Concorso di Persone: Anche Agevolare l’Aggressione è Reato
Il concetto di concorso di persone nel diritto penale è fondamentale per attribuire la responsabilità a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un illecito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: per essere considerati concorrenti in un reato non è necessario compiere materialmente l’azione criminosa. Anche una condotta che agevola l’opera altrui o ne rafforza l’intento è sufficiente a integrare la piena partecipazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna in Corte d’Appello di una donna per il reato di lesioni personali aggravate. La sua posizione era peculiare: non aveva partecipato direttamente all’aggressione fisica contro la vittima. Il suo ruolo, secondo i giudici di merito, era stato quello di impedire alla sorella della persona offesa di intervenire per prestarle aiuto.
In sostanza, mentre altri soggetti perpetravano l’aggressione, la sua azione era consistita nel bloccare fisicamente un potenziale soccorritore. La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, l’aveva ritenuta responsabile in concorso di persone. L’imputata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di condanna.
L’Analisi della Corte sul Concorso di Persone
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse aspecifico, basato su mere asserzioni che non spiegavano perché il ragionamento della Corte territoriale fosse errato.
Entrando nel merito della questione, la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente individuato due contributi causali della ricorrente all’aggressione:
1. Impedimento del soccorso: Bloccando la sorella della vittima, l’imputata ha di fatto agevolato l’azione violenta degli altri aggressori.
2. Rafforzamento del proposito criminoso: La sua condotta ha rafforzato la determinazione degli altri aggressori, che si sono sentiti sicuri e supportati dalla sua azione di copertura.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è pienamente in linea con i principi consolidati in materia di concorso di persone, secondo cui è sufficiente un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha argomentato che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, non è indispensabile che ogni partecipe compia l’intera azione delittuosa. È necessario, e al tempo stesso sufficiente, che il concorrente ponga in essere un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del crimine.
Questo contributo può manifestarsi in due modi: attraverso il rafforzamento del proposito criminoso altrui o mediante l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. In questo caso, l’azione dell’imputata ha aumentato concretamente la possibilità che il reato venisse portato a termine con successo, neutralizzando un potenziale ostacolo (l’intervento della sorella della vittima). Di conseguenza, la sua condotta è stata correttamente qualificata come una forma di partecipazione punibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce la portata ampia della responsabilità per concorso di persone. Dimostra che la partecipazione a un reato non si esaurisce nell’esecuzione materiale, ma include qualsiasi condotta che, anche indirettamente, faciliti o renda più sicura la sua commissione.
Questo principio ha implicazioni pratiche significative: chi fa da “palo”, chi distrae la sorveglianza, o, come nel caso di specie, chi impedisce a terzi di intervenire, è penalmente responsabile alla pari di chi compie l’azione principale. La lezione è chiara: la legge non fa sconti a chi, pur non sporcandosi le mani direttamente, contribuisce consapevolmente alla realizzazione di un’attività illecita altrui.
Per configurare il concorso di persone in un reato è necessario partecipare materialmente all’azione principale?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente porre in essere un comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile alla commissione del reato, ad esempio agevolando l’azione degli altri concorrenti o rafforzando il loro proposito criminoso.
Impedire a qualcuno di soccorrere una vittima durante un’aggressione costituisce concorso nel reato di lesioni?
Sì. L’ordinanza conferma che impedire a un terzo di prestare aiuto alla vittima è una condotta che agevola oggettivamente l’azione aggressiva degli altri e rafforza il loro intento, integrando così gli estremi del concorso di persone nel reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. La ricorrente si è limitata a contestare la valutazione dei fatti senza spiegare concretamente perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato, rendendo le sue lamentele delle mere asserzioni non supportate da argomentazioni giuridiche valide.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42188 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
24699/2024 – Rel. Borrelli – Ud. 23.10.2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’imputata per il delitto di lesioni personali aggravate;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dalla Corte di merito – oltre ad essere aspecifico, perché costituito da mere asserzioni che non spiegano perché il ragionamento della Corte di Appello sia errato, è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata – in relazione ai profili sull’incidenza causale e sulla responsabilità concorsuale – è corretta;
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, vagliando gli apporti dichiarat concernenti la fase dell’aggressione, ha motivatamente e correttamente individuato due contributi causali dell’imputata all’aggressione alla p.o., l’uno costituit dall’avere impedito alla sorella di quest’ultima di prestarle aiuto – così di fatt oggettivamente agevolando l’azione eteroaggressiva degli altri nei confronti di COGNOME NOME – l’altro costituito dall’avere rafforzato, con questa azione obiettivamente agevolativa, il proposito criminoso degli altri aggressori, forti del contributo esterno fornito; così argomentando, la Corte di merito ha osservato i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 – 01)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024