Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16356 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16356 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Mascali il 16/5/1972
avverso la sentenza resa il 14 maggio 2024 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME nominata d’ufficio nell’interesse della ricorrent ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva affermato la responsabilità di COGNOME COGNOME in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione illegale di due giubbotti antiproiettile senza matricola in dotazione dell’Esercito italiano, e riconoscendo l’attenuante della lieve entità del fatto esclusa la ritenuta recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in sei mesi di reclusione ed e 300 di multa
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 423 e 604 comma 5 bis cod.proc.pen. poiché la Corte di appello di Catania ha respinto preliminarmente l’eccezione sollevata con i motivi di appello con cui si chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza resa dal Tribunale per violazione dell’art. 420 cod.proc.pen., essendo emerso solo successivamente all’udienza del 6 Marzo 2019, in cui il processo era stato deciso, che a quella data l’imputato si trovava ristretto nella Cas circondariale di Verona, in quanto sottoposto a misura cautelare in carcere. La sua condizione detentiva era ignota al difensore che non aveva potuto comunicare tale impedimento al giudicante.
A sostegno della propria eccezione, il difensore richiama diverse pronunzie della giurisprudenza di legittimità secondo cui la detenzione dell’imputato sopravvenuta nel corso del processo e comunicata in udienza integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire; nel caso in esame lo stato detentivo del COGNOME rappresenta un legittimo impedimento dell’imputato e ha determinato, a giudizio del ricorrente, la nullità della sentenza.
2.2 Violazione di legge penale poiché la Corte di appello ha escluso il concorso apparente di norme tra l’art. 28 TULPS e l’art. 648 cod.pen. ritenendo l’imputato responsabile per entrambi i reati contestati. L’articolo 28 Tulps vieta la detenzione senza licenza di armi da guerra e armi ad esse analoghe o di parti di esse, di munizioni e di uniformi militari; il contravventor punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato; risponde invece di ricettazione c acquista denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.
Nel caso di specie la Corte ha escluso il concorso apparente di norme, stante la diversità dell’elemento materiale del bene giuridico tutelato dalle due disposizioni, ma detta motivazione appare illogica e contraddittoria, in quanto la Corte, per affermare la responsabilità penale h valorizzato il medesimo elemento, la mancanza di documentazione da cui si desumerebbe che l’acquisto del possesso dei beni sequestrati era avvenuto in malafede.
Osserva il ricorrente che per valutare la sussistenza del concorso apparente di norme occorre fare riferimento al criterio di sussidiarietà, che viene tendenzialmente specificato attraverso u clausola di riserva, espressamente prevista dall’articolo 28 Tulps; detta clausola impedisce che il reo possa rispondere delle due condotte, poiché la detenzione costituisce post factum non punibile,secondo il criterio della progressione criminosa, considerato che l’avere ricevuto acquistato il bene di provenienza illecita, presuppone che il reo abbia detenuto tale bene.
2.3 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati attribu all’imputato poiché la mancanza di documentazione circa la provenienza dei giubbotti viene considerata sintomo dell’assenza di buona fede dell’imputato che coincide con l’elemento soggettivo della ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico, in quanto si limita a reiterare le censure già dedott con i motivi di appello e non si confronta in alcun modo con le corrette ed esaustive risposte fornite al riguardo dalla Corte.
1.1 Il primo motivo con cui si deduce la nullità della sentenza del Tribunale è manifestamente infondato per le ragioni esaustivamente esposte alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che il difensore elide del tutto, nella sua prospettazione.
E’ sufficiente ribadire in questa sede che l’imputato è stato correttamente dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado e il collegio non è stato messo nelle condizioni di aver conoscenza del suo sopravvenuto stato di detenzione, sicchè non ricorrono i presupposti che determinano la nullità della sentenza e la Corte ha correttamente respinto l’eccezione sollevata dalla difesa.
Ed infatti le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 – 01)
Tutte le pronunzie di legittimità richiamate dal difensore a sostegno dell’eccezione si riferisco a situazioni in cui il collegio ha avuto conoscenza o comunque è stato ritualmente informato dello stato di detenzione dell’imputato, mentre nel caso in esame il collegio – che pure aveva disposto nel corso del medesimo giudizio la traduzione dell’imputato ristretto per altro tito esecutivo, il quale aveva rinunziato a comparire e poi era stato scarcerato – non era stato informato della rinnovata condizione di detenzione del COGNOME.
1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché, come correttamente osservato dai giudici di merito, tra l’art. 28 TULP e l’art.648 cod.pen. non ricorre alcuna ipotesi di contine o assorbimento o concorso apparente di norme trattandosi di disposizioni poste a tutela di beni giuridici diversi, in quanto l’art. 28 cit.tutela la sicurezza pubblica e l’art. 648 cod.pen. pr il patrimonio impendendo la circolazione di beni di provenienza illecita.
Va inoltre rilevato che le norme applicate alla fattispecie in esame si riferiscono a condotte no perfettamente coincidenti in punto di fatto, poiché la detenzione non autorizzata d equipaggiamento militare, punita dall’art. 28 TULPS, presuppone l’acquisto e la ricezione di beni che non possono essere ceduti in assenza della prescritta autorizzazione e pertanto deve ritenersi siano stati illecitamente sottratti.
1.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato poiché nel caso in esame neppure ricorre l’identità dell’elemento soggettivo, in quanto la mancanza di documentazione autorizzativa integra l’elemento materiale del reato di cui all’art. 28 TULPS che, in quanto tale deve essere
conosciuto dal detentore; l’assenza di documentazione fiscale relativa all’acquisto comprova l’elemento soggettivo del reato di ricettazione e cioè la consapevolezza della provenienza
illecita del bene
/ ricevuto attraverso canali non autorizzati.
2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
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Luci GLYPH
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