Concorso di Reati: Ricettazione e Commercio di Prodotti Contraffatti secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di commercio di prodotti con marchi falsi, chiarendo importanti principi sul concorso di reati tra ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). La decisione sottolinea come la tutela della fede pubblica prevalga sulla potenziale ingenuità dell’acquirente, consolidando un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica per gli operatori commerciali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un commerciante, confermata sia in primo grado che in appello, per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con marchi falsi. Nello specifico, l’esercente era stato trovato in possesso, per la vendita, di merce contraffatta, inclusi prodotti recanti marchi CE non genuini. Un elemento chiave dell’accusa era la mancata esibizione, da parte dell’imputato, di qualsiasi documentazione che potesse attestare la legale provenienza della merce.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove e un’erronea qualificazione giuridica dei fatti. Tuttavia, i suoi motivi di ricorso sono stati ritenuti una mera riproposizione di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali:
1. Aspecificità dei motivi di ricorso: I giudici hanno rilevato che le doglianze dell’imputato non costituivano una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente disatteso. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
2. Correttezza della qualificazione giuridica: La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel configurare entrambi i reati contestati, seguendo il consolidato orientamento della stessa Cassazione.
Le Motivazioni: Analisi del concorso di reati e della tutela della fede pubblica
Il cuore dell’ordinanza risiede nella spiegazione delle ragioni giuridiche che giustificano la condanna e il rigetto del ricorso. La Corte ha ribadito principi fondamentali in materia di contraffazione.
La Tutela della Fede Pubblica nell’Art. 474 c.p.
La Cassazione ha chiarito che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo. L’interesse giuridico tutelato non è la libera determinazione dell’acquirente, che potrebbe anche essere consapevole della falsità del marchio, ma la fede pubblica. Quest’ultima è intesa come l’affidamento che i cittadini ripongono nei marchi e nei segni distintivi quali strumenti che garantiscono l’origine e la circolazione dei prodotti industriali. Pertanto, per la configurazione del reato, è irrilevante che la contraffazione sia “grossolana” e facilmente riconoscibile, poiché la condotta di detenzione per la vendita è di per sé sufficiente a minare tale fiducia pubblica.
La Coesistenza del Concorso di Reati tra Ricettazione e Commercio di Prodotti Falsi
Un punto cruciale affrontato è la possibilità del concorso di reati tra la ricettazione (art. 648 c.p.) e il commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). La Corte ha confermato che i due delitti possono concorrere. Le due fattispecie, infatti, descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale che cronologico:
* La ricettazione si consuma con l’acquisto o la ricezione della merce di provenienza illecita.
* Il commercio di prodotti falsi si configura con la successiva detenzione della stessa merce al fine di venderla.
Non sussiste, quindi, un rapporto di specialità tra le due norme, né una volontà contraria del legislatore che ne impedisca l’applicazione congiunta. Chi acquista merce contraffatta per poi rivenderla commette, di conseguenza, due distinti reati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la severità dell’ordinamento nei confronti della circolazione di beni contraffatti, punendo non solo la fase finale della vendita ma anche quella prodromica dell’acquisto consapevole. Per gli esercenti commerciali, emerge con chiarezza l’onere di poter sempre documentare la lecita provenienza della merce in magazzino; la mancanza di tale prova costituisce un grave indizio a carico.
In secondo luogo, dal punto di vista processuale, la decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a ripetere argomenti già sconfessati. Infine, viene consolidato il principio secondo cui la lotta alla contraffazione non mira solo a proteggere il consumatore finale, ma un bene giuridico più ampio e fondamentale per il corretto funzionamento del mercato: la fiducia collettiva nei segni distintivi.
È possibile essere condannati sia per ricettazione che per commercio di prodotti con marchi falsi per la stessa merce?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, poiché descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico (prima l’acquisto illecito, poi la detenzione per la vendita).
Il reato di commercio di prodotti falsi sussiste anche se la contraffazione è palesemente riconoscibile?
Sì. La Corte chiarisce che il bene giuridico tutelato dall’art. 474 c.p. non è la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, ovvero la fiducia dei cittadini nei marchi. Pertanto, la configurazione del reato non richiede l’effettiva possibilità di ingannare qualcuno, essendo sufficiente la detenzione per la vendita del prodotto falso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di argomenti già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pe indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza del giudice di prime cure – alla qu si lega la sentenza di appello – nella parte in cui specifica la presenza nell’esercizio comme di prodotti contraffatti (e recanti marchi CE non genuini) accompagnata dalla manca esibizione della documentazione attestante la legale provenienza della merce oggetto d contestazione come risulta dalla prima pagina della sentenza di primo grado; pertanto ta doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti della Cort territoriale che si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica de accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, dell11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’ cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abb rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individu opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tute titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configura occorre la realizzazione dell’inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/20 P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delit di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (a cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condo diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può c:onfigurarsi un ra specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legisla
che nel caso di specie la Corte di appello a p. 2 della sentenza impugnata ha indicato co argomenti congrui e non illogici le ragioni per cui si ritiene configurabile il reato di 474 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il C nsigliere Es ensore
Il Pres ente