Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nata in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Soveria Mannelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/2/2023 della Corte d’appello di Milano lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 30 ottobre 2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, tra gli altri e a seguito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa (in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, relativo alla cessione in concorso di 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; capo LL) e NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa (in relazione a 6 contestazioni del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, relative a cessioni in concorso di sostanza stupefacente del tipo marijuana; capi DD, EE, FF, GG, HH, LL), ha qualificato il fatto contestato alla NOME ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riducendo la pena inflittale a otto mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, e, per COGNOME, ha escluso la continuazione interna di cui al capo DD e ha ritenuto assorbita l’imputazione di cui al capo FF in quella di cui al capo GG, riducendo di conseguenza la pena inflittagli a due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 11.666,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi, entrambi relativi al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., mediante i quali ha denunciato un vizio della motivazione e l’erronea applicazione di una disposizione di legge penale, a causa della errata considerazione della condotta della ricorrente, che non aveva in alcun modo rafforzato il proposito criminoso del concorrente COGNOME, che avrebbe portato a termine la consegna della sostanza stupefacente indipendentemente dalla presenza della ricorrente, tanto che aveva realizzato altre condotte di spaccio in assenza della stessa, la cui presenza in occasione della realizzazione della condotta di cui al capo LL era del tutto casuale, con la conseguente erronea applicazione dell’art. 114 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche NOME COGNOME, anch’egli mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
3.1. In primo luogo, ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a causa della mancata qualificazione della condotta di cui al capo LL ai sensi di tale disposizione, nonostante la riqualificazione operata in tal senso con riferimento alla posizione della concorrente e coimputata COGNOME, essendo
errata la diversa qualificazione del medesimo fatto per due concorrenti, in quanto gli aspetti sottolineati dalla Corte d’appello per escludere detta riqualificazione in favore del ricorrente, ossia la realizzazione di plurime condotte di cessione di stupefacenti a poca distanza di tempo l’una dall’altra, potevano avere rilevanza nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ma non anche nella qualificazione della medesima condotta.
3.2. In secondo luogo, ha lamentato la mancata riqualificazione anche delle altre condotte contestategli ai sensi della medesima disposizione, ossia l’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, che era stata richiesta con l’atto d’appello e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione insufficiente, priva di considerazione del mancato accertamento degli effettivi quantitativi di stupefacenti oggetto delle condotte contestate.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, sottolineando la rilevanza del contributo causale offerto dalla NOME e la manifesta infondatezza delle doglianze di COGNOME in ordine alla mancata qualificazione della condotta di cui al capo LL ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, stante il diverso ruolo dello stesso rispetto a quello della NOME, e anche delle altre condotte, alla luce delle modalità esecutive delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Il ricorso di NOME è inammissibile a causa della sua genericità e del suo contenuto non consentito.
Con entrambi i motivi, infatti, la ricorrente, propone, in termini generici, senza alcun significativo elemento di novità rispetto all’atto d’appello e omettendo di considerare, tantomeno in modo critico, quanto esposto nella sentenza impugnata, una riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito della propria condotta, che, però, è stata considerata correttamente dalla Corte territoriale, che, nel disattendere la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante dalla partecipazione di minima importanza, ha sottolineato la rilevanza dell’apporto causale fornito dalla ricorrente al trasporto e alla cessione della sostanza stupefacente di cui al capo LL, evidenziando che la ricorrente era assieme al fidanzato COGNOME sulla automobile con la quale venne trasportata la sostanza stupefacente e, una volta scesi dal veicolo, lo aveva accompagnato mano nella mano a consegnare lo stupefacente, per non destare sospetti. Alla luce di tale contenuto della condotta la Corte d’appello ha, pertanto, escluso che il contributo
della ricorrente possa essere qualificato trascurabile o pressoché irrilevante, con la conseguente esclusione della configurabilità di detta circostanza attenuante.
Si tratta di motivazione idonea e logica, mediante la quale è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio secondo cui ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 – 01), motivazione che la ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto, proponendo una diversa considerazione e valutazione della propria condotta, che, però, è stata valutata sulla base di considerazioni logiche, non suscettibili di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Entrambi i motivi del ricorso presentato da NOME COGNOME sono manifestamente infondati.
3.1. La doglianza relativa alla mancata qualificazione della condotta di cui al capo LL ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, benché qualificata ai sensi di tale disposizione per la concorrente nel reato NOME, è manifestamente infondata.
Deve rilevarsi che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato il principio secondo il quale il medesimo fatto storico può essere ascritto a un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo.
In siffatta valutazione, infatti, non assume rilevanza solo il dato qualitativo o quantitativo della sostanza detenuta o ceduta bensì il disvalore complessivo del fatto di reato, delineato dalle modalità dell’azione (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 274961).
In particolare, Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278945 – 01, ha superato il diverso orientamento espresso da Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 – 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l’unicità del reato nel quale concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti, chiarendo che in materia di detenzione e cessione illecite di stupefacenti è ammissibile la configurabilità di diversi titoli di responsabilità relazione a diversi concorrenti, perché dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti; fattispecie che hanno in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale possono distinguersi tra loro per l’atteggiamento psichico di ciascun compartecipe e per alcuni aspetti esteriori, inerenti soltanto alla condotta dell’uno o dell’altro compartecipe; di conseguenza, è ammissibile anche l’affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti, cosicché il medesimo episodio di cessione o detenzione di sostanza stupefacente può essere ascritto a un imputato a norma del comma 1 e a un altro imputato a norma del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quando, ai fini della qualificazione del fatto, rilevi il contesto complessivo nel qual si colloca la condotta, e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo (nel medesimo senso Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, COGNOME, Rv. 283203 – 01).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano ha escluso la qualificabilità delle condotte contestate a COGNOME ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 in considerazione delle modalità esecutive delle stesse, consistenti in plurimi acquisti e cessioni a breve distanza di tempo, e dei quantitativi di stupefacenti emergenti dalle conversazioni telefoniche intercettate, sottolineando che tali circostanze depongono univocamente per una attività di spaccio svolta in modo stabile, con professionalità e una certa organizzazione, sia pure rudimentale.
Per quanto riguarda, in particolare, la condotta di cui al capo LL, contestata anche alla NOME e qualificata nei confronti di quest’ultima ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, come già osservato al par. 2, dalla parte della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità relativa a tale condotta (pag. 10 della sentenza impugnata), si ricava che era COGNOME ad avere i contatti con il fornitore dello stupefacente (COGNOME, che incaricò COGNOME di consegnarla a tale NOME per il corrispettivo di 50 euro) e che fu lo stesso COGNOME a organizzare la consegna, coinvolgendo in tale attività la NOME (invitandola a comportarsi come la sua fidanzata e a camminare mano nella mano
per non destare sospetti), recandosi con la stessa nel luogo dove effettuare la consegna: emerge, dunque, con chiarezza, il diverso ruolo assunto nella vicenda da COGNOME che, oltre a realizzare, nell’arco di pochi giorni, le condotte di cui ai capi DD, EE, GG, HH, aveva un ruolo ben diverso nella distribuzione della sostanza stupefacente rispetto a quello della NOME, in quanto, come evidenziato, aveva il contatto con il fornitore COGNOME, organizzò il trasporto della sostanza da consegnare al suddetto non meglio identificato COGNOME e vi coinvolse la COGNOME, allo scopo di non destare sospetti, cosicché risulta con evidenza l’assai diverso ruolo assunto dal ricorrente COGNOME nella realizzazione della condotta di trasporto e cessione di circa 200 grammi di marijuana di cui al capo LL, che giustifica la diversa considerazione della sua condotta rispetta a quella della NOME, proprio per le modalità e le circostanze dell’azione da considerare nella valutazione di lieve entità del fatto; non vi è, dunque, la errata applicazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 lamentata dal ricorrente, né alcuna contraddittorietà della motivazione, emergendo da questa il diverso rilievo della condotta dei due concorrenti che, pur non comportando, per le ragioni esposte, la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in favore della NOME, ha determinato la diversa qualificazione della condotta per i due concorrenti.
Ne consegue, in definitiva, la evidente infondatezza delle, peraltro generiche (in quanto prive di autentica considerazione della vicenda e del complesso della motivazione della sentenza impugnata), censure sollevate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.
3.2. Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione delle altre condotte ascritte al ricorrente ai sensi della medesima disposizione, ossia dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che a cagione della sua manifesta infondatezza.
La censura, infatti, consiste nella mera asserzione della erroneità di detta mancata riqualificazione ai sensi di detta disposizione delle altre condotte contestate al ricorrente e nella sottolineatura della assenza di sequestri di stupefacenti, disgiunta dalla considerazione del complesso delle condotte e di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale sono state sottolineate la sistematicità della attività di spaccio svolta da COGNOME e l’esistenza di una, pur rudimentale, organizzazione della stessa.
Si tratta di motivazione idonea a escludere la minore offensività delle condotte e a giustificare l’impossibilità di qualificarle ai sensi della disposizione denunciata proprio in ragione della loro non certo modesta offensività, discendente dai quantitativi trattati, dalla sistematicità e dalla organizzazione della attività, che ricorrente non ha considerato, se non con argomenti chiaramente infondati.
Entrambi i ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a cagione della loro genericità e manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17/4/2024