Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47843 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLLI° il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 27 ottobre 2022 che ha confermato la condanna riportata in primo grado in data 14 marzo 2022 in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen.
-Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, consistono in doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
-Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in materia di concorso di reati, invocando il concorso apparente tra il reato di minaccia e quello di molestia, è manifestamente infondato in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, “nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore”. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668); nella specie, non sussiste un rapporto di continenza formale tra i due precetti, dal momento che, da un lato, l’art. 612 cod. pen. punisce la prospettazione ad altri di un male ingiusto, l’art. 660 cod. pen. reprime la condotta di chi reca ad altri molestia o disturbo, per petulanza o per altro biasimevole motivo.
-Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 9 del provvedimento impugNOME), da cui è emersa la non tenuità del fatto in considerazione della pluralità dei fatti penalmente rilevanti e della gravità della minaccia che era in concreto una minaccia di morte.
-Considerato che il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un punto della sentenza immune da vizi logici, nella misura in cui ha fondato il diniego del
beneficio sull’esito negativo della prognosi che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, dal momento che al tempo della pronunzia della sentenza i comportamenti molesti del ricorrente non erano cessati; quanto invece al diniego all’istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta, il motivo è manifestamente infondato in quanto “in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico.” (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2023 Il cons. COGNOME estensore COGNOME
Il Presidènte