Concorso di Persone nel Reato: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Partecipazione
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sul tema del concorso di persone nel reato, specificando come anche una condotta apparentemente passiva possa, in realtà, configurare una piena partecipazione criminale. La pronuncia nasce dal ricorso di un imputato condannato per estorsione, il quale sosteneva di aver tenuto un comportamento meramente passivo. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato in appello per il reato di estorsione commesso insieme ad altre persone. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge nella valutazione della sua responsabilità. La sua tesi difensiva si basava sull’idea di non aver attivamente partecipato al delitto, ma di aver semplicemente tenuto un “comportamento meramente passivo”.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ricostruito i fatti in modo differente, evidenziando come l’imputato avesse offerto un contributo concorsuale concreto alla realizzazione del reato. Non solo aveva rafforzato il proposito criminoso degli altri complici, ma in almeno un’occasione aveva minacciato direttamente la vittima.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concorso di persone
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due principali ragioni: la genericità del ricorso e l’infondatezza della tesi difensiva nel merito.
I giudici hanno preliminarmente osservato che il ricorso era formulato in modo generico, poiché non specificava quale norma penale sarebbe stata erroneamente applicata e non si confrontava in modo critico con l’ampia e logica argomentazione della sentenza impugnata. Già questo profilo era sufficiente a decretarne l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Entrando nel merito della questione, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di concorso di persone. La Corte ha spiegato che, per integrare la partecipazione criminosa, non è sempre necessario compiere un’azione materiale eclatante. Anche la semplice presenza sul luogo del delitto può essere sufficiente, a condizione che non sia meramente casuale.
Se la presenza manifesta una chiara adesione alla condotta dell’autore principale del reato e serve a fornirgli uno stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza, essa si qualifica come un contributo causale al reato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che l’imputato non solo era presente, ma aveva anche contribuito a rafforzare l’intento criminale del gruppo e aveva agito direttamente contro la vittima.
La sua condotta, quindi, lungi dall’essere passiva, era pienamente inserita nel piano criminale, conformandosi ai canoni ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sul concorso di persone.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un’interpretazione ampia del concetto di partecipazione criminale. La lezione pratica è chiara: nel contesto di un’azione delittuosa, non esiste una zona franca di “passività sicura”. La mera presenza, quando interpretata come un segnale di supporto o di adesione, può essere sufficiente per essere considerati concorrenti nel reato, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La decisione sottolinea l’importanza di valutare il contesto e il significato oggettivo del proprio comportamento, che può assumere una valenza criminalmente rilevante anche in assenza di un contributo attivo e diretto.
Essere semplicemente presenti sulla scena di un crimine è reato?
Secondo la Cassazione, la semplice presenza può integrare il concorso di persone nel reato se palesa una chiara adesione alla condotta criminale, fornendo stimolo o un senso di maggiore sicurezza all’autore principale del reato. Non è quindi un comportamento sempre irrilevante.
Cosa si intende per concorso di persone nel reato?
Si ha concorso di persone quando più individui contribuiscono causalmente alla realizzazione di un reato. Il contributo può essere materiale (come minacciare la vittima) o anche solo morale (come rafforzare il proposito criminoso di altri).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico. L’imputato non ha specificato quale norma sarebbe stata violata e non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, che avevano già dimostrato in modo logico e congruente il suo contributo attivo al reato di estorsione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VLORE( ALBANIA) il 09/12/1985
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso proposto si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità;
che la norma penale erroneamente applicata non risulta in alcun modo indicata;
che, quanto alla omessa e/o contraddittoria motivazione (deduzione cumulativa, da ritenersi già di per sé generica) il ricorrente non si confronta con l’ampio costrutto argomentativo della sentenza impugnata (pagg. da 4 a 6) laddove, senza incorrere in alcuna evidente illogicità, sono congruamente esposto le ragioni in fatto e in diritto poste a base del giudizio di responsabilit dell’imputato che, lungi dall’avere tenuto un comportamento meramente passivo, aveva, invece, offerto un contributo concorsuale alla realizzazione del contestato delitto di estorsione in più persone riunite non solo nella forma del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, ma anche, in una occasione, con apporto materiale minacciando lui stesso la vittima del reato, così conformandosi ai canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato secondo cui anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del fatto illecito può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2 n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 257979; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465) ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025