Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44198 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO si riporta ai COGNOME di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 23-24 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma dell’ordinanza genetica emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Napoli, sostituiva all’indagato NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere c gli arresti domiciliari, riqualificando l’originaria imputazione di partecipazione all’associaz delinquere di RAGIONE_SOCIALE camorristico di cui all’art. 416-bis cod. pen., relativa al “RAGIONE_SOCIALE capeggiato dai fratelli NOME NOME NOME RAGIONE_SOCIALEano e ritenuto operante in diversi Comuni de territorio nolano e avellinese, in concorso esterno, ex art. 110 cod. pen., in detta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Dalle indagini svolte dal RAGIONE_SOCIALE Castello di Cister come sopra accennato, è emersa l’esistenza di un gruppo camorristico facente capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME operante sul territorio di Noia e Avellino, in contrapposizione ai RAGIONE_SOCIALE “Cava” “RAGIONE_SOCIALE“, dedito ad attività estorsive su aziende operanti nel settore edilizio e caseario, e reinvestimento nel mercato finanziario e RAGIONE_SOCIALE dei proventi illeciti, i cui vertici RAGIONE_SOCIALE sono stati individuati in NOME e NOME COGNOME, coadiuvati da alcuni lo familiari e uomini di fiducia tra cui l’attuale ricorrente NOME COGNOME.
L’indagine è stata svolta con l’ausilio di numerose attività tecniche tra cui intercett telefoniche e ambientali, nonché video registrazioni, corroborate da alcuni riscontri.
Il ricorrente, dottore commercialista avente lo studio professionale a Noia, vi individuato come colui che “ha espletato per lungo tempo una proficua attività di cura de interessi” dei COGNOME. Egli è accusato di aver svolto la sua opera professionale non solo favore di NOME COGNOME, come ammesso in sede di interrogatorio, “ma di tutto il gruppo RAGIONE_SOCIALE, occupandosi degli affari della RAGIONE_SOCIALE (società del gruppo), degli investimenti terrieri per conto della NOME del boss NOME NOME (COGNOME NOME) ovvero della suocera di NOME, di una congerie di società e di soggetti che gravitavano a servizio d RAGIONE_SOCIALE, tutti riconducibili ad un unico centro di interessi”.
Sugli investimenti terrieri per conto di NOME COGNOME COGNOME si riferisce alla circostanza che i ha chiesto ad NOME COGNOME COGNOME indicazioni stradali per raggiungere i terreni ove svolge un sopralluogo; si richiamano, inoltre, le conversazioni telefoniche da cui emerge che il ricor ha seguito anche le società riferibili a NOME COGNOME, ritenuto affiliato al s criminoso; vengono sinteticamente riportate anche alcune società riferibili ai COGNOME NOME sono risultati coinvolti “a vario titolo soggetti ripetutamente utilizzati dal RAGIONE_SOCIALE per operazioni finanziarie, tra cui COGNOME NOME“.
L’attività espletata dal ricorrente viene considerata svolta con la consapevolezza de caratura criminale dei COGNOME ( come dimostrato dall’uso del termine criptico di “califfo” “avvocato” per indicare NOME COGNOME e dal linguaggio convenzionale utilizzato in alcune conversazioni ritenute d’interesse operativo avente contenuto illecito.
Il ricorrente ha svolto un’attività ultraventennale a favore di detti soggetti con dimostrato anche di avere confidenza tanto da ospitare il nucleo familiare di Agost RAGIONE_SOCIALEano nel proprio complesso turistico ed essere chiamato “amico mio” dal fratello NOME.
L’ordinanza qui impugnata distingue tra le attività lecite riconducibili alla professi commercialista, quali la concessione di mutui agrari in favore di più soggetti della fam RAGIONE_SOCIALEano tra cui NOME, e altre “che travalicano significativamente i confini dell’incar di un professionista”. Tra queste ultime vengono individuate “dubbie operazioni trasformazione societaria ovvero le attività di consulenza per le diverse società del gruppo” qu sarebbero le iniziative adottate dal COGNOME volte a promuovere l’investimento di significativi di denaro da parte della RAGIONE_SOCIALE COGNOME in terreni, edifici ed operazioni commerciali Ancora, si segnala l’acquisto di un latifondo nel Comune di Mignano Montelungo da parte di NOME COGNOME (“NOME del boss”) ove il ricorrente si è presentato al proprietario come fosse sta diretto interessato, “per far eseguire le perizie, addirittura presenziando personalmente”, pe conseguire alla COGNOME i finanziamenti per l’acquisto ovvero, “l’iniziativa adottata per l’acqu 14 appartamenti in provincia di Frosinone, COGNOMEndo diversi soggetti per valutare convenienza dell’affare poi abbandonato. “Particolarmente significativa”, infine, vi considerata la vicenda nella quale il COGNOME si sostituisce a NOME COGNOME nell’acquisto di locali siti in Nola alla INDIRIZZO ove il ricorrente viene descritto come il “regista” de operazione mettendo a disposizione degli interessi di NOME COGNOME la propria società RAGIONE_SOCIALE intestandole detti locali. In particolare, già prima dell’asta – c aggiudicata da NOME COGNOMECOGNOME considerato quale “testa di legno” del RAGIONE_SOCIALE – il ricorrente chiamato l’avvocato del proprietario sotto esecuzione NOME COGNOME per “sondare le concrete possibilità di aggiudicazione”, quindi, ottenuta l’aggiudicazione da parte del COGNOMECOGNOME COGNOME è at per entrarne in possesso e per acquistare, con la medesima Società, anche il locale attiguo. L conferma che dietro l’operazione RAGIONE_SOCIALE ora descritta ci fosse NOME COGNOME emerge da più circostanze t tra cui una telefonata intercettata con l’AVV_NOTAIO, collaboratore del leg del COGNOME, ove il COGNOME afferma che a essere interessato è un suo “amico” che ascolta la conversazione in viva voce e le dichiarazioni del COGNOME COGNOME riferisce di come si sia present NOME COGNOME a trattare con lui il prezzo d’acquisto del locale attiguo a quello mes all’asta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa è ritenuta la dimostrazione della messa a disposizione del ricorrente per favorir l’espansione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso la propria Società RAGIONE_SOCIALE che si assume abbia tratto la provvista per l’acquisto dalla vendita di un altro immobile, acquis dalla stessa Società dal figlio del ricorrente di cui non si conosce la capacità reddituale.
Il rapporto tra il ricorrente e NOME COGNOME è così stretto che il primo viene conside quale “segretario” del secondo, sulla base del fatto che quando NOME COGNOME vuole COGNOMEre NOME COGNOME si rivolge al COGNOME per sapere dove trovarlo; ancora, in un altro episodio COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME per lamentarsi del fatto che il COGNOME ha intimorito la suoce “verosimilmente per intimare l’adempimento del debiti” e il COGNOME lo invita a non parlare telefono, “mostrandosi evasivo”, fissandogli un appuntamento per il venerdì successivo, “cos dimostrando di ben conoscere le ragioni del contendere e dando prova di poter COGNOMEre prontamente il RAGIONE_SOCIALEano e dargli adeguati consigli”.
Viene riportata un’altra vicenda ritenuta significativa della vicinanza dell’indagato a ovvero un incontro per ottenere una mediazione tra il RAGIONE_SOCIALEano e NOME COGNOME detto
“NOME malomm”, ritenuto esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE, attualmente deceduto. La telefonata intercettata tra detto COGNOME e il COGNOME è così riportata dal Tribunale del riesame “e vai s là! … però tu fai come se ti trovi e poi ti meni nel tema dici … ma quello poi il successo … ” intendendo che il COGNOME si dovesse recare davanti alla RAGIONE_SOCIALE del figli incontrare e mediare con i fratelli COGNOME. Sullo stesso tema, viene richiamata un’altr chiamata intercettata in cui si lamenta la mancata assistenza a Foglia NOME figlio de COGNOME, durante un incontro avvenuto la sera precedente “cui era presente anche NOME“.
La figura del ricorrente è ritenuta peraltro così vicina ai capi del RAGIONE_SOCIALE da essere ri un consigliere dotato anche di una propria carica intimidatoria come dimostrato dal recupero d un credito del fratello del ricorrente attraverso conoscenze comuni con il debitore che av saldato il debito “lamentando di aver subito minacce provenienti dall’indagato”.
Il provvedimento impugnato si conclude, nel riqualificare il delitto contestato come so indicato, considerando il ricorrente quale “consigliere dei capi del RAGIONE_SOCIALE” il quale ha pi contribuito all’investimento dei capitali della “RAGIONE_SOCIALE” mettendo a disposizione sue competenze, una struttura societaria e i suoi contatti con dirigenti bancari, notai e funzi pubblici. Questo è considerato “un contributo concreto che ha consentito di rafforza ripetutamente le capacità economiche del sodalizio”. Il COGNOME, quindi, doveva sapere di favori gli interessi e il programma criminoso con la sua opera senza però che questa potesse essere considerata come un suo contributo all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE bensì quale “concorso esterno all’attività associativa del RAGIONE_SOCIALE.
Viene, ritenuta, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari come pericolo di reiteraz del reato stante la duratura collaborazione prestata e l’intestazione degli immobili di INDIRIZZO, come dimostrato dalla stessa documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta.
Avverso detto provvedimento ricorre NOME COGNOME, con il ministero dei difensori d fiducia, affidandosi a due COGNOME.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, le cod. proc. pen., il vizio di motivazione ritenuta apparente, illogica e travisante perché il T del riesame avrebbe omesso di valutare le censure specificamente addotte con la memoria, corredata da documentazione, depositata prima dell’udienza. Tale memoria sarebbe dimostrativa del fatto che l’acquisto dei locali di INDIRIZZO sia avvenuta con la provvista f dalla vendita, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, di un appartamento sito in Napoli il quale stato acquistato da un omonimo del ricorrente che, già dalla data di nascita, non poteva esse ritenuto il figlio; detta memoria proverebbe anche come, a distanza di cinque anni, detti l siano stati affittati e i relativi proventi versati direttamente su conti riferibili al ricor alla “sostituzione” nella titolarità degli immobili acquisiti attraverso il COGNOME, il NOME COGNOME ha spiegato in sede d’interrogatorio come lo stesso COGNOME COGNOME sia rivolto a lui avere i soldi dell’anticipo necessario per partecipare all’asta e che poi, non avendo il rest somma necessaria per l’acquisto, gli abbia proposto di “sostituirsi”, rivendendoglielo una v ottenuta l’aggiudicazione e il trasferimento ufficiale della proprietà.
Sulle vicende relative a NOME COGNOME e all’incontro avvenuto di fronte alla RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente denuncia una “doppia presunzione vietata dalla legge” ovvero che dal “testo criptico” delle telefonate intercettate non sarebbe possibile desumere il conten illecito che sarebbe da individuarsi in una mediazione dai contorni altrettanto fuorilegge d però non è possibile avere alcun riscontro fattuale.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) co proc. pen., la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. proc. pen., e i di motivazione poiché essa non spiegherebbe quale sia stato il contributo causale effettivamente prestato dall’indagato in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I COGNOME di ricorso sono entrambi fondati e possono essere trattati congiuntamente i virtù della connessione logica degli stessi.
1.1. Va preliminarmente evidenziato come, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specif deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettat ai sensi dell’art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 de 22/02/2022, Rv. 282972-01): dimostrazione che il ricorrente, nella fattispecie, alla luc costrutto argomentativo dell’ordinanza impugnata, non ha adeguatamente offerto. Ciò detto, i COGNOME di ricorso sono comunque da accogliere nei termini che seguono.
In relazione alla vicenda nella quale il ricorrente si è sostituito a NOME COGNOME nell’acquisto di due locali siti in Noia alla INDIRIZZO attraverso la società RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cuk non si confronta con argomenti difensivi dedotti anche nella memoria depositata in occasione dell’udienza. In effet non risulta considerato il fatto dedotto secondo cui la provvista per l’acquisto non sar proveniente da fondi derivanti dall’acquisto di un altro immobile dalla Società da parte del (della cui capacità reddituale si dubita) del ricorrente e, inoltre, non vi sarebbero altri da cui dedurre che la Società RAGIONE_SOCIALE sia riconducibile ai COGNOME, se non per l’interven – ritenuto non intimidatorio – di NOME COGNOME (di cui il ricorrente non nega la conosce e amicizia) con il proprietario dei locali per trattare sul prezzo.
La circostanza dell’interposizione fittizia da parte del ricorrente a favore del RAGIONE_SOCIALE, non è provata da alcun elemento espresso e l’ipotesi sulla provvista necessaria per l’acquis risulta inficiata dall’argomento logico (documentato con l’allegato 9 della memoria), per ricorrente, nato il DATA_NASCITA, dovrebbe aver generato il presunto figlio, nato nel 1 all’età di undici anni). Diversamente, sono stati prodotti i documenti da cui risulta compravendita che non hanno formato oggetto di valutazione alcuna da parte del Tribunale del riesame.
A ciò si aggiunge che, in assenza della prova di detta interposizione, il ricorrent documentalmente dimostrato che i proventi della locazione dell’immobile, compresi i locali atti
acquistati successivamente dal COGNOME, sono sempre stati versati sui conti della Società senza che, si ribadisce, non vi sia prova della riconducibilità finanziaria o gestoria da parte d L’ulteriore circostanza che “l’amico” interessato all’acquisto dei locali attigui, il quale ascoltato la conversazione con il legale del COGNOME in modalità “viva voce” non è adeguatamente provata, se non quale congettura.
Con riferimento alla seconda vicenda, relativa all’invito ricevuto da NOME COGNOME detto “COGNOME” a partecipare a una cena in occasione di una festa religiosa paesana “per mediare una questione con i fratelli COGNOME“, l’ordinanza impugnata, anche questa volta con ragionamento congetturale, ritiene provato il fatto che il ricorrente sarebbe dov intervenire in favore dell’associato con i capi del RAGIONE_SOCIALE, senza che sia possibile desumere dal trascritto della conversazione intercettata l’oggetto della questione e, con probabile certez carattere dell’intervento presuntivamente indirizzato ai COGNOME. Su detto punto, va, infa ricordato che “in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, r all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conte delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se no nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse recepite” (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01). Ugualmente, non è chiarito dall motivazione del provvedimento impugnato quale sia stato l’apporto causale o, comunque, riferibile alle attività dell’RAGIONE_SOCIALE” della rilevata pres del ricorrente alla doglianza, espressa tra altri componenti del sodalizio, sulla mancata assist di un detenuto (Foglia NOME, figlio dello COGNOME, pag. 5).
Considerato l’esame delle vicende appena riportato oggetto del primo motivo e, a fronte dell’avvenuta riqualificazione dell’originaria imputazione di 416-bis cod. pen. in con esterno, non è chiarito dal provvedimento impugnato – come stigmatizzato in ricorso con secondo motivo – quale sia stata la condotta professionale specifica con cui il ricorrente avre fornito un contributo causale agli scopi della presupposta RAGIONE_SOCIALE, travalica i confini della sua attività professionale. Escluse, infatti, come lecite le attività professi “l’interessamento per la concessione di mutui agrari in favore di diversi soggetti della fa COGNOME“, “le dubbie operazioni di trasformazione societaria ovvero le attività di consulen per le diverse società del gruppo”, tra “le iniziative adottate dal COGNOME volte a promuo l’investimento di significativi flussi di denaro da parte della RAGIONE_SOCIALE COGNOME in terreni, ed operazioni commerciali” viene evidenziato “l’acquisto di un vastissimo appezzamento di terreno (pari a oltre 310.000 metri quadrati) nel comune di Mignano Montelungo da parte di NOME NOME NOMENOME del boss)”. Su questo ultimo episodio, l’ordinanza ritiene dimostrato il s interessamento dai contatti con il proprietario alienante, al quale si era presentato come di interessato, dall’aver fatto eseguire perizie, dall’aver ricercato finanziamenti per l’acq dall’aver COGNOMEto altri soggetti per valutare la convenienza, senza specificare, però, modo dette condotte, di per lero lecite, si inseriscano nella contestazione di aver travali confini del proprio mandato professionale attuando una condotta illecita in sé o per i perseguiti dal sodalizio criminoso così assistito.
3.1. In relazione a detto punto focale della contestazione, questa Corte ha negli an affermato che il professionista, privo dell’a ffectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, per rispondere di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa deve ave fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo – purché questo abb apprezzabile rilevanza causale – ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizi sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma associativo RAGIONE_SOCIALE criminoso, essendo dovere del professionista rifiutare prestazioni, astrattamente dovute favore di chiunque ne faccia richiesta, allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi c riguardino atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti m (Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Rv. 229213 – 01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 – 06; nello stesso senso Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 – 02; Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Rv. 259257 NUMERO_DOCUMENTO 01).
Con la motivazione qui impugnata, si fa generico riferimento all’opera professionale de ricorrente il quale avrebbe messo a disposizione le proprie competenze e i suoi contatti c dirigenti bancari, notai e funzionari pubblici per agevolare gli scopi illeciti della RAGIONE_SOCIALE intesa quale RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod. pen. Non è dato, però, ravvisa in che modo ciò si sia estrinsecato, salvo le vicende già valutate ai punti che precedono alle conclusioni si rimanda.
3.2. Il rapporto professionale di lunga data e il carattere confidenziale del ricorrent i fratelli COGNOME (non destinatari di pregresse condanne per RAGIONE_SOCIALE mafiosa) non sono sufficienti a ritenere dimostrata la conoscenza da parte del ricorrente delle attività contestate loro, per le quali il professionista si sarebbe adoperato. Anche gli episodi rela ruolo di intermediario per raggiungere i fratelli COGNOME (quale “segretario”, pag. 4) ovv per commentare vicende che li riguardano (la presunta intimidazione alla suocera di tale COGNOME COGNOME COGNOME creditori da parte di NOME COGNOME, pag. 4), ancorché si sia evidenziato linguaggio frammentario e criptico utilizzato, non sono concludenti per lo scopo dichiarato assenza di ulteriori elementi che consentano di inquadrare la relazione amicale e professional del ricorrente come concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, con apprezzabil rilevanza causale, diretto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio e sia comunq diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma associativo RAGIONE_SOCIALE criminoso.
Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento dei COGNOME di ricorso co l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, impregiudicata l’autonoma valutazione del giudice di merito, integrando e risolvendo le lacune e le discr segnalate, al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunali ‹ap competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso in data 13 aprile 2023