Concorso di Reati: Ricettazione e Vendita di Prodotti Contraffatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso interessante riguardante il concorso di reati tra ricettazione e vendita di prodotti con segni mendaci. La decisione chiarisce importanti principi sulla distinzione tra queste due fattispecie e sui limiti per l’applicazione di benefici come le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato nei gradi di merito per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.). La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la propria strategia su tre motivi principali: l’errata applicazione delle norme sul concorso di reati, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso
La difesa sosteneva, in primo luogo, che il reato di ricettazione dovesse considerarsi assorbito in quello di vendita di prodotti con segni falsi, in quanto parte di un’unica condotta criminosa. In secondo luogo, si lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche, nonostante gli elementi a favore dell’imputato. Infine, si contestava l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo che la condotta fosse di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concorso di reati
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno fornito una chiara spiegazione per ciascun punto sollevato dalla difesa, consolidando orientamenti giurisprudenziali già noti.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha spiegato che i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.) possono concorrere. Le due norme, infatti, descrivono condotte diverse sia dal punto di vista strutturale che cronologico e sono volte a tutelare beni giuridici distinti. Non esiste, quindi, un rapporto di specialità tra le due fattispecie, né una volontà del legislatore di escluderne l’applicazione congiunta.
Sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che fondi la sua decisione su elementi negativi ritenuti decisivi, come in questo caso i numerosi precedenti penali specifici del ricorrente, che implicitamente superano ogni altra valutazione positiva.
Infine, anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su una valutazione complessiva del fatto. Aveva considerato le modalità della condotta, il valore significativo del danno e, soprattutto, i numerosi precedenti penali dell’imputato. Questi ultimi, infatti, sono un chiaro indicatore dell’abitualità del comportamento, una condizione che la norma esclude espressamente per la concessione del beneficio della non punibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma tre principi fondamentali del diritto penale. Primo, il concorso di reati è la regola quando le norme violate tutelano beni giuridici diversi e descrivono condotte distinte, come nel caso di ricettazione e vendita di prodotti con segni falsi. Secondo, la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, che può legittimamente negarle valorizzando elementi negativi come i precedenti penali. Terzo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile a chi dimostra un’inclinazione a delinquere, desumibile dalla presenza di precedenti condanne che indicano un comportamento abituale e non occasionale.
Il reato di ricettazione può essere assorbito da quello di vendita di prodotti con segni mendaci?
No, la Corte ha stabilito che i due reati possono concorrere, poiché descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale che cronologico e tutelano beni giuridici differenti, non sussistendo tra loro un rapporto di specialità.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la sentenza, è sufficiente che il giudice motivi il diniego facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, o all’assenza di elementi positivi, superando così ogni altra valutazione.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere l’esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”?
Sì, la Corte ha confermato che i numerosi precedenti penali di cui l’imputato è gravato escludono la non abitualità del comportamento, che è un requisito espressamente richiesto dalla legge per poter applicare tale causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/06/1985
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio del motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazion quanto assorbito nella fattispecie di vendita di prodotti con segni menda manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato (ve pag. 7 della sentenza impugnata) che i reati di cui agli artt. 648 e 517 cod. possono concorrere, atteso che le rispettive fattispecie incriminatrici descr condotte diverse sia sotto il profilo strutturale, poiché volte a tutelare beni g diversi, sia sotto il profilo cronologico e, pertanto, tra le stesse non può conf un rapporto di specialità, non risultando neppure dal sistema una diversa volo espressa o implicita del legislatore;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quan secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, n motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudi merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli ded dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimen elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi po rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (vedi in pr pag. 9 della sentenza impugnata in ordine alla valenza negativa dei precede specifici del ricorrente);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. La C di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto, del valore signif del danno provocato alla persona offesa e dei numerosi precedenti penali di c l’imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richies espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 9 e 10 della senten impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presidente: