Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5498 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 24 gennaio 2024 dal locale Tribunale in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen., così riqualificata la condotta di cui in imputazione.
Sono pervenuti motivi aggiunti, nell’interesse dell’imputato, e a firma del difensore AVV_NOTAIO con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art 110 cod. pen. quanto al contributo concorsuale per motivazione apparente (primo motivo); per violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e carenza motivazionale (secondo motivo);
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge laddove la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del concorso dell’odierno ricorrente nella condotta illecita del coimputato in ragione della mera presenza dello stesso tale invece da rappresentare connivenza passiva; vizio della motivazione e travisamento delle emergenze processuali) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; il secondo, perché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.). In particolare, la sentenza di primo grado (p. 4), che va letta unitamente alla sentenza di appello, ha evidenziato, quanto alla piena responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto, che entrambi gli operanti avevano riferito di aver visto il COGNOME unitamente al coimputato COGNOME scendere dalle rispettive auto e aggirarsi insieme tra quelle in sosta; che il AVV_NOTAIO Ispettore COGNOME aveva riconosciuto nel COGNOME colui che aveva infranto il vetro del deflettore dell’auto rubata, deposizione rispetto alla cui attendibilità ha ritenuto non vi siano motivi di dubbio. Ha poi (p. 5) affermato la certezza del contributo causale apprezzabile fornito dall’imputato, che si era recato insieme al COGNOME sul luogo del delitto, era sceso dalla propria auto ed era rimasto lì, quantomeno in funzione di palo fino a che l’altro non riusciva a metter in moto l’auto trafugata, era ripartito seguendolo poi fino alla via dove parcheggiava l’auto rubata e lo riaccompagnava indietro a recuperare la propria auto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore