Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cessano allo Jonio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19/03/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 19 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 12 maggio) ha confermato l’ordinanza cautelare genetica emessa dal Gip e con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura degli arresti domiciliari in relazione all’addebito provvisorio di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. perché in concorso con COGNOME NOME, per il quale si è proceduto separatamente,
deteneva a fini di spaccio 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo manjuana in data 8 giugno 2022″ (capo 44 della contestazione cautelare).
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce, da un lato, il vizio di motivazione in merito al rilievo difensivo circa il diverso trattamento riservato a COGNOME NOME (che risponde del medesimo addebito, in concorso con COGNOME) il quale, all’esito del giudizio di primo grado, ha visto l’imputazione ricondotta alla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, comunque, sulla base degli atti delle indagini e alla luce dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Murolo”, anche nei confronti dell’indagato doveva essere ritenuta l’ipotesi del connma 5, respinta dal Tribunale del riesame sulla base di argomentazioni apodittiche e espresse in termini di mera “probabilità” di inserimento in “ambiti di criminalità organizzata”. Dall’altro lato, si censura l’ordinanza del riesame nella parte in cui ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari, nonostante si sia trattato di un unico e non grave episodio risalente al giugno del 2022, anche sotto questo profilo rilevandosi la “difformità di trattamento” rispetto al concorrente COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base dell’ordinanza applicativa della misura, censurando, per un verso, la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 409 del 1990, e per altro verso, il profilo relativo alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura in corso.
Su entrambi detti aspetti, la motivazione dell’ordinanza del riesame non è illogica.
Invero, per quanto concerne la invocata qualificazione giuridica, il provvedimento impugnato evidenzia che le modalità dei fatti, il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della illecita detenzione, il contatto con un soggetto addentro all’attività di spaccio nel territorio di Castrovillari, rappresentano elementi tali da consentire di escludere la sussistenza dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, in presenza di un contesto criminoso rilevante e di una ampia rete di spaccio.
3.1. Per quanto poi concerne la denunciata “disparità di trattamento” rispetto al concorrente COGNOME, si è recentemente chiarito che «in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023 – dep. 11/07/2024, COGNOME, Rv. 286581 – 01, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto). Pertanto, la censura del ricorrente – che non ha evidenziato i motivi per i quali la situazione dell’indagato sarebbe identica a quella del coindiziato NOME – risulta aspecifica.
Anche in relazione alla permanenza delle esigenze cautelare, a fondamento del mantenimento della misura domiciliare, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta congrua e quindi insindacabile in sede di legittimità. I Giudici del riesame, infatti, oltre ai carichi penali, specifici e recenti (che sono indicativi di una “attitudine trasgressiva”) – hanno evidenziato che “il modus operandi dell’indagato ed i contatti intessuti con esponenti di rilievo della rete di spaccio radicatasi… denotano una certa intraneità al contesto criminale e criminogeno di riferimento, indicativo di una condotta non occasionale che tradisce una personalità dell’indagato che desta allarme sociale”. Elementi che, complessivamente considerati, denotano la perdurante concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa e che rendono non illogico ritenere che le relative esigenze debbano essere salvaguardate con il mantenimento della misura autocustodiale in atto.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
< %.› GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese R .. 7 z-. . :. GLYPH processuali.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024
Il GLYPH sigliere es,tnsor