Concorso di Reati: Ricettazione e Uso Indebito di Carte sono Crimini Separati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di concorso di reati, chiarendo la relazione tra il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Suprema Corte ha confermato che chi riceve una carta di credito rubata e poi la utilizza per effettuare acquisti commette due reati distinti e separati, senza che uno possa essere assorbito dall’altro. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e offre importanti spunti di riflessione sulla qualificazione giuridica di tali condotte.
I Fatti alla base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di una Corte d’Appello. Il ricorrente era stato condannato per entrambi i reati: ricettazione, per aver ricevuto uno strumento di pagamento di provenienza illecita, e indebito utilizzo e falsificazione dello stesso. La tesi difensiva sosteneva la violazione di legge, argomentando che le due fattispecie criminose non potessero coesistere e che il reato di utilizzo indebito dovesse essere considerato assorbito in quello, più generico, di ricettazione. In pratica, secondo il ricorrente, l’uso della carta non era altro che la naturale conseguenza del suo possesso illecito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che tra i due delitti non sussiste alcun rapporto di assorbimento, bensì un concorso materiale di reati. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Concorso di Reati
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una precedente sentenza (la n. 46652 del 2019). I giudici hanno spiegato che le due norme penali tutelano beni giuridici differenti e descrivono condotte distinte.
Il delitto di ricettazione punisce l’acquisto o la ricezione di un bene di provenienza delittuosa, tutelando il patrimonio e l’ordine economico contro la circolazione di beni illeciti. Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto entra in possesso dello strumento di pagamento rubato.
Il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, invece, punisce l’uso effettivo dello strumento per trarne profitto. Questo reato tutela la fede pubblica e la sicurezza delle transazioni commerciali. La sua consumazione avviene con l’effettivo utilizzo, ad esempio, per un pagamento.
Poiché le condotte sono diverse (ricevere vs. utilizzare) e i beni giuridici protetti sono distinti, non è possibile applicare il principio di assorbimento. Si tratta di due azioni separate che violano due diverse norme penali, configurando un perfetto esempio di concorso materiale di reati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio di diritto penale: la ricezione di uno strumento di pagamento illecito e il suo successivo utilizzo sono due condotte criminali autonome e cumulabili. La decisione ha l’effetto pratico di garantire una risposta sanzionatoria più severa per chi non solo si appropria di beni rubati, ma li impiega attivamente per danneggiare ulteriormente il patrimonio altrui e la sicurezza del sistema dei pagamenti. Questa interpretazione chiarisce che il profitto derivante dall’uso dello strumento non è un semplice post-fatto della ricettazione, ma un’azione criminale a sé stante, meritevole di una sanzione autonoma.
Chi riceve uno strumento di pagamento rubato e poi lo usa commette uno o due reati?
Secondo la Corte di Cassazione, commette due reati distinti: ricettazione (per aver ricevuto lo strumento) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento (per averlo usato). Le due condotte configurano un concorso di reati.
Perché il reato di indebito utilizzo non viene ‘assorbito’ da quello di ricettazione?
Non vi è assorbimento perché i due reati tutelano beni giuridici diversi (il patrimonio per la ricettazione; la fede pubblica e la sicurezza delle transazioni per l’indebito utilizzo) e puniscono condotte materialmente e temporalmente distinte.
Qual è stata la conseguenza della decisione per il ricorrente?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4247 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA il 09/02/1985
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di reati tra il delitto di ricettazione e il delit di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia;
che, invero, la Corte d’appello ha richiamato nella sentenza impugnata il consolidato orientamento di legittimità a mente del quale non vi è alcun assorbimento ma vi è il concorso materiale di reati tra la fattispecie di ricettazione e quella di indebito utilizzo, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strume di pagamento quali distinte ipotesi di reato (Sez. H, n. 46652 del 18/09/2019);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere f Estensore COGNOME
Il Presid te