Concorso di Persone e Resistenza: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Partecipazione
Il concetto di concorso di persone nel reato è un pilastro del nostro diritto penale, ma i suoi confini possono essere sottili. Quando una semplice presenza si trasforma in una partecipazione punibile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti cruciali, analizzando un caso di fuga in mare e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come qualsiasi contributo attivo, anche non materiale, sia sufficiente a integrare la fattispecie del concorso.
I Fatti del Caso
Tre individui a bordo di un’imbarcazione venivano intercettati in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza, che intimava loro l’alt. Invece di fermarsi, il conducente dell’imbarcazione iniziava una fuga ad alta velocità, dando il via a un inseguimento durato circa 15 minuti. Durante le concitate fasi dell’operazione, un agente riusciva ad abbordare il natante in fuga. A quel punto, l’intero equipaggio si rivolgeva all’operante con atteggiamento aggressivo, costringendolo a considerare l’uso della propria arma di ordinanza per tutelare la propria incolumità. Condannati in primo e secondo grado, i tre imputati ricorrevano in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, la tesi di un’avaria al timone e l’estraneità ai fatti (connivenza non punibile) per due di loro.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la sentenza di condanna della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto le censure proposte meramente riproduttive di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, basate su argomenti logici e sulle convergenti dichiarazioni testimoniali degli agenti operanti.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive, offrendo importanti principi di diritto.
Il concorso di persone e l’esclusione della connivenza
Il punto centrale della motivazione riguarda la configurabilità del concorso di persone per tutti e tre gli occupanti dell’imbarcazione. La difesa sosteneva che due degli imputati fossero meri passeggeri, estranei alla decisione di fuggire del conducente. La Cassazione ha respinto questa visione, valorizzando l’atteggiamento aggressivo mostrato da tutto l’equipaggio nei confronti dell’agente che aveva abbordato il mezzo. Secondo la Corte, per integrare il concorso nel reato è sufficiente “qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo” alla realizzazione del proposito criminoso. L’aggressività mostrata non è stata considerata una mera connivenza passiva, ma un contributo attivo e consapevole che ha rafforzato l’azione di resistenza del conducente e messo in pericolo l’agente.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Un altro motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche su questo punto, la Corte è stata netta. La valutazione complessiva dei fatti, caratterizzati da una condotta reiteratamente minacciosa e aggressiva, e i rischi concreti corsi dagli agenti per la loro incolumità, sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento di tale causa di non punibilità. La pericolosità della fuga e la successiva aggressione verbale hanno conferito al fatto una gravità incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
La logicità delle sentenze di merito
Infine, la Corte ha giudicato infondata anche la tesi dell’avaria al timone, ritenendola illogica. Se il timone fosse stato rotto, l’imbarcazione non avrebbe potuto mantenere l’alta velocità necessaria per la fuga né, tantomeno, questo avrebbe impedito agli imputati di spegnere il motore per fermarsi e sottoporsi al controllo. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche, poiché la Corte di merito aveva motivato in modo completo sia la quantificazione della pena sia il diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di concorso di persone: non è necessaria una partecipazione diretta all’azione principale (in questo caso, la guida del natante in fuga) per essere considerati concorrenti nel reato. Un contributo morale o materiale, come un’azione intimidatoria che supporta e rafforza l’azione del complice, è sufficiente a integrare la fattispecie. La sentenza chiarisce che la linea di demarcazione tra la connivenza non punibile e la partecipazione attiva risiede nella presenza di un contributo causale, anche minimo, alla realizzazione dell’illecito.
Quando un comportamento apparentemente passivo si trasforma in concorso di persone punibile?
Secondo la Corte, ciò avviene quando il comportamento non è di mera conoscenza passiva, ma si traduce in un’azione esterna che fornisce un contributo apprezzabile al proposito criminoso, come nel caso dell’aggressività mostrata verso l’agente, che ha rafforzato la resistenza alla cattura.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ in questo caso?
La Corte l’ha esclusa a causa della gravità complessiva della condotta. Le azioni reiterate, minacciose e aggressive degli imputati hanno esposto gli agenti della Guardia di Finanza a rischi concreti per la loro incolumità, rendendo il fatto incompatibile con il requisito della particolare tenuità.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive in Cassazione per ottenere una revisione della sentenza?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili proprio perché si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di illogicità manifeste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19985 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a OSIO SOTTO il 01/12/1977 NOME nato a MARSALA il 21/10/1995
COGNOME NOME nato a MARSALA il 15/12/1998
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
173/RG. 4563
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti lor rispettivamente contestati;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuti i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi meramente riproduttivi di prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle convergenti dichiar testimoniali degli operanti della Guardia di Finanza esaminati in dibattimento che avevano ricostruito l’intera vicenda delittuosa relativa alla condotta pericolosa tenuta da COGNOME Vito concorso con gli altri ricorrenti presenti nell’imbarcazione, a seguito dell’alt intimato i dalla Guardia di finanza, tale da imporre un inseguimento per 15 minuti con fuga ad alta velocità anche a seguito dell’abbordaggio del brigadiere COGNOME contro il quale tutto l’equipaggio avev inveito tanto da imporgli di prendere la pistola (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sentenz primo grado e pagg. 10 e 11 sentenza di secondo grado);
rilevato che la Corte di appello, con argomenti logici e completi, ha escluso verosimiglianz alla tesi difensiva dando correttamente atto che se il timone della barca fosse stato in ava innanzitutto non avrebbe consentito la velocità assunta per fuggire e comunque non avrebbe impedito di fermarsi per il controllo, così escludendo i presupposti delle scriminanti;
considerato che la ritenuta connivenza non punibile enunciata dal ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata esclusa proprio dall’aggressività mostrata nei confronti dell’operante COGNOME che aveva temuto per la sua incolumità. Infatti, ai fini del concors persone nel reato è sufficiente qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazi dell’altrui proposito criminoso;
rilevato che altrettanto puntuali e non illogici sono gli argomenti adottati dalla Cor merito per escludere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in una valutaz complessiva dei fatti e delle condotte reiteratamente minacciose e aggressive tenute dagli imputati nei confronti degli operanti della Guardia di Finanza esposti a rischi concreti per la incolumità (pag. 13);
ritenuto che anche sul trattamento sanzionatorio, argomentato a pag. 14, le censure sono generiche in quanto sia la quantificazione della pena che il diniego delle circostanze attenua generiche sono stati motivati dalla Corte di merito in modo compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025