Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30527 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che, riportandosi alla memoria depositata in atti, conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e l’inammissibilità del ricorso per il resto udito il difensore avvocato AVV_NOTAIO che chiede, in accoglimento dei motivi di ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine con rinvio relativamente anche alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 4 luglio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 23 novembre 2022 che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato previsto dagli a rtt. 110 cod. pen.,
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo A), per aver ceduto, in concorso con altro soggetto (NOME COGNOME, nei cui confronti la pronuncia di condanna è passata in giudicato) a NOME COGNOME (assolto già in primo grado, con sentenza irrevocabile, dal reato, ascrittogli al capo B, di detenzione della droga cedutagli) 54 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto commesso il 29 settembre 2022, e lo aveva condannato, per quanto qui interessa, tenuto conto della recidiva reiterata e specifica contestata e operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, oltre spese processuali, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione per la durata della pena, ed ordinando altresì la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché la confisca delle somme di euro 2050, 170 e 3200 sequestrate al ricorrente ed a NOME COGNOME.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale propone ricorso per cassazione nell’interesse del COGNOME il difensore AVV_NOTAIO, affidandosi a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché contraddittorietà della motivazione sul punto. Si rappresenta che con l’atto di appello la difesa aveva censurato la pronuncia di condanna assunta dal giudice di prime cure non essendovi elementi concreti da cui desumere il concorso del ricorrente nella condotta criminosa posta in essere dal coimputato COGNOME o un suo qualsivoglia contributo causale effettivo. I giudici del gravame hanno disatteso tale censura ed hanno ritenuto che non emergesse, nel caso che occupa, alcuna “spiegazione alternativa” al concorso nel reato. Viene quindi riportata la parte della decisione impugnata in cui la Corte territoriale ritiene sussistente il concorso e si sollecit questa Corte ad un controllo logico giuridico della struttura della motivazione.
Si evidenzia, a tal proposito, l’illogicità della motivazione, nella parte in c analizza l’incontro tra il COGNOME e il COGNOME, nella fase antecedente all’arrivo dei due presso il cinema RAGIONE_SOCIALE, dove poi è avvenuto lo scambio della droga (materialmente consegnata da COGNOME a COGNOME) e del denaro (consegnato dal COGNOME al coimputato COGNOME), senza, tuttavia, considerare che la stessa polizia giudiziaria, che quell’incontro aveva osservato / non aveva visto alcun passaggio di sostanza o di pacchetti sospetti tra i due coimputati, rilievo, questo, superato dalla corte territoriale con una mera congettura che non trova riscontro in atti, essendosi affermato che la cessione tra i due sarebbe potuta avvenire in un altro momento.
Eguale illogicità sussisterebbe in riferimento allo spostamento dei due coimputati verso il cinema RAGIONE_SOCIALE, ritenuti dalla Corte di appello indicativi di una
staffetta realizzata con manovre azzardate, nonostante sia noto che nelle staffette di droga non si adottino manovre che possano attirare l’attenzione della polizia giudiziaria.
Congetturale ed illogica è la motivazione nella parte in cui si fa riferimento allo scambio, posto che gli imputati hanno escluso che il ricorrente fosse entrato nel parcheggio e gli operanti hanno descritto che invece era sceso, il tutto a fronte della mancanza di elementi sintomatici del concorso diretto nella condotta criminosa materialmente realizzata dal COGNOME.
Si censura altresì la sentenza impugnata per non aver analizzato i rilievi critici contenuti nell’atto di appello in ordine alle dichiarazioni dell’operante COGNOME che avrebbe attribuito al ricorrente unicamente di aver assistito alla cessione “con sguardo attento”, asserzione, questa, che si ritiene generica e si riporta quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 32032 del 2022 e nella sentenza n. 43984 del 2022 in tema di valutazione degli elementi indiziari di un concorso di persone nel reato.
Si ribadisce che il ricorrente non ha preso parte allo scambio, materialmente realizzato dal COGNOME, e si sottolinea che non venivano rinvenuti sul telefono degli imputati messaggi o contatti tra il COGNOME ed il COGNOME o tra il COGNOME e il Ba rba risi.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e l’erronea applicazione dell’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione. Si afferma che la sentenza merita censura per non aver accolto l’invocata derubricazione nella fattispecie attenuata, tenuto conto che il dato ponderale non era ícto ocull incompatibile con l’ipotesi della lieve entità e che tutta la motivazione espressa dalla Corte di appello per escludere tale fattispecie si presenta sul punto congetturale e viziata da illogicità.
2.3. Con il terzo motivo, si chiede l’annullamento della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente e della sua famiglia.
Si ribadisce che la somma provento della cessione è stata trovata indosso al COGNOME ed è stata sequestrata a quest’ultimo, che per altro ha ammesso il fatto.
Si ritiene meramente apparente la motivazione con cui è stata disposta la confisca della somma, operata ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, poiché non prende in considerazione quanto prodotto dalla difesa, ovvero l’incasso della polizza Alliaz e due vincite per scommesse, nonché la riferibilità dell’appartamento al padre dell’imputato ed il complessivo reddito familiare.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, in contrasto con il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 5859 del 2011, dep. 2012, COGNOME.
Con conclusioni scritte – alle quali si è riportato nella discussione in pubblica udienza – il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte di appello di Roma e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.
Il difensore dell’imputato ha ribadito in udienza la propria richiesta di annullamento con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato ed assorbente è il primo motivo di doglianza in punto di responsabilità di NOME COGNOME nel reato, contestato al capo A al medesimo ed al coimputato NOME COGNOME, di cessione di sostanza stupefacente ad NOME in i.
La preliminare indicazione degli accadimenti è funzionale ad inquadrare il motivo di doglianza in esame e a rendere più agevole l’esame della questione da affrontare: il 29 settembre 2022, intorno alle ore 22:00, due uomini, riconosciuti dalla polizia giudiziaria in NOME COGNOME e NOME COGNOME, venivano visti salire di corsa a bordo di due differenti autovettura e dirigersi, con le modalità che saranno di seguito indicate, all’interno di un parcheggio del cinema RAGIONE_SOCIALE; lì giunti, i due soggetti venivano visti scendere dalle autovetture e incontrarsi con un terzo uomo, successivamente identificato in NOME COGNOME, al quale NOME COGNOME cedeva un involucro, ricevendo in cambio denaro, il tutto “sotto lo sguardo attento del COGNOME“; subito dopo, i tre uomini risalivano concitatamente a bordo dei tre distinti veicoli e si allontanavano a velocità sostenuta, COGNOME e COGNOME nella stessa direzione, COGNOME in altra; tutti venivano fermati e indosso al COGNOME veniva trovata la somma di euro 1950 in contanti, provento della vendita dello stupefacente, mentre lo COGNOME risultava essere in possesso di 2.050 euro e 170 euro; al COGNOME, che nel corso dell’inseguimento tentava di disfarsi del pacco ricevuto lanciandolo dal finestrino, veniva sequestrato l’involucro ricevuto dal COGNOME, al cui interno venivano trovati 54 gr. di cocaina lordi; subito dopo si procedeva alla perquisizione domiciliare e al ricorrente venivano sequestrati altri 2.500 euro, trovati all’interno dell’armadio della camera da letto ed altri 700 euro rivenuti all’interno della cassaforte.
Tanto premesso, la doglianza, già devoluta dal difensore di NOME COGNOME con l’atto di appello e rinnovata nel ricorso proposto, previo confronto con le
motivazioni contenute nella sentenza qui impugnata, riguarda la sussistenza di elementi concreti da cui desumere il concorso del ricorrente nella condotta di cessione dello stupefacente materialmente realizzata dal coimputato COGNOME, sia sotto il profilo della adesione al proposito criminale, che con riferimento alla realizzazione di un contributo causale effettivo.
La sentenza impugnata ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente, confermando la condanna pronunciata il 2:3 novembre 2022 dal giudice del Tribunale di Roma in composizione monocratica, sulla scorta degli elementi che seguono.
2.1 Da un lato, si è affermato che costituisce consapevole contributo atto ad agevolare e rafforzare il proposito criminoso del concorrente la condotta realizzata dallo COGNOME di essersi recato insieme al coimputato nel luogo in cui è avvenuta la consegna, a bordo non della stessa autovettura ma di due autovetture distinte, che sono state viste dalla polizia giudiziaria marciare – non si sa quale delle due precedesse l’altra – in fila indiana, ravvicinate tra di loro, e sorpassare continuazione le altre macchine ad elevata velocità, con una guida definita in sentenza come spericolata (nella sentenza di primo grado, questa stessa guida viene indicata con il termine “staffetta”). Tali modalità di condotta, a dire dell Corte di appello, escludono la mera connivenza e sarebbero dirnostrative – se non della diretta proprietà dello stupefacente ceduto – del ruolo di concorrente nell’attività del coimputato, al quale dapprima viene garantita la sicurezza di essere coperto nel tragitto da compiere e che poi viene controllato per verificare l’esatto adempimento.
2.2. Da un altro, non avrebbe rilievo la circostanza che NOME COGNOME non sia stato visto cedere la droga al COGNOME, «sia perché tale cessione sarebbe potuta avvenire prima che i due uscissero in strada, sia perché il COGNOME potrebbe aver ricevuto la sostanza da un terzo, di cui il COGNOME poteva essere uomo di fiducia». Si sostiene altresì che non rileva che il COGNOME:si non abbia consegnato al complice la somma ricevuta dal COGNOME, affermandosi che «può non averne avuto il tempo visto che i due si erano accorti degli operanti o, più probabilmente, glieli avrebbe consegnati più tardi».
2.3 Infine, ulteriore elemento indicativo della partecipazione a titolo di concorso del ricorrente nel reato di cessione della droga materialmente posta in essere dal COGNOME, è il contenuto dell’interrogatorio da questi reso in sede di convalida dell’arresto, allorchè si è assunto l’esclusiva responsabilità della condotta, rendendo «una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà e priva di spiegazioni logiche che evidentemente faceva parte dell’accordo con chi lo aveva incaricato della consegna», funzionale ad evitare il coinvolgimento dello COGNOME in caso di controllo delle forze dell’ordine, posto che il ricorrente – a
differenza del COGNOME che è incensurato è gravato da prec:edenti penali (gli è contestata ed è stata ritenuta la recidiva specifica e reiterata).
Tanto premesso, il tema che affronta il primo motivo di doglianza è all’evidenza quello della differenza tra connivenza e concorso in caso di detenzione, o, come nella specie, di cessione di stupefacenti, tema più volte analizzato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244-02, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 264454-01; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265167-01 Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258186-01 e Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, P.M. in proc. Spinelli, Rv. 257465-01) con decisioni concordi nel ritenere che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto vada individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
Alla luce delle coordinate segnate dalla giurisprudenza di questa Corte, ed a fronte della indiscussa mancanza di elementi da cui emerga un comportamento attivo del ricorrente all’atto dello scambio (al quale avrebbe unicamente assistito con sguardo “attento”, senza prendere parte alla dazione della res o alla consegna del denaro, che è avvenuta tra gli altri due coimputati) o nei momenti antecedenti ad esso (non essendo stato osservato un passaggio del pacchetto contenente la droga dal ricorrente al COGNOME o viceversa) o, ancora, nei momenti immediatamente successivi, nei quali ognuno si è allontanato a bordo autovetture con cui erano intervenuti sul posto, il percorso argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado in punto di giudizio di colpevolezza di NOME COGNOME e di esclusione della mera connivenza nella condotta materialmente realizzata dal coimputato, non appare immune da censure, risultando non adeguatamente delineato il contributo causale ascrivibile al ricorrente.
4.1 Quanto alla condotta tenuta da NOME COGNOME nella fase antecedente alla cessione della droga, manifestamente illogica è la motivazione sopra riportata in § 2.1 non potendo ritenersi che integri “consapevole contributo causale” idoneo ad agevolare e rafforzare il proposito criminoso del concorrente, marciare a bordo di due distinte autovetture, in fila indiana, a forte velocità, sorpassando continuamente, con una guida che se anche non definibile con il termine “staffetta” (come affermato dal giudice di primo di grado), viene comunque descritta “spericolata” (dal giudice territoriale), posto che una modalità di guida di questo tipo, lungi dal “proteggere” il complice e la res da questi trasportata, preservandoli da controlli o da rischi durante il tragitto, e lungi altresì dal “rafforzare” il propo
criminoso del correo – che si era evidentemente già formato, tenuto conto che i due marciavano, in autonomia, su due autovetture distinte – è piuttosto atta ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, con il rischio di poter essere controll e perquisiti, ed è quindi idonea a porre in pericolo, più che a custodire, un bene, dal valore economico importante, quale la droga che il COGNOME aveva con sé.
Sotto questo profilo, come rilevato dalla difesa nella memoria depositata, nei trasporti di sostanze illegali i soggetti che le detengono materialmente e l’autovettura che funge da scorta e che controlla il tragitto difficilmente compiono manovre azzardate, tali da poter attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, ma procedano cercando piuttosto di non dare nell’occhio, con la macchina di scorta che precede quella in cui è contenuto lo stupefacente, in modo da poter avvertire della presenza di eventuali posti di blocco o in AVV_NOTAIO di personale delle forze dell’ordine sul tragitto.
4.2 La motivazione della corte territoriale è altresì illogica, oltre ch contraddittoria, anche nella parte in cui si sofferma sulla condotta antecedente allo scambio, laddove si assume che ove il ricorrente fosse stato meramente connivente con il compagno, avrebbe potuto semplicemente accompagnarlo con la stessa autovettura, oppure attenderlo al di fuori del parcheggio o all’interno della propria autovettura, considerando che questo tipo di condotta, che appare semmai indicativa di un diretto coinvolgimento, non integra di per sé, isolatamente considerata, né mera connivenza, né consapevole contributo causale, ma necessita, nell’uno come nell’altro caso, della verifica dell’esistenza (o no) di ulteriori altri elementi che possano dare un significato a quel comportamento.
4.3 Quanto alla fase dello scambio, lamenta la difesa che la Corte di appello non si è confrontata con le dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME il q uale ha raccontato di aver osservato il COGNOME COGNOME vi assisteva “con sguardo attento”, asserzione, questa, che viene ritenuta dalla difesa generica ed insuscettibile di essere interpretata come indicativa di un consapevole contributo causale. Si tratta, a parere di questo collegio, di una omissione significativa, che investe l’unica condotta, osservata dalla polizia giudiziaria, che sarebbe stata posta in essere dal ricorrente al momento dello scambio e dunque l’unica condotta a lui direttamente attribuibile: essa avrebbe dovuto essere oggetto di attenzione e di approfondimento da parte della corte territoriale sia con riferimento al tema della conoscenza da parte dell’imputato della cessione della droga contenuta nell’involucro, sia, soprattutto, in relazione all’ulteriore e decisiva questione de contributo causale fornito dal ricorrente al compimento dell’azione illecita.
4.4 Si riverbera sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata anche l’affermazione in base alla quale non potrebbe escludersi che la consegna della droga al coimputato sia potuta avvenire in qualunque altro
momento precedente allo scambio e che l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito allo COGNOME di appropriarsi del corrispettivo in denaro (§ 2.2), trattandosi di mere asserzioni, non dimostrate da alcun elemento certo emergente dagli atti ma anzi contestate dalla difesa nell’atto di appello, con l’indicazione di una serie di elementi (tra cui il controllo e l’arresto dei due coimputati avvenuto in un luogo distante da quello oggetto dello scambio e la mancanza di messaggi o contatti tra le parti sui telefonini degli imputati) in ordine ai quali la corte territoriale om qualunque motivazione.
4.5 Afferma, infine, la Corte di appello che gli imputati non hanno fornito alcuna plausibile spiegazione al comportamento da loro tenuto e che non vi sarebbe alcuna spiegazione alternativa rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, che ha affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla scorta degli elementi indicati e delle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, il quale si è assunto la responsabilità di tutta la vicenda, anche al fine, si legge, di tenerne immune il ricorrente (§2.3).
Premesso che la mera conoscenza dell’altrui attività criminosa non implica di per sé l’attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi verificare l’esistenza di un contributo idoneo quanto meno a “facilitare” l’altrui condotta delittuosa (cfr Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638-01 secondo cui, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale), l’affermazione della corte territoriale sopra da ultimo riportata, non è immune da censura, non potendosi desumere il concorso del ricorrente nel delitto materialmente realizzato dal coimputato, dalla inattendibilità o dalla scarsa logicità delle dichiarazioni da quest’ultimo rese in sede di interrogatorio, così come non può, per converso, desumersi la consapevolezza e la volontarietà della condotta partecipativa, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo in sede di interrogatorio, laddove ha negato ogni addebito, trattandosi di un dato “neutro”, espressione del più AVV_NOTAIO diritto di difendersi, riflesso del diritto al silenzio, c l’ordinamento riconosce ad ogni imputato (cfr, in ultimo, in tema di sospensione condizionale della pena, Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Boglione, Rv. 27916901).
Alla luce di tali considerazioni si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nell’accertare motivatamente se e in che modo COGNOME abbia fornito un proprio contributo di tipo materiale o anche solo psichico
idoneo ad integrare il concorso contestato nel reato in oggetto, unico residu tenga conto delle deduzioni difensive di cui si è detto più sopra.
Le residue doglianze restano evidentemente assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma Così deciso il 02/07/2024.