Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20453 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a NISCEMI il 25/05/1967
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli a 494, 497-bis e 498, in relazione all’art. 477, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in ordine all disciplina del concorso di norme, assumendo l’assorbimento della condotta ex art. 494 cod. pen. nella fattispecie di cui all’art. 497-bis cod. pen. – è manifestamente infondato perché, il di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di document di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda de disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima – nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto – presuppone proprio tale utilizzazione, la qua costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall’art. 4 cod. pen. (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270206).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazio tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Esso, inoltre, è inammissibile in quanto, laddove deduce la grossolanità del falso, è inedito essendo stato prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione (Se 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione dell circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui no necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che il quarto motivo di ricorso – che-lamenta violazione dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen. – non è consentito in mancanza del corrispondete motivo di appello, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appel abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del
o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,
Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Il motivo è comunque manifestamente infondato, in quanto la violazione dell’ad 533 cod.
proc. pen. non è riconducibile al vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il cui di operatività riguarda inosservanza di norme processuali previste dal codice o da leggi special
sempre che siano poste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza o inutilizzabilità,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
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