Concorso di persone: passeggero responsabile per la resistenza del conducente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: fino a che punto un passeggero può essere ritenuto responsabile per le azioni illecite del conducente? La pronuncia chiarisce come si configura il concorso di persone nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche quando non si è materialmente al volante.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un errore procedurale. La sua difesa si basava su un punto specifico: a suo dire, la sentenza impugnata lo avrebbe erroneamente identificato come il conducente del veicolo utilizzato per compiere le manovre pericolose che integravano il reato, mentre egli sarebbe stato solo un passeggero. L’appello si concentrava anche sulla valutazione della recidiva, contestando le conclusioni del giudice di merito.
L’Analisi della Corte sul concorso di persone nel reato
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della responsabilità penale, la distinzione tra conducente e passeggero era irrilevante. Leggendo la sentenza d’appello nel suo complesso, emergeva che l’imputato era stato descritto come un soggetto che ‘viaggiava a bordo’ dell’autovettura.
Il punto centrale, secondo la Corte, è che la sua presenza sul veicolo era ‘incontroversa’. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente per affermare la sua corresponsabilità, ovvero il concorso di persone nel reato. Anche se le manovre erano state materialmente eseguite da un’altra persona (il conducente, giudicato separatamente), la presenza consapevole e non dissociata del passeggero lo rendeva partecipe dell’azione criminosa.
La Valutazione sulla Recidiva e il Principio di Legittimità
Oltre alla questione del concorso, il ricorso contestava la valutazione sulla recidiva effettuata dal giudice di merito. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. I giudici hanno sottolineato che la valutazione del giudice di merito era stata esposta con ‘puntuale logicità’ e senza errori interpretativi. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito le decisioni fattuali dei gradi precedenti se queste sono argomentate in modo coerente e logico, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorso si sottraeva a ogni possibile censura.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri. In primo luogo, la presunta violazione procedurale (art. 521 c.p.p.) è stata giudicata ‘manifestamente inconferente’. L’incertezza su chi fosse alla guida non inficiava la solidità del giudizio, poiché l’elemento decisivo era la partecipazione consapevole all’azione illecita. La presenza a bordo durante la fuga e le manovre pericolose è stata interpretata come un contributo causale al reato di resistenza. In secondo luogo, le critiche mosse alla valutazione della recidiva si sono rivelate un tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la responsabilità per un reato può derivare non solo dal compimento materiale dell’azione, ma anche da un contributo morale o fisico alla sua esecuzione. Per chi si trova in una situazione simile, la lezione è chiara: la mera presenza passiva durante la commissione di un reato, senza un’espressa e concreta dissociazione, può essere interpretata come una forma di concorso. La sentenza condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
Essere un semplice passeggero in un’auto esclude la responsabilità per il reato di resistenza commesso dal conducente?
No. Secondo la Corte, la presenza incontroversa sull’autovettura durante la condotta illecita è sufficiente a fondare l’addebitabilità del reato anche al passeggero a titolo di concorso, rendendo irrilevante la distinzione tra chi fosse materialmente alla guida.
Un’incertezza su un dettaglio fattuale, come chi fosse alla guida, può rendere nulla una sentenza?
Non necessariamente. In questo caso, la Corte ha stabilito che tale incertezza non inficia il giudizio, poiché il punto centrale (la presenza e la partecipazione del ricorrente all’azione) era incontestato e sufficiente a giustificare la condanna per concorso nel reato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente inconferenti e si basavano su una valutazione dei fatti (chi guidava) che non era decisiva per il giudizio di colpevolezza. Inoltre, la valutazione del giudice di merito sulla recidiva è stata ritenuta logica e non soggetta a riesame in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 13468/25 – COGNOME NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che la denunziata violazione dell’ad 521 cpp, oltre che manifestamente inconferente, si lega ad un aspetto in fatto (la circostanza che il ricorrente fosse alla guida dell’auto con la quale sono state realizzate le manovre pericolose apprezzate a sostegno della incontestata configurabilità della resistenza ascritta all’imputato quando in realtà era solo un passeggero) che a ben vedere non risulta erroneamente attestata dalla sentenza impugnata (il cui portato complessivo, piuttosto, in più occasioni descrive il ricorrente come soggetto che “viaggiava a bordo” della detta autovettura rndendo evanescente l’incertezza letterale rassegnata dal ricorso) e che in ogni caso non inficia il giudizio reso in relazione alla ritenuta recidiva (unico tema devoluto dal ricorso, in linea con il tenore dell’appello), essendo incontroversa la presenza del ricorrente sulla detta autovettura e dunque la stessa addebitabilità anche a COGNOME della citata condotta, seppur materialmente tenuta dal concorrente separatamente giudicato;
ritenuto per altro verso esposta con puntuale logicità e senza incorrere in erroneità interpretative la valutazione resa sulla rediva dal giudice del merito, tutta volta a disattendere le medesime ragioni di critica oggi ribadite dal ricorso all’esito di un giudizio di merito che, così argomentato, si sottrae a censure prospettabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025