Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE della REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE di SASSARI
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Sassari in data 25/5/2024 nei confronti di
MODESTINO NOME n. a Napoli il 6/1/2001
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art comma 8, DJ. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento c rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria e le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Sassari GLYPH rigettava la richiesta formulata dal P.m. di convalida dell’arresto di COGNOME NOME e di conseguente applicazione della misura cautelare autodetentiva per concorso nel delitto di truffa aggravata materialmente commesso da NOME NOME ai danni di NOME, indotta alla consegna di plurimi oggetti d’oro asseritamente necessari per far fronte alla cauzione per rilascio del figlio, fermato per aver cagionato un sinistro stradale con esiti gravi.
Il Gip di Sassari convalidava l’arresto del COGNOME, escludendo la sussistenza de condizioni legittimanti la misura precautelare con riguardo alla COGNOME, rinvenut all’interno dell’autovettura condotta dal NOME ed utilizzata per allontanarsi dall’abi della p.o.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Sassari, deducendo:
2.1 l’abnormità del provvedimento impugnato per avere il Gip censurato l’operato del P.m. con riguardo alla mancata immediata liberazione dell’arrestata ex art. 389 cod.proc.pen. e alla tempistica della richiesta di convalida che ha comportato l’associazione e la permanenza in carcere della NOMEino per tre giorni, formulando valutazioni che esulano dalle competenze riconosciutegli, limitate alla verifica circa la legittimità della misura precautelare e l’osse da parte dell’ufficio requirente dei termini di cui all’art. 390 cod.proc.pen. Aggiu ricorrente che il giudice ha erroneamente reputato illegittimo l’arresto dell’indagata, emergendo dalle acquisizioni investigative il ruolo di concorrente morale della stess nell’illecito ascritto al COGNOME, avendo svolto il ruolo di “palo”, restando in macchina m complice si recava nell’abitazione della p.o. per prelevare l’oro e i gioielli richiesti, fo determinante supporto all’azione delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Deve innanzitutto rilevarsi che ai fini dell’ammissibilità eccezionale, dell’immediato ricorso per Cassazione contro un provvedimento del quale viene dedotta la abnormità, è necessaria la condizione, negativa ed essenziale, della non esperibilità di alcun diverso, tempestivo rimedio (Sez. 1, n. 1634 del 23/05/1985, Rv. 169864 – 01).
Questa Corte ha in proposito chiarito che non può ritenersi abnorme l’ordinanza di convalida dell’arresto, anche se in ipotesi affetta da plurime violazioni di legge, essen espressamente previsto contro la stessa il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 391 comma quarto cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4336 del 09/11/1994, dep. 1995, Rv. 200656 01). Deve, in ogni caso, nella specie escludersi la sussistenza degli estremi dell’atto abnorm che il ricorrente fa discendere dalle valutazioni effettuate dal giudice circa la !abilità del
indiziario a carico della COGNOME che ne avrebbe consigliato l’immediata liberazione a norma dell’art. 389 cod.proc.pen., trattandosi di apprezzamenti che, quantunque percepiti come inopportuni, non appaiono riconducibili al concetto di abnormità “strutturale” (come vorrebbe l’impugnante) in quanto estrinsecazione del doveroso sindacato sulla legittimità dell’arresto
Il Gip, infatti, ha dato atto del rispetto dei termini per la richiesta di convalida tuttavia, ritenuto di segnalare che la specifica posizione processuale della COGNOME avrebbe meritato una più accurata ponderazione della gravità indiziaria in punto di concorso nell’illecito, tenuto, altresì, conto dell’incensuratezza dell’indagata, valutazione coerent il dettato dell’art. 381, comma 4, cod.pen.
2. Appaiono, inoltre, insussistenti le denunziate violazioni di legge con riguardo presupposti legittimanti la misura precautelare. Il giudice, dopo aver dettagliatament ricostruito il fatto di reato e richiamato gli elementi costitutivi del concorso c.d. mor argomentato le ragioni che non hanno consentito di ritenere adeguatamente supportata la tesi della partecipazione criminosa dell’indagata all’illecito. In particolare ha rimarcato stregua delle sit acquisite nell’immediatezza, l’assenza di elementi atti a sostanziare funzione di “palo” dell’arrestata mentre il COGNOME si recava nell’abitazione della v evidenziando che la sua sola presenza quale passeggera sull’auto del coindagato e la circostanza successivamente acclarata che avesse coabitato con lo stesso nei giorni precedenti il fatto non costituiscono elementi inidonei ad integrare la quasi flagranza del re e la gravità indiziaria necessaria ai fini dell’applicazione della misura richiesta.
2.1 La valutazione dell’ordinanza impugnata non è suscettibile di censura in questa sede. Invero, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimi concorso di persone può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale del reato ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono, comunque, contributi causali alla realizzazione dell’evento. Pertanto l mera presenza fisica allo svolgimento dei fatti qualora si mantenga in termini di passività connivenza non assume univoca rilevanza, trasmodando in una concreta forma di cooperazione delittuosa solo allorché si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore e di agevolazione della sua opera. E’ risalente ma incontrastato principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato la mera consapevolezza, la connivenza, la presenza passiva (quando ovviamente non vi sia l’obbligo giuridico di impedire il reato) non importano partecipazione al reato stesso, a norma dell’art 110 cod pèn. (Sez. 2, n. 9741 del 20/06/1973, Rv. 125848 – 01; Sez. 1, n. 1509 del 23/10/1978, dep. 1979, Rv. 141100 – 01; Sez. 2, n. 9477 del 18/03/1980, Rv. 145971 – 01; nel senso della necessità ai fini della configurabilità del concorso morale di un contributo incidente nel determinism psicologico dell’autore del reato,Sez. 1, n. 960 del 17/10/1985, dep. 1986, Rv. 171668 –
01;tra le più recenti,Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 – 01; n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 – 01;Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Rv. 278064 – 01).
2.2 Non è revocabile in dubbio che la possibilità di configurare o meno al momento dell’adozione della misura precautelare gli estremi del concorso nel reato, materialmente commesso da altri, incida sulla ravvisabilità della quasi-flagranza, che non può che abbracciare la consumazione del reato nella sua dimensione plurisoggettiva, risiedendo la legittimità della misura nella immediata ed autonoma percezione da parte della P.g. operante delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. 4, n. 17 del 18/10/2018, dep.2019,Rv. 274909- 01; n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente