Concorso di Reati tra Falso e Sostituzione di Persona: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza n. 47202/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sulla distinzione tra assorbimento e concorso di reati, in particolare quando si intrecciano le fattispecie di sostituzione di persona e di falso. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di azioni distinte e separate, non si può parlare di assorbimento, ma si devono considerare entrambi i reati in concorso tra loro.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo in Corte d’Appello per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e di falso (artt. 477-482 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge derivante dal mancato assorbimento del delitto di sostituzione di persona in quello, ritenuto più grave, di falso.
Secondo la tesi difensiva, l’intera condotta criminosa avrebbe dovuto essere inquadrata unicamente nel reato di falso, con la conseguente esclusione della punibilità per la sostituzione di persona.
La Questione Giuridica: Concorso di Reati o Assorbimento?
Il nucleo della questione giuridica sottoposta alla Corte era stabilire se, nel caso specifico, le due fattispecie di reato dovessero essere considerate in un rapporto di specialità, con l’assorbimento del meno grave nel più grave, oppure se configurassero un concorso di reati.
L’assorbimento si verifica quando un’unica azione integra contemporaneamente più figure di reato, e la norma che descrive il reato più complesso e grave ‘assorbe’ quella che ne descrive una parte. Al contrario, il concorso di reati si ha quando l’agente, con più azioni distinte, commette più violazioni della legge penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito in modo netto la linea di demarcazione tra le due figure giuridiche. Hanno spiegato che il principio di assorbimento può operare solo quando ci si trova di fronte a un ‘unico fatto’, un’unica condotta che può essere ricondotta sia alla previsione dell’art. 494 c.p. sia a un’altra norma posta a tutela della fede pubblica.
Nel caso in esame, invece, la Corte ha ravvisato una ‘pluralità di fatti’, ovvero ‘azioni diverse e separate’. Questa pluralità di condotte esclude categoricamente l’applicazione del principio di assorbimento e impone di qualificare la situazione come un concorso materiale di reati. La Suprema Corte ha rafforzato la propria decisione richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015), consolidando così la sua interpretazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può invocare l’assorbimento per ‘unificare’ reati che, sebbene connessi nel fine, sono stati realizzati con azioni materialmente distinte. Chi, ad esempio, prima si presenta con un’identità falsa per accedere a un luogo (sostituzione di persona) e, in un secondo momento, firma un documento con quel nome falso (falso documentale), risponderà di entrambi i reati in concorso di reati, con un conseguente aumento della pena complessiva. La pluralità delle azioni determina la pluralità dei reati.
Quando il reato di sostituzione di persona viene assorbito da quello di falso?
Secondo la Corte, il reato di sostituzione di persona può essere assorbito in un altro reato contro la fede pubblica, come il falso, solo quando un unico fatto è contemporaneamente riconducibile a entrambe le norme penali.
Cosa si intende per concorso materiale di reati in questo contesto?
Si ha un concorso materiale di reati quando, come nel caso di specie, una persona commette più crimini attraverso una pluralità di fatti e azioni diverse e separate. In questa situazione, i reati non vengono assorbiti l’uno nell’altro ma vengono puniti distintamente.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 13/12/1969
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo B) e 477482 cod. pen. (capo C), mentre ha rilevato l’assenza di querela per il delitto di cui al capo A); procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’assorbimento del delitto di sostituzione di persona in quello di falso, è manifestamente infondato in quanto il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando, come nella specie, ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, COGNOME, Rv. 263076 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024