di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ex artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo 1) e di estorsione pluriaggravata ex artt. 629, secondo comma, 628, primo e terzo comma, 416bis .1 cod. pen. (capo 19);
applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 416bis , quarto comma, cod. pen. e ridetermiNOME in sei anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta ad NOME COGNOME per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ex artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo 1);
applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti ex artt. 416bis , quarto comma, e 629, secondo comma, cod. pen. e ridetermiNOME in sette anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta a COGNOME, per i reati di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ex artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo 1), di estorsione pluriaggravata ex artt. 629, secondo comma, 628, primo e terzo comma, 416bis .1 cod. pen. (capo 22) e di tentata estorsione pluriaggravata ex artt. 56, 629, secondo comma, 628, primo e terzo comma, 416bis .1 cod. pen. (capo 26).
1.1. Per gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la Corte di appello ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in ragione della quale sono state applicate le circostanze attenuanti generiche, e ha ridotto il trattamento sanzioNOMErio, confermando la declaratoria di responsabilità.
Per l’imputato NOME COGNOME la Corte di appello ha pronunciato assoluzione, con revoca dei provvedimenti cautelari personali e reali e della statuizione di confisca dei beni disposta dal primo giudice, non ritenendo dimostrata con adeguata certezza la responsabilità, quale imprenditore ‘a disposizione’ e favorito dal RAGIONE_SOCIALE, per il reato di concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Ricorrono il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli e gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME,a mezzo dei rispettivi difensori.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, in relazione all’assoluzione di NOME COGNOME, sviluppa tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso denuncia la violazione della legge penale e processuale, in riferimento agli artt. 110 e 416bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione poichØ i giudici di appello: non fatto buon governo dei principi fissati dalla Suprema Corte per la configurabilità
della fattispecie del reato di concorso esterno nel reato associativo; non hanno operato il giudizio di convergenza indiziaria tra le dichiarazioni dei collaboratori e le captazioni; non hanno effettuata la necessaria valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, operando piuttosto in modo frammentario e frammentato.
¨, anzitutto, errata l’argomentazione giuridica secondo la quale dalla dimostrata «contiguità o vicinanza» di COGNOME ai NOME COGNOME non Ł possibile trarre «lo specifico contributo prestato all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, restando, in particolare, non chiarita la natura dei rapporti (eventuali) tra il prevenuto e l’attività di impresa da lui svolta e il RAGIONE_SOCIALE, non risultando acquisiti sufficienti elementi per ritenere l’imputato mero prestanome (ipotesi che, peraltro, va senz’altro esclusa in ragione della effettività dell’attività imprenditoriale esercitata in prima persona), nØ per ritenere che NOME COGNOME fosse socio di fatto della società ovvero che immettesse nell’attività di impresa proventi derivanti dal delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. (ipotesi questa pure posta a fondamento dell’addebito), nØ in una prospettiva peraltro del tutto diversa, che l’imputato godesse della protezione del RAGIONE_SOCIALE, nel senso che il sodalizio gli assicurasse il monopolio nel territorio soggetto alla sua influenza in cambio del periodico versamento di somme di danaro».
Ad avviso del Procuratore generale ricorrente, la sentenza impugnata confonde l’intestazione fittizia di attività imprenditoriali e l’organica partecipazione di NOME COGNOME alla compagine associativa, mentre la contestazione riguarda il concorso esterno; la qualità di prestanome assunta da un soggetto in una determinata attività e la speculare titolarità di fatto in capo a persona appartenente a contesti camorristici integra il reato dell’art. 512bis cod. pen; per altro verso, la figura dell’imprenditore, come descritta nel giudizio assolutorio, Ł riferita alla condotta di partecipazione e non a quella di concorso esterno all’RAGIONE_SOCIALE.
La figura dell’imprenditore, che agisce per il perseguimento (anche) di proprie utilità individuali e che interagisce con il sodalizio per realizzare (almeno) una delle finalità per il raggiungimento delle quali esso si Ł costituito e opera, Ł da sussumere nella fattispecie del concorrente esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, allorquando sussista, altresì, l’elemento soggettivo proprio di tale reato e che consiste, per il concorrente, nella consapevolezza di entrare in relazione con una struttura mafiosa e nell’assenza, tuttavia, della volontà di entrare a far parte organicamente della compagine del sodalizio, il quale, dal suo canto, non chiama l’ extraneus a far parte di sØ e non lo vuole come proprio sodale, ma si avvale del suo contributo.
Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, l’esistenza di un solido patto sinallagmatico tra il RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, tale da essere ricondotto nell’alveo della contestata fattispecie di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, emerge in maniera chiara dal materiale probatorio acquisito.
Il contributo causale di NOME COGNOME, il quale ottiene indubbiamente anche vantaggi personali, si rivela, anche all’esito della verifica condotta ex post in concreto, utile a far conseguire al sodalizio una pregnante infiltrazione nel tessuto economico-produttivo, ovvero una delle finalità piø rilevanti del programma associativo del RAGIONE_SOCIALE, stante la sua marcata vocazione imprenditoriale e l’ambizione ad accreditarsi come ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come risulta dimostrato alla luce di quanto evidenziato in prosieguo.
La Corte di appello si limita a escludere che ciascun dialogo intercettato possa essere interpretato quale espressione di diretta riferibilità della società RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME, ritenendo che l’intervento di quest’ultimo ben potesse essere ricondotto ai rapporti di familiarità con COGNOME.
I dati probatori offerti dal contenuto delle conversazioni registrate costituisco
inconfutabilmente riscontro al narrato di: NOME COGNOME, il quale si era espresso in termini di sostanziale appartenenza della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, il quale aveva evidenziato la vicinanza della RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME; NOME COGNOME che aveva indicato in COGNOME l’imprenditore di riferimento del RAGIONE_SOCIALE quale collettore delle tangenti estorsive e in grado di segnalare i cantieri da sottoporre alla pressione estorsiva del RAGIONE_SOCIALE, attività particolarmente utile se posta in essere da un soggetto inserito in un contesto imprenditoriale proprio perchØ rendeva meno visibile e meno pericolosa l’attività illecita; NOME COGNOME, il quale individuava nella RAGIONE_SOCIALE una ditta gestita per conto dei COGNOME.
Dal materiale probatorio emerge che: 1) la vera forza mafiosa del RAGIONE_SOCIALE COGNOME deriva dal controllo di interi settori di attività imprenditoriali (per stessa ammissione degli appartenenti alla famiglia COGNOME: «gli appalti … le costruzioni»); tale peculiarità consentiva al RAGIONE_SOCIALE di presentarsi come ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, sebbene le risorse provenissero dalle attività di RAGIONE_SOCIALE (cfr. conversazioni riportate a pag. 18 e, in generale, quelle esaminate a pagg. 16 e ss della sentenza di primo grado); 2) la spiccata vocazione imprenditoriale del RAGIONE_SOCIALE COGNOME costituisce un dato perdurante anche rispetto al periodo nel quale si collocano le condotte in esame (cfr. conversazioni riportate da pagg. 114 e ss. della sentenza di primo grado); 3) dal legame con NOME COGNOME il RAGIONE_SOCIALE traeva fonti di guadagno anche attraverso attività usurarie (cfr. dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME; 4) a partire dal 2009 la società aveva conosciuto un’ascesa (cfr. indagini economico-patrimoniali eseguite dal GICO della G.d.F. sul conto di COGNOME: pag. 687 della sentenza di primo grado); 5) la RAGIONE_SOCIALE Ł una impresa sulla quale il RAGIONE_SOCIALE può fare affidamento per il perseguimento delle proprie finalità illecite nello specifico settore imprenditoriale (conversazione registrata il 22.2.2018 e, in particolare, il passo riportato a pag. 682- 683 della sentenza di primo grado, da cui si evince che la RAGIONE_SOCIALE era una delle società sulle quali il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva fare affidamento per attività di sovrafatturazione); 6) grazie alla intercessione di NOME e NOME COGNOME, COGNOME aveva avuto l’autorizzazione a proseguire l’attività così superando l’ostilità di NOME COGNOME (conversazione del 28.10.2011, riportata a pagg. 679 e 680 sentenza di primo grado, nella quale COGNOME, nel dialogare con COGNOME NOME, ripercorre le fasi della sua storia imprenditoriale così fornendo riscontro al narrato dei collaboratori); 7) la RAGIONE_SOCIALE, grazie al legame con i vertici del RAGIONE_SOCIALE, otteneva commesse e vantava una posizione di predominio e favore quale ditta del RAGIONE_SOCIALE alla quale, nel territorio sottoposto alla sfera di influenza del RAGIONE_SOCIALE, gli altri imprenditori preferivano rivolgersi (conversazione tra NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, riportata a pag. 678 della sentenza di primo grado, nel corso della quale COGNOME precisa che, proprio per evitare di «mettersi nello sbaglio», aveva deciso di affidare le attività da commissionare a due imprese distinte, una delle quali Ł la RAGIONE_SOCIALE; conversazione n. 4272 del 5.6.20 12, riportata a pag. 679 della sentenza di primo grado, dalla quale si evince che la RAGIONE_SOCIALE era stata ‘autorizzata’ a operare grazie all’intervento di esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE).
In sintesi, la Corte di Appello enumera e valuta partitamente ogni singola prova, limitandosi a escludere per ciascuna di essa, singolarmente considerata, l’idoneità decisiva a dimostrare l’ipotesi accusatoria, attraverso una inammissibile valutazione segmentata. Del tutto assente Ł, invece, la valutazione globale, ovverossia la verifica sulla confluenza e l’intreccio tra le prove raccolte, a fronte della concordanza dimostrativa ritenuta dal primo giudice.
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO, denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per assenza della motivazione sulla responsabilità.
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO, denuncia la violazione della legge penale e processuale e il vizio della motivazione con riguardo alla datazione della partecipazione associativa che, come si era censurato con i motivi di appello, deve essere al piø ritenuta cessata, per mancanza di contatti o altri comportamenti associativi, alla data del 17 novembre 2017 (arresto dell’imputato) o del 10 gennaio 2018 (data della scarcerazione dall’arresto cautelare disposto per il reato di estorsione giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 17 giugno 2019).
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO, denuncia la violazione della legge penale e processuale e il vizio della motivazione con riguardo alla datazione della partecipazione associativa che, come si era censurato con i motivi di appello, deve essere al piø ritenuta cessata, per mancanza di contatti o altri comportamenti associativi, alla data del 24 ottobre 2017 (data della ordinanza cautelare emessa nel connesso procedimento ‘Baia’) o alla fine del 2017 (con riferimento all’inizio della collaborazione da parte di NOME COGNOME).
NOME COGNOME,con l’AVV_NOTAIO, sviluppa due motivi.
7.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale e il vizio della motivazione con riguardo all’omesso esame del motivo di appello n. 10 sulla confisca e all’assenza di motivazione sulla dedotta capacità reddituale, sull’assenza di nesso tra l’acquisto e del bene e il reato nonchØ sul difetto di sproporzione, non essendosi rinunciato a detta doglianza.
7.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale e il vizio della motivazione con riguardo all’omesso esame del motivo di appello n. 9 sulla circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., non essendosi rinunciato a detta doglianza.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha depositato due memorie con le quali conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha depositato una memoria con la quale conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale non Ł fondato. I ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME sono inammissibili. Il ricorso di COGNOME Ł fondato limitatamente al primo motivo, sicchØ la sentenza va annullata con rinvio quanto alla confisca; mentre Ł infondato nel resto.
I ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME sono inammissibili.
2.1. ¨ inammissibile il ricorso di COGNOME che denuncia la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in presenza di una rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, poichØ l’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento contrasta in senso logico e giuridico con la valida rinuncia espressa.
2.2. I ricorsi di COGNOME e COGNOME, sulla anteriore cessazione della permanenza della condotta di partecipazione al reato associativo, sono inammissibili.
Ferma la genericità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato gli elementi di prova sulla base dei quali, con motivazione logica e coerente, Ł stata confermata la ritenuta partecipazione fino al 2019, che non può dirsi automaticamente cessata per la semplice applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018 – dep. 2019, Suarino, Rv. 274893 – 01), non risulta
contro
verso che entrambi gli imputati hanno validamente rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, il che preclude la deduzione di questioni inerenti la cessazione della condotta antigiuridica loro ascritta.
Quanto alla specifica questione, si Ł chiarito che «in tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l’assoluzione dell’imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzioNOMEria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l’arco temporale della condotta» (Sez. 1, n. 49341 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285610 – 02), sicchØ deve escludersi che sia consentito il motivo sulla anteriore individuazione della data di cessazione della partecipazione associativa.
2.3. All’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Il ricorso di COGNOME Ł fondato limitatamente al primo motivo, mentre Ł infondato nel resto.
3.1. Non Ł fondato il motivo sulla circostanza attenuante dell’art. 114 cod. pen. poichØ la questione, pure oggetto di appello, Ł compresa nella rinuncia validamente espressa ai motivi sulla responsabilità.
Si Ł da tempo chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzioNOMErio ( ex multis , Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 02).
3.2. ¨, invece, fondato il primo motivo sulla confisca, che non rientra tra i motivi oggetto di rinuncia poichØ non riguarda la responsabilità, in relazione alla quale la sentenza Ł del tutto priva di motivazione.
SicchØ la sentenza impugnata va annullata con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli perchØ, nella piena libertà delle valutazioni di merito alla stessa attribuite, sani il vizio motivazionale sopra indicato.
Il ricorso del Procuratore generale non Ł fondato.
4.1. Va premesso che la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, denominata RAGIONE_SOCIALE, quale «imprenditore del settore edile e di commercio di materiali per l’edilizia, favorito, finanziato, protetto e a disposizione dei NOME NOME, NOME e NOME COGNOME, dai quali riceveva ordini e con i quali condivideva di fatto interessi economici, poichØ destinatario dei loro investimenti occulti, impiegati e immessi nell’attività d’impresa …., utilizzata sia come moltiplicatore di guadagni e sia come strumento o di conservazione e implementazione delle relazioni utili al mantenimento del potere mafioso della famiglia COGNOME».
La Corte di appello ha integralmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice a carico di NOME COGNOME, sia a causa della ritenuta genericità e non sufficiente convergenza degli elementi di prova, sia per l’impossibilità di individuare, sulla base del detto panorama probatorio non suscettibile di ulteriore arricchimento, il presunto apporto causale esterno all’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di appello ha dato atto dell’esistenza di elementi, peraltro non contestati dalla difesa, indicativi di una vicinanza e/o familiarità dell’imputato con la famiglia COGNOME (in particolare, con NOME) che, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti a individuare specifiche condotte inquadrabili nel paradigma del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, mancando, in ogni caso, un tangibile contributo causale all’agevolazione e/o rafforzamento dell’organizzazione criminale, nonchØ un effettivo ‘ritorno’ di vantaggi per l’imprenditore COGNOME.
La conclusione, ad avviso del giudice di secondo grado, si impone ove si consideri che la sentenza di condanna, che richiama essenzialmente il narrato dei collaboratori di giustizia, individua differenti modalità, tra loro peraltro non sovrapponibili, attraverso le quali l’imputato avrebbe fornito il proprio contributo, utilizzando al contempo due schemi, neppure tra loro conciliabili, quali:
quello COGNOME ‘imprenditore colluso’ che ha stretto un patto con il RAGIONE_SOCIALE in vista del perseguimento di reciproci vantaggi, individuabili per l’imprenditore nell’assunzione di una posizione dominante e per il RAGIONE_SOCIALE nella corresponsione di somme periodiche di denaro quale contropartita del favoritismo accordato. Il riferimento Ł alle dichiarazioni, di NOME COGNOME che risalgono al 2007; si tratta, come anche conviene il primo giudice, di dichiarazioni generiche poichØ prive di riferimenti a vicende ed episodi concreti;
quello del ‘socio in affari’ dei vertici del RAGIONE_SOCIALE, con il compito di immettere nel circuito imprenditoriale i proventi illeciti del delitto associativo. Il riferimento Ł alle dichiarazioni di NOME COGNOME, peraltro considerate relative a un episodio nel quale il RAGIONE_SOCIALE sarebbe intervenuto per favorire un famigliare del collaboratore piuttosto che per reimpiegare le risorse illecite nell’attività dell’imputato; si tratta, del resto, di dichiarazioni ritenute soltanto genericamente confortate da quelle di COGNOME.
La Corte di appello ha evidenziato, a ulteriore conforto della debolezza e intrinseca confusione della ipotesi d’accusa, che le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME sembrano piuttosto ipotizzare, seppure in termini generici, la diretta partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio RAGIONE_SOCIALE ex art. 416bis cod. pen., contestazione originariamente mossa in fase cautelare all’imputato, ma fin dagli albori giudicata priva di supporto indiziario (l’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di COGNOME dal GIP del Tribunale di Napoli aveva proceduto alla riqualificazione della contestazione associativa in quella di concorso esterno ex artt. 110 e 416bis cod. pen.).
Non sono state, inoltre, ritenute nØ specifiche nØ convergenti le risultanze dell’attività di captazione che, in larga parte, riguardano conversazioni tra terzi nelle quali sono riportati commenti, ipotesi o asserzioni giudicate prive di specifica rilevanza; quanto alla conversazione che coinvolge COGNOME con COGNOME, il giudice di appello ha escluso che possa essere qualificata alla stregua di una confessione stragiudiziale.
4.2. Nel compiere l’indicata valutazione il giudice di appello ha proceduto con una motivazione specifica rispetto agli argomenti spesi dal primo giudice, ciò in piena consonanza con il principio giurisprudenziale secondo il quale: «il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01).
Il ricorso del Procuratore generale, del resto, non critica la sentenza di secondo grado
sotto il rilevato profilo, quanto piuttosto formulando censure sulla interpretazione e valutazione degli elementi di prova che, in sostanza, ripropongono il percorso valutativo del primo giudice.
Nella prospettiva della sentenza di primo grado, infatti, «la pluralità di accenti rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia derivanti dalla diversità del vissuto personale e dal conseguente differente modo di interpretare il rapporto tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE (COGNOME: ‘socio di fatto’; ‘gestisce l’impresa per conto di NOME COGNOME‘; COGNOME: ‘gestisce l’impresa per conto dei COGNOME‘; COGNOME: ‘la RAGIONE_SOCIALE Ł una delle ditte convenzionate con il RAGIONE_SOCIALE‘; COGNOME NOME: ‘effettua regolari e periodiche elargizioni a favore del RAGIONE_SOCIALE‘) non varrebbe a escludere il requisito della convergenza del molteplice in relazione al nucleo essenziale del thema probandum , tanto piø alla luce del dato di esperienza, valevole in generale per le organizzazioni di stampo mafioso e certamente per il ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, secondo cui l’esatta natura dei rapporti tra i vertici del sodalizio e gli imprenditori di riferimento Ł destinata a rimanere oscura o, comunque, non del tutto palese per gli affiliati aventi essenzialmente funzioni operative sul territorio».
La Corte di appello si Ł, invece, correttamente attenuta, nella valutazione degli elementi di prova e nella individuazione della condotta contestata all’imputato, al seguente principio di diritto, peraltro espresso proprio con riguardo alla vicenda cautelare che aveva riguardato l’imputato COGNOME: «Ai fini della configurabilità del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’RAGIONE_SOCIALE, prescindendo dalle condizioni di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale che rendono ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione dell’attività» (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 283840 – 01).
Alla stregua di tale enunciato, infatti, l’attenzione del giudice di appello si Ł concentrata sulla verifica dell’esistenza del contributo all’RAGIONE_SOCIALE, escludendone non soltanto l’efficienza causale, ma in radice l’esistenza a causa dell’inconcludenza del panorama indiziario.
In proposito, Ł doveroso segnalare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto di non dovere approfondire gli aspetti problematici del panorama indiziario e della stessa prospettazione accusatoria che questa Corte Suprema aveva posto alla base dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza del tribunale del riesame (Sez. 1, COGNOME, cit.), preferendo ribadire la adeguatezza dimostrativa di quanto già risultava dal titolo cautelare, senza indicare ulteriori elementi di prova o differenti ricostruzioni in fatto che potessero apparire idonee a superare le rilevate carenze motivazionali e incoerenze giuridiche.
A fronte di tale assertiva motivazione, il giudice di secondo grado ha, come detto, fatto applicazione dei richiamati principi, approfondendo, con attenta critica, gli elementi probatori e la loro significatività rispetto alla specifica contestazione mossa all’imputato, per tale via giungendo all’assoluzione dell’imputato.
4.3. Ebbene, la dettagliata disamina dei contributi dichiarativi operata dal giudice di appello Ł criticata dal ricorso del Procuratore generale mediante la riproposizione di temi già arati dal primo giudice, senza che, tuttavia, la critica sia idonea a superare le opposte, logiche e coerenti, valutazioni del giudice di secondo grado.
In sostanza, il ricorrente cerca di colorire di significato quelle che sono state ritenute dichiarazioni e indicazioni generiche dei collaboratori che, come logicamente affermato dal giudice di appello, non forniscono puntuali indicazioni sulle condotte di COGNOME dalle quali possa desumersi un effettivo e concreto supporto all’RAGIONE_SOCIALE criminale; esse, come si Ł
detto, oscillano tra la figura dell’interposto, del colluso, del favorito o dell’associato, senza che siano individuati specifici episodi dai quali possa desumersi l’una o l’altra ipotesi e, in sostanza, gli elementi indicativi del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
4.4. Così Ł, secondo i giudici di appello, per COGNOME, apparentemente il dichiarante piø prolifico di informazioni, che tuttavia, alla luce della logica valutazione dei giudici di appello, si Ł limitato a indicare l’episodio del finanziamento al proprio famigliare, sostanzialmente descritto quale intervento dei COGNOME in contrasto all’azione usuraria di COGNOME: in detta vicenda, definita usuraria dal collaboratore, si Ł inserito, a seguito della richiesta di COGNOME, il vertice associativo del RAGIONE_SOCIALE per ridurre le pretese economiche di COGNOME.
Premesso che non sono emerse altre analoghe pratiche usurarie attuate da COGNOME, come logicamente hanno sottolineato i giudici di appello, alla luce delle dichiarazioni di COGNOME, non Ł possibile comprendere se l’intervento dei COGNOME, dallo stesso sollecitato, sia stato determiNOME, come appare piø logico in ragione del legame camorristico con COGNOME, dalla volontà di ‘aiutare’ l’associato piuttosto che COGNOME, il quale, in conclusione, ha rinunciato alle proprie (illecite) pretese usurarie; nØ Ł risultato, come neppure il ricorso contesta, che le risorse finanziarie o la illecita pretesa economica fossero di pertinenza o di interesse del RAGIONE_SOCIALE.
Anche il successivo episodio, che riguarda sempre il famigliare di COGNOME Ł stato logicamente valutato come non indicativo del concorso esterno di COGNOME, posto che il vertice associativo si Ł in realtà disinteressato della vicenda, senza ‘intervenire’ sull’imputato o sul debitore di questi.
Del resto, neppure il ricorso contesta che le affermazioni di COGNOME relative all’esistenza di un ‘sostanziale monopolio’ della RAGIONE_SOCIALE sul territorio nel senso che grazie al rapporto con il RAGIONE_SOCIALE l’imputato riforniva la pressochØ totalità delle imprese impegnate in lavori edili non risultano avvalorate da ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini, ferma la prova contraria in proposito fornita dalla difesa relativa all’esistenza di analoghi volumi di affari di imprese concorrenti e all’assenza di rapporti con la pubblica amministrazione, invece riferiti dal collaboratore.
4.5. Con particolare riguardo alla conversazione intercettata tra COGNOME e COGNOME, nella quale l’imputato aveva ripercorso l’origine della propria attività imprenditoriale dapprima aspramente avversata per ragioni personali dal capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (‘NOME‘) che intendeva fermamente sostenere soltanto l’attività di NOME COGNOME, così ostracizzando quella dell’imputato, poi non piø avversata, sia per la morte della donna, sia grazie all’intervento dei NOME NOME e NOME COGNOME per ragioni di vicinanza e familiarità con l’imputato , i giudici di appello hanno fornito una interpretazione logica che non Ł suscettibile di critica in questa sede, ove si consideri che il primo giudice l’aveva descritta, in evidente contrasto coi dati di fatto, come la prova COGNOME «abbraccio mortale con COGNOME NOME».
Le restanti captazioni, come si Ł detto, sono state giudicate prive di forza dimostrativa perchØ intercorse tra terzi che discorrevano episodicamente di fatti o persone a vario titolo operanti nella zona.
Analogamente, la conversazione tra il commercialista COGNOME e COGNOME, nel corso della quale discutevano delle modalità attraverso le quali fare uscire dai conti delle società in maniera occulta delle somme di denaro da restituire a COGNOME NOME, Ł stata logicamente interpretata, alla stregua del suo palese contenuto, come del tutto divergente rispetto all’ipotizzata ‘vicinanza’ di NOME COGNOME: l’ipotesi di impiegare la società di questi per creare fondi neri da riversare al RAGIONE_SOCIALE Ł stata immediatamente scartata dai due
conversanti anche perchØ l’imputato non Ł stato ritenuto ‘affidabile’.
Anche su questo punto, il ricorso si limita a riproporre l’interpretazione offerta dal primo giudice, senza criticare in modo convincente la motivazione del provvedimento impugNOME che, in aderenza ai dati di fatto, porta a escludere non soltanto che COGNOME si sia prestato, tramite le sue società, a compiere attività illecite a favore del RAGIONE_SOCIALE, ma anzi a ritenere che l’imprenditore fosse considerato poco affidabile tanto che non si era ritenuto possibile coinvolgerlo in attività di sottofatturazione da impiegare in favore del RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Per le considerazioni svolte, il ricorso del Procuratotre generale va respinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME. Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME