Concorso di Persone e Minaccia: la Cassazione Dichiara i Ricorsi Inammissibili
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46255/2023, ha affrontato un interessante caso relativo al reato di minaccia a pubblico ufficiale, offrendo importanti chiarimenti sul concorso di persone nel reato e sull’irrilevanza dello stato d’animo della vittima. La decisione sottolinea come la presenza aggressiva e contestuale di più soggetti sia sufficiente a configurare una responsabilità condivisa, anche quando le parole minacciose sono pronunciate da uno solo di essi.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per aver minacciato alcuni pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, entrambi proponevano ricorso per Cassazione. Le loro difese si basavano su due argomenti principali:
1. Il primo ricorrente sosteneva che le minacce non fossero state realmente idonee a intimidire gli agenti, mettendo in dubbio la sussistenza stessa del reato.
2. Il secondo ricorrente affermava di non aver pronunciato direttamente la frase minacciosa, contestando quindi la sua partecipazione al reato a titolo di concorso di persone.
I ricorsi, in sostanza, miravano a una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio, un’attività che, come vedremo, esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni dei ricorrenti non presentavano vizi logici o giuridici da correggere, ma si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti già compiuto in modo congruo e adeguato dalla Corte d’Appello. La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati sia in materia processuale che di diritto penale sostanziale.
Le Motivazioni: Concorso di Persone e Irrilevanza dell’Intimidazione
La Corte ha smontato le tesi difensive con motivazioni chiare e precise. In primo luogo, ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte ha specificato che, per la configurabilità del reato di minaccia a pubblico ufficiale, è del tutto irrilevante che gli agenti abbiano effettivamente risentito dell’intimidazione. Ciò che conta è l’idoneità oggettiva della condotta a ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, non l’effetto psicologico concretamente prodotto sulla vittima.
Il punto cruciale della decisione riguarda però il concorso di persone. La Corte ha affermato che è irrilevante quale dei due imputati abbia materialmente pronunciato la frase minacciosa. La presenza di entrambi sul luogo e la contestualità delle loro condotte aggressive sono state ritenute sufficienti a configurare una piena corresponsabilità. La presenza del secondo imputato ha, di fatto, rafforzato l’intento minatorio del primo, costituendo un contributo causale alla realizzazione del reato.
Le Conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza hanno importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, si ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Le doglianze devono riguardare vizi di legge o di motivazione, non una diversa interpretazione dei fatti.
In secondo luogo, la decisione consolida l’interpretazione del concorso di persone, specificando che la partecipazione al reato può manifestarsi anche attraverso una condotta non verbale, come una presenza aggressiva e di supporto che rafforza l’azione dell’altro complice. Infine, viene confermato che il reato di minaccia si perfeziona con la condotta idonea a intimidire, a prescindere dal turbamento effettivamente provato dalla persona offesa. A seguito dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, è necessario che l’agente si sia sentito effettivamente intimidito?
No, secondo la Corte è irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell’intimidazione. Ciò che rileva è l’idoneità della minaccia a ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali.
In un caso di concorso di persone, se solo una persona pronuncia la frase minacciosa, anche l’altra può essere condannata?
Sì, la Corte ha stabilito che è irrilevante chi abbia materialmente pronunciato la frase, se la presenza di entrambi gli imputati e la contestualità delle loro condotte aggressive dimostrano una partecipazione condivisa al reato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46255 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto quanto alla idoneità delle minacce ad ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l’irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito dell’intimidazione (motivo di ricorso di COGNOME NOME), mentre con riguardo al concorso di persone, è irrilevante che la frase minacciosa sia stata pronunciata da uno soltanto dei due imputati, considerata la presenza di entrambi e la contestualità delle condotte aggressive (motivo di ricorso di COGNOME NOME);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi nte