Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26800 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sub ricorsO, proposti, da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palmi il 02/06/1983
Russo NOMECOGNOME nato a Scilla il 27/04/1999
avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e (1, ricorsal; / udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME per i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME e Avv. NOME COGNOME per il ricorrente COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 4 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in riforma della decisionei h.-
esclusa l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, el rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione;
esclusa l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen. rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità / in quanto le condotte addebitate al ricorrente non possono essere validamente e legittimamente jt= ritenute come un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione, avendo le individuate condotte significato neutro e lecito.
Segnatamente, con riferimento:
alla destinazione della agenzia assicurativa gestita dal Doldo, al di là delle generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non è spiegato in qual occasioni vi sia stata tale esclusiva destinazione a finalità illecite;
ai rapporti di lavoro ed economici intercorsi esclusivamente con NOME COGNOME e con il di lui figlio NOME non si spiega quale utilità concreta sia apportata alla cosca COGNOME;
alla sola captazione riportata a pg. 268 della sentenza di primo grado, non si spiega come quella unica raccolta di denaro, destinata alle spese per il processo in cassazione di NOME COGNOME fosse nell’interesse della intera cosca;
all’acquisto della vettura, non si considera che questo era destinato ad una utilità esclusiva della moglie di NOME COGNOME affinché ella potesse andare ai colloqui con il marito detenuto;
all’interessamento con l’avvocato romano per le sorti processuali di NOME COGNOME l’unicità dell’episodio e l’esito favorevole del processo non sono state
considerate in relazione alla affermata realizzazione di un contributo a favore cosca COGNOME;
all’interessamento alle vicende giudiziarie oggetto dei procedime Pedigree 1 e 2, non si comprende dal punto di vista logico quale apporto concr abbia rispetto alla cosca;
-alla conversazione intercettata con NOME COGNOME il suo contenuto apporta alcuna emergenza in ordine 4contributo alla cosca;
al preteso interessamento per la commercializzazione del Caffè Borbone non solo il ricorrente non ha svolto alcuna attività di commercializzazion predetto caffè, ma la tesi della commercializzazione illecita del caffè da pa COGNOME è travolta dall’assoluzione del 7.12.2023 della Corte di appello di R Calabria che ha escluso che essa rientrava tra le attività illecite e programm della cosca.
alla volontà del COGNOME di incontrare NOME COGNOME essa si spieg con l’intendimento di conoscere le cause del patito danneggiamento sen esprimere alcun contributo alla cosca;
ai rapporti con NOME e NOME COGNOME non penalmente rilevanti, stan – inoltre – l’estraneità del primo alla cosca e l’assoluzione del secondo;
alle vicende del ritrovamento delle microspie nell’ufficio, che individuano alcun contributo alla cosca.
3.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 418 co 7 in quanto le condotte materialmente poste in essere dal ricorrente non sono indicate come necessariamente da ricondursi in una sola di quelle tipizzate norma citata e potendo quelle individuate essere ricondotte nell’ampio amb dell’assistenza agli associati e non a vantaggio dell’associazione n complesso.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazi in relazione alla acritica adesione alla prospettazione accusatoria, second lettura frammentata e congetturale degli elementi probatori, erroneame interpretati.
In particolare, del tutto congetturali sono i giudizi espressi sul contenut propalazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME rispetto alliquali sono addotti inidonei elem di riscontro.
La sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla censura d genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come pure sullAd
imprecisioni e contraddittorietà in cui è incorso il collaboratore di giustizia NOME COGNOME sentito nel giudizio di appello.
Quanto al compendio captativo, in relazione alla vicenda dell’assunzione di NOME COGNOME nella “RAGIONE_SOCIALE“, la sentenza riproduce le argomentazioni del primo Giudice, senza considerare le censure mosse in appello in relazione alla inidoneità del compendio captativo a individuare un ruolo associativo del ricorrente. A tal riguardo, il ricorso passa in rassegna le conversazioni del 21 dicembre 2019, 6 febbraio 2019, 3 marzo 2019, 17 dicembre 2021, quelle captate all’interno dell’agenzia del Doldo e l’ambientale del 11 gennaio 2021.
Quanto alla valenza dei riscontri, si era additata la mancanza di autonomia delle dichiarazioni di NOME COGNOME rispetto a quelle del fratello e i comunque t la mancanza di riscontri esterni individualizzanti; come pure le dichiarazioni di NOME COGNOME non potevano ritenersi del tutto indipendenti da suggestioni, suggerimenti, finanche dalla medesima strategia difensiva degli altri propalanti / nella prospettiva di lucrare i benefici premiali e t comunque, prive di riscontro individualizzante.
Ancora, non depongono per l’intraneità associativa del ricorrente i contatti desunti dalle captazioni tra il di lui padre e NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME, ritenuti intranei alla cosca / come pure le frequentazioni e i rapporti di conoscenza, connotati da occasionalità e sporadicità.
Manca, inoltre, l’indicazione del ruolo dinamico assunto dal ricorrente all’interno della cosca, mancando la individuazione degli indicatori fattuali necessari ai fini della qualificazione della condotta partecipativa.
4.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, calibrato sullo stesso riconoscimento della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
1.1.1. Con doppio conforme accertamento, risulta:
accertata la destinazione della agenzia assicurativa gestita dal ricorrente a luogo, riservato, ove esponenti della cosca COGNOME si incontravano per discutere di vicende di assoluto rilievo per la vita dell’associazione e dove gli stessi esponenti si incrociavano con soggetti di altre cosche;
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(A) – il suo interesse fattivo a conoscere determinati fatti thg vita associativa con riferimento ai procedimenti “Pedigree 1 e 2” che hanno decapitato i vertici dell’associazione;
il suo impegno a reperire denaro da destinare alle spese per la difesa tecnica di esponenti della consorteria – essendo, segnatamente, incaricato della raccolta di denaro in favore di un esponente apicale.
Alla base degli accertamenti sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca COGNOME, correttamente ritenute precise dettagliate e sovrapponibili tra loro in ordine alla costante disponibilità d ricorrente in favore delle esigenze della cosca, segnatamente, con riguardo alla disponibilità della sede della sua agenzia per riunioni operative mafiose e per incontri tra esponenti del sodalizio ‘ndranghetista, che – a giudizio della sentenza impugnata – sono già di per sé sufficienti a delineare la responsabilità del ricorrente (v. pg. 21 e sg. della sentenza), ancorché tali dichiarazioni siano corroborate e arricchite dal compendio captativo, di assoluta chiarezza ed esplicito contenuto rappresentativo (v. pg. 22 e ss. della sentenza) in relazione al reperimento della vettura in ausilio al sodale NOME COGNOME, al reperimento del denaro per sostenere la difesa tecnica di NOME COGNOME, all’interessamento fattivo in favore dei sodali presso un avvocato in vista dell’udienza preliminare del processo cd. Pedigree, alla sua attivazione per organizzare un incontro clandestino con NOME COGNOME destinato a risolvere – dopo la sua scarcerazione – alcuni conflitti interni alla cosca; infine, ancora i sintonia con la riferita disponibilità del ricorrente al servizio alla cosca, i interessamento, dopo l’arresto di NOME COGNOME, per favorire la commercializzazione del caffè Borbone, storicamente attribuita alla stessa cosca secondo gli accertamenti svolti nel processo cd. Epilogo e le indagini nel procedimento cd. Pedigree, elemento solo genericamente contestato dalla difesa sia con riferimento alla assenza di attività commerciale da parte del ricorrente, non essendo questa la condotta ascrittagli, sia alla assoluzione di NOME COGNOME in ordine alla illecita commercializzazione del caffè, questione di fatto non oggetto di devoluzione in appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.2. Al coerente quadro probatorio, non illogicamente valutato dal Giudice di merito, il ricorrente oppone una generica censura del dato dichiarativo e, quanto a quello captativo, senza contestarne il contenuto, se non sotto l’aspetto valutativo – incensurabile in questa sede non essendone neanche dedotta la manifesta illogicità – e comunque in modo generico e del tutto parcellizzato.
Cosicché, del tutto prive di idoneità censoria sono le ragioni opposte dal ricorrente rispetto alla univoca valenza degli elementi considerati / correttamente valutata in modo unitario dalla sentenza impugnata al fine di giustificare l’effettiv
e consapevole contributo criminoso ascritto al ricorrente in conformità all’autorevole orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell'”affectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671).
1.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto al riconosciuto contributo associativo.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è genericamente proposto per non consentite rivalutazioni in fatto del compendio probatorio che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, designa la partecipazione associativa del ricorrente.
2.1.1. Alla base della affermazione di responsabilità sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca, NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenute tutt’altro che generiche e prive di riscontri come dedotto dall’appellante (v. pg. 17 della sentenza impugnata) secondo un’analitica loro valutazione (v. pg. 13 e ss., ibidem), che riferivano della sua partecipazione associativa, della sua presenza alle riunioni in cui si attribuivano le doti e della sua preposizione alla riscossione dei proventi delle estorsioni del gruppo. Rispetto al convergente dato dichiarativo, la sentenza giustifica la mancata indicazione da parte del collaboratore COGNOME del ricorrente, in ragione della adesione al sodalizio di quest’ultimo in epoca successiva all’arresto e alla collaborazione del COGNOME.
Tale compendio, già ritenuto idoneo a fondare la responsabilità, è corroborato dal compendio captativo (v. pg. 18 e ss. della sentenza impugnata), dal quale emerge l’assunzione del ricorrente nella “RAGIONE_SOCIALE” a seguito dell’interessamento della cosca e in obbedienza alle regole da questa imposte – in sintonia con le “prestazioni” della ditta alla cosca riferite dai propalanti; il ruolo del ricorren portavoce e rappresentante del padre sul territorio – anche per questo aspetto in sintonia con le propalazioni acquisite; lo stretto rapporto del ricorrente con il Dold e la attivazione di questi, da parte del ricorrente, a reperire una vettura per familiari dell’esponente apicale NOME COGNOME detenuto, nonché del denaro per la sua difesa legale, preteso dal ricorrente in modo arrogante e tracotante.
2.1.2. Anche per l’attuale ricorrente, alla corretta valutazione del convergente dato dichiarativo la difesa oppone generiche censure circa la mancata risposta alla
( 4) dedotta genericità delle dichiarazioni, alla loro congetturale valutazione e all’assenza di riscontri – oltre che la radicale inattendibilità, non oggetto specifica devoluzione in appello; come pure, rispetto all’eloquente dato captativo, si censura sostanzialmente la sola sua valutazione in fatto, additandone una versione alternativa, il cui mancato accoglimento da parte del Giudice di merito non individua un ammissibile vizio della motivazione, laddove non si prospettatile) neanche profili di manifesta illogicità.
Le conclusioni alle quali, pertanto, perviene il doppio conforme accertamento, individuandosi sicuri plurimi indici della partecipazione associativa del ricorrente (v. pg. 16 della sentenza impugnata), si conformano all’autorevole orientamento secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organi compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01), come confermato dal più recente principio autorevolmente espresso, secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889).
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, a sua volta, ha considerato manifestamente infondate le censure mosse a riguardo delle valutazioni del primo Giudice (v. pg. 33 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza di elementi di positiva valorizzazione in favore dell’imputato, considerando in modo specifico il suo ruolo e le modalità partecipative, correttamente valutate espressioni di una proclività a delinquere ostativa al fine del chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche.
La valutazione così resa dalla sentenza si conforma ampiamente al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900), dovendo il giudice motivare nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 1, n. 46954 de
04/11/2004, COGNOME, Rv. 230591).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare i euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/07/2025.