Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24901 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 21/03/1963
NOME NOME nato in GERMANIA il 02/09/1976
NOME COGNOME (codice CODICE_FISCALE) nato a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE il 05/06/1953
NOME Salvatore (codice cui CODICE_FISCALE) nato a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE il 13/05/1955
5) NOME NOME (codice cui CODICE_FISCALE) nato a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE il
16/01/1966
avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di COGNOME e NOME COGNOME e l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
udito il difensore dell’imputato COGNOME avv. NOME COGNOME anche quale sostituto processuale per l’imputato COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dell’imputato NOME COGNOME avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino, pronunciando sull’appello proposto dal pubblico ministero e dagli imputati nei confronti della sentenza del Tribunale di Asti del 21 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
con riferimento alla posizione di NOME COGNOME ha confermato la condanna dello stesso a 4 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. (capo 59);
con riferimento alla posizione di NOME COGNOME ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (capo 63) già pronunciata in primo grado ed, in riforma della sentenza del Tribunale, condannato l’imputato anche per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. (capo 64), rideterminando la pena complessiva in 10 mesi di reclusione;
con riferimento alla posizione di NOME COGNOME ha, per ciò che qui rileva, confermato la condanna pronunciata già in primo grado per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen con la posizione di promotore (capo 1), artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 8), 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 9, 28 e 47), art. 648 cod. pen. (capo 65) ed, in riforma della pronuncia di primo grado, condannato lo stesso anche per i reati degli art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 48), 615-ter cod. pen. (capo 63), artt. 648 cod. pen. (capo 66);
con riferimento alla posizione di NOME COGNOME ha confermato la condanna pronunciata già in primo grado per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen con la posizione di promotore (capo 1), 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 47), ed, in riforma della pronuncia di primo grado, condannato lo stesso anche per il reato dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 48);
con riferimento alla posizione di NOME COGNOME in riforma della pronuncia di primo grado interamente assolutoria, condannato lo stesso per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen (capo 1) e dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 48).
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso COGNOME
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ all’epoca dei fatti
l’imputato non aveva alcuna posizione all’interno dell’Arma dei Carabinieri che gli permettesse di conoscere l’origine della perquisizione effettuata il 5 aprile 2017 presso l’abitazione di NOME COGNOME; la sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare come aveva fatto l’imputato a procurarsi l’informazione che avrebbe rivelato, ed in particolare quale sia il collega da cui avrebbe ricevuto l’informazione.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ la informazione che l’imputato Ł accusato di aver rivelato Ł una informazione del tutto approssimativa che si risolve in una mera massima di esperienza acquisita nel corso della lunga carriera al servizio dell’Arma dei carabinieri, perchØ in realtà l’imputato nulla sapeva di certo su questa operazione e nulla pertanto può aver rivelato; quando Ł avvenuta la conversazione tra l’imputato e NOME COGNOME, infatti, il primo non aveva letto il verbale di perquisizione, non conosceva gli sviluppi della perquisizione, non conosceva il luogo in cui si trovava il destinatario della perquisizione, e quindi nulla aveva da poter rivelare.
2.2. Ricorso Infante
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui Ł stata respinta la eccezione di incompetenza in quanto non Ł vero che con l’eccezione non sarebbe stato indicato il Tribunale competente, atteso che la difesa dell’imputato ha precisato che il fatto si sarebbe consumato a Villa San Giovanni, e quindi in un territorio di competenza del Tribunale di Reggio Calabria; inoltre, Ł illogico aver richiamato per dirimere la questione di competenza la connessione con la posizione del coimputato NOMECOGNOME perchØ NOME era stato assolto da entrambi i reati in primo grado ed Ł stato condannato in secondo grado per il capo 63, e invece Ł stata pronunciata la nullità della sentenza con restituzione degli atti al Tribunale per il capo 64, in ogni caso le condotte non sono state ritenute aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo 64 (art. 326 cod. pen.), in quanto il giudice d’appello ha ribaltato la decisione di primo grado senza effettuare la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., nessun elemento concreto Ł emerso sull’esistenza di contatti tra COGNOME e NOME in cui potrebbe essere avvenuta la rivelazione, nessun incontro Ł stato monitorato tra i due, nessun ulteriore contatto registrato nonostante le corpose attività di intercettazioni, la responsabilità Ł stata ricavata solo sul piano oggettivo; inoltre, non Ł stata valutata la totale inoffensività della condotta rivelatrice, in quanto l’imputato non aveva la possibilità di rivelare notizie che non fossero già note al diretto interessato, egli infatti avevano un accesso alla banca dati SDI delle forze di polizia molto limitato avendo il profilo di utente di sintesi e non di utente investigativo.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., che Ł stata esclusa per l’asserita gravità intrinseca del fatto e la qualifica ricoperta dal soggetto agente, ma in realtà avrebbe dovuto essere valutato anche il numero limitato di accessi effettuati dal ricorrente.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio perchØ Ł stato disposto un aumento per continuazione interna al capo 64 (art. 326 cod. pen.), ma in realtà mancano elementi per ritenere che possa esistere una seconda condotta di rivelazione successiva a quella del mese di luglio 2017, il che rende ingiustificato l’aumento applicato per la continuazione interna.
Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza con riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno; l’interdizione Ł stata applicata violando il divieto di reformatio in peius, il giudice d’appello ha giustificato la violazione del divieto affermando che la pena accessoria consegue obbligatoriamente alla commissione di reati commessi con violazione dei doveri inerenti alla funzione, si ritiene però che non sussistano i presupposti dell’art. 31 cod. pen. in assenza di un apposito devolutum.
2. 3 Ricorso NOME COGNOME
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 1, in quanto non sarebbe provata l’esistenza dell’associazione, non sarebbe provata la direzione dell’associazione da parte dell’imputato, non sarebbero provati comportamenti concreti posti in essere dall’imputato nel contesto dell’attività associativa.
In particolare, si evidenzia che l’esistenza dell’associazione Ł stata desunta da varie sentenze irrevocabili passate in giudicato prodotte dal pubblico ministero che però nulla dicono con riferimento all’esistenza di una locale di ndrangheta calabrese sul territorio di Bra; inoltre, le sentenze in questione non riguardano in alcun modo gli imputati, nØ tantomeno il territorio di provenienza degli stessi ovvero Sant’Eufemia di Aspromonte, l’unico elemento di contatto fra essi e i soggetti giudicati nei precedenti irrevocabili Ł la persona di NOME COGNOME che però non Ł imputato nel presente procedimento e comunque non ha riferimenti a Sant’Eufemia.
La sentenza impugnata utilizza a sostegno del giudizio di responsabilità le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, che però in realtà sono state ritenute utilizzabili in violazione dei criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., in quanto il collaboratore NOME COGNOME riferisce dichiarazioni de relato ricevute dal padre NOMECOGNOME che però, escusso, ha negato di conoscere il ricorrente; inoltre, COGNOME ha dichiarato che il capo della consorteria era NOME COGNOME mentre dagli atti Ł emerso che era il fratello NOME COGNOME peraltro, a pagina 114 nel verbale di udienza in cui Ł stato sentito riferisce di non conoscere NOME COGNOME come appartenente alla ndrangheta.
Il collaboratore NOME COGNOME riferisce di essere appartenente alla ndrangheta, ma, in realtà, non Ł mai stato condannato nØ ha procedimenti in corso per reati di criminalità organizzata e non può essere ritenuto attendibile perchØ, sostenendo di aver sempre discusso con soggetti
intranei all’associazione con alta dote, riferisce il contrario di regole conclamate dell’organizzazione criminale, che Ł nota per principi di omertà e segretezza; l’assoluta inattendibilità del collaboratore emerge anche quando su domanda della difesa, che in realtà volevo coglierlo in fallo, riferisce di conoscere l’albanese NOME COGNOME che, come noto, Ł un ex calciatore; il collaboratore Ł stato anche contraddittorio perchØ a un certo momento ha parlato di fratelli di Civitavecchia anzichØ di Sant’Eufemia; nonostante le plurime contraddizioni i giudici del merito hanno ritenuto il collaboratore attendibile, ma il collaboratore ha collaborato per fini utilitaristici e di vendetta personale.
Anche il terzo collaboratore, NOME COGNOME Ł stato ritenuto attendibile con una valutazione contraddittoria nonostante i contributi dichiarativi vaghi anche su un presunto maresciallo a busta paga.
Le dichiarazioni dei collaboratori non hanno convergenza dichiarativa tanto da non individualizzare la persona dell’accusato; il collaboratore COGNOME afferma proprio di non conoscerlo e parla di altre famiglie calabresi presenti a Bra, questa dichiarazione dovrebbe fungere da riscontro della estraneità del ricorrente alla contestazione che gli Ł stata formulata.
Anche la prova fornita dai testimoni Ł stato travisata in sentenza, in quanto la sentenza ha totalmente travisato le dichiarazioni del testimone di p.g. NOME COGNOME che ha riferito di non avere riscontri alle dichiarazioni del collaboratore sulla effettiva conoscenza dei familiari di COGNOME con il ricorrente; vi Ł travisamento della prova anche in ordine alle dichiarazioni di testi della difesa, commissario COGNOME ed NOME COGNOME che hanno evidenziato l’assenza di contatti tra i paesi di Sant’Eufemia e Bra confermando di non avere svolto indagini nel loro territorio su collegamenti con la persona di NOMECOGNOME
Anche le intercettazioni utilizzate per la decisione non consentono di sostenere il giudizio di responsabilità; Ł stata utilizzata la conversazione n. 1163 del 13 ottobre 2017, ma la semplice lettura della trascrizione permette di comprendere che si parla solo di denaro; Ł stata utilizzata la conversazione n. 1155 del 19 ottobre 2017, da cui emerge però che vi erano rapporti difficoltosi tra NOME e NOME COGNOME; Ł stata utilizzata l’intercettazione n. 2850 del 29 giugno 2017, ma essa conferma che i rapporti fra NOME e NOME non erano buoni; Ł stata utilizzata l’intercettazione n. 759 dell’8 febbraio 2017 da cui si può ricavare soltanto uno sproloquio di NOME COGNOME che, interloquendo con COGNOME sui bar e la loro capacità di attirare nuova clientela, prospetta un danneggiamento che però Ł rimasto privo di qualsiasi concretizzazione.
Mancherebbe in ogni caso l’aggravante dell’associazione armata di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 416-bis cod. pen., in quanto la condanna aul p unto si basa soltanto su due intercettazioni, avvenute a quattro mesi di distanza l’uno dall’altra, e che non possono considerarsi elementi di prova sufficienti per ritenere che l’associazione fosse armata; la notoria di detenzione di armi in capo alla ndrangheta non Ł sufficiente a far ritenere esistente nel caso in esame l’aggravante della disponibilità di tali armi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 48 e per i capi 9, 28 e 47, in quanto la contestazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo n. 48 deve ritenersi assorbita in quella di cui al capo n. 1, perchØ la contestazione di due ipotesi associative comporta una duplicazione di responsabilità a carico del ricorrente, atteso che, in realtà, il ricorrente Ł stato condannato per entrambe sulla scorta sostanzialmente degli stessi elementi di prova senza differenziare le condotte dell’una e dell’altra; in realtà il rapporto tra il reato dell’art. 416-bis e quello dell’art. 74 dipende dalla circostanza che, se l’associazione opera al solo fine di commettere reati in materia di stupefacenti la norma dell’art. 74 Ł speciale rispetto all’associazione per delinquere semplice; nelle ipotesi in cui invece il sodalizio sia finalizzato sia alla commissione di reati in materia di stupefacenti che di altre fattispecie criminose si applicherà la norma dell’art. 416-bis cod. pen., nel caso in esame poi la duplicazione sanzionatoria Ł aggravata dalla circostanza che Ł stata ritenuta anche la aggravante del 416-bis.1 cod. pen.
Anche a prescindere dalla questione della duplicazione sanzionatoria, va notato che gli associati dell’associazione finalizzato allo spaccio di stupefacenti, ovvero COGNOME e COGNOME sono stati assolti e non vi Ł nessuna prova che i ‘COGNOME‘ di cui si parla nelle intercettazioni siano i COGNOME. La prova della responsabilità Ł stata desunta da due conversazioni, n. 3200 del 14 luglio 2017 e n. 3502 del 30 novembre del 2017, in cui il ricorrente millantava la possibilità di reperimento di qualcosa ma potrebbe essersi trattato di qualsiasi cosa, non vi Ł prova che fosse stupefacente, Ł probabile che in realtà il ricorrente facesse riferimento alla propria attività di commercio autovetture. L’associazione Ł stata desunta soltanto da tre reati-fine, commessi peraltro anche in un arco temporale minimo, mancherebbe quindi il programma criminoso indeterminato, mancano i luoghi di occultamento della sostanza, mancano le basi logistiche necessarie per la movimentazione di quantità ingenti. Inoltre, la responsabilità del ricorrente Ł stata ricavata dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME che però sono sfornite di riscontri individualizzanti, mentre quelle del collaboratore COGNOME sono caratterizzate da assoluta genericità del fatto addebitato; nonostante la consistente attività di intercettazione non vi Ł un riscontro da cui si possa evincere un accordo per un incontro in Calabria tra il ricorrente e NOME COGNOME. La condanna Ł stata pronunciata in appello ribaltando la decisione di primo grado senza aver riaperto l’istruttoria dibattimentale ma solo valutando diversamente i riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori.
Sui reati di cui all’art. 73, si deduce che, con riferimento alla vicenda di cui al capo n. 9, le responsabilità vengono ricavate da intercettazioni che, però, non si riferiscono al viaggio dell’agosto 2017, l’esame delle intercettazioni permette di evidenziare chiamate successive intercorse tra il 15 agosto e la fine del mese dove COGNOME cercava di informarsi dell’autovettura che aveva pagato anticipatamente a Luppino, dalla conversazione n. 75 del 15 luglio 2017 non può ricavarsi con
certezza che si stia parlando di stupefacente.
Sul capo n. 28, si deduce che il garage di INDIRIZZO era stato ceduto in uso dal ricorrente ai COGNOME, viene attribuito al ricorrente lo stupefacente trovato nel garage sulla base della presunzione che il garage fosse nella sua disponibilità, ma la semplice rilettura dell’intercettazione n. 3212 del 24 novembre 2017 non consente di ritenere che l’ammanco di cui si parla fosse collegato all’operazione di polizia giudiziaria che ha portato a trovare la sostanza perchØ gli interlocutori non dimostrano nessuna rabbia per l’ammanco, nel periodo tra il 3 ed il 15 novembre 2017 in cui la sostanza era nel garage non Ł provato un collegamento tra il ricorrente e il garage.
Con riferimento al reato di cui al capo 47, la responsabilità Ł stata ricavata dalle intercettazioni da cui si desumerebbe che la cessione di tre chilogrammi di stupefacente sarebbe avvenuta attraverso l’interessamento del ricorrente, ma in realtà dalle attività di indagine non emerge la prova del raggiungimento di un’intesa per un incontro in cui doveva avvenire la cessione, per aversi reato non basta, infatti, l’accordo verbale tra le parti ma Ł necessaria l’effettiva traditio.
In ipotesi subordinata, posto che non emerge da nessuna parte quale sia il tipo di stupefacente commerciato, si chiede che i fatti di cui ai capi nn. 9, 28 e 47 siano riqualificati nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione un riferimento alla condanna per il capo n. 8 in quanto la responsabilità Ł stata ricavata da due sole intercettazioni, la n. 3302 del 17 luglio 2017 e la n. 891 del 2 ottobre 2017, ma dalle stesse non si evince che le armi erano in possesso degli interlocutori.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 63, in concorso con NOME COGNOME che si introduceva nel sistema informatico nelle forze di polizia SDI per verificare l’esistenza di segnalazioni a carico di NOMECOGNOME in quanto la sentenza d’appello ha ribaltato la decisione di primo grado ritenendo che il ricorrente abbia posto in essere la condotta di istigazione morale al comportamento tenuto da COGNOME ma in realtà COGNOME ha fatto accesso al sistema informatico per un proprio fine personale che era quello di verificare se NOME potesse partecipare all’asta a suo nome e quindi non avesse iscrizioni pregiudizievoli che avrebbero potuto impedirlo, non mi Ł alcuna prova di comunicazione da Infante al NOME, anche a voler ritenere che il viaggio dell’inizio di luglio 2017 sia la prova del passaggio di informazioni bisognerebbe trovare anche un altro viaggio successivo all’ulteriore accesso.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 65 in quanto le intercettazioni, unica fonte di prova per questa imputazione, non sono utilizzabili in quanto sono state effettuate sul capo n. 1, la imputazione per il reato di ricettazione di cui al capo n. 65 non Ł in legame sostanziale forte con tale capo; la pronuncia l’appello ha omesso di motivare sulla relativa censura contenuta nei motivi d’appello.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 66, in quanto la condanna Ł stata pronunciata per un fatto nuovo rispetto alla contestazione originaria; in ogni caso nella conversazione ritenuta prova del fatto si parla soltanto di una macchina ‘non buona’, che però può anche significare rotta.
Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla aggravante dell’agevolazione mafiosa evidenziando che la sentenza non ha motivato sulla sussistenza dell’aggravante in tutti i reati fine per cui Ł stata riconosciuta, in ogni caso vi sarebbe anche violazione del principio del ne bis in idem, attesa la condanna del ricorrente da un lato per partecipazione all’associazione e dall’altro per la aggravante.
Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio evidenziando che l’aumento di pena per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Ł sproporzionato ed Ł motivato sul mero richiamo della fattispecie contestata. Inoltre, in ragione della incensuratezza sostanziale del ricorrente, del suo ruolo marginale nelle vicende relative alle contestazioni oltre che per la breve partecipazione all’associazione (un anno e mezzo) avrebbe dovuto essere applicato un aumento minimo; Ł eccessiva anche la determinazione di un aumento di mesi 7 giorni 15 per il capo n. 9. Anche per le aggravanti contestate la quantificazione Ł immotivata riducendosi alla mera indicazione della pena base con l’aumento di pena per le aggravanti; non risulta, inoltre, menzionata l’applicazione al caso in esame del criterio moderatore dell’art. 63 cod. pen.
2.4 Ricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME
Con il primo motivo si deduce, con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati per il reato di cui al capo 48, violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nonostante il ribaltamento del giudizio di assoluzione. In particolare, al contrario di quanto scritto nella motivazione della sentenza di appello a pag. 108, il ribaltamento dell’esito assolutorio dipende da diversa valutazione di prove dichiarative già utilizzate dal giudice di primo grado: 1) dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME ritenuto credibile in primo grado e ritenuto invece menzognero nella sentenza di appello; 2) dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME con riferimento al quale i giudici di primo e di secondo grado concordano sulla sua attendibilità ma divergono sulla valutazione di quanto dichiarato che secondo il giudice di primo grado era irrilevante perchØ atteneva a fatti pregressi e che il giudice di secondo grado ha ritenuto invece rilevanti; 3) dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, che il giudice di primo grado ha ritenuto non fosse in grado di fornire nessun apporto conoscitivo e le cui dichiarazioni la sentenza di secondo grado ha ritenuto invece parte del percorso logico che ha portato all’affermazione di responsabilità.
Con il secondo motivo deduce, con riferimento ad entrambi gli imputati relativamente alla condanna per il capo 48, violazione degli artt. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 192 cod. proc. pen.
Sono state assunte come prova della responsabilità le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME che, secondo il giudice d’appello, sarebbero riscontrate nella parte in cui ha sostenuto uno stretto collegamento tra la locale di Bra e la casa madre di Sant’Eufemia di Aspromonte, in realtà i pretesi riscontri non sussistono ed anzi sono oggetto di travisamento della prova da parte del giudice d’appello
(a) perchØ l’ispettore di polizia COGNOME che aveva condotto indagini sulla cosca di Sant’Eufemia di Aspromonte ha riferito un dibattimento di non aver trovato nessun collegamento con locali piemontesi, la stessa ordinanza applicativa di custodia cautelare del gip di Reggio Calabria che ha ricostruito l’organigramma della locale di Sant’Eufemia di Aspromonte, attingendo 72 indagati, non cita mai la locale di Bra;
(b) perchØ l’omaggio della cena di pesce che NOME COGNOME ha fatto avere a NOME COGNOME in carcere il giorno di Natale, e che la sentenza d’appello legge come un riscontro alle dichiarazioni di COGNOME sui rapporti tra la locale di Bra e quella di Sant’Eufemia di Aspromonte, Ł in realtà un semplice gesto di cortesia dovuto a ragione di conoscenza per la pregressa detenzione presso lo stesso carcere di Saluzzo, non risulta infatti nessun altro rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME prima della detenzione in comune;
(c) perchØ l’espressione di NOME COGNOME in cui questi, in una conversazione intercettata, dice ‘Ł da laggiø che arrivano tutte le cose e come funziona il mondo’, e che la sentenza impugnata ritiene riscontro alle dichiarazioni di COGNOME sui rapporti tra la locale di Bra e quella di Sant’Eufemia di Aspromonte, ha, in realtà, un altro significato, perchØ in questa conversazione NOME COGNOME rappresenta alla fidanzata di essersi occupato dei figli del fratello mentre questi era in carcere e che questi sono degli ingrati per cui l’espressione censurata si riferisce espressamente a questo ridotto ambito familiare.
Sempre con riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, si deduce che a monte, prima ancora del problema dei riscontri, vi Ł una questione di attendibilità del collaboratore che Ł stato ritenuto inattendibile nella diversa sentenza della Corte di appello di Torino del 26 gennaio 2023 passata in giudicato in cui Ł stato evidenziato che il collaboratore ha cambiato dichiarazioni e ha effettuato una sorta di selettiva omertà ad personam volta a tutelare un unico soggetto.
Si deduce, inoltre, che sono state travisate le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che la sentenza impugnata ha ritenuto riscontri alle dichiarazioni di COGNOME, ma in realtà il collaboratore riferisce soltanto di un episodio in cui peraltro non Ł preciso nell’identificare gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Inoltre, le sue dichiarazioni sono state travisate anche nella parte in cui il collaboratore ha dichiarato che NOME COGNOME gli riferì che i COGNOME avevano costituito una locale in Bra, che era stata autorizzata dalla ndrangheta calabrese, e che lui stesso aveva avuto conferma di questa circostanza in occasione di un viaggio in Calabria in cui NOME COGNOME io avevo riferito che in Bra era stato autorizzato un locale senza però svelargli l’identità dei responsabili; le dichiarazioni sono state travisate perchØ in realtà COGNOME aveva dichiarato che COGNOME gli aveva detto che la locale autorizzata era dello Ionio, ma Sant’Eufemia di Aspromonte si trova sul Tirreno per cui Ł molto piø probabile che la locale di Bra autorizzata fosse quella proveniente dalla città di Bianco, di cui parlano in altra intercettazione i fratelli NOME e NOME COGNOME. E’ vero che nella stessa intercettazione NOME COGNOME parla di NOME che comanda a Bra, però l’intercettazione sul punto Ł confusa, contraddittoria e smentita da quello che dice il fratello NOME che sostiene di non averlo mai neanche sentito nominare.
Si deduce travisamento della prova anche con riferimento agli ulteriori elementi che la sentenza di appello ha ritenuto dimostrativi dell’esistenza dell’associazione di cui al capo 48:
(a) la sentenza di appello ha ritenuto ulteriore elemento dimostrativo la definitività della condanna del correo NOME COGNOME per il medesimo reato, avvenuta in giudizio abbreviato; in realtà pur se Ł vero che NOME COGNOME Ł stato condannato definitivamente per il capo n. 48, però la sentenza di appello del giudizio nei suoi confronti non ha minimamente trattato la problematica della sussistenza di tale associazione perchØ questo punto della sentenza di primo grado non era stato devoluto in sede d’appello da nessuno degli imputati.
(b) La asserita stabilità del rapporto di fornitura di stupefacente a COGNOME ed ai COGNOME. Queste persone sono state assolte dal capo 48, ciò nonostante la sentenza impugnata ritiene che sia stata accertata l’esistenza di una solida rete di relazione con loro nel settore del narcotraffico, ma così non Ł perchØ, pur se COGNOME Ł stato condannato per plurimi reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, soltanto una delle forniture (quella relativa al capo 9) proveniva dai Luppino. Anzi, COGNOME, nonostante che le utenze dei COGNOME siano state intercettate sin dalla fine del 2016, compare soltanto a partire dalla conversazione n. 3200 del 14 luglio 2017, e verrà arrestato poco tempo dopo a gennaio 2018; prima di luglio 2017 non ci sono state cessioni di stupefacente a COGNOME, tra settembre 2017 e gennaio 2018 c’Ł una sola intercettazione tra NOME COGNOME e COGNOME. Al contrario di quanto scritto in sentenza, non vi Ł una cassa comune o comunque la sua esistenza Ł tutt’altro che certa. Della stessa presunta cessione di stupefacente del capo 9 per 70.000 euro contestata a COGNOME, a NOME e NOME COGNOME (e non quindi ai ricorrenti), in realtà non vi sarebbero elementi perchØ le conversazioni che la proverebbero sono state lette male, in particolare in quella in cui si parla di 70.000 euro stanno parlando di una donna che si chiama NOME, e non di NOME, e di un assegno, ed anche se poi si parla di una persona che non ha i soldi ma ama giocare le macchinette non sembra esserci collegamento con quello che si diceva prima.
In ordine alla partecipazione di NOME COGNOME all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si deduce che essa Ł ricavata dalla singola vicenda del capo 47 per cui lo stesso Ł stato condannato; in realtà però la condanna per il capo 47 si fonda:
(a) su una lettura erronea della conversazione n. 3450 in cui egli telefona al fratello NOME
per dirgli che c’Ł una persona che lo sta cercando e che Ł necessario organizzare un incontro con questa persona, la lettura integrale della intercettazione fa capire che NOME Ł infastidito dal fatto che questa persona si Ł recata presso il bar del figlio e dice a NOME che se la deve vedere lui, Ł vero che si usa una espressione plurale (‘li invitiamo a vederci’) ma questo non ha un significato indiziante;
(b) sulla mancata valutazione di un’altra conversazione avvenuta nello stesso periodo, in cui i COGNOME dicono chiaramente che i fratelli NOME non si sopportano o lavori con l’uno o lavori con l’altro, indice del fatto che l’affare dello stupefacente del capo 47 riguardava soltanto NOME COGNOME;
(c) sulla mancata valutazione di altra intercettazione ancora dello stesso periodo, in cui, arrestato COGNOME, NOME COGNOME dice a NOME ‘a NOME lo dobbiamo chiamare’, quindi parla solo di NOME e non cita mai NOME. La sentenza d’appello toglie importanza a questo telefonata perchØ sostiene che un’ora dopo gli stessi interlocutori concordavano sull’opportunità di informare ‘i Lupo’, espressione al plurale che dovrebbe ricomprendere anche NOME, ma non Ł detto che il secondo ‘Lupo’ da informare fosse NOME;
(d) sul travisamento del contenuto della conversazione n. 51, in cui una persona identificata in atti per ‘NOME‘ dice a COGNOME ‘qui c’Ł i soldi per NOME‘ e secondo la sentenza impugnata aggiungerebbe poi ‘allora parliamo di NOME‘, in realtà la lettura integrale della conversazione non fa rinvenire questa frase, la frase corretta Ł ‘allora parliamoci NOME‘, e COGNOME ha spiegato in dibattimento che in realtà la persona con cui stava parlando si chiamava non ‘NOME‘ ma NOME COGNOME, e che i NOME e NOME di cui parlavano nella conversazione erano operai di questo NOME.
(e) ulteriore travisamento della prova nella lettura della conversazione intercettata da cui si ricava che due giorni dopo l’arresto di COGNOME, NOME COGNOME parla con la fidanzata e le dice che NOME si Ł attivato per avvisarlo ed ha manifestato la propria preoccupazione che COGNOME possa parlare, in realtà la lettura della conversazione consente di comprendere che la frase ‘se canta quel figlio di puttana’ in realtà Ł pronunciata da NOME;
(f) ulteriore travisamento della prova avviene nella interpretazione della conversazione in cui NOME COGNOME usa l’espressione ‘non prendere quella Ł la nostra’, in realtà non viene detto chi siano le persone a cui Ł riferibile l’aggettivo ‘nostra’.
In ordine alla partecipazione di NOME COGNOME all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si deduce che:
(a) NOME COGNOME non Ł stato condannato per nessun reato fine, neanche per il reato del capo n. 47,
(b) la condanna si fonda sulla valutazione della conversazione tra COGNOME ed COGNOME da cui la sentenza impugnata ha tratto la conclusione che NOME si occupasse della sorveglianza sul magazzino dove era conservato lo stupefacente segnalando la presenza delle forze dell’ordine, ma la lettura integrale della conversazione evidenzia che i due parlano di autovetture di copertura che può utilizzare la polizia giudiziaria operante e soltanto in un passaggio parlano di NOME che li avrebbe visti passare con una Golf, affermazione del tutto isolata ed episodica da cui non si può ricavare la conclusione che NOME avesse il compito di sorvegliare il magazzino;
(c) Ł stata travisata anche la lettura dell’intercettazione che la sentenza impugnata ha usato per sostenere la stabilità della fornitura di stupefacente da parte dei NOME a COGNOME, il recupero dello stupefacente a Palmi, e la partecipazione di NOME all’associazione ma la lettura integrale della conversazione consente di comprendere che, in realtà, quando NOME e COGNOME parlano di Palmi si stanno riferendo ad un’autovettura, di fornitori non ne parla nessuno, non emerge in alcun modo che NOME sia la persona che gestisce il traffico di stupefacenti;
(d) sempre sulla posizione di NOME Ł stato travisato il contenuto della intercettazione da cui la sentenza impugnata ha tratto la gestione condivisa della fornitura a COGNOME di una partita di droga scadente, ma emerge in realtà che NOME aveva detto a COGNOME che non era intenzionato a scendere in Calabria ed Ł vero che aggiunge la frase ‘se questo vuole la cosa, la paga’ però Ł anche evidente che parlano di una cosa che deve essere ‘intestata’ ed Ł quindi Ł molto piø ragionevole pensare che si sia trattato di una autovettura, come risulterebbe anche da conversazioni di circa un mese prima in cui si parla proprio di una discesa in Calabria per lasciare una Alfa 156 vetusta e prendere in cambio una Fiat Cubo, circostanza confermata da COGNOME a dibattimento;
(e) sono stati travisati anche i rapporti tra NOME COGNOME e COGNOME, in particolare con riferimento alla disponibilità da parte di NOME del magazzino utilizzato da COGNOME per nascondere lo stupefacente. In ogni caso, COGNOME Ł stato assolto dal capo n. 48 in giudizio abbreviato.
Con il terzo motivo deduce, con riferimento alla sola posizione di NOME COGNOME per il reato associativo del capo 1, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dibattimentale, in quanto imputato che era stato assolto in primo grado e condannato in secondo nonostante la condanna poggi sulla rivalutazione di dichiarazioni rese in primo grado e diversamente apprezzate dalla sentenza di primo grado.
Nello stesso motivo, inoltre, deduce motivazione apparente sulla partecipazione di NOME COGNOME a tale reato. La condanna di NOME per il capo n. 1 si fonda:
(a) sulle dichiarazioni di COGNOME e di Guastalegname, che sono state diversamente apprezzate rispetto a quanto effettuato nel giudizio di primo grado;
(b) sul travisamento della intercettazione in cui NOME mostra di essere perfettamente consapevole che i soldi per l’acquisto del bar della famiglia venivano da quelli che lui chiama i COGNOME, ovvero la famiglia di ndrangheta degli COGNOME, ma, in realtà, la lettura integrale dell’intercettazione consente di comprendere che NOME non Ł così ben informato perchØ dice
semplicemente ‘mi sembra’;
(c) sul travisamento della intercettazione in cui COGNOME dice di NOME ‘speriamo che non mi venda’, che la lettura integrale consente di comprendere che non comporta l’ammissione di affari comuni tra COGNOME e NOME;
(d) sul travisamento della intercettazione in cui COGNOME dice di NOME che ‘sa tutto di tutti’ ed in cui Ł il suo interlocutore non identificato che dice la frase ‘Ł tutto lui che agisce le cose lì’;
(e) sul travisamento della intercettazione in cui NOME e NOME COGNOME parlano in realtà di autovetture.
(f) sul travisamento della intercettazione in cui si parla degli asseriti fornitori di Palmi.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna del solo NOME COGNOME per il capo n. 47, evidenziando che la condanna Ł fondata:
(a) sul travisamento della conversazione in cui NOME si lamenta col fratello NOME che il cognato di NOME Ł venuto a cercarlo e non l’ha trovato e c’Ł la frase ‘lo invitiamo a vederci’ che Ł stata ritenuta erroneamente indice di cointeressenza nell’affare;
(b) sulla mancata valutazione della conversazione in cui i COGNOME dicono dei fratelli NOME che non si sopportano e che o si può lavorare con l’uno o con l’altro;
(c) sulla svalutazione della conversazione avvenuta all’atto dell’arresto di COGNOME, COGNOME dice che occorre avvisare NOMECOGNOME e non parla di NOMECOGNOME dato probatorio svalutato in sentenza dalla conversazione avvenuta un’ora dopo tra gli stessi soggetti che parlano di informare i ‘Lupo’ al
plurale, che però non Ł detto contenga un riferimento a NOME;
(d) sulla svalutazione della telefonata, in cui una persona identificata in atti per ‘NOME‘ dice a COGNOME ‘qui c’Ł i soldi per NOME‘ e secondo la sentenza impugnata aggiungerebbe poi ‘allora parliamo di NOME‘, in realtà la lettura integrale della conversazione non fa rinvenire questa frase, la frase corretta Ł ‘allora parliamoci NOME‘, e COGNOME ha spiegato in dibattimento che in realtà la persona con cui stava parlando si chiamava non ‘NOME‘ ma NOME COGNOME, e che i NOME e NOME di cui parlavano nella conversazione erano operai di questo NOME
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato associativo di cui al capo 1, evidenziando che:
(a) qualora cadesse la partecipazione di NOME, la locale di Bra sarebbe composta soltanto da due associati (NOME e NOME COGNOME) in difetto quindi del numero minimo di associati;
(b) non Ł stata valutata la mancanza di affectio societatis tra i fratelli che in realtà non si sopportano;
(c) Ł stata sovrastimata l’importanza di una conversazione intercettata il 19 novembre 2002 in cui NOME COGNOME ammetteva con tale NOME COGNOME di essere membro della ndrangheta, conversazione risalente a 20 anni prima, non seguita da ulteriori riscontri e che generò comunque un’archiviazione;
(d) la condanna Ł stata fondata anche sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME che ha riferito che NOME COGNOME durante una comune detenzione gli riferì di essere ndranghetista e di avere la dote di SantaCOGNOME ma l’attendibilità di COGNOME avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle oscillazioni nelle dichiarazioni che ha reso su NOME COGNOME poi inoltre COGNOME potrebbe aver voluto far pagare ai COGNOME una aggressione subita in carcere da altro detenuto per la quale vi Ł il riscontro dell’accesso di COGNOME al pronto soccorso interno al carcere; inoltre, le dichiarazioni di COGNOME non sono certe, perchØ lui dice ‘immagino che a Bra ci sia una locale’, ma non ne ha certezza, in realtà non sa neanche esattamente quale sia il luogo di questa locale (se Bra, Novi Ligure o Biella), poi egli indica come capo della locale NOME COGNOME per quello che gli hanno riferito suo padre e NOME COGNOME, ma NOME COGNOME dal 1981 lavora senza soluzione di continuità;
(e) la condanna Ł stata fondata anche sulla intercettazione in cui NOME COGNOME dice al padre NOME durante un colloquio in carcere che ha paura di essere intercettato e che il padre fa un riferimento interpretato ad NOME ‘quel chiattone che hanno trasferito’, ma in realtà il contenuto della intercettazione non Ł univoco;
(f) la condanna Ł stata fondata anche sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME sulle conferme che gli sarebbero state date da COGNOME e da COGNOME sull’esistenza di una locale in Bra, e di cui si Ł già detto che in realtà COGNOME indica che la locale viene dallo Ionio, dato probatorio che si potrebbe saldare con quello proveniente dalla conversazione intercettata tra i fratelli COGNOME già citata;
(g) Ł stata travisata anche la conversazione da cui risulta che all’atto della scarcerazione di NOME COGNOME questi riceve in regalo una damigiana di olio da NOME COGNOME omaggio che in realtà nasce dal fatto che i due erano stati detenuti insieme;
(h) Ł stata travisata anche la conversazione tra i frateli COGNOME già ricordata piø volte, in cui si dice tra l’altro che ‘COGNOME NOME comanda a Bra’, ma il passaggio non Ł ben comprensibile, in ogni caso Ł solo un frammento di conversazione;
(i) Ł stata travisata anche la conversazione in cui NOME COGNOME parla con NOME COGNOME la telefonata Ł stata vista come un esempio di assistenza agli associati in detenzione, ma in realtà si parla soltanto di una mamma di un detenuto che conoscono che non può andare a trovare il figlio perchŁ sola e senza auto e parlano di aiutarla, il resto sono convenevoli tra ex compagni di detenzione;
(l) sono stati travisati anche i due episodi ritenuti dalla sentenza impugnata sufficienti a ritenere provata la capacità di intimidazione della locale di Bra, in particolare: (l.1) la autorità nel dirimere un contrasto nato con il pizzaiolo COGNOME in cui la sentenza impugnata ritiene che NOME COGNOME abbia avuto il potere di convocare da un giorno all’altro il pizzaiolo per risolvere la controversia, in
realtà si tratta semplicemente della questione della scadenza di una rata per l’acquisto di un’autovettura da parte di questo pizzaiolo, una vicenda di cui sappiamo troppo poco per poterne trarre conclusioni; (l.2) il non realizzato proposito di incendiare la pasticceria Asselle che la sentenza impugnata ritiene l’episodio piø eclatante di tutti, e che però si ferma alla soglia della mera intenzione da parte di NOME COGNOME, peraltro non realizzata, la sentenza impugnata ritiene che la semplice prospettazione dell’impiego di eclatanti manifestazioni di violenza rappresenti una forma di manifestazione del metodo mafioso ma Ł un episodio isolato, arrestatosi, in realtà, sotto la soglia del tentativo punibile.
Con nota di conclusioni scritte il difensore della parte civile Comune di Bra, avv. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, il rigetto dei ricorsi di COGNOME e di NOME COGNOME.
Il difensore dell’imputato COGNOME avv. NOME COGNOME anche quale sostituto processuale per l’imputato COGNOME ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME Ł fondato. I ricorsi di COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono fondati solo in parte, ed in altra parte infondati. Il ricorso di COGNOME Ł infondato.
Ricorso COGNOME
Il ricorso Ł infondato.
1.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile di rivelazione del segreto d’ufficio, il ricorrente evidenzia che egli non aveva nessun segreto d’ufficio da rivelare perchØ non era al corrente della operazione che aveva condotto alla perquisizione in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME atteso che lo stesso era in forza alla Compagnia Carabinieri di Bra, e non al Nucleo operativo che aveva condotto l’operazione; per affermare la penale responsabilità dell’imputato occorreva specificare chi era il collega coinvolto nelle attività di perquisizione che lo aveva portato a conoscenza delle stesse.
Il motivo Ł infondato.
La sentenza di secondo grado ha risposto alla deduzione proposta dal ricorrente spiegando che, in realtà, che l’informazione che egli ha passato (ovvero, che l’indagine non partiva dai Carabinieri di Bra) era una informazione importante, perchØ consentiva agli interessati di comprendere che era in corso nei loro confronti una indagine ad ampio spettro (pag. 193 della sentenza impugnata).
La risposta dei giudici di appello non Ł manifestamente illogica, perchØ, in effetti, si trattava pur sempre della rivelazione di una circostanza che doveva rimanere segreta all’interno dell’Arma, e che permetteva ai Luppino di individuare gli interlocutori eventualmente da cercare di avvicinare, secondo i costumi della loro consorteria criminale, come accertato anche dalle pronunce di merito, ed, attraverso di essi, permetteva di delimitare anche le fonti della indagine a loro carico.
E’ infondata, quindi, anche la deduzione secondo cui, non essendo l’appuntato COGNOME coinvolto nella indagine, per ammettere che egli possa aver rivelato un segreto d’ufficio, occorrerebbe dimostrare che egli ha ricevuto informazioni da un Carabiniere coinvolto nell’indagine, perchØ, in realtà, ciò che si contesta all’appuntato COGNOME Ł una rivelazione di una circostanza negativa (ovvero, che l’indagine non partiva dalla Compagnia carabinieri di Bra), per apprendere la quale non era necessario essere coinvolti nell’indagine, circostanza negativa che i giudici del merito, con motivazione che si Ł evidenziato essere non manifestamente illogica, hanno ritenuto in ogni caso rilevante.
1.2. Il secondo motivo Ł inammissibile.
In esso si deduce che sarebbe stata interpretata in modo illogico la conversazione in cui NOME COGNOME riferisce alla sorella NOME quanto gli venne detto da COGNOME in ordine alla perquisizione appena subita; in particolare, secondo il ricorso, la circostanza che NOME riferisca di aver ‘beccato’ COGNOME Ł incompatibile con la preordinazione di COGNOME a rivelare alcunchŁ ed Ł indicativo del fatto che COGNOME si sia limitato a rispondere ad una domanda di NOME cercando di cavarsela con le massime di esperienza tipiche di chi lavora nell’Arma.
Il motivo Ł inammissibile, perchØ inconferente con il percorso logico del giudizio di responsabilità, perchØ il dolo del reato di cui all’art. 326 cod. pen. non richiede necessariamente la premeditazione, essendo sufficiente, in conformità ai principi generali sul dolo, la consapevolezza e volontà del fatto materiale tipico. Anche a voler seguire la tesi esposta nel motivo di ricorso, secondo cui COGNOME non Ł andato a cercare NOME, ma, incontratolo casualmente, si Ł limitato a rispondere alle sue domande, fatte in modo concitato, l’elemento soggettivo del reato sarebbe integrato comunque.
Non rileva che l’informazione fornita abbia o meno sviato le indagini, perchØ il reato di cui Ł stato giudicato responsabile l’imputato Ł quello di cui all’art. 326 cod. pen., e non il favoreggiamento personale.
Ricorso Infante
Il ricorso Ł fondato nel quarto motivo, infondato per il resto.
2.1. Il primo motivo Ł infondato.
La risposta della pronuncia di appello al motivo sulla questione di competenza Ł che essa sarebbe inammissibile, perchØ non indicato il Tribunale competente, e che essa sarebbe comunque infondata, perchØ nel caso in esame la competenza del Tribunale di Asti deriva dalla connessione ex art. 12, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. con la posizione del coimputato NOME COGNOME. Pertanto, la sentenza Ł retta sul punto da doppia motivazione, tecnica argomentativa legittima, che impone l’onere di aggredire entrambe le parti della motivazione, a pena di aspecificità del ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023, Attanasio, n.m.).
Il ricorso aggredisce entrambe le parti della motivazione, ed evidenzia anzitutto che, nel proporre l’eccezione, aveva indicato che il reato Ł commesso in Villa San Giovanni, comune che appartiene alla competenza del Tribunale di Reggio Calabria, e sul punto il ricorso ha ragione, perchŁ questa indicazione Ł riportata anche nella sentenza impugnata; questa parte della motivazione, pertanto, viene meno perchØ aggredita correttamente dal ricorso.
Il ricorso aggredisce poi anche la seconda parte della motivazione, e sostiene che la connessione con la posizione del coimputato NOME non scatterebbe, perchØ NOME in primo grado era stato assolto sia dal concorso in accesso abusivo a sistema informatico sia dal concorso in rivelazione di segreto d’ufficio, mentre in secondo grado era stato condannato solo per il concorso in accesso abusivo a sistema informatico.
L’argomento Ł infondato.
La competenza a trattare un processo si radica sulla base dei fatti così come contestati nel decreto che dispone il giudizio (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 277304 – 01; Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, Saias, Rv. 277493 – 01; nel senso che il momento rilevante sia quello dell’esercizio dell’azione penale, v., prima della pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. muto, Rv. 271995 – 01; Sez. 1, n. 69 del 17/10/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. Mone, Rv. 258395 – 01), e le vicende successive della imputazione non la modificano per ‘il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo’ (v. sempre pronuncia Sacco delle Sezioni Unite sopra citata).
Nel caso in esame, i reati di accesso abusivo a sistema informatico (capo n. 63) e di rivelazione del segreto d’ufficio (capo n. 64) erano stati contestati al brig. COGNOME, in concorso con NOME COGNOME entrambi aggravati sia ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. sia ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Entrambe le aggravanti sono la spia – per usare l’espressione di Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01 (in motivazione) – di un ‘reato mezzo’ e di ‘un reato fine’, anche, in ipotesi, commessi da soggetti diversi.
La connessione teleologica Ł una delle cause di connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen., essendo prevista nella lett. c) della predetta norma. Essa comporta che il ‘reato mezzo’ ed il reato ‘reato fine’ siano attribuiti alla competenza del medesimo giudice, anche se commessi in luoghi diversi, giudice che deve essere individuato in quello del reato piø grave in base alla norma dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
E, nel caso in esame, il reato piø grave era quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato al coimputato NOME COGNOME che era indicato come commesso in Bra e luoghi limitrofi.
Non Ł rilevante che al brig. COGNOME non fosse contestato il concorso nel reato in esame, perchØ ‘ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non Ł richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato’ (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01).
La circostanza che poi l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. fosse caduta già nella sentenza di primo grado, e quella dell’art. 61 n. 2 cod. pen. sia caduta, poi, con la pronuncia di appello, Ł, pertanto, irrilevante, perchØ per la perpetuatio iurisdictionis il processo prosegue lì dove era stato radicato legittimamente con il decreto che dispone il giudizio.
2.2. E’ infondato anche il secondo motivo.
In esso si deduce anzitutto che l’imputato era stato assolto in primo grado dal reato di cui all’art. 326 cod. pen. ed Ł stato, invece, condannato in appello senza effettuare la previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
L’argomento Ł infondato.
L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria previsto dal comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento Ł previsto soltanto nei casi in cui l’appello presenti ‘motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa’. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado ha giudicato l’imputato responsabile di aver rivelato l’informazione che aveva acquisito tramite l’accesso abusivo a sistema informatico perchØ ha ritenuto (pagine 182 e 183 della sentenza) che la somma tra i dati probatori costituti dalla conversazione intercettata del 26 giugno 2017 in cui NOME COGNOME sollecitava al brig. Infante le informazioni che sono state rivelate, dalla circostanza che NOME COGNOME fosse sceso in Calabria il 2 luglio 2017, dalla prova che l’accesso abusivo a sistema informatico era avvenuto il 3 luglio 2017 quando NOME si trovava in Calabria e dal fatto che questi vi fosse rimasto fino al 5 luglio, ha fatto ritenere al giudice di appello che vi fosse prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il brig. COGNOME
avesse rivelato a Luppino l’informazione che aveva acquisito mediante l’accesso abusivo. La prova, che Ł stata ritenuta decisiva per ribaltare il giudizio assolutorio Ł, pertanto, una prova logica, non una prova dichiarativa, per cui nel caso in esame si Ł del tutto al di fuori della ipotesi prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il motivo deduce anche che non Ł stata valutata la totale inoffensività della condotta rivelatrice, in quanto l’imputato non aveva la possibilità di rivelare notizie che non fossero già note al diretto interessato, avendo un accesso alla banca dati SDI delle forze di polizia molto limitato con il mero profilo di utente di sintesi e non di utente investigativo, e non avrebbe mai potuto avere accesso a pendenze o procedimenti aperti presso Procure diverse da quelle territorialmente competenti
L’argomento Ł inammissibile sia per difetto di autosufficienza sia per difetto di specificità del motivo.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perchØ si limita ad affermare, ed a supportare con le dichiarazioni rese in giudizio dal maresciallo COGNOME sentito all’udienza del 21 dicembre 202,1 che il ricorrente aveva accesso alla banca dati SDI quale utente di sintesi, ma non allega al ricorso, o trascrive in esso, il documento o la deposizione da cui il giudice del merito avrebbe dovuto ricavare quali erano esattamente i limiti di accesso dell’utente di sintesi, i cui contorni sono rimasti vaghi ed approssimativi anche nel ricorso.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenzan. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez.U,Sentenzan.8825del27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv.268823), perchØ non conferente con il percorso logico della sentenza impugnata che ha spiegato che anche l’aver comunicato a Luppino che non vi erano ulteriori iscrizioni a suo carico, pur essendo una ‘non notizia’, era comunque una informazione utile per l’interessato.
2.3. E’ infondato anche il terzo motivo, dedicato alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il giudice di appello ha negato il beneficio, in quanto la banca dati a cui Ł stato effettuato accesso abusivo, e di cui sono state rivelate informazioni, contiene dati personali estremamente riservati e il disvalore del comportamento Ł accentuato dalla qualifica pubblica del soggetto agente (pag. 180).
Il ricorso deduce che avrebbe dovuto essere considerato anche il numero e la durata degli accessi e la componente legittima della condotta.
Il motivo Ł infondato, perchØ non si comprende cosa significhi la espressione ‘la componente legittima della condotta’ che il ricorso ritiene possa fondare il giudizio di particolare tenuità, espressione che non Ł in alcun modo spiegata nel ricorso, che sul punto non effettua quella critica argomentata alla sentenza impugnata che Ł necessaria per radicare il rapporto processuale nel grado successivo; invece, con riferimento al numero degli accessi, posto che ogni accesso abusivo ed ogni rivelazione successiva dell’esito degli stessi comporta l’integrazione di un reato, il numero degli accessi abusivi definisce non l’offesa all’interesse tutelato dal reato, ma soltanto il numero dei reati che sono stati commessi, mentre la durata degli accessi Ł un elemento che di per sØ non Ł indicativo di una maggiore o minore offensività del comportamento, potendo essere appresa una informazione importante anche a seguito di un accesso molto rapido.
2.4. E’ fondato, invece, il quarto motivo, in cui si deduce che nel calcolare il trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha disposto un aumento per continuazione interna al capo n. 64 (art. 326 cod. pen.) senza, però, motivare sull’esistenza di questo secondo reato di rivelazione.
Il motivo Ł fondato.
La contestazione nei confronti di COGNOME Ł di aver commesso due accessi abusivi a sistema informatico (che dalle sentenze di merito si comprende essere avvenuti il 3 luglio ed il 20 agosto) e due consequenziali rivelazioni del segreto d’ufficio, avvenute in date non precisate ma comunque successive a ciascuno degli accessi.
Come detto sopra, la sentenza di primo grado ha condannato COGNOME per i due accessi abusivi a sistema informatico, che sono provati documentalmente, ma lo ha assolto dalle due rivelazioni consequenziali del segreto d’ufficio, perchØ ha ritenuto non provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che queste rivelazioni vi fossero state, atteso che le stesse sono state soltanto presunte, ma non provate in concreto, atteso che non c’Ł nessun riscontro a conversazioni tra COGNOME e COGNOME in cui potrebbe essere avvenuta la rivelazione.
La sentenza di secondo grado ha riformato la decisione in punto di assoluzione dai reati di rivelazione del segreto d’ufficio, ma, come nota correttamente il ricorso, in motivazione ha spiegato unicamente perchØ ritiene provato sul piano logico che sia avvenuta la rivelazione successiva all’accesso abusivo a sistema informatico del 3 luglio, ma non ha motivato in alcun modo perchØ ritiene provata anche la rivelazione successiva all’accesso abusivo del 20 agosto; tutte le circostanze utilizzate dalla sentenza di secondo grado per ritenere provato il reato di cui all’art. 326 cod. pen. si riferiscono, infatti, alla condotta del 3 luglio (la conversazione intercettata del 26 giugno, la presenza di Luppino in Calabria il 3 luglio), talchŁ deve ritenersi che in effetti sul giudizio di responsabilità per questo secondo reato manchi del tutto motivazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste sul punto alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in quanto sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio non Ł possibile che il giudizio di responsabilità si possa ricomporre mediante altre strade, nØ essi potrebbero essere
acquisiti nel giudizio di rinvio a distanza di diversi anni dal momento in cui Ł contestato esser avvenuto il fatto, in conformità all’indirizzo di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271831 – 01, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.
Deve, pertanto, essere eliminato l’aumento per la continuazione interna al capo 64, e, per l’effetto, la pena finale deve essere rideterminata in 9 mesi di reclusione.
2.5. Il quinto motivo Ł, invece, infondato.
In esso si deduce che nella pronuncia di appello Ł stata inflitta anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., in violazione del divieto di reformatio in peius.
L’argomento Ł infondato, perchØ in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘non viola il principio della reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, erroneamente non disposta in primo grado, qualora, attesi i caratteri del reato attribuito all’imputato, sia prevista espressamente dall’art. 31 cod. pen. quale conseguenza necessaria della condanna per quel reato. (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 269864 – 01; conforme Sez. 6, n. 12451 del 17/05/1990, COGNOME, Rv. 185347 01)
Ricorsi NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al capo n. 1 dell’imputazione
I ricorsi dei fratelli COGNOME attaccano gli stessi punti della sentenza nella parte relativa al reato associativo del capo n. 1, in molti casi con argomenti sovrapponibili, per questo motivo li si affronterà congiuntamente per evitare ripetizioni.
3.1. I ricorsi attaccano anzitutto la motivazione della sentenza di condanna nella parte in cui ha ritenuto provata la costituzione di una associazione a delinquere di tipo mafioso tra di essi (primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, quinto motivo dei ricorsi di NOME e NOME COGNOME).
3.1.1. Nei ricorsi si deduce anzitutto che non sarebbe provata l’esistenza dell’associazione, evidenziando che le sentenze passate in giudicato acquisite nel corso del giudizio nulla dicono con riferimento all’esistenza di una locale di ndrangheta calabrese sul territorio di Bra, nØ sugli imputati, e che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero non attendibili e non convergenti.
L’argomento Ł infondato.
Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto provata l’esistenza di una locale di ndrangheta in Bra, costituita dai fratelli NOME, ed autorizzata dalla locale del paese di provenienza, Sant’Eufemia di Aspromonte, per effetto di una prova composita, costituita dalle sentenze passate in giudicato che attestano l’esistenza di una serie di locali di ndrangheta in territorio piemontese, nate per filiazione dalle locali dei paesi di origine dei calabresi immigrati in Piemonte, dalle dichiarazioni dei collaboratori che convergono sull’essere stata costituita una locale di questo tipo anche in Bra, e dagli elementi probatori acquisiti nel corso del processo che hanno fatto emergere una varietà di comportamenti illeciti attribuibili ai fratelli NOME, caratteristici della criminalità organizzata (dalla detenzione di armi da sparo, al traffico di stupefacenti, all’utilizzo di capitali illeciti in attività economiche), l’utilizzo di codici di comportamenti di tale tipo di criminalità (gli omaggi dati o ricevuti da altre famiglie criminali in occasione di detenzioni o cessazioni di detenzioni) e dall’utilizzo in talune vicende anche di metodi di tipo mafioso (l’utilizzo dell’autorità proveniente dal ruolo criminale per comporre in via stragiudiziale controversie di soggetti estranei, la minaccia di dare fuoco ad attività economiche altrui).
I ricorsi deducono che le sentenze irrevocabili acquisite non riguardano l’esistenza della locale di Bra nØ i rapporti con la casa madre di Sant’Eufemia di Aspromonte, ma l’argomento Ł infondato, perchØ nel percorso logico della sentenza impugnata tali sentenze sono utilizzate per evidenziare l’avvenuto insediamento della ndrangheta in Piemonte avvenuto per gemmazione dalla casa madre, secondo uno schema che ritorna in questo processo, e che rende, pertanto, piø attendibile l’ipotesi accusatoria formulata nei confronti dei fratelli NOME di aver creato una locale in Bra su autorizzazione di quella di Sant’Eufemia; le sentenze irrevocabili, inoltre, sono usate nel percorso logico della sentenza impugnata anche nella parte in cui attestano l’esistenza di un ruolo verticistico di NOME COGNOME nella ndrangheta piemontese, e conferiscono, pertanto, attendibilità al racconto del collaboratore NOME COGNOME che riferisce de relato quanto ebbe a dirgli proprio COGNOME.
3.1.2. I ricorsi deducono che la sentenza impugnata ha motivato in modo illogico sulla credibilità dei collaboratori di giustizia che hanno affermato l’esistenza della locale di Bra perchŁ gli stessi non sarebbero credibili.
I ricorsi sostengono, in particolare, che il collaboratore NOME COGNOME non sarebbe credibile, perchØ ha riferito de relato quanto ebbe a dirgli il padre NOMECOGNOME che però lo ha smentito, ma l’argomento Ł infondato, perchØ in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste “de relato”, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l’art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova. (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277062 – 01). E nel caso in esame la sentenza impugnata ha motivato in modo non illogico sul perchŁ nell’ambito del libero convincimento ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore, e non quelle del padre che lo ha smentito, evidenziando sia il fatto che il padre non Ł un collaboratore ed ha motivi di astio nei confronti del figlio che, collaborando, avrebbe gettato infamia su tutta la famiglia (pag. 35), sia perchØ vi Ł prova certa che NOME COGNOME menta su circostanze che ha riferito di non conoscere
(sempre pag. 35)
Peraltro, va anche aggiunto che il collaboratore COGNOME solo in parte riferisce circostanze apprese dal padre, perchØ per altra parte riferisce quanto ebbe ad apprendere lui stesso durante una comune detenzione con NOME COGNOME che gli riferì di essere un appartenente alla ndrangheta e di avere la dote di Santa, dichiarazioni utilizzate in sentenza all’interno del giudizio di responsabilità ed, in effetti, pienamente utilizzabili coerentemente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘le confidenze autoaccusatorie dell’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talchØ, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori’ (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603 – 02).
I ricorsi di NOME e NOME COGNOME deducono che le dichiarazioni del collaboratore potrebbero essere non veritiere, perchØ NOME potrebbe aver voluto far pagare ai COGNOME una aggressione subita in carcere da altro detenuto per la quale vi Ł il riscontro dell’accesso di COGNOME al pronto soccorso interno al carcere, ma l’argomento Ł inammissibile per estrema vaghezza e genericità, nulla conoscendosi in concreto su questa vicenda, sul coinvolgimento in essa dei fratelli NOME, e sulla importanza che avrebbe potuto avere nel percorso che ha portato COGNOME a collaborare.
I ricorsi deducono che le dichiarazioni di COGNOME presentano incertezze che avrebbero dovuto indurre a ritenerle non attendibili, dalla indicazione di NOME COGNOME come capo della locale (mentre la imputazione indica come promotori NOME e NOME), al Comune esatto di operatività della locale (individuato in modo molto approssimativo).
L’argomento Ł infondato, perchØ, come nota in modo non illogico la sentenza impugnata (pag. 34), la circostanza che NOME sia indicato come capo della locale di Bra Ł una indicazione che proviene al collaboratore dal padre, e quindi, attesa la lunga detenzione del collaboratore, Ł una informazione risalente, che potrebbe non essere in contrasto con le risultanze processuali (sia dichiarazioni autoaccusatorie, che conversazioni intercettate) che fotografano un momento piø recente dell’operatività del clan, in cui NOME Ł il fratello che ha assunto il ruolo dirigente del gruppo criminale. La sentenza impugnata spiega, infatti, che NOME COGNOME aveva rivendicato a sŁ questo ruolo, circostanza confermata dal fratello NOME nell’intercettazione con la cognata piø volte citata anche nei ricorsi.
I ricorsi di NOME e NOME COGNOME insistono molto sulle incertezze del collaboratore nell’individuare il Comune in cui i COGNOME avrebbero costituito una locale e trascrivono in ricorso le pagine dei diversi interrogatori cui lo stesso Ł stato sottoposto (acquisiti agli atti del giudizio), ma la lettura delle dichiarazioni trascritte non permette di rilevare un travisamento delle stesse nella sentenza impugnata, perchØ NOME riferisce piø volte con certezza dell’esistenza di una locale di ndrangheta riconducibile ai fratelli NOME, Ł incerto soltanto sul se collocarla a Bra oppure in altro luogo, e desume sia Bra ‘perchØ mi parlavano sempre di Bra e di affiliati, ma non ho elemento sicuri per dirlo’ (interrogatorio 8 novembre 2016, trascritto a pag. 250 del ricorso). Anche la censura, sempre contenuta in ricorso, che il verbale di interrogatorio sarebbe stato trascritto in modo sintetico, e non fedele, perchØ attribuisce al collaboratore la frase ‘posso dire con sicurezza’, che non esisterebbe nel verbale per intero, Ł manifestamente infondata perchØ la frase pronunciata da COGNOME (riportata in ricorso a pag. 251) Ł ‘non so se il locale Ł a Bra, però un locale ce l’hanno’, che ha un significato del tutto equivalente, pur se espressa in un italiano piø essenziale.
La stessa circostanza su cui molto insiste il ricorso che in un primo interrogatorio dell’8 novembre 2016 COGNOME aveva dichiarato ‘immagino che abbiano aperto un locale a Bra, perchØ mi parlavano sempre di Bra ed affiliati, ma non ho elementi sicuro per dirlo’, non inficia la credibilità del collaboratore e non Ł in contrasto con quanto dichiarato successivamente, perchØ, in realtà, coerente con le dichiarazioni del collaboratore che riferisce soltanto de relato quanto gli Ł stato detto, quel suo ‘non ho elementi sicuri per dirlo’, lungi dal depotenziare il racconto del collaboratore, gli attribuisce, pertanto, la giusta dimensione e lo circostanzia in modo corretto.
Ma soprattutto, sul punto della credibilità di COGNOME e dell’attendibilità del suo racconto, sono non manifestamente illogiche le osservazioni della pronuncia impugnata che nota come l’attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME trovi un importante sostegno nel comportamento tenuto dai fratelli COGNOME, ed in particolare da NOME COGNOME dopo che COGNOME ha iniziato la collaborazione con la giustizia, perchØ la preoccupazione che questi rivela per le dichiarazioni dei collaboratore (‘chiattone, bastardo, infame, che doveva farsi 30 anni e con lo zio pentito della sua stessa razza’; pag. 35 della sentenza), le accortezze che usa nei colloqui e la insistenza con cui cerca informazioni sulle dichiarazioni che il collaboratore potrebbe aver reso, sono un indice evidente della circostanza che COGNOME Ł effettivamente a conoscenza di notizie sui Luppino che questi avrebbero preferito non arrivassero a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
I ricorsi deducono che non sarebbe credibile neanche il collaboratore NOME COGNOME perchØ questi non Ł mai stato condannato nØ ha procedimenti in corso per reati di criminalità organizzata e non può essere ritenuto attendibile perchØ, sostenendo di aver sempre discusso di questioni interne all’organizzazione con soggetti intranei all’associazione con alta dote, riferisce il contrario di regole conclamate dell’organizzazione criminale nota per principi di omertà e segretezza, ma anche sul punto il motivo Ł infondato, perchØ propone un argomento non suscettibile di verifica empirica e non fondato su ripetute esperienze che consentono di trasformarlo in una massima di esperienza che non abbisogna di essere provata (Sez. 1, Sentenzan. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc. Romano, Rv. 281385; Sez.5,Sentenzan.25616del24/05/2019,
PM in proc. COGNOME, Rv.277312) e, pertanto, non dotato di forza sufficiente a rendere illogica la motivazione del giudizio di credibilità del collaboratore e di attendibilità del suo narrato.
Il ricorso di NOME COGNOME deduce che il collaboratore COGNOME sarebbe inattendibile anche perchØ, rispondendo alla domanda del difensore dell’imputato che intendeva tendergli un tranello nel corso del controesame, ha riferito di conoscere un albanese di nome NOME COGNOME che, in realtà, non Ł collegato ai COGNOME, ma Ł un ex calciatore, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ introdotto in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorso non allega nØ trascrive le pagine della dichiarazione resa in giudizio da COGNOME per consentire alla Corte di legittimità di apprezzare se la risposta data dalla pronuncia di appello su tale punto (a pag. 36) sia manifestamente illogica, non essendo in sØ e per sØ implausibile che il collaboratore abbia risposto in quel modo perchØ poteva, come tutti, aver sentito parlare di questo calciatore ed aver avuto per un periodo della vita familiarità con quel nome di persona, dipendendo il giudizio sulla illogicità della motivazione della sentenza impugnata dal tipo di domanda che Ł stata rivolta al collaboratore e dal tipo di risposta che Ł stata data dallo stesso.
Il ricorso di NOME COGNOME deduce che il collaboratore COGNOME sarebbe inattendibile anche perchØ ad un certo punto della deposizione avrebbe parlato di fratelli di Civitavecchia, anzichŁ di Sant’Eufemia, sostenendo poi soltanto che gli era sfuggito questo nome di città, ma anche questo argomento Ł inammissibile perchØ introdotto in totale violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorso non allega nØ trascrive le pagine della dichiarazione resa in giudizio da COGNOME per consentire di poter apprezzare la importanza di questo passaggio della dichiarazione nel giudizio complessivo sulla credibilità del collaboratore.
Ma soprattutto, sul punto della credibilità di Guastalegname e dell’attendibilità del suo racconto, sono non manifestamente illogiche le osservazioni della pronuncia impugnata (pag. 36) che nota come l’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore dipenda soprattutto dalla precisione dello specifico episodio narrato dallo stesso, ovvero di quando egli venne a conoscenza della esistenza di una locale di ndrangheta in Bra, derivante dalla circostanza che egli voleva piazzare una partita di stupefacente in Bra e, prima di farlo, aveva preferito chiedere a persone che riteneva autorevoli nel suo ambiente criminale (COGNOME, COGNOME) se in questo modo avrebbe finito per invadere un territorio di competenza di altro gruppo di ndrangheta, ed, una volta ottenuta conferma dell’esistenza della locale, si era astenuto dal procedere oltre, comportamento perfettamente coerente con le dinamiche della criminalità organizzata, e che rende attendibile il dichiarato del collaboratore sull’esistenza di tale locale. Nello stesso senso sono le conclusioni della sentenza di primo grado che (pag. 330) ha incentrato il giudizio di attendibilità del narrato del collaboratore sull’essere stato documentato l’episodio dello stupefacente di cattiva qualità che i Luppino avevano tentato di smerciare di cui aveva parlato il collaboratore, circostanza confermata, anche per periodo storico, da alcune conversazioni intercettate.
Il ricorso di NOME COGNOME contesta anche il giudizio di credibilità del collaboratore NOME COGNOME che sarebbe stato ritenuto credibile nonostante i contributi dichiarativi vaghi, anche su un presunto maresciallo a busta paga del clan, ma l’argomento Ł infondato, perchØ, come nota in modo non illogico la sentenza impugnata, il collaboratore, in realtà, pur avendo riferito di aver concluso affari in ordine al commercio di stupefacenti con dei calabresi di Bra, ha negato di conoscere i COGNOME, il che impedisce di ritenere non credibile un dichiarante che Ł favorevole alla posizione degli imputati, ma al tempo stesso induce a ritenere attendibile il suo racconto nella parte in cui egli coinvolge, suo malgrado, i ricorrenti (in particolare, per ciò che concerne la consegna a COGNOME di nove pistole avvenuta nello stesso periodo in cui Ł stata intercettata la conversazione in cui NOME COGNOME parla di una partita di sette o otto pezzi e di una persona chiamata con il nome di NOME, ragionevolmente individuabile in COGNOME sulla base delle evidenze probatorie). Nello stesso senso anche la sentenza di primo grado (pag. 331) che trae argomenti sulla attendibilità del narrato del collaboratore con riferimento al traffico di armi nella coincidenza tra le sue dichiarazioni e le conversazioni intercettate.
3.1.3. I ricorsi deducono anche che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero convergenti, perchØ COGNOME riferisce che la locale di Bra sarebbe filiazione di una casa madre di un paese diverso da Sant’Eufemia, e piø segnatamente di un paese della costa ionica.
L’argomento Ł infondato. La sentenza di appello ha preso posizione su questa circostanza (pag. 36) ritenendola non decisiva, perchØ l’informazione che COGNOME aveva ricevuto da COGNOME era solo dell’esistenza di una locale a Bra, non circostanziata in alcun modo nØ sui soggetti che la componevano nØ su quelli che l’avevano autorizzata.
Si tratta di un passaggio della motivazione della sentenza che non contiene una manifesta illogicità nel significato assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni’ (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271636).
La affermazione di COGNOME secondo cui la locale di Bra sarebbe stata autorizzata dallo Ionio (riportata per esteso a pag. 258 dell’atto di ricorso di NOME e NOME COGNOME) non Ł, infatti, circostanziata in alcun modo, non Ł seguita da alcuna spiegazione che serva a trasformarla in un dato probatorio da acquisire con certezza agli atti del processo. Infatti, COGNOME dopo aver riferito che COGNOME gli disse che la locale era autorizzata, e che era autorizzata dallo Ionio, ha aggiunto ‘non lo so e mi ha detto così. Ed io non gli ho detto il nome perchØ forse era meglio che glielo dicevo a quel punto’. Pertanto, il collaboratore ha riferito che il discorso si fermò lì,
l’attribuzione della locale di Bra ad una casa madre dello Ionio non fu seguita da una qualche specificazione, o riferimento a nomi di persone o elementi del fatto, tale da consentire di ritenere che l’informazione veicolata fosse precisa anche nella individuazione della casa madre della locale, peraltro indicata con una indicazione di luogo talmente generica (‘dello Ionio’) da rendere la notizia troppo vaga per rendere manifestamente illogica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non tener conto di tale indicazione spaziale.
Entrambi gli atti di ricorso deducono che l’indicazione generica di COGNOME si salderebbe con quanto emerge dalla conversazione intercettata n. 9526 del 17 gennaio 2018, in cui NOME COGNOME riferisce al fratello NOME che chi comanda a Bra viene da Bianco, comune della costa ionica, ma l’argomento Ł infondato, perchØ la lettura della conversazione intercettata (riportata in ampi stralci a pag. 259 dell’atto di ricorso di NOME e NOME COGNOME), in realtà, non Ł una conferma utile circa la provenienza da COGNOME della locale insediata a Bra, perchØ in essa NOME COGNOME riferisce al fratello che ‘COGNOME NOME che comanda proprio a Bra’, indicazione talmente precisa per nome, cognome e luogo di residenza da non consentire equivoci sul fatto che essa si riferisse proprio all’odierno imputato, e poi di fronte all’affermazione del fratello che dice di non conoscerlo e chiede di dove sia (‘non lo so, di dov’Ł? Taurianova questo?’) risponde che questi Ł di COGNOME (‘no, no, hanno sempre comandato loro, di Bianco’) con NOME che risponde di non averlo mai sentito nominare.
Dalla conversazione emerge, pertanto, con certezza un ulteriore indice della esistenza di una locale in Bra che ha come vertice NOME COGNOME perchØ il riferimento all’odierno imputato Ł troppo preciso per pensare che COGNOME possa averlo confuso con altra persona, mentre la indicazione di COGNOME come luogo di provenienza di questo NOME COGNOME Ł erronea, e frutto di una evidente trasmissione non corretta di informazioni, per il semplice motivo che NOME COGNOME non proviene da COGNOME.
I ricorsi deducono che le dichiarazioni dei collaboratori non avrebbero convergenza dichiarativa anche perchØ il collaboratore COGNOME afferma di non conoscere i COGNOME e riferisce di aver concluso affari con altre famiglie calabresi presenti a Bra, ma l’argomento Ł infondato, perchØ, come osserva correttamente la pronuncia di appello, l’episodio narrato da COGNOME non Ł precisamente collocato nel tempo ed, attesi anche i lunghi periodi di carcerazione che hanno sofferto i fratelli NOME, non permette di comprendere se esso sia avvenuto in un momento in cui gli affari criminali del gruppo erano quiescenti per la carcerazione di uno dei suoi componenti.
3.1.4. I ricorsi deducono che sarebbero state travisate le prove, diverse dalle dichiarazioni dei collaboratori, che sono state assunte come riscontro all’esistenza del gruppo criminale (dichiarazioni testimoniali o intercettazioni).
L’argomento Ł, con riferimento ad alcuni aspetti, infondato, con riferimento ad altri, inammissibile.
Non si comprende, infatti, dove sarebbe il travisamento delle dichiarazioni dell’ufficiale dei Carabinieri, magg. COGNOME, che ha indagato sull’omicidio COGNOME, un nipote acquisito dei COGNOME per via di un matrimonio, che ha riferito di non aver incontrato NOME COGNOME nelle sue indagini; l’indagine sull’omicidio COGNOME, infatti, Ł utilizzata in sentenza come elemento di riscontro al potere criminale del gruppo, perchØ nelle conversazioni intercettate si parla del timore per la vendetta di NOME NOME con accenti che fanno pensare ad un soggetto che Ł in grado di incutere timore non quale persona fisica, ma perchØ ha una organizzazione criminale alle spalle. L’esistenza di una organizzazione criminale alle spalle di NOME COGNOME coinvolge indirettamente anche NOME nella misura in cui Ł stata ritenuta provata mediante gli altri dati del processo che NOME e NOME gestissero insieme affari illeciti in comune.
I ricorsi deducono anche che sarebbero state travisate le dichiarazioni dei testimoni di polizia, commissario COGNOME ed ispettore COGNOME che hanno riferito che nelle loro indagini sulla locale di Sant’Eufemia non sono emersi contatti tra essa e un’organizzazione criminale di calabresi radicati in Bra, ma, in realtà, qui non sussiste un travisamento per omissione, perchØ la sentenza impugnata prende in considerazione le dichiarazioni testimoniali, ma le ritiene non illogicamente neutre perchØ nessuna indagine Ł in grado di far emergere con pienezza l’interezza degli affari criminali di una locale di ndrangheta.
In ogni caso, il motivo non illustra i periodi di conduzione delle indagini ed i mezzi utilizzati per effettuarle, sicchŁ non Ł dato dedurre la prova positiva dell’assenza di quel collegamento che le sentenze di merito hanno, invece, ritenuto sussistente per l’affermazione di NOME COGNOME intercettato dire ‘tutte le cose arrivano da laggiø’ (pag. 32 della sentenza di appello) e per la presenza nel suo telefono cellulare di uno screenshot relativo ad un rito di affiliazione alla ndrangheta ricevuto da NOME COGNOME nipote di NOME, già condannato come capo crimine.
3.1.5. I ricorsi deducono anche che a sostegno dell’esistenza di una locale di ndrangheta in Bra sono state utilizzate le intercettazioni n. 1163 del 13 ottobre 2017, n. 1155 del 19 ottobre 2017, n. 2850 del 29 giugno 2017, di cui sarebbe stata una lettura non corretta, ma sulla questione della corretta interpretazione da dare a queste, ed ad altre, conversazioni intercettate, che occupa molte pagine nei ricorsi, in particolare nell’atto di ricorso di NOME e NOME COGNOME, occorre ricordare l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui ‘in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01), seguita da tutta la giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici, che hanno evidenziato che ‘in
materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite’ (Sez. 3, Sentenzan. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Il sindacato in sede di legittimità dell’interpretazione di una conversazione intercettata ha, pertanto, margini strettissimi, non essendo sufficiente limitarsi a proporre una interpretazione alternativa del contenuto della conversazione, ma essendo necessario dedurre, come ha ricordato di recente la giurisprudenza di questa Sezione, che il giudice del merito abbia usato criteri inaccettabili nell’interpretare il fatto comunicativo (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01: In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si Ł svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto).
3.1.6. I ricorsi deducono che l’inesistenza dell’associazione si desumerebbe anche dalla circostanza che mancherebbero i reati fine, ma l’argomento Ł infondato, oltre che perchØ requisito non necessario per il giudizio di responsabilità (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 – 02: in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non Ł necessaria nØ ai fini della configurabilità dell’associazione nØ ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione), anche perchŁ nel caso in esame dei precisi reati fine sono stati individuati nella imputazione e confermati nel giudizio di responsabilità, quali, su tutti, il traffico di stupefacenti (che Ł uno dei reati scopo tipici di una associazione mafiosa, v. Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 – 01; Sez. 5, n. 5791 del 29/11/1999, dep. 2000, Aparo, Rv. 215257 – 01), la detenzione illegale di armi da usare per il perseguimento delle finalità dell’associazione, pur se il gruppo criminale Ł attivo anche in traffici illeciti che non si sono concretizzati in specifiche contestazioni, quali il traffico di valuta (su cui v., in particolare, le considerazioni di pag. 42 della sentenza di primo grado che cita la conversazione del 26 gennaio 2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui parlano del commercio di valuta estera), il condizionamento della pubblica amministrazione (sempre nella sentenza di primo grado, a pag. 358 Ł ricordata la vicenda della manifestazione gastronomica Cheese nella quale il gruppo criminale aveva cercato di condizionare l’assegnazione degli stand agli espositori dei prodotti, la sentenza ricorda la dichiarazione intercettata di tale NOME COGNOME che definiva NOME COGNOME artefice e catalizzatore di tutto; sempre sul condizionamento della pubblica amministrazione la sentenza di primo grado ricorda anche a pag. 357 che NOME COGNOME al telefono, a proposito dell’ex sindaco di Bra NOME COGNOME, dice ‘non lo sa che il mondo lo comandiamo noi e facciamo quello che cazzo vogliamo del mondo?’).
3.1.7. I ricorsi deducono anche che la sentenza Ł illogica perchØ ritiene l’esistenza di affectio societatis tra fratelli che, in realtà, non si sopportano, come emergerebbe da diverse evidenze probatorie, tra cui su tutte la conversazione in cui NOME COGNOME dice chiaramente che a lui non importa della famiglia, o la conversazione in cui i fratelli COGNOME dicono che i COGNOME non si sopportano e che o si lavora con l’uno o con l’altro, o la conversazione in cui NOME dice alla cognata piø volte che a lui lo devono lasciare stare, che lui lavora e che quello che fanno gli altri non interessa.
L’argomento Ł manifestamente infondato, perchØ l’affectio societatis Ł soltanto la ‘volontà di far parte dell’associazione’ (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V, Rv. 273356 – 01; Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, P.m. in proc. Trematerra, Rv. 266907 – 01), e prescinde totalmente da rapporti di affettuosità tra i soggetti che ne fanno parte, ed anzi, come nota la sentenza impugnata, la esistenza di schermaglie e conflitti tra gli associati Ł connaturale all’esecuzione di affari illeciti.
3.1.8. I ricorsi deducono anche che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito l’esistenza in Bra di una associazione di tipo mafioso che, però, non ha esternato atti di intimidazione sul territorio di competenza, e che sarebbero stati travisati anche gli episodi ritenuti dalla sentenza impugnata sufficienti a far ritenere provata la capacità di intimidazione della locale.
L’argomento Ł infondato.
Le sentenze di merito hanno ricordato la giurisprudenza di legittimità che si Ł formata sulle associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioŁ al di fuori dei territori di origine delle mafie storiche, in cui ‘la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della casa madre, con la quale mantengono uno stretto legame’ (Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273 – 01).
Altra giurisprudenza Ł andata ancora oltre, perchØ ha ritenuto che la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento ed omertà richiesti dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., si risolvano nello ‘utilizzo di metodi evocativi della capacità di assoggettamento di tale organizzazione’ (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 – 01), e che non sia, pertanto, decisivo, invece che non sia stato replicato, nel territorio di espansione, il peculiare modello di insediamento della organizzazione criminale di origine.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che, perchØ una associazione criminale che opera in un territorio diverso da quello delle mafie
storiche possa ritenersi connotata dai requisiti della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà richiesti dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., sia necessario, e sufficiente, che il modulo organizzativo del gruppo criminale ‘replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l’ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento’ (Sez. 2, n. 47538 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 284182 – 01).
E, nel caso in esame, non illogicamente Ł stato ritenuto dai giudice del merito che tali requisiti sussistano, perchØ il sodalizio della locale di Bra lascia presagire il pericolo per l’ordine pubblico (l’intercettazione n. 759 dell’8 febbraio 2017 in cui NOME COGNOME minaccia di dare fuoco ad una attività economica, ma anche la sicurezza di NOME COGNOME, ricordata nel passaggio riportato sopra della pronuncia di primo grado, nell’affermare, a proposito di un ex sindaco, ‘non lo sa che il mondo lo comandiamo noi?’), ha i mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria (le armi detenute da NOME COGNOME; la capacità finanziaria di condizionare attività economiche), spende, anche nei confronti di eventuali organizzazioni criminali in concorrenza, la fama criminale conseguita (basti pensare a quanto dichiarato dal collaboratore COGNOME, che scese in Calabria per chiedere il permesso di poter piazzare stupefacente sulla piazza di Bra e si astenne dal farlo quando gli fu detto che c’era una locale autorizzata).
I ricorsi insistono molto nel sostenere che l’intercettazione n. 759 dell’8 febbraio 2017 in cui NOME COGNOME minacciava di dare fuoco ad una attività commerciale costituisca, in realtà, soltanto la prova di uno sproloquio dell’imputato, non essendo mai stata data attuazione concreta al proposito, e che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. non sarebbe un reato di pericolo, ma la deduzione Ł infondata, sia perchØ, in realtà, ‘l’associazionedi tipomafiosoha natura direatodipericoloin quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sØ a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all’ordine pubblico, all’ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica’ (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 15), sia perchØ la conversazione intercettata evidenzia in ogni caso un atteggiamento violento e prevaricatore di NOME COGNOME nel risolvere i conflitti insorti negli affari che Ł una caratteristica delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
In realtà, nella sentenza di primo grado sono evidenziati diverse circostanze in cui Ł stata usata l’intimidazione, o ne Ł stato prospettato l’utilizzo, nel risolvere conflitti insorti negli affari del gruppo: l’allontanamento forzato dei due commercianti COGNOME (pag. 147); la protezione garantita a NOME COGNOME che si rivolge a NOME COGNOME per il potere mafioso che gli può garantire, a nulla rilevando, come detto, che non vi sia prova che l’intervento Ł stato poi effettuato (pag. 158); le minacce ad un soggetto che aveva acquistato all’asta un appartamento ed un magazzino per 250.000 euro e che deve lasciare ‘perchŁ era il nostro’ (pag. 163), ed in cui NOME COGNOME usa l’argomento ‘come mai ti sei preso il magazzino, o me lo dai o te ne vai’; la circostanza che NOME COGNOME si sia accordato con NOME COGNOME per dare una lezione a tale COGNOME (pag. 185). Nella sentenza di secondo grado si evidenzia anche che NOME COGNOME avrebbe minacciato di sparare nelle gambe al suo interlocutore in una conversazione sul prezzo di una partita di stupefacente (pag. 51).
In definitiva, gli argomenti sulla insussistenza di una manifestazione concreta del potere di intimidazione sono infondati.
3.1.9. I ricorsi deducono che mancherebbe in ogni caso l’aggravante dell’associazione armata di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 416-bis cod. pen., in quanto sul punto la condanna si baserebbe soltanto su due intercettazioni avvenute a quattro mesi di distanza l’uno dall’altra (17 luglio 2017 e 2 ottobre 2017), e che non possono considerarsi elementi di prova sufficienti per ritenere che l’associazione fosse armata.
L’argomento Ł infondato.
Per il quinto comma dell’art. 416-bis cod. pen. l’associazione Ł armata ‘quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti’, ed, in assenza di fatti di sangue attribuibili all’associazione, la sentenza impugnata ha desunto la disponibilità di armi, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal contenuto delle intercettazioni, che non sono soltanto le due citate, e dalle fonti orali (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285908 – 05: in tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi, mentre per le cd. mafie “storiche” la stabile dotazione di armi Ł desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie “non tradizionali” o “atipiche” occorre l’accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali). Infatti, NOME COGNOME Ł condannato per la detenzione illegale in concorso di diverse pistole; come ricordato sopra, NOME COGNOME minaccia a voce di sparare ad un suo interlocutore, lo stesso NOME COGNOME riferisce alla compagna di conservare un ‘bel fucile’ (pag. 51 della sentenza di appello); nelle intercettazioni si parla distintamente di armi e di calibri, e persone vicine ai fratelli NOME come COGNOME e NOME COGNOME disponevano pacificamente di armi (COGNOME usa anche l’espressione ‘di ferri ce n’Ł quanto vuoi’, che lascia pensare ad una disponibilità ampia di armi da sparo; pag. 50 della sentenza di appello).
3.1.10. In definitiva, nelle sentenze di merito Ł stata individuata, in modo scevro da tratti di manifesta illogicità, la avvenuta costituzione di una locale di ndrangheta in Bra, filiazione di quella di Sant’Eufemia di Aspromonte, da cui ha tratto il potere criminale da spendere sul territorio di
competenza (compresa la possibilità di inibire traffici illeciti, senza la propria autorizzazione, ad altri calabresi radicati in Piemonte), il denaro da impiegare in attività apparentemente lecite (i bar dati in gestione ai Provenzano, la provvista per acquistare i quali, secondo quanto riferisce NOME COGNOME in una conversazione intercettata riportata in entrambe le sentenze dei gradi di merito, proviene dal gruppo criminale degli COGNOME di Sinopoli), la possibilità di reperire armi (attraverso NOME COGNOME, altro calabrese trapiantato in Piemonte), e da cui si approvvigionava dello stupefacente da smerciare in loco.
3.2. Sempre in modo scevro da tratti di manifesta illogicità, di questa organizzazione criminale sono stati ritenuti promotori NOME e NOME COGNOME.
3.2.1. Il ruolo apicale di NOME COGNOME emerge da piø passaggi delle sentenze dei gradi di merito; la sua affiliazione alla ndrangheta Ł autoriferita sia ad NOME COGNOME, sia a NOME COGNOME se ne conosce persino la dote criminale (quella di Santa), il suo ruolo di capo Ł conosciuto da NOME COGNOME nella conversazione n. 9526 con il fratello NOME (‘COGNOME COGNOME comanda a Bra’), Ł riconosciuto dai fratelli COGNOME nelle conversazioni riportate alle pagine 84 e 85 della sentenza di primo grado, Ł riconosciuto dal fratello NOME (il ‘capo Ł mio fratello COGNOME‘), ed Ł autoaffermato dallo stesso NOME nella conversazione già sopra riportata in cui lo stesso sostiene con sicurezza di comandare il mondo (‘non lo sa che il mondo lo comandiamo noi?’).
Il ricorso deduce che la conversazione con NOME COGNOME Ł stata sopravvalutata, Ł molto risalente nel tempo, ed a suo tempo non ha portato all’incriminazione di NOME COGNOME la cui posizione fu archiviata, ma gli argomenti sono infondati, perchØ la conversazione in questione riscontra perfettamente le dichiarazioni di COGNOME, la circostanza che sia effettivamente molto risalente Ł indice, al contrario, di un inserimento in ambienti criminali molto prolungato, mentre l’archiviazione a suo tempo della posizione del ricorrente non preclude una rivalutazione della sua importanza alla luce degli elementi sopravvenuti.
Il ricorso deduce che la conversazione tra i fratelli COGNOME Ł stata travisata e che comunque si tratta di un passaggio non comprensibile e di un mero frammento di conversazione, ma l’argomento Ł infondato, perchØ la frase ‘NOME comanda a Bra’ compare anche nella trascrizione della conversazione come riportata nel ricorso; non Ł vero che si tratta di un passaggio non comprensibile, perchØ il significato Ł univoco, anche perchØ il contesto della discussione tra i fratelli COGNOME Ł proprio quello degli assetti di ndrangheta in Piemonte, gli stessi parlano distintamente anche di luoghi di provenienza, quindi in una logica molto chiara di locali trapiantate in Piemonte, e, come ricordato sopra, sbagliano nell’individuare il luogo di provenienza di NOME COGNOME, circostanza, però, irrilevante nel momento in cui Ł identificato con certezza nell’odierno ricorrente il ‘COGNOME COGNOME‘ oggetto della conversazione.
La posizione di NOME COGNOME peraltro, presenta anche ulteriori tratti tipici di chi ha un ruolo di vertice in una organizzazione criminale, come la circostanza che egli si sia fatto carico delle spese legali del detenuto NOME COGNOME ricordato nella sentenza di primo grado (pag. 134), o che goda di una autorità protettiva persino in chi ha motivi di contrasto con il fratello (v. quanto riportato a pag. 83 della sentenza di primo grado, in cui si ricorda che COGNOME disse di NOME COGNOME ad un suo interlocutore ‘non lo ammazzano, perchØ Ł il fratello di Turi’), o l’omaggio ricevuto in occasione della scarcerazione, di cui il ricorso deduce che sia stato travisato lo scopo, atteso che l’omaggio nascerebbe da ragioni di amicizia nate nel corso di un periodo di detenzione in comune tra omaggiante (NOME COGNOME) ed omaggiato, incorrendo, però, in un evidente tentativo di rivalutazione della prove che Ł precluso in sede di legittimità (Sez.2,Sentenzan. 9106del12/02/2021, COGNOME, Rv.280747; Sez.3,Sentenzan. 18521del11/01/2018, COGNOME, Rv.273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), così come indicativo del ruolo apicale Ł il ricorrere a lui per la composizione di contrasti tra i personaggi che ruotano intorno al gruppo criminale, o che, pur esterni da esso, hanno interessi economici che si intrecciano con quelli del gruppo, come la vicenda COGNOME ricordata nel dettaglio nelle pag. 139 e seguenti della sentenza di primo grado e richiamata anche in quella di secondo.
Va anche ricordato che nel percorso logico della sentenza impugnata il ruolo di vertice di NOME COGNOME Ł ricavato anche da ulteirori elementi particolarmente qualificanti, quale i contatti con NOME COGNOME della cosca di Sinopoli, con riferimento al quale COGNOME si informa dell’esito dei processi; risultano, inoltre, la conoscenza con NOME COGNOME, NOME COGNOME, e con il piø volte nominato NOME COGNOME, riconosciuto capo della ndrangheta in Piemonte, talchŁ le deduzioni che attaccano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il ruolo di vertice della cosca a NOME COGNOME si appalesano infondate.
3.2.2. Anche il ruolo apicale di NOME COGNOME emerge da piø passaggi delle sentenze dei gradi di merito. La sentenza di primo grado, che ricorda l’autoaffermazione di essere un affiliato alla ndrangheta formulata da NOME COGNOME nella conversazione del 13 ottobre 2017 (in cui egli parla della asserita serietà dell’organizzazione criminale di una volta, in cui non potevi entrare se avevi un parente nelle forze dell’ordine), riporta a pag. 132 il riepilogo degli incontri tra NOME COGNOME e COGNOME in Alba o a casa di Zangrà, quella di secondo grado ricorda che Ł lui che organizza i viaggi in Calabria per l’acquisto dello stupefacente, e quello che dà direttive ai Provenzano ed a Zotaj (pag. 51). Non Ł irrilevante, peraltro, in questo contesto che sul suo telefono, come ricordato nella pronuncia di primo grado, sia stata trovata l’immagine di una cerimonia di affiliazione, atteso che il mittente era NOME COGNOME, nipote di NOME, condannato come capo clan.
La sentenza di secondo grado compone il possibile contrasto tra l’indiscusso ruolo di vertice riconosciuto a NOME COGNOME e quello che la sentenza di primo grado ha riconosciuto anche a NOMECOGNOME che, invece, era conosciuto in passato in Calabria per essere un chiacchierone ed un millantatore (cfr. quanto dichiarato in giudizio dall’imputato di procedimento connesso, poi archiviato,
avv. NOME COGNOME riportato a pag. 134 della sentenza di primo grado) sostenendo in modo non illogico che NOME COGNOME ha assunto la direzione della organizzazione criminale durante il lungo periodo di detenzione del fratello (pag. 51), occupandosi di tutte le vicende del gruppo, e poi la ha mantenuta anche dopo la scarcerazione. Per certo, un ruolo direttivo nella gestione degli affari concreti dell’organizzazione criminale nel periodo in cui Ł stata monitorata dall’indagine la sua operatività emerge, come nota la sentenza impugnata, dal ruolo assunto nell’attività, fondamentale per il gruppo criminale, dell’organizzazione del commercio di stupefacente e dagli ordini che egli dà ai COGNOME ed a Zotaj.
3.3. Deve, invece, essere accolto il ricorso di NOME COGNOME nella parte in cui esso deduce l ‘ i l l o g i c i t à manifesta della sentenza impugnata nell’individuarlo come componente dell’organizzazione criminale descritta al capo n. 1.
La posizione di NOME COGNOME Ł affrontata nelle pagine 148 – 152 della sentenza di secondo grado. Esse contengono, nel giudizio della sentenza d’appello, quella motivazione rafforzata (su cui, per tutte, v. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01) che dovrebbe essere idonea a ribaltare la decisione assolutoria che la sentenza di primo grado aveva motivato alle pagine 360 e 361.
Come si vede, entrambe le pronunce di merito dedicano, in realtà, poco spazio alla posizione di NOME COGNOME con riferimento al reato di cui al capo n. 1 dell’imputazione. Esse valutano, in definitiva, le medesime prove, ovvero le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, quelle del collaboratore COGNOME, ed alcune intercettazioni telefoniche in cui parla NOME COGNOME o si parla di lui.
La sentenza di appello ha ritenuto che la prova a carico sia costituita dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME che riferisce della appartenenza alla ndrangheta di NOME COGNOME per averlo saputo da due fonti (suo padre, che glielo indicava come il capo della famiglia criminale) e NOME COGNOME (che indicava anche il fratello NOME come affiliato alla ndrangheta, ma rivendicava a sØ il ruolo di capo).
La sentenza di appello ha individuato come riscontro alle dichiarazioni di COGNOME le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che non riporta, limitandosi a richiamare quanto già scritto nel paragrafo 13.3.3, nonchØ alcune conversazioni intercettate.
Ma, se si legge il paragrafo 13.3.3., si può notare che COGNOME riferisce quanto appreso da NOME COGNOME, che, però, non riguarda mai esplicitamente e con certezza NOME COGNOME perchØ si parla sempre, e solo, de ‘i Luppino’, che avrebbero una locale a Bra, che ‘avrebbero un bel giro’, ‘buoni clienti’; dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che COGNOME abbia riferito a COGNOME qualcosa di certo con riferimento a NOME COGNOME, non essendo possibile trarre elementi di prova della conferma del coinvolgimento di NOME nelle attività della locale nella espressione riferita da COGNOME a Guastalegname che i NOME sarebbero ‘tre o quattro fratelli’, che in sØ Ł una mera descrizione di un fatto, e non l’attribuzione di un ruolo criminale, se non inserito in un passaggio della conversazione in cui si COGNOME riferisca a Guastalegname specificamente delle attività criminali dei ‘tre o quattro fratelli’ di Bra, circostanza che non si comprende dalla sentenza impugnata che non riporta per esteso il ricordo che COGNOME ha riferito in giudizio della conversazione avuta con COGNOME
In definitiva, Ł del tutto scevro da tratti di illogicità il percorso logico della sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene non decisivo, per escludere la responsabilità penale, che durante la comune detenzione NOME COGNOME non abbia rivolto a Guastalegname il saluto tipico degli appartenenti alla ndrangheta o che egli abbia professato a Guastalegname la propria innocenza nei crimini dei fratelli, però la motivazione della sentenza diventa manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto di trarre dalle dichiarazioni di COGNOME il riscontro a quelle di COGNOME – molto chiare sull’appartenenza alla ndrangheta anche di NOME COGNOME – perchØ le dichiarazioni di COGNOME, in realtà, almeno nella parte che Ł stata riportata nella motivazione della pronuncia impugnata, non sono individualizzanti nei confronti di NOME.
NØ a diverse conclusioni si giunge dalla lettura delle pagine successive della sentenza di appello che passano in rassegna le intercettazioni che costituirebbero ulteriore riscontro della partecipazione di NOME COGNOME alle attività della locale, perchØ le conversazioni n. 977 del 15 ottobre 2017, in cui COGNOME dice che ‘NOME sa tutto di tutti’, e la conversazione n. 935 del 30 gennaio 2017, in cui NOME COGNOME riferisce di sapere che la provvista per acquistare i bar dei fratelli proviene dagli NOME di Sinopoli, sono riscontri della consapevolezza da parte di NOME COGNOME delle vicende criminali in cui Ł coinvolta la sua famiglia, ma illogicamente sono stati assunte come riscontri della partecipazione dello stesso a tali attività criminali.
Non Ł illogico, invece, aver utilizzato come riscontro la conversazione n. 105 del 28 novembre 2016, in cui lo stesso NOME COGNOME dice ‘il capo Ł mio fratello COGNOME‘ e quelle del 20 ottobre 2017, dove si assume l’esistenza di un ruolo di NOME come controllore del magazzino dove vengono occultati gli stupefacenti, ma la capacità individualizzante di questi due possibili elementi di riscontro, se non rinforzata dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, Ł molto limitata, e non consente al giudizio di colpevolezza della sentenza impugnata di superare lo scrutinio di logicità della motivazione alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01).
In definitiva, nell’impianto della sentenza impugnata le dichiarazioni del collaboratore COGNOME assumono un ruolo decisivo quale riscontro individualizzante a quelle di COGNOME sulla partecipazione di NOME COGNOME ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, per cui, nell’impossibilità di attribuire tale funzione di riscontro a quelle riportate nella motivazione della
sentenza di appello, su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in cui il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione della sussistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di COGNOME con riferimento alla partecipazione di NOME COGNOME anche eventualmente risentendo il collaboratore COGNOME nell’esercizio dei poteri istruttori che gli sono attribuiti dal sistema processuale (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Pm in proc. COGNOME Rv. 280660 – 01; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628 – 01) e nella pienezza dei poteri di cognizione di valutazione del fatto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato che ‘il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, Ł investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicchØ non Ł vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale Ł legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito’ (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 – 02).
3.4. Il ricorso di NOME COGNOME deduce anche che, qualora cadesse la partecipazione di NOME, dovrebbe essere rivista anche la posizione di NOME e NOME COGNOME, perchØ la locale di Bra verrebbe ad essere composta soltanto da due associati (NOME e NOME COGNOME) in difetto quindi del numero minimo di associati previsto dalla legge, ma la deduzione, al di là della sua effettiva rilevanza in presenza di una contestazione quale quella oggetto del presente giudizio in cui sono indicati anche degli associati non ancora individuati, Ł infondata, in quanto allo stato prematura, perchØ l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di NOME COGNOME Ł con rinvio per nuovo giudizio ex art. 623 cod. proc. pen., quindi con una tipologia di decisione non idonea a creare un giudicato sulla affermazione di non responsabilità del coimputato sul punto.
4. Ricorsi NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al capo n. 48 dell’imputazione
I ricorsi dei NOME COGNOME attaccano gli stessi punti della motivazione della sentenza anche nella parte relativa alla condanna per il reato associativo di cui al capo n. 48 (secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, secondo motivo dell’atto di ricorso di NOME e NOME COGNOME), in molti casi con argomenti sovrapponibili, per questo motivo li si affronterà congiuntamente per evitare ripetizioni.
4.1. Il ricorso di NOME COGNOME deduce che vi sarebbe violazione del principio del ne bis in idem nella decisione della Corte di secondo grado di condannare gli imputati sia per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. che per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990; il ricorso deduce, in particolare, che il ricorrente sarebbe stato condannato per entrambi i titoli di reato sulla base essenzialmente dei medesimi elementi di prova senza che siano state differenziate le condotte dei due reati.
L’argomento Ł fondato, nei limiti di quanto si precisa di seguito.
L’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità Ł che ‘i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi’ (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 – 01), massima riportata anche nel percorso logico della sentenza impugnata.
Per evitare, però, la duplicazione sanzionatoria lamentata nel ricorso, la giurisprudenza di legittimità successiva ha precisato che, perchØ si verifichi un concorso reale, e non apparente, di norme, occorre che ‘la consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto’ (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01).
La necessità di un ‘riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico’ non comporta come sua necessaria conseguenza che i partecipi delle due associazioni debbano non essere del tutto coincidenti, infatti ‘non rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l’esistenza di quel riconoscibile assetto, che per lo piø implica un’attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l’operatività costituisca emanazione di entrambe» (Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta, n.m.).
Ciò che Ł decisivo Ł, invece, che vi sia ‘un’autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell’interesse del clan’ (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 – 02).
L’autonomia dell’assetto organizzativo finalizzato al narcotraffico, nei termini sopra precisati, supera qualsiasi possibile deduzione di duplicazione sanzionatoria, derivante dal complesso rapporto tra le fattispecie dell’art. 416-bis cod. pen. e dell’art. 74 n. 309 del 1990 e dalla possibilità di sostenere che esse siano in rapporto di specialità reciproca, perchŁ, posto che anche un’associazione mafiosa può occuparsi di traffico di stupefacenti, ‘essendo peraltro noto come in effetti storicamente proprio tale settore costituisca per le organizzazioni criminali fonte di ingenti profitti’ (sentenza COGNOME citata, in motivazione), la fattispecie dell’art. 74 finirebbe per essere interamente ricompresa in quella dell’art. 416-bis, in cui si troverebbero tutti gli elementi specializzanti che la distinguono dalla prima (il programma indeterminato di commissione dei reati; la varietà dei reati-fine; l’utilizzo del metodo mafioso che comporta l’imposizione di una sfera di
dominio in cui si inserisce la commissione di delitti, v. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. 2016, Viscido, rv. 265762), secondo l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle’ (cfr. Sez. U. n 1235 del 28/10/2010, dep. 19/01/2011, COGNOME ed altri, Rv. 248864).
Il ‘riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico’, pur nella eventuale identità dei partecipanti, permette, invece, di ritenere che costituisca separato reato anche la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 da parte di un soggetto che, nello stesso periodo storico, Ł riconosciuto essere partecipe anche di una associazione mafiosa che tra i reati del proprio programma indeterminato criminoso ricomprende anche la realizzazione di reati di narcotraffico.
La sentenza impugnata si pone il problema della necessità di individuare uno specifico assetto organizzativo finalizzato al narcotraffico, che cita esplicitamente a pag. 116 della motivazione, e ritiene di averlo individuato dalla condanna passata in giudicato di NOME COGNOME per alcuni specifici reati-fine di spaccio di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, dalla condanna nei due gradi merito di NOME COGNOME e NOME COGNOME per un reato di cui all’art. 73 medesimo decreto commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME dalla condanna passata in giudicato di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, dalla commissione di una serie di reati-fine di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dai quantitativi particolarmente rilevanti di stupefacente maneggiato, da una serie di conversazioni intercettate che dimostrerebbero l’esistenza di una attività organizzata di spaccio, dall’esistenza di un magazzino messo a disposizione specificamente dell’attività di narcotraffico.
Un tessuto motivazionale così costituito, però, non resiste alle censure di manifesta illogicità della motivazione che sono state proposte nei ricorsi. Esso, infatti, mette insieme elementi che sono indicativi dell’esistenza di una struttura organizzata finalizzata al commercio di stupefacenti e che servono pertanto, in realtà, a dare ragione dell’esistenza nei fatti oggetto del giudizio di una fattispecie di cui all’art. 74 anzichØ di una pluralità di reati di cui all’art. 73 (le conversazioni intercettate; l’esistenza di un magazzino destinato al ricovero dello stupefacente; la esistenza di una pluralità di reati di cui all’art. 73 ed il coinvolgimento sempre delle stesse persone in essi) con altri che sono funzionali, invece, a verificare l’alterità della associazione finalizzata al narcotraffico rispetto a quella finalizzata alla realizzazione di un programma indeterminato generico mediante il predominio sul territorio (le condanne di COGNOME e dei fratelli COGNOME per singoli fatti di cui all’art. 73, quella di NOME COGNOME per associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74).
Questa ultima parte del percorso logico della motivazione della sentenza impugnata sarebbe effettivamente conferente con la conclusione dell’esistenza di un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti, posto che COGNOME ed i fratelli COGNOME non Ł ipotizzato esser parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestata al capo n. 1, se non fosse che COGNOME ed i fratelli COGNOME sono stati assolti dal reato di cui all’art 74 d.p.r. n. 309 del 1990, circostanza con cui la sentenza impugnata si confronta ma soltanto per affermarne la irrilevanza ai fini del giudizio di responsabilità.
E’ invece, perfettamente coerente con il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 il riferimento alla intervenuta condanna, in separato giudizio, di NOME COGNOME per tale reato; con la stessa condanna, infatti, il quarto fratello NOME Ł stato contemporaneamente assolto dal reato di cui all’art 416-bis cod. pen., che pure gli era contestato; la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74 Ł, pertanto, un primo passaggio logico che regge effettivamente la tesi sostenuta nella sentenza impugnata della esistenza di un riconoscibile assetto organizzativo finalizzato al narcotraffico e che non si esaurisce nel programma e nei mezzi a disposizione dell’associazione di tipo mafioso della locale di Bra.
Il percorso logico della sentenza impugnata, però, non va oltre, preoccupandosi soltanto di spiegare perchØ ritiene costituito un pactum sceleris tra i fratelli NOME funzionale al commercio di stupefacenti, ma non perchØ debba ritenersi che questo progetto criminoso sia altro dal progetto criminoso generico di affermazione mafiosa sul territorio della locale di Bra costituita tra gli stessi soggetti. La motivazione della sentenza impugnata incorre, pertanto, nei medesimi vizi già censurati in altra pronuncia di questa Corte – Sez.4,Sentenzan.28154del20/04/2021, COGNOME, n.m. – secondo cui ‘una simile motivazione -con cui sostanzialmente si afferma che ove un progetto criminale originario sia finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti di diversa natura, Ł compatibile con l’esistenza di un altro progetto, avente ad oggetto alcuni soltanto dei delitti programmati con il pactum sceleris originario, ancorchØ affidati alle medesime persone che partecipano alla primigenia associazione e che operano nelle stesse circostanze di tempo e di luogo- pecca di genericità. E ciò non solo perchØ non pone a confronto, sotto il profilo della medesimezza del fatto, con la maggior ampiezza di un programma criminale, rispetto ad un altro che ne forma il parziale contenuto, cercando di individuare un criterio distintivo fra i due progetti associativi ed i relativi programmi criminosi, ma perchØ elude gli insegnamenti della Corte costituzionale, che pure richiama. Ed invero, con la sentenza n. 200/2016 il giudice delle leggi, ha chiarito proprio che deve riconoscersi la medesimezza del fatto quando vi sia “corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutto i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (in motivazione). Qui, questa valutazione Ł del tutto mancante, perchØ i giudici del merito, pur riferendosi all’identico compendio probatorio- omettono la comparazione del fatto naturalistico
oggetto di questo procedimento -inteso come programma criminale di un gruppo di persone che si associano al fine di commettere delitti legali al traffico di stupefacenti- con quello del procedimento (…) inerente l’accertamento dell’esistenza di un sodalizio, costituito fra le medesime persone, operante nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ed associate al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, compresi proprio quelli legati al traffico di stupefacenti. Non Ł sufficiente, infatti, per distinguere due diversi sodalizi criminali, composti dalle stesse persone -e quindi la diversità dei fatti storici- constatare la maggior ampiezza del pactum sceleris dell’uno rispetto all’altro, dovendosi, invece, indagarne la diversità, il contenuto non sovrapponibile, neppure parzialmente, la differente operatività, o meglio, sostanzialmente, il diverso progetto delittuoso. In assenza di una simile verifica, infatti, si incorre nel rischio – fatto oggetto della pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 649 cod. proc. pen.- che la “proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte ad una tra le piø penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato”.
4.2. Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in cui – posto che ‘nel caso di annullamento con rinvio la Corte di cassazione si limita a ‘interpretare’ la legge, enunciando una norma vincolante per il giudice del rinvio, il quale dovrà poi concretamente ‘applicarla’ nel caso concreto’ (Corte Cost. 23 settembre 2024, n. 163) – il giudice del rinvio, in piena libertà di esito, dovrà verificare se la norma dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, così come interpretata in questa sentenza, possa essere applicata alla contestazione mossa agli odierni imputati nel presente giudizio, individuando gli elementi che inducono a ritenere nell’attività organizzata di narcotraffico svolta dai ricorrenti l’esistenza di un progetto criminale ulteriore, e diverso, rispetto a quello perseguito dalla locale di ndrangheta di Bra agli stessi comunque riconducibile, con l’ulteriore precisazione che il ‘delitto di partecipazione all’associazione ex art. 74 si atteggia quale reato a cosiddetta forma libera, nel senso che qualunque contegno, con qualsiasi modalità attuato, purchØ causalmente collegato all’evento tipico, assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583 – 01, in motivazione), che ‘per la configurazione dell’associazione, accanto alla specificità dei reati fine, non Ł necessaria l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione dotata di disponibilità finanziarie e strumentali, essendo sufficiente anche la semplice ed elementare predisposizione di mezzi, forniti pur occasionalmente da uno o piø degli associati, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare con i crismi di una qualche stabilità temporale il progetto delinquenziale per cui il vincolo associativo Ł sorto’ (sempre la sentenza COGNOME), e che, però, l’esistenza di un reato associativo ‘richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poichØ, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie’ (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 – 01).
4.3. E’ conseguentemente assorbito il primo motivo dell’atto di ricorso di NOME e NOME COGNOME.
Ulteriori motivi del ricorso di NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł, per il resto, infondato.
5.1. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si riferisce alla condanna per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 descritto nel capo n. 9, Ł infondato.
Il ricorso deduce, con riferimento a tale capo di imputazione, che le responsabilità del ricorrente vengono ricavate da conversazioni intercettate che, però, non sono avvenute nel periodo del viaggio in Calabria dell’agosto 2017.
L’argomento Ł infondato, sia perchØ il capo di imputazione descrive una attività che inizia ad agosto del 2017 e termina a novembre 2017, e che vi sono diverse conversazioni intercettate riportate a sostegno della decisione di condanna (pagg. 56 e 57 della sentenza di appello) che sono avvenute nel periodo in esame, e segnatamente subito dopo il viaggio in Calabria di Zotaj, sia perchŁ nell’ambito della valutazione della prova il giudice resta libero di valorizzare anche elemento di prova di periodi precedenti o successivi che illuminano su quanto avvenuto nel periodo oggetto della contestazione.
Il ricorso deduce che l’esame delle intercettazioni permette di evidenziare tutta una serie di chiamate successive intercorse tra il 15 agosto e la fine del mese in cui COGNOME cercava di informarsi sulla sistemazione dell’autovettura che lo stesso aveva pagato in anticipo al ricorrente, ma l’argomento Ł inammissibile per genericità, perchØ formulato nei termini appena sopra riportati (‘tutta una serie di chiamate successive’) senza indicazione precisa delle stesse e senza indicazione degli elementi di prova che sarebbero stati travisati per omissione dal giudice del merito.
Il ricorso deduce che dalla conversazione n. 75 del 15 luglio 2017 non può ricavarsi con certezza la prova che si stia parlando di stupefacente. L’argomento Ł inammissibile per aspecificità (Sez. 2, Sentenzan. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez.U,Sentenzan.8825del27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv.268823), perchØ non conferente con il percorso logico della sentenza impugnata.
Nel percorso logico della sentenza impugnata la conversazione n. 75 viene, infatti, assunta come prova che NOME COGNOME ritiene di avere un credito di 70.000 euro nei confronti di una persona che chiama NOME, e come prova che la persona che chiama NOME sia in realtà NOME COGNOME perchØ ne parla come di un soggetto che gioca alle macchinette, circostanza che era emersa con riferimento a COGNOME anche da altri elementi di prova.
La deduzione che in questa conversazione non si parli esplicitamente di stupefacente Ł, pertanto, irrilevante, perchØ da questa conversazione si ricava soltanto l’esistenza di un debito di COGNOME nei confronti del ricorrente, elemento di prova che poi la sentenza impugnata sviluppa ulteriormente alla luce degli altri elementi raccolti.
Il ricorso deduce che dalle conversazioni intercettate non Ł mai emersa la tipologia dello stupefacente trattato e che il linguaggio sarebbe piø confacente alle sostanze leggere, e non a quelle pesanti.
L’argomento Ł inammissibile per aspecificità, perchØ non prende posizione sugli argomenti usati nella sentenza impugnata (pag. 57 e 58) per giungere alla conclusione che si trattasse di cocaina, ovvero l’importo del debito (70.000 euro) non compatibile con il traffico di droghe leggere, la circostanza che in una conversazione intercettata fosse emerso che la sostanza era andata a male perchØ mal confezionata, il che sarebbe possibile soltanto con una sostanza sensibile all’aria come la cocaina, e la circostanza che in altra conversazione intercettata emergesse che la sostanza puzzava di elastico bruciato, il che corrisponderebbe ad una caratteristica che Ł della cocaina, tutti argomenti con cui il ricorso non si confronta.
La deduzione formulata in ricorso secondo cui il linguaggio usato sarebbe piø confacente alle sostanze leggere, e non a quelle pesanti, peraltro, Ł meramente assertiva, non essendo stata seguita dalla illustrazione di alcuna conversazione da cui sarebbe stata desunta tale proprietà del linguaggio usato dai soggetti intercettati.
5.2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si riferisce alla condanna per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 descritto nel capo n. 28, Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che il garage di INDIRIZZO in cui fu trovato lo stupefacente era stato dato in uso dal ricorrente ai COGNOME, che nel periodo tra il 3 ed il 15 novembre 2017 in cui la sostanza si trovava nel garage non c’Ł un collegamento tra il ricorrente e il garage, che le intercettazioni richiamate come fonti di prova avvengono tra COGNOME e COGNOME e non hanno a che fare con il ricorrente che non Ł stato coinvolto nella c.d. operazione Hunters che ha indagato il rapporto tra COGNOME e COGNOME.
Il motivo Ł inammissibile per aspecificità, perchØ non prende posizione sugli argomenti da cui la sentenza impugnata ha tratto la convinzione che lo stupefacente custodito nel garage di INDIRIZZO fosse ascrivible a NOME COGNOME ed in particolare sulla sequenza degli elementi di prova che risalgono alla giornata del 3 novembre 2017 in cui il ricorrente pacificamente si reca presso il garage insieme a NOME COGNOME, apre la saracinesca del garage, e poi, tornato a casa, apre un sacchetto di plastica e si lamenta con la compagna di qualcuno che gli ha rovinato qualcosa, ed a cui vuole addebitare anche il costo di quello che gli ha rovinato che si aggiungerà agli altri debiti che questi ha già con il ricorrente.
Da tutti questi elementi di prova, oltre che dalla conversazione intercettata il 23 novembre 2017, in cui NOME COGNOME si preoccupava che una cosa che si trovava nel garage sotto il divano potesse essere notata, ed i Carabinieri rinvenivano sotto il divano del garage proprio una confezione di piø di un chilogrammo di cocaina, la sentenza impugnata ha ricavato il giudizio di responsabilità di NOME per quanto fu rinvenuto nel garage nel corso dell’operazione di polizia.
Il ricorso non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata, non tenta di demolire questi elementi di prova, si limita a sostenere in modo assertivo che NOME e NOME non avrebbero mostrato rabbia per il presunto ammanco, senza però indicare la parte della conversazione da cui si dovrebbe ricavare questa assenza di rabbia; la fonte di prova della rabbia di NOME e NOME Ł invece indicata in sentenza, che riporta per esteso anche le frasi pronunciate dai due interlocutori, da cui si evince il loro risentimento per quanto accaduto e la volontà di farla pagare al responsabile.
Il ricorso deduce che nei giorni dal 3 al 15 novembre 2017, in cui lo stupefacente si trovava nel garage Luppino non abitava piø a Bra, ma l’argomento Ł manifestamente infondato perchØ privo di qualsiasi efficacia dimostrativa, atteso che per avere la disponibilità di uno stupefacente conservato in un garage ed affidato a terzi non occorre essere presente sul posto. Non Ł, peraltro, vero che tra il 3 ed il 15 novembre non risulti nessun collegamento del garage a Luppino, perchØ la sentenza impugnata riferisce dell’accesso al garage da parte di NOME insieme a COGNOME per controllare la qualità della sostanza, accesso avvenuto proprio il 3 novembre.
5.3. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si riferisce alla condanna per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 descritto nel capo n. 47, Ł inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità di NOME nella cessione di stupefacente a COGNOME dalla circostanza che lo stupefacente fu rinvenuto nel corso di una operazione di polizia mentre COGNOME lo trasportava, seguito a distanza dai Provenzano, che, all’esito del controllo di polizia, erano preoccupati di dover relazionare a ‘NOME‘, cui telefonarono, in effetti, dicendogli che c’era stato un ‘intoppo, un casino’, e da cui progettavano di andare a giustificarsi. La responsabilità di NOME nella cessione di stupefacente a Miltano Ł stata desunta dalla circostanza che Miltano si Ł lamentato con NOME COGNOME della cattiva qualità, e questi dopo aver cercato di evitare l’incontro, richiesto dal fratello NOME di contattare Militano, lo aveva poi incontrato insieme a Provenzano.
Il ricorso Ł estremamente scarno sul capo n. 47, riporta per esteso la conversazione intercettata tra NOME e NOME COGNOME il 12 giugno 2017 per sostenere che si parlava della gestione del bar, ma si tratta di un argomento cui la sentenza di appello aveva già risposto sostenendo che si parla anche della gestione del bar, che, però, non esaurisce la conversazione, che poi si sposta anche a parlare di ‘tre chilogrammi’, circostanza su cui il ricorso non prende posizione.
Il ricorso deduce poi che il 5 luglio 2017, che Ł il giorno in cui COGNOME fu fermato dai carabinieri mentre trasportava stupefacente, NOME COGNOME si trovava dalla figlia in Calabria, argomento che Ł inammissibile perchØ privo di efficacia dimostrativa, perchØ nel percorso logico della sentenza impugnata il coinvolgimento nella vicenda dello stupefacente venduto a Civalleri attraverso i Provenzano non passa attraverso la presenza fisica di NOME COGNOME sul posto nei giorni in cui avviene la consegna.
Il ricorso deduce che non sarebbe emersa la prova del raggiungimento di un’intesa sullo svolgimento di un incontro volto alla cessione, e che per aversi reato non basta l’accordo verbale tra le parti ma Ł necessaria l’effettiva traditio, ma l’argomento Ł inammissibile per genericità, sia perchØ dalla sua lettura non si comprende se sia riferito alla cessione a Civalleri o a quella a Militano, sia perchØ non prende posizione sugli elementi di prova da cui la sentenza ha desunto la convinzione che la cessione vi sia stata, ovvero la circostanza che COGNOME sia stato fermato con lo stupefacente, e che COGNOME si sia lamentato della cattiva qualità dello stupefacente, elementi indiziari piø che idonei a provare che le cessioni fossero avvenute.
5.4. Il secondo motivo di ricorso deduce che, in ipotesi subordinata, le contestazioni di capi nn. 9, 28 e 47 dovrebbero essere riqualificate in quelle di cui al quarto comma dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 non emergendo da alcuna prova il tipo di stupefacente commerciato.
L’argomento, proposto cumulativamente per tutte e tre le condanne, Ł inammissibile, in quanto:
per la condanna di cui al capo n. 9, si tratta di una duplicazione dell’argomento già speso contestando il capo n. 9 e su cui si Ł già risposto nel punto 5.1. di questa decisione cui si fa rinvio;
per la condanna di cui al capo n. 28, lo stupefacente fu rinvenuto dai Carabinieri nel garage di INDIRIZZO e quindi la tipologia risulta indiscutibilmente dagli atti;
per la condanna di cui al capo n. 47, la contestazione Ł già formulata nei termini di cui al comma 4 dell’art. 73, e si dà atto nel capo di imputazione e nella motivazione della sentenza che si trattava di marijuana.
5.5. Il ricorso deduce da ultimo che, in ipotesi subordinata, le contestazioni dovrebbero essere riqualificate in quelle di cui al quinto comma dell’art. 73, in quanto fatti di lieve entità, ma l’argomento Ł inammissibile per aspecificità, perchØ soltanto enunciato nelle conclusioni del motivo e privo di una critica argomentata al percorso logico della sentenza impugnata.
Le quantità commerciate, peraltro, sono del tutto incompatibili con la lieve entità di cui al comma 5 (su cui v. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 01), trattandosi di una quantità non precisata di cocaina ma del valore di 70.000 euro per il capo n. 9, di una quantità di 1,280 kg di cocaina per il capo n. 28, di una quantità di 3,000 kg di marijuana per il capo n. 47.
5.6. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione un riferimento alla condanna per il capo n. 8, ovvero la detenzione di armi comuni da sparo.
Il ricorso deduce che la responsabilità Ł stata ricavata su due sole intercettazioni, ma dalle stesse si evincerebbe che le armi non erano in possesso degli interlocutori.
Il motivo Ł inammissibile.
La sentenza impugnata ha spiegato a pag. 53 gli elementi di prova da cui ha tratto la prova che le pistole in parola non sono state soltanto trattate per l’acquisto da NOME COGNOME, ma poi sono anche pervenute in sua materiale disponibilità, in particolare dalla conversazione n. 739 del 2 ottobre 2017 ed in quella n. 3302 del 17 luglio 2017. La lettura di queste conversazioni, per come riportate in sentenza, permette di ritenere che non ci sono salti logici nell’inferire da tali conversazioni il giudizio di responsabilità, perchØ da esse Ł palese che NOME ha avuto in mano queste pistole e ne ha portate alcune ai COGNOME. Il ricorso non prende posizione su questi argomenti e si limita a sostenere in modo assertivo che non vi Ł prova che le armi fossero in possesso degli imputati senza confrontarsi con il percorso logico della sentenza.
5.7. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 63, ovvero il concorso di NOME COGNOME nel reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. commesso da COGNOME.
Il ricorso deduce che non emerge la condotta di NOME di istigazione morale al reato commesso da COGNOME, e che questi avrebbe fatto accesso abusivo, in realtà, per un suo interesse personale relativo ad una compravendita di autovetture.
L’argomento Ł inammissibile per aspecificità, perchØ non prende posizione sul percorso logico della sentenza impugnata, che a pag. 176 evidenzia su tale vicenda che l’accesso abusivo al sistema informatico delle forze di polizia del 3 luglio 2017 Ł preceduto dalla insistenza di NOME nel chiedere notizie ad COGNOME già evidenziata nel punto 2.2. di questa sentenza, la sentenza aggiunge anche che COGNOME Ł in soggezione nei confronti di NOME.
Questa motivazione Ł idonea a reggere l’attribuzione a NOME COGNOME del ruolo di istigatore della condotta tenuta da COGNOME che fa accesso alla banca dati solo dopo richiesta insistente di NOME di avere notizie e solo quando si ritrova NOME in Calabria e fa fatica a eludere le sue richieste.
Il ricorso non si confronta con tale motivazione e si limita a sostenere in modo assertivo che COGNOME avrebbe effettuato l’accesso per motivi personali, senza, però, sostenere questo argomento con allegazioni da cui si dovrebbe ricavare la mancata valutazione di evidenze in tal senso a favore dell’imputato.
Il ricorso deduce anche che non vi Ł prova di comunicazioni di COGNOME a Luppino dell’esito dell’accesso del 3 luglio, ma nella sentenza impugnata la prova Ł indiziaria perchØ la sentenza ritiene che la comunicazione sia avvenuta a voce nel corso del soggiorno di Luppino in Calabria avvenuto in quei giorni; lo stesso ricorso riconosce che si tratta di un argomento ragionevole, perchØ
il viaggio del luglio 2017 potrebbe dare prova di tale interlocuzione; tale prova, peraltro, non Ł neanche necessaria per la sussistenza del reato di accesso abusivo a sistema informatico, ma lo Ł solo per quello di rivelazione del segreto d’ufficio, che non riguarda questo processo perchØ la posizione di NOME sul punto Ł stata stralciata per motivi processuali.
Il ricorso deduce ancora che, se il viaggio del luglio 2017 può costituire elemento di prova della esistenza di una interlocuzione a voce tra i due, non vi Ł una prova similare per l’accesso abusivo dell’agosto 2017.
L’argomento Ł, con riferimento a questo motivo di ricorso, inammissibile, trattandosi di un argomento che può essere rivolto da NOME contro la contestazione di cui all’art. 326 cod. pen. (che, come detto, non fa parte della condanna impugnata, e per cui ormai si procede a parte), ma non contro quella di cui all’art. 615-ter cod. pen., perchØ la condotta di istigazione avvenuta per certo a giugno 2017 Ł idonea sul piano logico a coprire, quale antecedente fattuale e logico, sia la condotta di accesso abusivo commessa da COGNOME a luglio 2017 sia quella avvenuta ad agosto 2017.
5.8. Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 65, ovvero la ricettazione di una autovettura Audi provento di furto.
Il ricorso deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate per il giudizio di responsabilità in quanto il reato in esame non Ł connesso con quelli per cui erano state disposte, ma l’argomento Ł inammissibile, perchØ non si confronta con la risposta data dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, che Ł conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che ‘in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi. (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 01), argomenti contro cui il ricorso non controdeduce ulteriormente.
Il ricorso sostiene che mancherebbe la prova del reato presupposto e della consapevolezza del ricorrente dell’illecito a monte. L’argomento Ł infondato, perchØ, pur se Ł vero che la sentenza di secondo grado non ha motivato in modo specifico sulla provenienza dell’autovettura dal reato e sulla consapevolezza del NOME della sua provenienza illecita, questa motivazione si rinviene, invece, nella sentenza di primo grado, che a pag. 430 riporta per intero la conversazione tra NOME e NOME COGNOME del 29 giugno 2017, in cui NOME dice alla compagna l’espressione ‘tu non capisci niente, quella macchina Ł rubata’, argomento con cui il ricorso non si confronta in alcun modo nel momento in cui sostiene che mancherebbe la prova del ricorrente della consapevolezza della provenienza dell’auto da reato.
Il ricorso deduce che mancherebbe la prova del delitto presupposto, ma l’argomento Ł infondato, perchØ la giurisprudenza di legittimità ritiene che ‘Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poichØ la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01), e nel caso in esame Ł essa Ł stata desunta in modo non illogico da quanto riferito nelle conversazioni intercettate dagli stessi soggetti coinvolti nel traffico.
5.9. Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 66, la ricettazione di una autovettura Golf.
Il ricorso deduce che la condanna dovrebbe essere annullata perchØ pronunciata su un fatto diverso da quello contestato.
L’argomento Ł infondato.
Come spiega lo stesso ricorso, in primo grado il ricorrente era stato assolto da questo reato perchØ il Tribunale aveva ritenuto che nell’intercettazione n. 3698 del 22 luglio 2017 non vi fosse prova della provenienza illecita delle autovetture Golf di cui parlano gli interlocutori; sull’appello del pubblico ministero il giudice di secondo grado ha pronunciato condanna ritenendo che la fonte di prova si rinvenisse nella intercettazione n. 3701 dello stesso giorno.
Il ricorso deduce che l’intercettazione n. 3701 non parla, in realtà, di una Golf ma di una autovettura non identificata nella marca e modello e che quindi si sarebbe verificata una immutazione nella imputazione, ma l’argomento Ł infondato, perchØ ‘non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa’ (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284427 – 01), e nel caso in esame l’eterogeneità riguarda una caratteristica dell’oggetto materiale (la marca dell’autovettura) che non determina una immutazione sostanziale dell’accusa.
Il ricorso deduce che mancherebbero le prove che l’auto in questione fosse rubata perchØ nella conversazione viene usata l’espressione ‘non buona’, che non significa necessariamente che l’autovettura fosse provento di reato, potrebbe trattarsi anche solo di una autovettura non funzionante.
L’argomento Ł inammissibile, perchØ si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sØ non Ł apprezzabile in sede di legittimità (Sez.2,Sentenzan.
9106del12/02/2021, COGNOME, Rv.280747; Sez.3,Sentenzan. 18521del11/01/2018, COGNOME, Rv.273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), atteso che in modo non manifestamente illogico la sentenza impugnata ha ritenuto che dal contenuto complessivo del dialogo intercettato, in cui si comprende che NOME si vuole liberare dall’auto e che non vuole che essa vada in Germania, si ricavasse la prova che l’autovettura era provento di reato, e, come detto sopra nel punto 3.1.5. di questa sentenza, la interpretazione di una conversazione intercettata Ł questione di fatto, salvo che sia manifestamente illogica.
5.10. Il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza della aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso deduce che le conclusioni della sentenza sul punto sono apodittiche e che mancherebbe la caratterizzazione soggettiva delle condotte integranti reato necessarie a far ritenere l’esistenza della aggravante, ma l’argomento Ł inammissibile per genericità, perchØ puramente assertivo e perchØ non contiene una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Il ricorso deduce che sarebbe stato violato il ne bis in idem sostanziale per essere stato condannato il ricorrente sia per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia per alcuni reati-fine aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ma l’argomento Ł infondato, potendo il reato associativo pacificamente concorrere con la sussistenza dell’aggravante nei reati-fine dell’attività dell’associazione (per una applicazione recente in tema di concorso esterno v. Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Pg, Rv. 281956 – 01), che attiene e colora i motivi a delinquere di un reato che ha comunque una condotta diversa da quella punita ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., e che non si esaurisce, pertanto, in tale reato.
Il ricorso deduce che mancherebbe la prova dell’esistenza dell’aggravante, ovvero di una condotta finalizzata principalmente, pur se non esclusivamente, ad accrescere i vantaggi della cosca, e non di una condotta finalizzata soltanto alla locupletazione personale.
L’argomento Ł inammissibile per genericità, atteso che esso Ł affermato in modo generale per tutti i reati per cui il ricorrente Ł stato riconosciuto colpevole con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, senza attaccare le singole specifiche motivazioni che nella sentenza di primo grado erano dedicate al riconoscimento dell’aggravante per ciascuno di tali reati.
5.11. L’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo Ł assorbito dall’accoglimento del ricorso con riferimento al capo n. 48, che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata, era il reato dalla cui forcella edittale era stata ricavata la pena base. L’annullamento della sentenza sul punto comporta la devoluzione al giudice del rinvio anche del ricalcolo del trattamento sanzionatorio, che era fondato su una pena base che Ł venuta meno. Il motivo Ł, pertanto, assorbito.
Ulteriori motivi del ricorso di NOME COGNOME
Nella sentenza impugnata NOME COGNOME era stato condannato per i reati dei capi n. 1, 47 e 48; residua da esaminare, pertanto, soltanto il quarto motivo di ricorso, dedicato alla condanna per il capo n. 47, in cui gli era stato contestato il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.
6.1. Si tratta di un reato contestato in concorso con il fratello NOME, e già esaminato nel punto 5.3. di questa sentenza, cui, per l’inquadramento generale della vicenda, si fa rinvio.
Nel motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che la condanna Ł fondata sul travisamento della conversazione n. 3450 del 20 giugno 2017, in cui NOME COGNOME si lamenta col fratello NOME che COGNOME Ł venuto a cercarlo e non l’ha trovato, ed in cui la frase ‘lo invitiamo a vederci’ Ł stata ritenuta in sentenza indice di cointeressenza di NOME COGNOME nell’affare, nonchØ sulla mancata valutazione della frase contenuta nella conversazione n. 4269 del 3 luglio 2017, in cui NOME e NOME COGNOME dicono dei fratelli NOME che non si sopportano e che o si può lavorare con l’uno o con l’altro, nonchŁ sulla svalutazione della conversione n. 4430 del 5 luglio 2017, in cui, all’arresto di COGNOME, COGNOME dice che occorre avvisare NOME, ma non parla di NOME, dato probatorio svalutato in sentenza, nonchØ sul travisamento del contenuto della conversazione in cui una persona identificata per ‘NOME‘ dice a COGNOME ‘qui c’Ł i soldi per NOME‘ e secondo la sentenza impugnata aggiungerebbe poi ‘allora parliamo di NOME‘, in realtà, la frase corretta Ł ‘allora parliamoci NOME‘, e COGNOME ha spiegato in dibattimento che la persona con cui stava parlando si chiamava non ‘NOME‘ ma NOME COGNOME e che i NOME e NOME di cui parlavano nella conversazione erano operai di questo NOME.
Il motivo Ł infondato. La sentenza impugnata, infatti, ha un percorso logico molto nitido sul punto, in cui spiega di aver ricavato il coinvolgimento di NOME COGNOME nella vicenda della vendita di questi tre chilogrammi di stupefacente dalla circostanza che Militano, nel momento in cui non riesce a contattare NOME COGNOME che gli sfugge, cerca NOME COGNOME e questi contatta NOME e parla con lui di affrontare la questione, usando una espressione alla prima persona plurale che fa intendere di essere coinvolto nell’affare, nonchØ dalla circostanza che dopo l’arresto di COGNOME i COGNOME concordavano di dover informare i ‘COGNOME‘, particolare che induceva a pensare che non si trattasse di un affare del solo NOME COGNOME.
Il ricorso dà una interpretazione diversa ad espressione intercettate che, però, sono pacifiche, ivi compresa quella di COGNOME in cui il testo del riferimento a Salvatore evidenziato in ricorso non Ł significativamente diverso da quello riportato dalla sentenza impugnata, incorrendo quindi nel contrasto frontale con la giurisprudenza di legittimità già sopra ricordata nel punto 3.1.5. di questa sentenza, che ritiene che il significato da attribuire ad una conversazione intercettata sia questione di merito, salvo che in caso di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorso, inoltre, attribuisce rilievo prevalente ad elementi che indurrebbero a scagionare NOME COGNOME quale la circostanza sopra ricordata che, dopo l’arresto di COGNOME, i COGNOME
telefonino a NOME COGNOME ma non a NOMECOGNOME circostanza che non in modo illogico Ł stata ritenuta subvalente dalla sentenza impugnata, posto che si tratta di particolare privo di certa efficacia dimostrativa, atteso che la necessità di ricorrere al telefono per comunicare con NOME COGNOME nasce dalla circostanza che egli si trovava in Calabria in quei giorni, esigenza che non ricorreva per comunicare con NOME COGNOME cui la informazione potrebbe essere stata veicolata di persona.
Nessuna efficacia dimostrativa ha poi la conversazione intercettata in cui i COGNOME si lamentano che NOME e NOME non si sopportano e bisogna lavorare o con l’uno o con l’altro, perchØ questa frase non esclude affatto che i due non abbiano condotto affari illeciti insieme e si presta, al contrario, alla lettura della esistenza di affari illeciti comuni tra i due in cui gli stessi hanno finito con il dare ai COGNOME direttive diverse, di cui costoro si lamentavano non sapendo a chi dei due dover obbedire.
In definitiva, il motivo Ł infondato.
Conclusioni
7.1. In definitiva:
il ricorso di COGNOME Ł infondato;
il ricorso di COGNOME Ł accolto nella parte relativa al reato di cui all’art. 326 cod. pen. commesso nell’agosto 2017, con riferimento al quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata come indicato in motivazione e dispositivo, per il resto Ł infondato;
il ricorso di NOME COGNOME accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio;
il ricorso di NOME COGNOME Ł accolto nella parte relativa al reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio, per il resto Ł infondato;
il ricorso di NOME COGNOME Ł accolto nella parte relativa al reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio, per il resto Ł infondato.
7.2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
7.3. Nel processo di cassazione si Ł costituita anche la parte civile Comune di Bra, che, però, ha depositato soltanto nota di conclusioni scritte e non ha presenziato all’udienza, pur se il rito prescelto dagli imputati era quello della trattazione orale.
Quando la trattazione del ricorso segue il rito della discussione orale, non Ł ammessa la trattazione scritta solo per alcune parti, che darebbe vita ad un rito misto non ammesso dal sistema processuale.
Ne consegue che, non essendo stata svolta dalla parte civile attività processuale in udienza, non si può riconoscere alla stessa le spese per quella svolta fuori dall’udienza stessa ( S e z . 1 , S e n t e n z a n . 1 2 8 4 d e l 1 6 / 1 1 / 2 0 2 3 , 2 0 2 4 , Ouchboucq, n . m . ; S e z . 1 , S e n t e n z a n . 2 1 9 3 6 d e l 1 4 / 0 3 / 2 0 2 3 , Rossi, n . m . s u l p u n t o ) .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME in ordine al reato di cui all’art. 326 cod. pen. commesso nell’agosto 2017 perche’ il fatto non sussiste e per l’effetto ridetermina la pena per i residui reati in mesi nove di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonche’ nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 ed in ordine al trattamento sanzionatorio per NOME e NOME con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto i ricorsi di NOME e NOME. Rigetta il ricorso di COGNOME Vincenzo che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME