Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38130 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata ad Albano Laziale il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Pertnia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, l’accoglimento del motivo sulla non menzione pehCOGNOME e l’inammissibilità del ricorso nel resto; letta per l’imputata COGNOME la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2021 del Tribunale 1i Terni, per quanto qui di interesse, ha dichiarato la prescrizione dei reati dei capi B) e D) e ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME, cui ha riconosciuto
anche le generiche, e nei confronti di NOME COGNOME; ha rideterminato la pena anche nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo G), ricenoscendo il beneficio della pena sospesa.
2. NOME COGNOME, che è stato condannato per il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, eccepisce con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di legge perché era stata illegittimamente aperta la sua borsa e prelevata la pen drive; con il secondo il vizio di motivazione perché la pen drive era stata acquisita e non consegnata spontaneamente; con il terzo la violazione di legge per mancata esecuzione della perquisizione e del sequestro; con il quarto la violaz one di legge perché le fatture false erano nella pen drive e non vi era la prova della conoscenza; con il quinto il vizio di motivazione perché si era ritenuto che le fatture erano state utilizzate per falsificare la contabilità RAGIONE_SOCIALE utilizzatrici attraverso la sua attiv professionale.
NOME COGNOME lamenta con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, sostenendo l’inutilizzabilità di fatture acquisite in violazione degli art. 352 e ss. cod. proc. pen ; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del fatto; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al dolo specifico.
NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di un primo motivo per violazione di legge atteso il diniego del beneficio della non menzione; propone anche un secondo motivo per vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili perché riproduttivi RAGIONE_SOCIALE medesime doglianze già vagliate e disattese c’on adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Il ricorso di NOME COGNOME COGNOME va accolto limitatamente al beneficio della non menzione su cui si registra un’omessa risposta della Corte di appello.
I Giudici di merito COGNOME accertato in fatto che COGNOME, in qualità di responsabile dello RAGIONE_SOCIALE aveva concorso nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi e dell’IVA, ricorrendo a cartiere operanti nel settore dei trasporti, risultate prive di qualsiasi struttura aziendale, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante COGNOME, e la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, entrambi imputati come RAGIONE_SOCIALE di autonorne violazioni dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
4. I primi tre motivi di COGNOME COGNOME il primo motivo di COGNOME all’utilizzabilità della pen drive acquisita dagli acquirenti nell’ambito dèlle indagini. Le censure sono fattuali e rivalutative. La Corte territoriale ha c+ervato che COGNOME COGNOME COGNOME la pen drive in occasione della verifica amminiStrativa degli agenti, i quali, alla sua presenza, avevano fatto una copia e i:iliel’avevano restituita. Questo procedimento è avvenuto alla presenza e sotto il dirétto controllo dell’imputato, per cui non c’è stato bisogno né della perquisizione né del sequestro né dell’espletamento di altre formalità, come a esempio la predispos zione di una copia forense. Peraltro, nell’atto di appello non si era doluto dell’inuti izzabilità dei documenti contenuti nella pen drive, ma aveva piuttosto adombrato he le fatture indicate nel capo d’imputazione fossero diverse da quelle rinvenute nel dispositivo. La giurisprudenza ritiene legittima l’acquisizione da parte della poliz a giudiziaria della documentazione alla stessa spontaneamente consegnata, posto che la perquisizione e il sequestro non costituiscono, nella fase RAGIONE_SOCIALE indagin preliminari, i soli mezzi mediante i quali raccogliere prove documentali (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284846 – 03; si veda altresì Sez. 2, n. 4176 del 15/12/2010, dep. 2011, Greco, Rv. 249206 – 01, relativa alla consegna spontanea di una scheda telefonica da parte dell’imputato in assenza del suo i difensore). Perciò, non sono coerenti con le risultanze processuali le eccezioni relative all’inutilizzabilità della documentazione.
Il quarto e il quinto motivo sempre di COGNOME COGNOME l a oggetto l’accertamento di responsabilità. Nella prospettiva difensiva, siccome nella pen drive v’erano RAGIONE_SOCIALE fatture che non erano state utilizzate, tranne in due casi, mancava la prova del concorso morale nell’emissione e la prova de!la consegna agli utilizzatori. Di qui, l’insistenza sull’assenza di qualsivoglia le ame con le società emittenti le fatture e sul travisamento della prova dichiarativa.
Secondo l’impostazione accusatoria, invece, validata dai Giudici di merito, COGNOME, proprio perché non aveva un rapporto professionale con le emittenti, aveva concorso moralmente nel reato da queste commesse ai seni dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Infatti, la disposizione prevista dall’art. 9 d.lgs n. 74 d.lgs. 2000, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale si a punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura pir operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e, viceversa, non impedisce il concorso nell’emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell’art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall’utilizzatore (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 – 01).
Nel caso in esame, COGNOME è considerato “il fulcro” de l’operazione fraudolenta proprio perché trovato nel possesso RAGIONE_SOCIALE fatture inesistenti che avrebbero dovuto essere utilizzate dai clienti di cui teneva la contabilità. Più in
particolare, nella pen-drive erano state trovate le fatture intestate ai4 RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, malgrado non fosse il depositano della contabilità di queste società due fatture erano state registrate e utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE Là falsità RAGIONE_SOCIALE fatture era stata desunta da una pluralità di elementi: la RAGIONE_SOCIALE e quella di RAGIONE_SOCIALE erano due società distinte, ciò nondime o le fatture , 1 presentavano lo stesso modello grafico e sui documenti fiscali veni a indicato il medesimo conto corrente bancario; il contenuto RAGIONE_SOCIALE fatture era sern0re generico; dall’esame della contabilità della RAGIONE_SOCIALE era emerso che le fatture passive recavano una doppia numerazione progressiva, la cui differenza numerica era pari al numero dei documenti emessi nel 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE nei cgnfronti della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE COGNOME ha dichiarato che la pen drive gli era stata data da un cliente, NOME COGNOMECOGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE, società costituita grazie al suo aiuto di facilitatore dei contatti con gli altri soci. Siccome si era avveduto di al0une opacità, aveva preferito non seguire la RAGIONE_SOCIALE, che aveva assegnato a un collega, NOME COGNOMECOGNOME il quale aveva confermato che COGNOME COGNOME aveva detto di non tener conto della pen drive se COGNOME gliel’avesse data. Tale verSione è stata disattesa dal Tribunale con ampia motivazione confermata dalla Corte territoriale. Infatti, non è stato ritenuto credibile che avesse conservato la pen i rive che gli aveva portato COGNOME COGNOME l’avesse utilizzata come “pennetta di stud o”. Inoltre, è stato ritenuto sospetto che ne ave ger disconosciuto la proprietà solo in dibattimento, addirittura indicando come proprietario COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME more deceduto; è stato sottolineato che aveva avuto un corhportamento r contraddittorio perché si era sentito “a disagio” quando aveva visionato il contenuto del dispositivo, ma poi non aveva avuto problemi a consegnarlo ai finanzieri; d’altra parte, non vi erano ragioni per cui COGNOME aVesse dovuto disporre di fatture emesse da altre società con cui non aveva alcun rapporto. Il Tribunale ha motivatamente disatteso le dichiarazioni dei testi a disclarico per cui il quinto motivo di ricorso, che ripropone il travisamento della prova, a ben vedere, esorbita dal perimetro dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione, invero, ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente app ezzabili che l’COGNOME determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizio e e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustifi ato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato 0 da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, R v. 284556-01).
Già si è detto per COGNOME della manifesta infondatezza del primo motivo. E’ del pari inconsistente il secondo motivo, atteso che l’accertamento del fatto nei confronti di COGNOME coinvolge direttamente anche COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società emittente le fatture false di cui pure si è già detto. Con il terzo motivo COGNOME dubita del dolo specifico perché non v’era ragione di tenere aperta una società per emettere fatture a distanza di dieci anni e perché non era stato provato il suo rapporto con COGNOME. La deduzidne è fattuale e completamente disancorata dalle emergenze processuali secondo Cui la società era inoperativa ma non cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e comúnque aveva emesso le false fatture, rispondendo appieno all’organizzazione frauddlenta ordita da COGNOME.
Valgono per COGNOME le stesse considerazioni svolte per COGNOME e COGNOME, essendo la legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società con lo stesso nome di quella di COGNOME. Il secondo motivo di ricorso è pertanto inconsistente. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso perché, pur avendo chiesto il beneficio della non menzione e potendolo in astratto avére, non vi è alcuna risposta sul punto da parte della Corte territoriale.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di NOME COGNOME vada accolto limitatamente al benefiCio della non menzione per cui è necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso è inammissibile; i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati seriza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dipone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
L’accertamento di responsabilità per tutti e tre gli imputati è irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limit tamente alla statuizione sulla non menzione della condanna con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente