Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 271 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 271 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile, che ha insistito sull’inammissibilità del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale di Sassaricondannava XXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di sette anni di reclusione, applicando le pene accessorie di legge, oltre statuizioni civili, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609bis , 609-ter, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen. (capo E), per aver, con violenza e minaccia, costretto XXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, privandola della libertà personale (capo F), cagionandole lesioni personali (capo G), introducendosi nel domicilio della persona offesa contro la volontà di costei (capo B), sostituendo la propria alla altrui persona (capi A e D), commettendo anche il reato di cui all’art. 610 cod. pen. (così riqualificato il reato sub C).
Con sentenza in data 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, XXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo solleva un vizio di violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., eccependo la violazione dell’art. 157-ter cod. proc. pen. in
relazione alla omessa notifica del decreto di citazione in appello all’imputato .
In sintesi, la difesa lamenta che l’imputato stranamente non sia stato rintracciato presso il domicilio, dove pure era stato agli arresti domiciliari e dove risiede con il nucleo familiare, e che la norma di cui all’art. 157-ter cod. proc. pen. impone la notifica esclusivamente presso il domicilio eletto, previe ricerche ben indicate nel codice di rito.
Eccepisce, pertanto, che la notifica del decreto di citazione del giudizio in appello deve ritenersi mai ricevuta dall’imputato, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, non avendo l’imputato avuto contezza della celebrazione del giudizio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia un vizio della motivazione, non avendo la Corte di appello risposto sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con riferimento all a audizione del medico legale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e del
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai fini della verifica in concreto della presenza di lesioni come conseguenza della contestata violenza sessuale, posto che l’escussione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado aveva posto in luce delle discrasie tra il narrato della persona offesa sulla dinamica della vicenda denunciata e quanto osservato sul corpo della stessa dopo la violenza denunciata e le conclusioni sul punto del XXXXXXXXXXX, e che, in particolare, l’obiettiva ricostruzione del
XXXXXXXXXXX in relazione alla esistenza o meno della pistola nella felpa dell’imputato al momento della consumazione del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. sarebbe stata sufficiente per disporre perizia che valutasse il narrato della persona offesa.
Lamenta ancora la difesa la mancanza di un approfondimento della personalità della costituita parte civile in cura farmacologica di carattere psichiatrico e in terapia psicologica, anche perchØ il motivo dominante delle conversazioni, al di là dei picchi di gelosia reciproca tra imputato e persona offesa, aveva ad oggetto, secondo quanto riferito dalla parte civile e dai familiari di quest’ultima, le bugie dell’imputato in relazione alla sua capacità economica e l’elargizione di mancati regali, circostanza che avrebbe reso necessario un approfondimento delle condizioni psicologiche della vittima del reato per chiarire la violenza percepita e quella in concreta posta in essere dall’imputato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia un vizio di violazione di legge sostanziale, in relazione all’art. 605 cod. pen. che avrebbe dovuto essere assorbito nel reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., poichØ la privazione della libertà personale della vittima si era protratta per il solo tempo necessario a commettere il presunto abuso sessuale, trovandoci in presenza di una sostanziale concomitanza tra il sequestro di persona e gli abusi sessuali.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, Ł infondato.
Occorre in proposito precisare che la norma di cui Ł stata denunciata la violazione, vale a dire l’art. 157ter , comma 3, cod. proc. pen., Ł applicabile alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, secondo quanto disposto dall’art. 89 del predetto decreto n. 150 del 2022; impugnazioni nelle quali rientra quella proposta contro la sentenza del Tribunale di Sassari, pronunciata il 20 febbraio 2024, confermata dalla Corte territoriale e oggetto di ricorso per cassazione.
Nello specifico, sulla base del verbale di dichiarazione di domicilio, la notifica Ł stata
eseguita correttamente presso il domicilio dichiarato; altrettanto correttamente, accertata l’impossibilità della notificazione, Ł stato fatto ricorso alla disciplina di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguendo la notifica presso entrambi i difensori di fiducia.
Secondo la Corte di legittimità, nella sua piø autorevole composizione, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., Ł integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772).
Di conseguenza anche la temporanea assenza dell’imputato dal domicilio dichiarato o la non agevole individuazione del luogo indicato come domicilio abilitano l’ufficio proposto alla notifica a ricorrere alle forme alternative previsti dall’articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., poichØ l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato Ł nozione molto piø ampia di quella della irreperibilità.
Ed Ł quanto avvenuto nel caso in esame: dalla relata di notifica, consultabile in ragione della natura processuale del vizio dedotto, emerge che l’ufficiale giudiziario, non aveva reperito alcuno presso l’abitazione; circostanza quest’ultima che integra, secondo il chiaro insegnamento delle Sezioni Unite, il presupposto per far ricorso al meccanismo di notificazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Del resto, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 26569301; Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280383), verifica che nel caso di specie risulta regolarmente compiuta e la circostanza integra, secondo il chiaro insegnamento delle Sezioni Unite, il presupposto per far ricorso al meccanismo di notificazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
NØ può essere sostenuto che non siano state eseguite sufficienti ricerche del ricorrente presso il domicilio dichiarato, posto che l’ufficiale giudiziario, oltre ad eseguire la notifica a mezzo pec presso lo studio dei due difensori di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., aveva anche proceduto agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., inoltrando raccomandata con avviso di ricevimento, non recapitata perchŁ il destinatario era sconosciuto, in tal modo confermando l’indicazione, nella procura conferita per proporre impugnativa avverso la sentenza di primo grado, di un domicilio non idoneo.
NØ ancora può porsi un problema di effettiva conoscenza della vocatio in ius per il giudizio di appello in capo all’imputato: deve, infatti, essere valorizzato a questo fine il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264505), rappresentante un indizio di effettiva conoscenza dell’atto (ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Rv. 233615), tanto che Ł stato ritenuto inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anzichØ presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e
all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, COGNOME, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268785).
E, nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha omesso di allegare qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario con il difensore, l’imputato sia rimasto all’oscuro della vocatio in ius.
2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
2.1. Quanto al mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello con l’audizione
dei testi XXXXX e XXXXXXXXXXX, finalizzata alla verifica della presenza di lesioni come conseguenza della violenza sessuale contestata, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nell’affermare che l’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicchØ si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, COGNOME Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchØ quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sØ oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).
Si Ł ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell’istituto Ł richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poichØ in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto Ł ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di merito ha motivatamente disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, precisando, alla pagina 77 della sentenza impugnata, che l’assenza di lesioni o escoriazioni in sede di visita ginecologica era stata correttamente ritenuta non decisiva dai giudici di primo grado, ben potendo il dissenso della persona offesa essere desunto da molteplici fattori e che, nel caso di specie, il consenso era viziato dalle gravissime minacce subite dalla persona offesa attraverso l’uso di una pistola, per cui la Corte territoriale, senza vizi logici, giudicava superflua la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sollecitata dall’appellante, non mancando di sottolineare la presenza, nella persona offesa, di un’ecchimosi mammaria sinistra, determinata dalla stretta al seno riferita dalla denunciante. In tal modo, la decisione dei giudici di secondo grado si Ł posta nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui «l’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perchØ Ł sufficiente la costrizione ad un consenso viziato» (Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, O., Rv. 247877; nello stesso senso, Sez. 3, n. 14210 del 18/03/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 23530 del 19/01/2018, S., non mass.). La
Corte distrettuale ha, inoltre, logicamente chiarito che la tesi difensiva dell’inverosimiglianza della presenza della pistola nella tasca anteriore della felpa dell’imputato durante il rapporto sessuale, in ragione della non riscontrata presenza di segni sul ventre della persona offesa compatibili con l’ara, rappresenta una illazione non concretamente riscontrata, ben potendo il rapporto essersi svolto senza contatto fisico diretto in corrispondenza del punto in cui era custodita la pistola.
Di qui l’assenza di vizi di manifesta illogicità e la insindacabilità in questa sede della censura relativa al mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale.
2.2. Destituita di fondamento e del tutto generica Ł l’ulteriore doglianza relativa al mancato approfondimento delle condizioni psicologiche della vittima, avendo la Corte territoriale precisato che la persona offesa stesse seguendo un percorso psicologico finalizzato al superamento del trauma della separazione coniugale, senza che fossero emersi elementi tali da far ritenere sussistenti patologie o turbe mentali idonee a compromettere la capacità della persona offesa di deporre o di rappresentarsi la realtà.
Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze; il delitto di sequestro di persona Ł assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 cod. pen., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di cui violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen.; il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si Ł protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della “res”, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina ((Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37277 del 01/10/2025, C., non mass.).
Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principi appena richiamati, avendo accertato che l’imputato avesse privato la persona offesa della libertà di movimento e di autodeterminazione per un tempo superiore a quello impiegato per la commissione della violenza sessuale, essendo iniziata la fase costrittiva al momento in cui la persona offesa, avendo aperto la porta dell’abitazione per uscire, era stata placcata sull’uscio di casa dall’imputato, il quale, impugnando una pistola, le aveva messo una mano sulla bocca, costringendola a far rientro in casa con la forza, chiudendo la porta dietro di sØ, per poi condurla in camera da letto e lì costringerla ad avere un rapporto sessuale completo, ed infine proseguire l’azione anche dopo la violenza sessuale e per un lasso di tempo considerevolmente ampio, riuscendo infine la donna a indurre l’imputato ad allontanarsi dall’abitazione, facendogli credere di averlo perdonato per quanto successo, così riacquistando la libertà.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente
stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
La cancelleria provvederà, ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., a comunicare il dispositivo di questa sentenza all’amministrazione pubblica di appartenenza dell’imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Cagliari – Sez. dist. di Sassari – con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Visto l’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalita’ telematiche del dispositivo all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così Ł deciso, 02/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.