Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME nato in Albania il 26/01/1988 NOME COGNOME nato in Albania il 15/09/1984
avverso la sentenza del 03/06/2024 emessa dalla Carte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di a)pello di Ancona confermava la condanna degli imputati per il reato di cui all’art.336 cod. pen., commesso usando violenza contro un assistenza della Polizia penitenziaria, al fine di impossessarsi delle chiavi di una porta che consentiva l’accesso ad una sala ove si trovava altro detenuto, oggetto del tentativo di aggressione da parte dei predetti ricorrenti.
Nell’interesse di COGNOME sono stati proposti due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità di un contributo concorsuale da parte del ricorrente. Evidenzia la difesa che la ricostruzione del fatto ha consentito di accertare che gli imputati, mentre tentavano di raggiungere il luogo ove si trovava altro detenuto, al fine di aggredirlo, forzavano l’apertura di una porta, oltrepassata la quale esercitavano violenza nei confronti di un appartenente alla Polizia penitenziaria, al fine di impossessarsi della chiave che avrebbe consentito l’accesso al locale ove si trovava la vittima del tentativo di aggressione.
In tale contesto, COGNOME si sarebbe limitato a forzare la prima porta, consentendo agli altri correi di proseguire oltre, ma ciò comportava che egli non veniva in alcun modo in contatto con l’appartenente alla Polizia giudiziaria, sicchè non era ipotizzabile alcuna forma di concorso nel reato di cui all’art. 336 cod. pen.
Peraltro, la sua responsabilità non veniva neppure ipotizzata sulla base del cosiddetto concorso anomalo ex art. 116 cod. pen , salvo restando che in ogni caso non era prevedibile da COGNOME la commissione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., difettando il requisito della strumentalità rispetto al fine concordato, che era esclusivamente quello di aggredire un altro deten ito e non certo l’appartenente alla Polizia penitenziaria.
2.2. Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Nell’interesse di COGNOME è stato formulato un unico motivo, concernente l’omesso riconoscimento delle attenuanti generic’le, senza che la Corte di appello si sia in alcun modo confrontata con le deduzioni difensive espresse sul punto.
I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Le censure mosse dal ricorrente COGNOME in relazione al riconoscimento del suo ruolo concorsuale, rispetto al reato di cui all’art. 336 cod. pen., sono generiche e tendono a valorizzare il mero dato fattuale secondo cui l’imputato non è venuto a contatto con il pubblico ufficiale destinatario della condotta violenta.
La Corte di appello si è confrontata con tale problematica, dando atto che
COGNOME non ha usato violenza al pubblico agente, pur tuttavia ritenendo che ciò non comporti esonero da responsabilità, in quanto la condotta dell’imputato è stata
strumentale rispetto alla commissione del fatto.
In particolare, si sottolinea come solo grazie al ratto che COGNOME ha forzato una porta meccanizzata gli altri correi hanno potuto accedere al locale ove si trovava
l’agente della Polizia penitenziaria.
Si tratta, pertanto, di una condotta necessaria e strumentale alla realizzazione della condotta, il che integra appieno l’ipotesi del concorso di persone.
Né rileva che l’obiettivo dell’aggressione fosse un altro detenuto e non già
l’appartenente alla Polizia penitenziaria, posto che quest’ultima frazione di condotta era a sua volta funzionale al raggiungimento dello scopo ultimo.
In conclusione, si ritiene che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, abbia fornito adeguata risposta al motivo formulato in ordine alla
sussistenza di una condotta concorsuale da pante di COGNOME desumendola dalla strumentalità dell’azione materiale dell’imputato ispetto allo sviluppo della più
ampia azione materialmente realizzata dai concorrenti.
Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, formulato da entrambi gli imputati, è manifestamente infondate ( avendo la Corte di appello motivato in ordine alla gravità della condotta e all’approfittarnento da parte degli imputati della superiorità numerica e, quindi, della minorata difesa in cui si è venuto a trovare l’agente della Polizia penitenziaria.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente