Concorso di persone: quando si risponde per il reato più grave del complice?
Il tema del concorso di persone nel reato è uno dei più complessi del diritto penale. Cosa succede se un piano criminale degenera e uno dei complici commette un reato diverso e più grave di quello originariamente concordato? Fino a che punto si estende la responsabilità degli altri? Con l’ordinanza n. 18997/2024, la Corte di Cassazione torna su questo punto cruciale, offrendo importanti chiarimenti sulla prevedibilità dell’evento e sul ruolo del dolo.
I fatti del processo
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Uno dei motivi di ricorso, proposto da uno solo degli imputati, era particolarmente rilevante: si lamentava la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 116 del codice penale, noto come ‘concorso anomalo’.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che il reato più grave commesso (nella fattispecie, una rapina che aveva portato a lesioni) fosse un evento imprevedibile e non voluto, una deviazione dal piano criminoso iniziale. Chiedeva quindi che la sua responsabilità fosse valutata secondo questa norma, che prevede un trattamento sanzionatorio più mite se il reato diverso non era stato voluto, neppure come semplice eventualità.
La decisione della Corte sul concorso di persone
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda il motivo comune, ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti. Se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di vizi giuridici, non può essere messa in discussione.
Ma è sul secondo motivo, quello relativo al concorso di persone, che la Corte offre le riflessioni più interessanti. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, confermando la valutazione della Corte d’Appello. Secondo i giudici, dato il ruolo specifico assunto dal ricorrente nell’episodio e la dinamica complessiva, non era ragionevole considerare la rapina un evento imprevedibile e non voluto.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 116 c.p. e del concetto di dolo. La responsabilità per il reato diverso e più grave può essere esclusa solo se l’evento non è stato voluto ‘neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale)’.
In altre parole, non basta affermare di non aver voluto direttamente il reato più grave. Se il concorrente ha considerato l’evento diverso come una ‘possibile conseguenza ulteriore o diversa’ del piano concordato e ha agito ugualmente, accettandone il rischio, allora ne risponderà a titolo di dolo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’evoluzione dei fatti verso un reato più grave non fosse un’aberrazione imprevedibile, ma uno sviluppo del tutto plausibile e, quindi, prevedibile per chi partecipava all’azione criminale.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: chi partecipa a un’attività criminosa si assume la responsabilità non solo per l’obiettivo pattuito, ma anche per le sue evoluzioni prevedibili. La linea di difesa basata sul ‘non volevo che andasse così’ si scontra con il muro del dolo eventuale e della prevedibilità. La decisione serve da monito: la partecipazione a un reato implica l’accettazione di un rischio che può andare ben oltre le intenzioni iniziali, con conseguenze penali molto serie.
Quando un complice risponde di un reato diverso e più grave di quello concordato?
Risponde quando il reato diverso, pur non essendo direttamente voluto, era una conseguenza prevedibile del piano criminale iniziale e il complice, agendo, ne ha accettato il rischio (configurandosi così un dolo indiretto).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla solo se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Cosa significa che un evento non deve essere voluto ‘neppure sotto il profilo del dolo indiretto’ per escludere la responsabilità ex art. 116 c.p.?
Significa che per non rispondere del reato più grave, il compartecipe non solo non deve averlo voluto direttamente, ma non deve neanche averlo previsto come una possibile conseguenza della sua azione, accettandone il rischio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 ove la Corte ha indicato i plurimi e convergenti elementi probatori attraverso i quali disattendere la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti);
osservato che il secondo motivo proposto nell’interesse di NOME, con cui si lamenta il vizio della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni dolose ai sensi dell’art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con cui la Corte d’appello ha evidenziato come, in virtù del ruolo assunto dal ricorrente nell’episodio delittuoso, non fosse ragionevole ipotizzare che la rapina fosse evento imprevedibile e non voluto (si vedano pagg. 4-5), in aderenza al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, NOME, Rv. 265479-01);
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consiglie COGNOME estensore
Il PresWente