Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38295 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Firenze Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa del COGNOME, il quale si
è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, Sezione Riesame, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del l’8 /07/2025, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 388 del 26/02/2025, che annullava con rinvio la precedente ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, in data 26/11/2024, rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 13/08/2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad imputazione provvisoria (capo F) ex artt. 110, 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., 73, comma 1 bis, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, contestata come commessa in Livorno il 14 marzo 2022 (misura, nelle more, sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 19/03/2025).
1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 388 del 26/02/2025 sopra citata, aveva osservato ‘ Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto allo scenario generale, come detto incontestato, è rimasta invece non adeguatamente Illustrata la posizione di NOME COGNOME. Questi è il figlio di NOME COGNOME, soggetto appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, alleata della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, secondo l’Impostazione accusatoria, avrebbe concorso nell’operazione di recupero dello stupefacente. Ma gli indizi di tale compartecipazione non sono stati sufficientemente approfonditi, dovendosi rilevare che l’elemento di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, ossia la presenza del ricorrente a Livorno in occasione del tentativo di recupero degli oltre 400 kg di cocaina, pare sia rimasto incerto, non essendo provato né che NOME COGNOME abbia pernottato presso l’albergo Adone, né che il medesimo sia una delle due persone viste scendere dalla Smart bianca a due posti notata nel posto indicato dal collaboratore di giustizia ‘ . Aveva, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ‘ dovendosi approfondire in sede di merito, ai fini della valutazione sulla gravità indiziaria e all’esito di una più esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili (con particolare riferimento alla verifica dei riscontri alle dichiarazioni di COGNOME), se, al di là dello stretto legame tra l’indagato a NOME COGNOME, di cui va verificata l’effettiva incidenza rispetto alla dinamica dei fatti di causa, al ricorrente sia ascrivibile un concreto apporto causale al compimento delle operazioni finalizzate all’importazione del carico di cocaina ‘.
1.2. Il giudice del rinvio, nel confermare l’ordinanza cautelare emessa a carico del COGNOME, evidenziava che gli elementi di gravità indiziaria a carico dell’indagato derivavano prevalentemente dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaborato re di giustizia COGNOME NOME, appartenente alla ‘ndrina COGNOME
con il grado di ‘NOME‘, il quale con specifico riferimento al capo F) della rubrica accusatoria aveva dettagliatamente descritto le varie fasi dell’operazione di importazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador organizzata dalla sua RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, indicandone il finanziatore e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Il COGNOME aveva chiarito di aver partecipato personalmente alle operazioni , essendo stato incaricato della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno (estrazione della droga dal container) -operazione non andata a buon fine, tant’è che la droga veniva sequestrata a Frattamaggiore dalla Guardia di Finanza in data 05/04/2022 – e che nella stessa era coinvolto anche COGNOME NOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, alleata della famiglia COGNOME, che lo aveva investito della funzione di rappresentarne i vertici del sodalizio sul territorio laziale. Il collaboratore riferiva che, subito dopo aver ricevuto l’incarico, aveva chiesto supporto logistico ad un cittadino albanese e, secondo le direttive ricevute dalla ‘ndrina di appartenenza, lo aveva condotto da COGNOME NOME, che gli aveva fornito un criptotelefono Matrix per comunicare con il COGNOME e con gli altri appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, nonché la somma di euro 30.000,00, quale anticipo per la collaborazione prestata per il recupero dello stupefacente. COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME, era indicato dal propalante come uno dei componenti del gruppo, che sotto la sua supervisione, avrebbero dovuto procedere al recupero dello stupefacente. A conferma di tanto il COGNOME aveva precisato che la sera del 16/03/2022, in cui veniva tentato il recupero della cocaina, COGNOME NOME si era presentato sul litorale pisano a bordo di una Smart bianca due posti in compagnia di COGNOME NOME, alias COGNOME, anch’egli inviato a curare gli interessi della famiglia COGNOME. Dopo aver specificato le ragioni del l’attendibilità intrinseca del propalante, valorizzando le modalità del suo percorso collaborativo, iniziato spontaneamente, la precisione e coerenza dei suoi racconti, il Tribunale della libertà si soffermava sulla pluralità di riscontri acquisiti dagli organi inquirenti, che non solo avevano confermato i vari particolari riferiti dal COGNOME, ma anche il coinvolgimento dei vari soggetti chiamati in correità, e, segnatamente, dell’attuale indagato. Venivano richiamati , in particolare: 1) la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 16/10/2017, irrevocabile il 13/01/2022 che aveva definitivamente accertato il ruolo di COGNOME NOME quale rappresentante della ‘ndrina denominata RAGIONE_SOCIALE; 2) il servizio di OCP svolto dalla P.G. nel porto di Livorno il 17/03/2022, nel corso del quale era stata accertata la presenza di una Smart due posti, da cui erano scese due persone; 3) la conversazione intercettata il 17/03/2022 progressivo n. 724 (RIT 82/22) (pag. 118 O.C.C.), nel corso della quale uno dei presenti sul posto dove si trovava la Smart aveva chiamato un certo ‘NOMENOME, chiedendogli le chiavi della macchina; 4) il controllo eseguito dalla Polizia Stradale della sottosezione di Cassino alle ore 2:17-2:18 del 05/04/2022 (giorno del sequestro della
cocaina) al chilometro INDIRIZZO sud dell’INDIRIZZO nel territorio di Arce (FR) nei confronti del veicolo targato TARGA_VEICOLO, a bordo del quale venivano identificati COGNOME NOME, COGNOME NOME e la compagna di questi.
Si era, quindi, ritenuto , stante l’accertata presenza sul posto di tutti i soggetti indicati dal COGNOME e di mezzi aventi le medesime caratteristiche di quelli descritti dal collaboratore, nonché l’evidente omonimia, di poter identificare il ‘NOME‘, menzionato nella citata conversazione, nell’attuale indagato e che la sua presenza , in compagnia dell’COGNOME, nel l’area portuale di Livorno proprio quando bisognava procedere al recupero della droga, costituisse un ulteriore riscontro oggettivo al racconto del propalante in ordine alle cointeressenze nell’operazione de qua tra la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e quella RAGIONE_SOCIALE, e, al contempo, un riscontro individualizzante in ordine al coinvolgimento del figlio, COGNOME NOME, non essendovi altre ragioni plausibili della sua presenza (dovendo escludersi che lo stesso avesse agito per fini personali) se non quella di tutelare, quale ‘braccio operativo’ del padre, gli interessi economici dell’associazione criminale, nel cui ambito quest’ultimo rivestiva un ruolo di rilievo.
Sulla scorta di tali elementi, valutati unitariamente, il Tribunale della libertà aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagato sia con riferimento alla partecipazione all’operazione di importazione di droga in esame sia con rifer imento alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen.
Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale fiorentino rinviava integralmente alle osservazioni contenute nell’ordinanza annullata, sulle quali la Corte di cassazione non si era pronunciata, avendo ritenuto assorbite le ulteriori doglianze proposte.
Avverso la prefata ordinanza ricorre, tramite il difensore di fiducia, iCOGNOME NOME COGNOME, con atto articolato in tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. nonché degli artt. 110 cod. pen. 73, 80 D.P.R. n. 309 del 1990.
2.1.1 Si osserva, invero, che il Tribunale del riesame, disattendendo i principi enunciati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha chiarito il concreto contributo causale dato dal ricorrente alla realizzazione dell’operazione di importazione della cocaina, valorizzando quale riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore la conversazione intercettata progressivo N. 724 (RIT 82/22), che oltre a non rappresentare un elemento nuovo, in quanto già richiamata nell’originaria ordinanz a cautelare (in sé, quindi, inidonea a colmare il vuoto motivazionale riscontrato dalla Corte), è del tutto generico, non fornendo elementi
certi per la identificazione dell’indagato. Si lamenta, ancora, che il giudice del rinvio, con una motivazione apparente e del tutto illogica, contraria ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della gravità indiziaria e ai principi tracciati nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di desumere il contributo del ricorrente alla operazione criminosa in esame, dalla sua mera presenza a Livorno, in compagnia di altro soggetto, senza fornire alcuna spiegazione, se non quella meramente presuntiva del vincolo familiare con il padre COGNOME NOME, delle ragioni per cui tale dato, di per sé neutro, fosse significativo del suo apporto concreto e consapevole all’attività illecita in corso . Il Tribunale fiorentino ha, altresì, – deduce il ricorrente – omesso qualsiasi verifica (come pure richiesto dai giudici dell’annullamento) i n ordine all’effettivo ruolo di COGNOME NOME nella dinamica dei fatti di causa, limitandosi ad una motivazione meramente assertiva e apodittica.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen.
2.2.1. Il ricorrente, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle portate a sostegno del primo motivo, lamenta che i giudici del rinvio hanno omesso qualsivoglia motivazione in merito, soprattutto sotto il profilo psicologico, limitandosi ancora una volta , con affermazioni generiche e apodittiche, a inferire l’elemento agevolativo dal vincolo familiare esistente tra l’indagato e il padre, ritenuto figura di rilievo d ella ‘ndrina di RAGIONE_SOCIALE; il tutto in contrasto con i criteri elaborati dalla giurispru denza di legittimità, secondo cui l’intento agevolativo non può essere automaticamente desunto dalla contiguità familiare, né dalla sola partecipazione a fatti di reato privi di una comprovata connessione con gli interessi dell’associazione mafiosa. Il ricorrente si sofferma, poi, a rimarcare il proprio interesse all’esclusione della aggravante in oggetto, stante la sua evidente incidenza sul giudizio complessivo di pericolosità sociale, sul trattamento sanzionatorio, sui termini di fase e sulla possibilità di accesso a misure meno afflittive.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo si censura violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Si osserva, invero, che l’estrema incertezza del quadro indiziario sia in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato, sia in ordine alla sussistenza dell’aggravante sopra menzionata, toglie qualsiasi valenza al legame familiare con un presunto esponente di rilievo della consorteria mafiosa, escludendo un reale pericolo di recidiva.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.4. Con atto depositato in data 30/10/2025, il ricorrente ha presentato, anche in replica alla requisitoria depositata dalla Procura generale, motivi nuovi, con
cui ha ulteriormente argomentato a sostegno delle censure già avanzate, ribadendo l’assoluta in certezza della identificazione del ‘ NOME ‘ menzionato nella intercettazione, basata solo sul dato equivoco della omonimia, dal momento che i soggetti visti scendere dalla P.G. dalla Smart la sera del 17/03/2022 non erano stati identificati, e la palese inidoneità della conversazione N. NUMERO_DOCUMENTO, in quanto già menzionata nell’ordinanza annullata, a fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Si sottolinea, poi, l’inconferenza del richiamo, operato dal P.G. nella requisitoria scritta, alla recente sentenza della S.C. – Sez. 3, n. 28351 del 30/04/2025, emessa nei confronti dei coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, basata su diversi dati probatori. Si ribadisce, ancora, l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla aggravante contestata di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. non essendo stato acquisito alcun elemento atto a dimostrare l’elemento soggettivo.
Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha richiamato la memoria depositata concludendo per il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell’imputato, riportandosi ai motivi esposti nel ricorso, ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato, COGNOME NOME COGNOME, al reato contestato al capo F) dell’ordinanza cautelare e la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen., stante la sostanziale identità delle doglianze, possono essere trattati unitariamente.
2.1. Occorre innanzitutto ribadire, quanto ai limiti del sindacato di legittimità (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indi-
zianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del g iudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo dell’atto impugnato.
Tali criteri ermeneutici restano validi anche nel caso in cui il provvedimento impugnato risulti emesso a seguito di una pronuncia di annullamento con rinvio della Corte, dovendo il sindacato di legittimità verificare, nei limiti sopra indicati, se il giudice del rinvio abbia superato il vizio di motivazione rilevato o si sia adeguato, nella valutazione dei fatti, al principio di diritto affermato.
2.2. Su tali premesse, entrambe le censure risultano infondate in quanto il giudice del rinvio si è correttamente uniformato alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento, riesaminando, con argomentazioni logiche e coerenti, il punto devoluto dalla sentenza rescindente.
Il Tribunale di Firenze, seguendo un percorso argomentativo improntato alla estrema logicità e coerenza, ha innanzitutto chiarito gli elementi di fatto in base ai quali l’operazione di importazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador, contestata all’attuale indagato al capo F), fosse riconducibile alla sfera di azione delle famiglie criminali calabresi RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, tra loro alleate, come dichiarato dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, esponente di spicco della famiglia COGNOME, che aveva precisato anche il ruolo attivo avuto da COGNOME NOMENOME esponente di rilievo della RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva fornito personalmente un cripto-telefono e la somma di euro 30.000,00 a NOME COGNOME, cittadino albanese contattato dallo stesso COGNOME per avere supporto logistico, quando avev a ricevuto l’incarico di occuparsi della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno.
Il giudice del rinvio, dopo essersi congruamente soffermato sulla attendibilità intrinseca del collaboratore, ha, secondo le indicazioni ricevute dalla sentenza rescindente, approfondito tutti i riscontri acquisiti , costituiti dagli esiti dell’attività di osservazione e controllo della P.G., dall’attività di intercettazione e dai provvedimenti giudiziari sopra richiamati, spiegandone in termini ragionevoli la valenza
dimostrativa, a livello di gravità indiziaria, sia del contesto criminale in cui le operazioni erano state ordite, sia del coinvolgimento dei soggetti chiamati in correità, osservando come le attività investigative svolte avessero confermato la presenza degli indagati nei luoghi indicati dal collaboratore e l’utilizzo dei mezzi aventi le medesime caratteristiche descritte dal COGNOME , a riprova della sua credibilità. Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, le ragioni per le quali si è ritenuto accertata con elevata probabilità la presenza di COGNOME NOME nel porto di Livorno (accertata presenza di una Smart bianca nel luogo indicato dal propalante, omonimia con il soggetto citato nella conversazione captata nei giorni in cui era in corso il tentativo di recupero della droga, accertata frequentazione tra il ricorrente e l’COGNOME , in epoca prossima ai fatti), a riscontro del racconto del propalante, sono stato spiegate con argomentazioni razionali e coerenti con le risultanze investigative, che resistono alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che, in base ai principi sopra esposti, non può tuttavia trovare ingresso in sede di legittimità.
il Tribunale di Firenze, poi, seguendo un percorso privo di illogicità, ha chiarito come il ruolo attribuito dal dichiarante a COGNOME NOME, referente della famiglia COGNOME , cointeressata alla partecipazione all’affare , trovasse conferma non solo nel provvedimento giudiziario che aveva accertato in via definitiva la caratura criminale di COGNOME NOME , ma anche nella presenza del figlio NOME nell’area portuale di Livorno nei giorni in cui era stata programmata l’esfiltrazione della droga, il cui unico significato plausibile, che ne escludeva sia la casualità sia l’iniziativa personale, in una lettura unitaria del materiale acquisito, era quella di tutelare in piena consapevolezza gli interessi del padre e della sua RAGIONE_SOCIALE criminale, seguendo personalmente la fase più delicata dell’operazione quella del recupero dello stupefacente -dalla cui riuscita dipendeva la concretizzazione dei lauti guadagni in gioco. Nella motivazione del provvedimento impugnato risultano, quindi, ragionevolmente argomentati, attraverso una serrata interpretazione, singolarmente e complessivamente, dei vari elementi acquisiti – pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria sia l’apporto causale del ricorrente, sia la piena consapevolezza da parte dell’indagato del contributo offerto attraverso la propria condotta in termini di agevolazione dell’associazione mafiosa in seno alla quale il padre rivestiva una posizione di spiccato rilievo e che, in quel momento, egli rappresentava.
Tali conclusioni appaiono, del resto, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di concorso di persone del reato, secondo cui il contributo del concorrente, sul piano morale, può desumersi anche dalla sua verificata pre-
senza sul luogo dell’esecuzione del reato, allorché, come nel caso di specie, assuma valenza di chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell’esecutore materiale, fornendogli stimolo all’azione e maggiore senso di impunità e sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807- 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, Rv. 288221).
Vale poi la pena di ricordare che lo scenario criminale, come ricostruito dai giudici fiorentini, che fa da sfondo alla vicenda in esame è stato, di recente, confermato dalla sentenza n. 28351 del 30/04/2025 emessa dalla Sez. 3 di questa Corte, che nel rigettato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il provvedimento coercitivo emesso a loro carico (lo stesso emesso a carico dell’attuale ricorrente), ha valorizzato l’attendibilità del COGNOME e la presenza di COGNOME NOME in occasione delle operazioni finalizzate al recupero della droga.
Generico risulta invece il terzo motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari.
3.1. Le doglianze difensive risultano, infatti, solo apparentemente argomentate, reiterando le medesime obiezioni poste a fondamento delle censure sulla gravità indiziaria, senza confrontarsi affatto con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME