Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12749 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12749 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MOLA DI BARI il 20/11/1987
avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale in sede ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa per concorso nel delitto di rapina, aggravata sia dall’uso di armi sia dall’aver commesso il fatto in più persone riunite, nel numero di tre, e con volto travisato da passamontagna e casco semi-integrale, oltre che per concorso nei delitti di detenzione e porto di due pistole, di cui una con marca illeggibile perchè abrasa e quindi da ritenersi clandestina, e per la ricettazione di un ciclomotore, fatti tutti commessi in Rutigliano il 17 giugno 2016.
Siccome le pistole utilizzate per commettere la rapina furono due, una pistola scacciacani alterata, con marca illeggibile perché abrasa, e una seconda pistola dalle caratteristiche non meglio precisate, non vi sono le condizioni per dichiarare l’Aprbimento dei delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in quelli, corrispondenti, relativi all’arma clandestina.
Con questa premessa la Corte di appello ha ritenuto corretto il calcolo della pena e specificamente gli aumenti per continuazione fissati sulla pena base per il delitto di più grave di rapina, computati in numero di quattro, due per i delitti di detenzione e porto illegale dell’arma comune da sparo, e due per i delitti di detenzione e porto dell’arma clandestina.
Avverso la sentenza ha prosposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato l’assorbimento dei delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, dal momento che emerge dagli atti che l’arma utilizzata per la rapina era soltanto una.
Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Gli aumenti di continuazione dovevano essere computati per tre e non per quattro episodi, atteso che il porto di arma costituisce circostanza aggravante del delitto di rapina.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L’assorbimento dei delitti di illegale detenzione e porto di arma da comune da sparo nei più gravi
corrispondenti delitti di illegale detenzione e porto di arma clandestina implica che le condotte siano le medesime e che, pertanto, oggetto delle stesse siano le stesse armi.
Il mutamento di oggetto materiale comporta la diversità, e quindi la pluralità, delle condotte di detenzione e di porto, come è stato peraltro chiarito dalle Sezioni unite con la statuizione del principio di diritto per il quale “i reat detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtù dell’operatività del principio di specialità – non possono concorrere rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che l’operatività del principio di specialità presuppone l’unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una pluralità di condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell’arma medesima” – Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902)-.
L’assenza di assorbimento, e quindi dell’operatività del principio di specialità, quando le armi oggetto delle condotte siano di più tipi, ciascuno dei quali oggetto di considerazione ad opera della legge penale, è stato da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, in specie a proposito del rapporto tra condotte afferenti sia ad armi comuni da sparo che ad armi da guerra.
Si è così detto, con un ragionamento valido anche per il caso in esame, che “la detenzione e il porto abusivi di armi comuni da sparo non rimangono assorbite nella detenzione o nel porto abusivi di armi da guerra, ma concorrono con essi, in quanto, in tema di violazione alle leggi sulle armi, non vi è prevalenza di titolo di reato più grave, ma si ha un vero e proprio concorso materiale regolato dagli artt. 71 e segg. cod. pen., per la sussistenza di azioni concernenti beni giuridici distintamente tutelati, per cui alla pluralità di azio corrisponde una pluralità di infrazioni giuridiche” – Sez. 1, n. 5450 del 31/03/1992, Montecasino ed altro, Rv. 190324 -.
1.1.1. La sentenza impugnata ha a tal proposito chiaramente indicato che le armi erano due, una con l’abrasione della marca e l’altra dalle caratteristiche non meglio precisate, sicché restano prive di rilievo le affermazioni di ricorso che, sul punto, si limitano a contestare il dato di fatto del numero delle armi.
1.2. Il secondo motivo è pur esso manifestamente infondato. La contestazione della circostanza aggravante dell’uso delle armi nella commissione del delitto di rapina non assorbe il delitto di porto illegale (eventualmente anche di illegale detenzione) dell’arma utilizzata, per l’ovvia ragione che l’elemento
aggravatore prescinde dal fatto che l’arma sia oggetto di porto illegal eventualmente di illegale detenzione), con la conseguenza che, ove sussisten tali condotte meritano autonoma considerazione. Ciò è stato più volte afferma nella giurisprudenza di legittimità, statuendo che “la circostanza aggrav speciale dell’uso dell’arma nel delitto di rapina non assorbe la circo aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l’ impiegata sia detenuta o portata illegalmente – Sez. 2, n. 33435 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264157; cfr. anche Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270917, secondo cui “la sussistenza della circost aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 3,cod. pen. con riferime al porto di un’arma, non determina l’assorbimento nel reato di furto di quel illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, p dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggr non postula l’illiceità della detenzione o del porto dell’arma ed è finali tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strum volti a rendere più agevole la sottrazione e l’impossessamento dei beni mobili
Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibil consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma, equa al caso, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Co ì deciso in Roma, 27 febbraio 2019.