Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
fissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME alla complessiva pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa per i delitti di detenzione e porto di un’arma clandestina (art. 23, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110- capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen. – capo 3) e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. – capo 4).
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la responsabilità dell’imputato, colto in flagranza delle condotte prima descritte, non ritenute unificate dalla continuazione in ragione della estemporaneità delle stesse.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando:
la violazione di legge, con riguardo alla fattispecie incriminatrice, e il vizi della motivazione perché la condotta di detenzione dell’arma del capo 1) doveva essere dichiarata assorbita in quella di porto della stessa, non essendo emerso alcun elemento dal quale desumere che l’imputato la detenesse da un tempo antecedente sufficiente a costituire la condotta indicata, essendosi egli procurato l’arma pochi minuti prima di essere sottoposto al controllo di polizia. Le dichiarazioni di COGNOME non sono smentite da quelle rese dal teste (primo motivo);
la violazione di legge, con riguardo alla fattispecie incriminatrice del capo 4), e il vizio della motivazione perché i giudici dì merito non hanno considerato la quantità di stupefacente e la condizione di assuntore (come si desume dall’esame dei capelli dell’imputato), elementi dai quali si desume l’uso personale (secondo motivo);
la violazione di legge, con riguardo all’art. 81 cod. pen., e il vizio del motivazione perché i giudici di merito non hanno riconosciuto la continuazione tra il delitto di porto dell’arma del capo 1) e la resistenza del capo 3), posta in essere per sottrarsi al controllo e al conseguente accertamento del possesso della pistola con matricola abrasa (terzo motivo);
la violazione di legge, con riguardo all’art. 62-bis cod. pen., e il vizio dell motivazione perché i giudici di merito non hanno concesso le circostanze attenuanti generiche (quarto motivo);
la violazione di legge, con riguardo all’art. 133 cod. pen., e il vizio del motivazione con riguardo al trattamento sanzioNOMErio (quinto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. In proposito, infatti, soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha da tempo evidenziato che «in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l’azione del detenere l’arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta» (Sez. 1, n. 7759 del 11/06/1996, COGNOME, Rv. 205532; in senso conforme: Sez. 1, n. 4490 del 20/12/2001 dep. 2002, COGNOME, Rv. 220647; Sez. 1, n. 32967 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248272; Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013, COGNOME, Rv. 255687; Sez. 6, n. 46778 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 265489).
2.2. Nel caso di specie, in effetti, non emerge, al di là delle generiche dichiarazioni dell’imputato, alcun elemento da cui possa desumersi la contestualità dei momenti ovvero la mancanza di una precedente detenzione dell’arma che, del resto, risulta logicamente confermata dal lasso di tempo trascorso tra l’uscita dall’abitazione e il rinvenimento dell’arma in possesso dell’imputato sulla pubblica via.
La Corte di merito si è limitata a sottolineare che le dichiarazioni del teste non confermano affatto, come neppure la difesa ha l’ardire di sostenere, quelle dell’imputato, sicché queste ultime sono state non illogicamente giudicate inattendibili là dove fanno riferimento all’acquisizione della pistola pochi minuti prima, tempo ritenuto comunque idoneo, secondo un giudizio di fatto che non
presenta palesi illogicità, a determinare la consumazione della condotta di detenzione.
3. Quanto al secondo motivo, la doglianza è inammissibile.
Il ricorso omette di confrontarsi con un elemento, ritenuto decisivo dai giudici di merito per qualificare la condotta del capo 4): insieme al non modesto quantitativo di stupefacenti era contenuta la contabilità delle attività che la Corte, senza ricevere critica, ha ritenuto riferite all’attività di spaccio, sicché nessun peso assume, in questa prospettiva, la circostanza che, eventualmente, l’imputato sia anche assuntore cronico di stupefacenti.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorso pretende di ravvisare la continuazione secondo una prospettiva ipotetica e intrinsecamente illogica: quando l’imputato è uscito di casa con la pistola si era prefigurato il controllo di polizia e aveva deciso di opporsi con la forza.
Si tratta di una argomentazione del tutto ipotetica, perché non proviene neppure dall’imputato, ma si tratta di un espediente argomentativo del difensore, come tale insignificante ai fini che interessano.
Sotto altro profilo, l’argomentazione è illogica perché, in realtà, introduce una sorta di “continuazione retrograda”: quando l’imputato ha commesso il secondo reato (resistenza) voleva proseguire l’attività già commessa nella prima occasione (porto di armi). In realtà, secondo la prospettazione, l’imputato voleva assicurarsi semmai l’impunità dal precedente delitto di porto d’arma clandestina: si tratta di un motivo a delinquere che attiene al secondo reato, piuttosto che alla programmazione degli episodi.
4.1. L’istituto della continuazione si caratterizza perché l’ideazione e lo sviluppo diacronico dei fatti sono orientati, come la freccia del tempo che impedisce il regresso temporale, soltanto in una direzione e mai all’indietro.
È dunque manifestamente infondata la deduzione difensiva poiché propone un’interpretazione della legge penale che cozza contro la formulazione normativa, che richiede una preventiva ideazione di una serie di reati, e la logica, che impedisce la programmazione retrograda o retrospettiva dei reati di cui si chiede l’unificazione.
Il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5).
Il quinto motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 gennaio 2024.