Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38647 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 24 marzo 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 610, 61 n.1 cod. pen. (capo 1: per avere costretto NOME COGNOME, a causa di precedente divergenza riguardante una precedenza stradale, ad arrestare il veicolo), 110, 635 comma 2 n.1, 61 n.2 cod. pen. (capo 2: per avere danneggiato l’autovettura di COGNOME), 110, 628 comma 1 e comma 3 n.1 cod. pen. (capo 3: per avere sottratto con violenza il telefono cellulare a RAGIONE_SOCIALE, che stava cercando di chiedere l’intervento dele forze di polizia) e 110, 368 comma 3 cod. pen. (capo 5: per avere denunciato agli agenti di polizia intervenuti di essere stato percosso unitamente al coimputato NOME che NOME aveva subìto il danneggiamento dell’orologio da parte di RAGIONE_SOCIALE, sapendolo innocente); avverso la sentenza ricorre il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1. manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato al capo 1): la Corte di appello aveva affermato che non vi era certezza su quale soggetto fosse alla guida del furgone che aveva colpito l’autovettura di La COGNOME, costringendolo a fermarsi, attribuendo ad entrambi gli occupanti del furgone un concorso generico e non indicando alcuna condotta commissiva al ricorrente;
1.2 mancanza di motivazione relativamente al reato di danneggiamento di cui al capo 2): non era stata acquisita una prova oggettiva dell’effettivo danneggiamento del veicolo di La COGNOME, vi erano soltanto le dichiarazioni di COGNOME senza alcun riscontro esternoe non era stato accertato chi fosse alla guida del furgone; inoltre la Corte di appello, nel dichiarare il danneggiamento contestato al capo 4)assorbito nel reato di rapina di cui al capo 3), non
aveva tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo dell’esclusione dell’aggravante ex art. 61 n.2 cod. pen.; non vi era motivazione sull’assenza di elementi oggettivi di deterioramento del telefono cellulare, nØ di dolo in capo a COGNOME;
1.3 mancanza di motivazione relativamente al reato di rapina: la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere COGNOME perchØ il fatto non sussiste o riqualificare il fatto nel reato di cui all’art. 624bis cod. pen.; era stata affermata la sussistenza del reato di rapina sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei familiari di COGNOME (parzialmente contrastanti tra loro) e del teste COGNOME, ma nessun altro testimone era stato escusso in dibattimento, essendosi optato per l’acquisizione del fascicolo del Pubblico ministero ai sensi dell’art. 493 comma 3 cod. proc. pen., scelta che non esimeva il giudice dal dovere di valutazione critica e rigoroso dell’attendibilità soggettiva delle fonti; non era stato chiarito quale soggetto avrebbe sottratto materialmente il cellulare e non era stato spiegato per quale ragione il gesto di gettare a terra il telefono cellulare fosse finalizzato a procurarsi un ingiusto profitto;
1.4 manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 5): COGNOME non aveva denunciato nessuno, ma soltanto reso dichiarazioni nell’immediatezza dei fatti, in un contesto concitatoe nel quadro del diritto alla difesa;
1.5 mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a tutti i reati per i quali COGNOME aveva riportato condanna: la sentenza impugnata si basava sulle dichiarazioni della persona offesa, senza che le stesse fossero state sottoposte ad alcun vaglio critico e corroborate da riscontri oggettivi o testimoniali;
1.6 mancanza della motivazione sull’aggravante di cui all’art. 61 n.1 cod. pen., essendosi il giudice di appello limitato ad affermare che la condotta era scaturita ad un diverbio per precedenza stradale, ma senza che nulla fosse stato accertato;
1.7 manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.2 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 2);
1.8 manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulla contestata aggravante ed al trattamento sanzionatorio; si ricordava che COGNOME era stato giudicato sulla base degli atti, ma non aveva goduto di alcun beneficio in termini di sconto di pena previsto per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Premesso che i motivi di ricorso sono reierativi di quanto già sostneuto nell’atto di appello, relativamente alle censure di cui ai motivi di ricorso n.1, 2, 3, 5 e 6, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale Ł quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr . ex plurimis , Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, i detti motivi non si confrontano affatto con la motivazione della Corte di appello che, con motivazione ampia ed esaustiva, ha ritenuto inattendibile la tesi dell’imputato, osservando che le dichiarazioni della persona offesa erano riscontrate dai familiari della stessa, e soprattutto da quelle del teste COGNOME, che aveva reso una versione dei fatti
perfettamente sovrapponibile a quella di La COGNOME.
1.2 Quanto agli ulteriori motivi proposti, si osserva che correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante l’accertamento su chi dei due coimputati fosse alla guida del furgone e quale dei due si fosse materialmente impossessato del telefono cellulare di La COGNOME, in quanto era evidente che i due soggetti avevano compiuto tutte le azioni di comune accordo nella aggressione verbale e fisica ai danni di La COGNOME; si deve precisare che la natura dell’illecito plurisoggettivo comporta l’applicazione del principio solidaristico, per cui ciascun imputato risponde anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi.
1.2 Quanto alla richiesta di riqualificazione del reato di rapina in quello previsto dall’art. 624bis cod. pen., ed alla mancanza del dolo di profitto, si deve innanzitutto osservare che il reato Ł stato commesso con violenza alla pensona (vedi pag.2 sentenza primo grado e pag. 9 sentenza di appello) e che questa Corte, a Sezioni Unite, ha precisato che ‘Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore’ (Sez.U., n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145 – 01) e che piø volte questa Sezione aveva già precisato che Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (vedi sez.2, n.37861 del 09/06/2023, Rv. 285190): pertanto, l’essersi impossessato con violenza del telefono cellulare della persona offesa al fine di impedirgli di chiamare le forze dell’ordine, integra perfettamente il dolo proprio del reato di rapina, nel senso sopra precisato.
1.3 Relativamente al reato di calunnia, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘in tema di calunnia, non Ł necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all’autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l’innocenza’ (Sez.6, n. 12076 del 19/02/2020, Rv. 278724 – 01); inoltre, le dichiarazioni accusatorie rese dall’indagato a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen
1.4 Manifestamente infondati, infine sono i motivi relativi alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.1 e 61 n.2; quanto alla prima, vi Ł motivazione della Corte di appello a pag.10 della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo; analogamente, quanto alla seconda, vi Ł motivazione a pag.10, nella quale si sottolinea che il reato di cui al capo 2) (danneggiamento) Ł stato compiuto al fine di commettere il reato di cui al capo 1) (violenza privata); contrariamente a quanto scritto in ricorso, l’assorbimento del reato di danneggiamento di cui al capo 4) nella rapina di cui al capo 3) ha comportato anche l’eliminazione dell’aggrravante per quel capo, come espressamente scritto a pag. 10 della sentenza; siccome però rimaneva l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. contestata per il reato di cui al capo 2), la Corte di appello ha valutato sia l’aggravante di cui all’art. 61 n.1 che quella di cui all’art. 61 n.2 cod. pen., concludendo per un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate; quanto alla comparazione delle aggravanti, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, come
avvenuto nel caso in esame (si vedano pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); sul trattamento sanzionatorio il ragionamento della Corte di appello, con espresso riferimento alla acquisizione concordata degli atti processuali, Ł congruo e coerente con le risultanze processuali.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME