Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per il ricorrente terzo interessato, che nel riportarsi ai motivi principali ai motivi aggiunti pervenuti in data 12 dicembre 2023, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il luglio 2023 depositata in data 22 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di COGNOME NOME, terzo interessato, con il quale è stato disposto il sequestro della impresa individuale allo stesso intestata in relazione alla contestazione nei confronti del figlio COGNOME NOME:
per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME
NOME e al figlio COGNOME NOME (capo 2: artt. 81 cpv.110,416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.).
Avverso il decreto ha proposto ricorso il terzo interessato attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza del fumus commissí delicti in relazione alla condotta contestata all’indagato COGNOME NOME, figlio del ricorrente, che in concreto esercitava l’attività imprenditoriale, formalmente intestata al padre NOME.
2.1. L’ordinanza ha individuato il contributo dell’indagato NOME:
nella messa a disposizione della impresa individuale nella quale operava con il padre NOME in favore di COGNOME NOME e quindi indirettamente di COGNOME NOME, detenuto, per consentire la prosecuzione dell’attività sino ad allora svolta dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME, anche egli tratto in arresto nell’aprile 2021.
2.2. Il Tribunale nella configurazione del quadro indiziario in termini di contributo agevolatore del sodalizio ha valorizzato:
la missiva inviata da COGNOME NOME ai nipote COGNOME NOME con la quale designava NOME COGNOME, figlio del ricorrente, quale imprenditore che avrebbe dovuto continuare a svolgere l’attività imprenditoriale in collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE;
le conversazioni intercorse con COGNOME NOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE che rivelavano siffatta collaborazione.
In realtà l’unica circostanza incontestata è che l’indagato COGNOME NOME, prima ancora della missiva inoltrata dal carcere, ha intrattenuto rapporti di natura lavorativa con COGNOME NOME, fratello di NOME, finalizzati ad un avvalimento temporaneo dei mezzi della impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“.
Né vi è prova che la società RAGIONE_SOCIALE abbia consentito alla impresa di cui il terzo interessato è titolare, ma in concreto gestita dal figlio NOME, una posizione egemonica di stampo mafioso nel settore movimento terra.
Gli elementi descritti nell’ordinanza impugnata non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi del concorso esterno nell’associazione nei termini indicati dalle pronunzie, anche a Sezioni unite, di questa Corte, nei confronti di COGNOME NOME con le conseguenti ricadute in relazione al provvedimento ablativo impugnato dal terzo interessato.
2.3 II sequestro, peraltro, è stato disposto anche ai sensi dell’art. 416 bis comma settimo cod. pen.: conseguentemente sarebbe stato necessario dare prova della sussistenza dei requisiti della “impresa mafiosa” in relazione ad un indagato che risponde di concorso esterno (Sez.5, n.34800 del 5/07/2022).
Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza del periculum in mora.
La motivazione al riguardo si presenta del tutto apparente non considerando peraltro la posizione di terzo interessato del ricorrente e mancando qualsivoglia riferimento ai canoni di adeguatezza e proporzionalità della misura medesima.
In data 12 dicembre 2023 la difesa ha depositato motivi aggiunti, allegando un elemento sopravvenuto quale il deposito dell’ordinanza del tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti di COGNOME NOME la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen contestata al capo 17) e la qualità di partecipe all’associazione RAGIONE_SOCIALE con qualifica di capo promotore successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione.
4.1. Essendo contestato a COGNOME NOME il concorso esterno nell’associazione anche per la sua designazione da parte di COGNOME NOME, la esclusione non solo del ruolo apicale, ma della stessa partecipazione a carico di quest’ultimo, renderebbe illogico il ruolo contestato al ricorrente e la sua indicazione si giustificherebbe sulla base di rapporti di natura esclusivamente personale.
Sarebbe evidente la ricaduta processuale sul sequestro nei confronti di COGNOME NOME per la mancanza del fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo risulta fondato, alla luce dei motivi aggiunti e della documentazione successivamente depositata.
L’ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro ravvisando il fumus commissi delicti in relazione alla contestazione cautelare di concorrente esterno dell’indagato COGNOME NOME, figlio di NOME attuale ricorrente e terzo interessato.
1.1. L’ordinanza impugnata nella descrizione della gravità indiziaria a carico di COGNOME NOME figlio di NOME ha evidenziato che:
(p.7) il giorno successivo al fermo di NOME, NOME aveva contattato GLYPH NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarando la propria completa disponibilità a prestare il proprio ausilio per consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali della RAGIONE_SOCIALE;
-(p.5) attraverso l’invio di una missiva dal carcere indirizzata al nipote NOME NOME, COGNOME NOME aveva impartito specifiche disposizioni per la prosecuzione della RAGIONE_SOCIALE per sottrarla a possibili misure di prevenzione di natura patrimoniale, individuando l’indagato COGNOME NOME e la sua impresa ai fini dello svolgimento e della prosecuzione dell’attività di impresa della società
(” l’impresa del padre NOME COGNOME era da ritenersi una costola di quelle del gruppo RAGIONE_SOCIALE.”
Alla luce del giudicato cautelare dell’ordinanza prodotta dalla difesa e relativa a COGNOME NOME nella parte in cui ha escluso in punto di gravità indiziaria la partecipazione di quest’ultimo con funzioni di capo promotore all’associazione RAGIONE_SOCIALE successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione, nonché la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416bis 1 cod. pen. per la intestazione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, occorre verificare la compatibilità del ruolo contestato a COGNOME NOME nella parte in cui è derivazione del potere impositivo di COGNOME NOME rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE
Una rivalutazione nel senso della mancanza di gravità indiziaria nei confronti di COGNOME NOME ha inevitabili ricadute sulla valutazione del fumus commissi delicti in relazione al sequestro disposto nei confronti del terzo interessato.
La ordinanza va dunque annullata affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a COGNOME NOME in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le successive censure.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. GLYPH LC-7
Così deciso in Roma in data 1gennaio 2024
GLYPH
Il Consi iere estensore
GLYPH Il Presidente