Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10510 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10510 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 17/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma, con permanenza nella abitazione in orario
notturno, in relazione al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo
1).
Secondo la provvisoria incolpazione, l’indagato, in concorso con altri soggetti non ancora identificati, si sarebbe dato alla fuga in modo pericoloso a bordo di una autovettura Maserati (denunciata rubata alcuni mesi prima) a fronte della intimazione dei Carabinieri di arrestare la marcia, così mettendo a repentaglio l’incolumità degli stessi, posto che l’auto impattava contro quella dei militari, nonché di quella degli utenti della strada; avrebbe quindi proseguito la fuga a piedi; nuovamente si sarebbe dato alla fuga alcune ore dopo, sempre a piedi, essendo stato rintracciato da uno degli operanti.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si denuncia erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui all’art. 337 cod. pen.
È stata fatta erronea applicazione dei presupposti applicativi della responsabilità concorsuale, che ha il suo archetipo nell’art. 110 cod. pen., con estensione dell’area della punibilità oltre il confine imposto dalla tassatività della fattispe incriminatrice, pur in mancanza di indici rivelatori di un apprezzabile contributo prestato dal ricorrente all’ideazione, organizzazione ed esecuzione dell’altrui condotta criminosa.
Avendo il Tribunale escluso la ricorrenza di gravi indizi di corresponsabilità del ricorrente nella ricettazione dell’autovettura provento di furto, nonché nella causazione delle lesioni ad uno dei militari, nonché nel possesso di strumenti atti allo scasso, il coinvolgimento di NOME nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato contraddittoriamente ritenuto in ragione della sua mera presenza all’interno del veicolo.
In particolare, nessun elemento – non certo la fuga a piedi subito dopo l’impatto, né quella tentata qualche ora dopo, allorché NOME veniva riconosciuto da uno degli operanti – consente di affermare che il ricorrente avesse svolto attività di istigazione o di rafforzamento dell’intento criminoso del conducente dell’auto in fuga, quando, per sottrarsi al controllo, lo stesso aveva repentinamente invertito la marcia.
2.2. Con il secondo motivo si censura la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, siccome fondata sulle modalità della condotta, in sé non allarmanti, e l’unico precedente specifico a carico dell’agente.
Il procedimento è stato trattato con rito cartolare, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il Tribunale dell’appello cautelare, muovendo dal consolidato principio di diritto per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le molte, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01), ha teorizzato che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura».
L’enunciato non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto.
Ed invero, occorre qui ribadire che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforz l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 – 01).
In termini generali, deve osservarsi che, ai fini della configurabilità del concorso morale, il contributo .del concorrente acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 11).
Alla luce di tali coordinate interpretative, si osserva che, nelle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione di parziale accoglimento dell’appello cautelare, non vi è riferimento alcuno ad un apporto causale rafforzativo del proposito criminoso dell’autore diretto della condotta oppositiva, che ha verosimilmente agito d’impeto, ovvero diretto ad aggravare gli effetti di tale condotta, che sia riferibile al ricorrente.
Non è irrilevante considerare, come sottolineato dalla difesa, che la ritenuta estraneità del ricorrente rispetto alla ricettazione dell’autovettura utilizzata per l fuga, alla causazione delle lesioni personali al carabiniere colpito con lo sportello della stessa auto, nonché al possesso di arnesi atti allo scasso, denota l’assenza
di un contegno attivo dell’indagato; il che definisce un quadro di totale assenza di elementi sintomatici di un effettivo concorso del reato nei termini stabiliti dall giurisprudenza di legittimità.
In particolare, alla fuga del ricorrente dal luogo dell’incidente non può essere attribuita valenza istigatrice o rafforzativa rispetto alla spericolata condotta di guida del conducente della Maserati (rimasto non identificato), trattandosi di una condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato; a maggior ragione alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità concorsuale, può assume la fuga, priva di connotazioni pericolose, intrapresa a distanza di alcune ore dalla commissione del fatto, per sottrarsi al controllo e alla prevedibile cattura da parte del militare che lo aveva riconosciuto.
Dalla erronea applicazione delle norme in tema di responsabilità concorsuale discende l’assenza non rimediabile di elementi significativi di gravità indiziaria.
Si impone, assorbito il secondo motivo, l’annullamento del provvedimento applicativo della cautela personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 16 gennaio 2026 Il Consiglere estensore GLYPH
Il Presidente