Concorso di Persone: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sul concorso di persone nel reato e sui limiti del ricorso per Cassazione. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un gruppo di individui, condannati per aver partecipato a un episodio di violenza collettiva. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riproporre una diversa lettura dei fatti.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di diversi soggetti per un’azione violenta di gruppo, nata nel contesto di una tifoseria. Gli imputati, non accettando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, hanno proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente sulla presunta erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, sostenendo una diversa interpretazione delle dinamiche dell’aggressione e del loro ruolo individuale.
L’Analisi della Corte sul concorso di persone nel reato
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni dei ricorrenti, qualificandole come ‘manifestamente infondate’ e ‘generiche’. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I ricorsi, secondo la Corte, non evidenziavano reali vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitavano a contrapporre una propria ricostruzione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Questo tentativo di sollecitare una ‘diversa valutazione del compendio probatorio’ è inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la propria decisione su tre pilastri argomentativi principali.
Manifesta Infondatezza e Genericità dei Ricorsi
I giudici hanno sottolineato come i motivi di ricorso non si confrontassero adeguatamente con le risultanze istruttorie, in particolare con i filmati e i fotogrammi che avevano permesso di identificare i soggetti e di accertare le loro condotte. La Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato la sussistenza della partecipazione concorsuale, evidenziando come anche le condotte di ‘supporto morale’ all’azione lesiva principale fossero state determinanti per la realizzazione del reato collettivo. Contestare tale valutazione senza indicare specifiche illogicità o violazioni di legge rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
La Prova della Partecipazione Concorsuale
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solida nel dimostrare la partecipazione di ciascun ricorrente. L’azione collettiva, finalizzata all’aggressione violenta contro la tifoseria opposta, era stata provata. Di conseguenza, le condotte dei singoli, anche se non direttamente esecutive dell’aggressione fisica, sono state correttamente inquadrate nell’ambito del concorso di persone nel reato, in quanto hanno rafforzato il proposito criminoso del gruppo.
Altre Censure e Conseguenze dell’Inammissibilità
Anche le ulteriori censure, relative all’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono state giudicate aspecifiche. La Corte d’Appello aveva infatti tenuto conto della gravità dei fatti e dei motivi violenti della condotta, fornendo una motivazione esente da vizi logici. Di fronte all’inammissibilità di tutti i ricorsi, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce con forza che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario contestare la sentenza impugnata su specifici punti di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione, non semplicemente proporre una versione alternativa dei fatti. La decisione conferma che una motivazione adeguata e logica da parte dei giudici di merito sulla sussistenza del concorso di persone nel reato, basata su elementi probatori concreti, è difficilmente scalfibile nel giudizio di legittimità.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti manifestamente infondati e generici. Essi non contestavano vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Come è stato provato il concorso di persone nel reato?
La partecipazione concorsuale è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di filmati e fotogrammi. Questi elementi hanno permesso non solo l’identificazione di alcuni soggetti, ma anche l’accertamento di condotte di supporto morale all’azione violenta principale, sufficienti a integrare la responsabilità a titolo di concorso.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43040 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’ANGELO LODIGIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che tutti motivi sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell’azione collettiva del gruppo di tifosi e la finalità di aggressione violenta contro l’opposta tifoseria con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico contro coloro che si fossero opposti, e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l’identificazione che l’accertamento delle condotte di supporto morale all’azione lesiva posta in essere dal tifoso non identificato;
ritenuto che le altre censure sull’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico e l’omessa concessione delle attenuanti generiche, sono ugualmente aspecifiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (finalità dell’azione violenta), espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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