Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a HUNEDOARA( ROMANIA) il 01/03/1971 COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/03/1993
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli – per quanto qui di interes – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME NOME era stata condannata per i reati di cui agli artt. 495, 479-476 e 642 cod. pen. e COGNOME NOME era st condannato per i reati di cui agli artt. 495 e 479-476 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che il ricorso della Costache è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato motivi che sono all’evidenza diretti a ottenere un inammissibile sindacato sul merito de valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31 Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (S U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, com evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), i limi all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali (come fatto dalla ricorre deducendo la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.), in difetto di un’espressa sanzi di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza;
che il ricorso dello COGNOME è inammissibile;
che il primo motivo del ricorso dello COGNOME, nella parte relativa alla motivazione relationem e alla trattazione «cumulativa» delle posizione degli imputati, è inammissibile, at che il ricorrente si limita genericamente a censurare il ricorso da parte della Corte di app tali modalità di redazione della sentenza, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le ques poste con l’atto di appello che non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale; che essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegit della sentenza d’appello solo perché motivata “per relationem” alla decisione di primo grad senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 37352 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 277161); che, peraltro, la Corte di appello, sebbene abbia fatto riferimento alla sentenza di primo grado per quel che riguarda la ricostruzione della vice non ha comunque mancato di effettuare autonome valutazioni in ordine al giudizio di responsabilità e di rispondere all’atto d’appello; che, nel resto, il primo motivo di ri manifestamente infondato, atteso che la falsa residenza veniva attestata anche sulla carta circolazione e che, in ogni caso, il reato di cui all’art. 642 cod. pen. concorrerebbe con que falso, visto che «è configurabile il concorso materiale e non l’assorbimento tra il delitto in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento ric per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutiv una circostanza aggravante del delitto di cui all’art. 642 cod. pen., ma solo una partic modalità di realizzazione del fatto tipico» (Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, Monteleone, 285840);
che il secondo motivo del ricorso dello COGNOME è manifestamente infondato, atteso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare te fatto, prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità deve tenere conto anc modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo, come correttamente fatto da Corte territoriale (cfr. pagina 41 della sentenza impugnata);
che, con il terzo motivo di ricorso, lo COGNOME prospetta questioni non consentite giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolida giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego de attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagi della sentenza impugnata);
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore