Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41781 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 26/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bolzano avverso la sentenza del 17/06/2025 del Tribunale di Bolzano visti gli atti del procedimento a carico di: COGNOME NOME nata in Ecuador il DATA_NASCITA letti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bolzano, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 giugno 2025 con cui il Tribunale di Bolzano ha applicato a NOME COGNOME, sull’accordo delle parti, la pena di mesi 1, 10 giorni di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di rapina impropria, previo assorbimento in tale fattispecie del contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 15 cod. proc. pen., 337 e 628 cod. pen., censurando l’erroneo assorbimento del reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di rapina impropria.
La doglianza muove dal presupposto che il reato previsto dall’art. 337 cod. pen. concorre con quello di rapina impropria qualora, come nel caso di specie, la violenza o la minaccia esercitata nei confronti del pubblico ufficiale risulti funzionale non soltanto al mantenimento del possesso della cosa sottratta ma anche al conseguimento dell’impunità per l’illecita appropriazione del bene altrui, con conseguente inapplicabilità del criterio di specialità e della regola dell’assorbimento di cui all’art. 15 cod. proc. pen.
Con atto depositato in data 20 novembre 2025, il difensore dell’imputata ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. A sostegno di tale richiesta, la difesa ha dedotto l’aspecificità della censura formulata nonchØ l’insussistenza di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito.
Il ricorso Ł fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposto.
Il giudice di merito ha fatto erronea applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta di violenza posta in essere dall’imputata COGNOME nei confronti del Sovr. NOME e dell’Ag. COGNOME fosse integralmente assorbita nel delitto di rapina impropria previsto dall’art. 628 cod. pen.
Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale qualora la violenza o la minaccia esercitata non sia esclusivamente finalizzata al mantenimento del possesso della cosa sottratta, ma risulti altresì funzionale al conseguimento dell’impunità mediante il superamento dell’ostacolo rappresentato dall’intervento del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni(vedi Sez. 2, n. 5576 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 26950201; Sez. 2, n. 43364 del 21/09/2023, Ugheghele, Rv. 285194-01; Sez. 2, n. 1782 del 05/12/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 14376 del 06/02/2025, Cicinelli, Rv. 287822-01).
In particolare, nel reato di rapina impropria, allorchØ l’azione violenta sia diretta non soltanto a consolidare l’apprensione del bene ma anche a eludere l’intervento repressivo dell’autorità, la qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo -ove conosciuta dall’agente- assume rilievo decisivo, in quanto connota la violenza come consapevolmente finalizzata al superamento dell’attività istituzionale di contrasto posta in essere dal pubblico ufficiale. In tale evenienza, la condotta si atteggia come offensiva di beni giuridici ulteriori e distinti rispetto a quelli tutelati dalla norma incriminatrice della rapina, determinando la configurabilità del concorso formale tra il delitto di rapina impropria e quello di resistenza a pubblico ufficiale.
Ne consegue che l’applicazione del criterio di specialità e l’affermato assorbimento del reato di cui all’art. 337 cod. pen. in quello di cui all’art. 628 cod. pen. risultano giuridicamente erronei, imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano per il prosieguo.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME