Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOMECUI 05TENQA) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOMECUI 04XRDOH3) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME e NOME – condannati in primo e secondo grado, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pern. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 1990, perché, in concorso tra loro ed unitamente ad altro soggetto, detenevano ai fini di spacc sostanza stupefacente del tipo cocaina divisa in dieci dosi dal peso complessivo di 3,25 grammi, nonché quattordici dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo lordo d 4,10 grammi e di un’ulteriore dose di cocaina dal peso di 1,95 grammi – hanno proposto ricors per cassazione di analogo contenuto;
che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione in relazi all’art. 110 cod. pen., alla luce della mancata prova concreta della sussistenza del concorso persone nel reato di spaccio, sia per l’assenza di un contributo causale materiale degli imput nell’esecuzione del reato, sia per l’assenza di condotte agevolatrici e di aiuto all’esec materiale;
che, nel caso in esame, la condotta dei ricorrenti sarebbe inquadrabile, dunque, in un’ipote di connivenza non punibile.
Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, basate su una ricostruzione alternativa dei fatti e non accompagnate da puntuali richiami agli atti di causa asseritame rilevanti;
che, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente delineato – in totale continuità c il giudice di primo grado – il quadro probatorio a carico degli imputati, basato sulle dichiar rese dai testi qualificati e dalla documentazione acquisita; elementi non specificamente presi considerazione con il ricorso per cassazione, neanche in via di mera prospettazione;
che le difese non hanno adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si spiega con ampie argomentazioni come la ricostruzione dei fatti i chiave difensiva sia destituita di fondamento, perché basata su generiche contestazioni de quadro istruttorio;
che, in particolare, entrambi gli imputati sono stati osservati in più occasioni svolge funzione di sentinelle al fine di favorire l’attività di spaccio posta in essere materialme altro soggetto;
che il NOME deteneva un involucro di cocaina di cui tentava di disfarsi durante la fuga e c il NOME deteneva la somma di 60,00 euro della quale non è stato in grado di fornire g ustif cazione essendo entrambi gli imputati sprovvisti di fissa dimora e di qualsiasi lecita fonte di reddi che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente