Concorso di Reati: Quando il Furto di una Carta e il suo Utilizzo sono Due Crimini Distinti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso che solleva importanti questioni sul concorso di reati, in particolare riguardo al furto in abitazione e all’indebito utilizzo di carte di pagamento. La decisione chiarisce perché queste due condotte costituiscano due reati distinti e non un’unica fattispecie criminosa, offrendo spunti fondamentali per la comprensione della giurisprudenza in materia.
I Fatti del Caso: Dal Furto in Abitazione all’Uso Indebito
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di evasione, furto in abitazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento sottratta durante il furto. L’imputato, tramite il suo legale, ha contestato la sentenza della Corte d’Appello su due fronti principali. In primo luogo, ha sostenuto che il reato di indebito utilizzo della carta avrebbe dovuto essere “assorbito” da quello, più grave, di furto in abitazione. In secondo luogo, ha criticato la decisione dei giudici di merito sulla sussistenza della recidiva e sulla determinazione complessiva della pena, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte sul Concorso di Reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo categoricamente entrambi i motivi. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il delitto di furto in abitazione, che si consuma con l’impossessamento della cosa altrui (in questo caso, la carta di pagamento), e quello di indebito utilizzo dello strumento di pagamento sono eterogenei e autonomi.
La Corte ha spiegato che la condotta di utilizzo indebito si verifica in un momento successivo, quando il reato di furto è già concluso e perfezionato. L’uso della carta non è un presupposto necessario né una conseguenza inevitabile del furto stesso. Si tratta di due azioni distinte, che ledono beni giuridici differenti e che, pertanto, danno vita a un concorso di reati.
La Valutazione sulla Recidiva e la Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato la sua decisione. La sussistenza della recidiva era stata correttamente argomentata, facendo riferimento al fatto che i reati erano stati commessi mentre l’imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare. Inoltre, la determinazione della pena era stata giustificata sulla base delle specifiche modalità dell’azione criminosa, della personalità negativa dell’imputato e del divieto di un bilanciamento più favorevole delle circostanze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi giuridici stabili e coerenti. La motivazione principale per la conferma del concorso di reati risiede nella netta distinzione tra la condotta di spossessamento (il furto) e quella successiva di utilizzo fraudolento (l’uso della carta). Il primo reato si esaurisce nel momento in cui il ladro si appropria del bene. Il secondo reato rappresenta una nuova e autonoma manifestazione di volontà criminale. Ritenere che il primo assorba il secondo significherebbe sminuire la gravità della seconda condotta, che lede non solo il patrimonio ma anche la fede pubblica e la sicurezza delle transazioni commerciali. La manifesta infondatezza del secondo motivo deriva dal fatto che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi efficacemente con le logiche e congrue motivazioni fornite dai giudici di merito. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per la temerarietà del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: chi ruba una carta di pagamento e poi la utilizza per effettuare acquisti o prelievi risponderà di due distinti reati. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione basati su solide argomentazioni giuridiche, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate nei gradi di merito. La decisione di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolineano la severità del sistema nel sanzionare impugnazioni palesemente infondate, che contribuiscono solo ad appesantire il carico della giustizia.
Rubare una carta di credito e poi usarla costituisce un solo reato?
No, secondo la Corte di Cassazione si tratta di due reati distinti che concorrono tra loro: il furto (in questo caso, in abitazione) e l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
Perché il furto della carta non “assorbe” il reato di utilizzo indebito?
Perché le due condotte sono considerate eterogenee e autonome. Il furto si perfeziona con l’impossessamento della carta, mentre l’utilizzo è un’azione successiva e distinta che si verifica quando il primo reato è già esaurito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVAil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
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(NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Gen che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 385, 624-bis, 493-ter cod. pe considerato che il primo motivo – con cui si lamenta la violazione della legge pena relazione al mancato assorbimento del delitto di indebito utilizzo di strumenti di carta di cr pagamento nel delitto di furto in abitazione – è in contrasto con la consolidata giurisprudenza se cui il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con que indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell’eterogeneità delle condo l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovand l’uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo (S n. 13492 del 21/01/2020, NOME, Rv. 279002-03);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 0 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
considerato che il secondo motivo – che denuncia la violazione della legge penale in ord alla ritenuta sussistenza della recidiva, all’esclusione della prevalenza delle circostanze at generiche e alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio irrogato – è manifestamen infondato, non si confronta compiutamente con la motivazione e versato in fatto (reitera irritualmente in questa sede il medesimo ordine di allegazioni disattese), in quanto la distrettuale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la contestata recidiva riferimento alla perpetrazione di reati in abitazione in costanza di detenzione domiciliare, riguardo pure alle specifiche modalità del suo agire (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Dep Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, NOME, Rv. 260841 – 01) ed ha dato conto maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20 COGNOME, Rv. 271269 – 01), indicando la ragione per cui ha disatteso il gravame in ord confessione dell’imputato e, oltre a richiamare il divieto di legge per un più favorevole bilanc rimarcando che la pena base è stata determinata nel minimo e giustificato gli aumenti continuazione segnatamente alla luce della negativa personalità dell’imputato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.
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