Concorso di Reati: La Cassazione Chiarisce tra Ricettazione e Prodotti Falsi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46878/2024, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilevanza pratica nel diritto penale commerciale: la relazione tra il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). La pronuncia chiarisce in modo definitivo che le due fattispecie possono coesistere, configurando un concorso di reati, e offre importanti precisazioni sul calcolo della prescrizione per la ricettazione attenuata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per entrambi i reati. Il ricorrente sosteneva, in primo luogo, che il reato di ricettazione dovesse considerarsi assorbito in quello più specifico di commercio di prodotti contraffatti. In secondo luogo, lamentava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione, contestato nella sua forma attenuata.
L’Analisi della Corte sul Concorso di Reati
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. Gli Ermellini hanno inteso dare continuità a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere.
La Corte ha spiegato che le due norme incriminatrici descrivono condotte diverse sia dal punto di vista strutturale che cronologico:
* La ricettazione punisce l’acquisto o la ricezione di beni di provenienza illecita.
* Il commercio di prodotti con segni falsi punisce la successiva messa in vendita di tali beni.
Tra le due fattispecie non può quindi configurarsi un rapporto di specialità, poiché non vi è una norma che contiene tutti gli elementi dell’altra con l’aggiunta di dettagli specifici. Si tratta di due illeciti distinti che possono essere commessi dalla stessa persona in momenti diversi.
La Questione della Prescrizione per la Ricettazione Attenuata
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente chiedeva che il termine di prescrizione fosse calcolato sulla base della pena più mite prevista per la ricettazione attenuata (per fatti di particolare tenuità).
La Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: ai fini della prescrizione, si deve sempre avere riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell’art. 648 c.p., ovvero quella per l’ipotesi base del reato. La fattispecie attenuata, infatti, non costituisce un’autonoma previsione di reato, ma una semplice circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, il termine di prescrizione massimo per la ricettazione resta quello ordinario (nel caso di specie, 10 anni), che non era ancora maturato al momento della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Le argomentazioni del ricorrente si scontravano con principi di diritto e orientamenti giurisprudenziali consolidati e pacifici. La decisione ribadisce la netta distinzione tra la condotta di chi riceve merce illecita e quella di chi, successivamente, la mette in commercio, e conferma che il calcolo della prescrizione deve fondarsi sulla fattispecie base del reato, a prescindere dall’applicazione di circostanze attenuanti.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida due importanti principi del diritto penale. In primo luogo, conferma che chi acquista merce contraffatta e poi la vende risponderà di un concorso di reati, ovvero sia di ricettazione sia di commercio di prodotti falsi, con conseguente cumulo delle pene. In secondo luogo, stabilisce in modo inequivocabile che l’applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto per la ricettazione non incide sul calcolo del termine di prescrizione, che rimane ancorato alla pena prevista per l’ipotesi non attenuata. Si tratta di una decisione che offre certezza giuridica e rafforza gli strumenti di contrasto ai fenomeni di illegalità commerciale.
Il reato di ricettazione può essere assorbito da quello di commercio di prodotti con segni falsi?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che si tratta di un concorso di reati, poiché le due fattispecie descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico e non sussiste tra loro un rapporto di specialità.
Come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata?
La prescrizione si calcola sempre sulla base della pena prevista per l’ipotesi base del reato (art. 648, comma 1, c.p.), non su quella dell’ipotesi attenuata. Quest’ultima è considerata una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati dall’imputato sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’, in quanto si ponevano in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati e principi di diritto ben stabiliti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 28/09/1986
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giovanni;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio del motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazion quanto assorbito nel reato di cui all’art. 474 cod. pen., è manifestam infondato. Il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento de giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione e qu commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispe incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronol tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risul sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 2 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 – 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di ricetta attenuata, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corr uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del ter prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla stabilita dal primo comma dell’art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie atte prevista dal medesimo articolo non costituisce autonoma previsione incriminatric ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/201 Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata). In considerazione della data di commissione del reato (21 gennaio 2016), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, pertanto, solo in 21 gennaio 2026 e, quindi, in data successiva alla definizione del giudizi legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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