Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27827 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 433/2025
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603 e seguenti cod. proc. pen., quanto alla richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale ex art. 603, commi 1 e 3 cod. proc. pen. mediante produzione – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 602, comma 3 cod. proc. pen. – del brogliaccio di ascolto n. 385 del 14/05/2017. Rappresenta la difesa che era stato prestato consenso alla produzione in dibattimento dei brogliacci di ascolto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, redatti dagli organi inquirenti, così da evitare l’espletamento di una perizia volta alla trascrizione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni stesse; la difesa aveva però domandato che l’elenco dei brogliacci fosse integrato con il progressivo n. 835, che però non figura nell’elenco e, quindi, non Ł entrato nel fascicolo dibattimentale.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., quanto alla richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale ex art. 603 comma 1 cod. proc. pen., ai fini RAGIONE_SOCIALE‘escussione del titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta incaricata RAGIONE_SOCIALE‘archiviazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle cliniche, fonte di prova nuova.
Tale prova, secondo il ricorrente, Ł finalizzata ad accertare se davvero – secondo quanto ritenuto in sentenza – TARGA_VEICOLO fosse deceduto prima del suo arrivo in RAGIONE_SOCIALE; risulta indispensabile, allora, verificare se effettivamente sia stata, o meno, eseguita nei suoi confronti una consulenza anestesiologica.
2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.: la Corte di assise di appello avrebbe dovuto assolvere il ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 1 cod. proc. pen., perchØ il fatto non costituisce reato, o perchØ il fatto non sussiste o non Ł stato commesso; in subordine, avrebbe dovuto assolverlo ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
2.7. Con il settimo motivo, si domanda – in via subordinata – il riconoscimento del tentativo o RAGIONE_SOCIALEa desistenza.
2.8. Con l’ottavo motivo, si sostiene l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante prevista dall’art. 577 n. 3) cod. pen.
2.9. Con il nono motivo, viene censurata la scelta di non ritenere applicabile il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., atteso che il titolo di reato Ł mutato improvvisamente, a causa di una scelta riconducibile ad uno soltanto dei correi.
2.10. Con il decimo motivo, si chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen., esperendo il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. in senso piø favorevole all’imputato.
Ricorre per cassazione NOMEXXri, affidandosi a due distinti atti di impugnazione, rispettivamente a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO consta di dieci motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2 cod. proc. pen., per motivazione illogica e contraddittoria e travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove, oltre che per errata applicazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, censurandosi la mancata assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, per non essersi raggiunta la prova certa RAGIONE_SOCIALEa sua colpevolezza.
In un processo per omicidio, occorre che la causa RAGIONE_SOCIALEa morte sia certa e inequivocabilmente dimostrata; la difesa ha sempre sostenuto che il decesso RAGIONE_SOCIALEa vittima fosse ricollegabile alla somministrazione di farmaci, ad opera RAGIONE_SOCIALEa moglie
*NOME*COGNOMEX o, al limite, al soffocamento posto in essere da parte del soloNOMEX; comunque, il certificato di morte reca la dicitura ‘arresto cardiaco’. La Corte territoriale, dunque, inserisce assiomaticamente tre distinte ipotesi, quali possibili cause del decesso RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, così finendo per fondare una condanna all’ergastolo su basi esclusivamente probabilistiche. Presso il Pronto Soccorso del nosocomio catanese, peraltro, sono stati somministrati farmaci quale l’adrenalina e si dato corso a una consulenza rianimatoria, cosa che consente di escludere che NOME fosse già morto, all’arrivo in RAGIONE_SOCIALE; la Corte, sul punto, sostiene che i medici abbiano
redatto un certificato ideologicamente falso, al fine di favorire i familiari.
Noto Ł poi che un soggetto deceduto per asfissia assuma un colorito cianotico RAGIONE_SOCIALEa cute e RAGIONE_SOCIALEe mucose, con abbondanza di macchie ipostatiche e una alterata vischiosità del sangue, che si mostra scuro e abbondantemente raccolto; il soggetto morto per infarto, al contrario, non presenta alcuna caratteristica particolare. In realtà, come sostiene la difesa,
NOME Ł morto in conseguenza di un infarto o arresto cardiaco, provocato dalla eccessiva quantità di sonnifero – addirittura una confezione – somministratagli dalla
NOME (ciò che riporta il collaboratore di giustizia, circa il mancato appannamento degli occhiali, impropriamente ritenuto indizio di già avvenuto decesso, Ł il frutto di una constatazione effettuata da profani); la morte per soffocamento, inoltre, avrebbe dovuto provocare fuoriuscita di feci.
Quanto al veleno che sarebbe stato adoperato, di esso non vi Ł alcuna nozione e non Ł chiaro se il liquido sia stato iniettato solo in parte o per nulla, visto anche che la persona offesa si Ł svegliata e il liquido Ł schizzato in faccia a chi stava facendo l’iniezione. ¨ impensabile, inoltre, che in presenza di tracce evidenti di soffocamento – ossia, in presenza
di una morte sospetta – i medici abbiano omesso di avvisare l’RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ragione RAGIONE_SOCIALEa errata valutazione circa la attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, nonchØ per la mancanza di riscontri esterni alle stesse, dolendosi RAGIONE_SOCIALEa mancata assoluzione del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non essersi raggiunta la prova certa RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza.
3.3. Con il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., per errata applicazione di legge e motivazione contraddittoria e illogica, nonchØ per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova ed errata interpretazione dei fatti, in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta concorsuale del ricorrente, nel reato di omicidio commesso ai danni di NOME.
NOME riesce a fare l’iniezione letale, tanto che il liquido gli schizza in faccia; l’accordo iniziale, al quale NOME era restato estraneo, muta dunque repentinamente, nel momento in cui NOME – munitosi di un’arma – intima a NOME di soffocare la vittima. Non vi Ł prova certa del fatto che NOME abbia tenuto le gambe di NOME, mentre questi veniva soffocato da NOME; sul punto, NOME non Ł preciso, mentre NOME e NOME affermano come NOME si sia limitato a guardare. La NOME, nel corso del dibattimento, ha riferito di non aver mai somministrato sonnifero a NOME, contrariamente a quanto affermato da NOME, il quale ricorda la sedazione RAGIONE_SOCIALEa vittima con una confezione intera di tale sostanza.
3.4. Con il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per errata applicazione di legge e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, con riferimento alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione nei confronti del ricorrente NOMEXXXi, oltre che per motivazione illogica e contraddittoria.
3.5. Con il quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 116 cod. pen., per errata applicazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, con riferimento al mancato riconoscimento del concorso di lieve entità.
3.6. Con il sesto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62bis cod. pen., per errata applicazione di legge e motivazione contraddittoria e illogica. Le circostanze attenuanti generiche svolgono anche la funzione di adeguamento RAGIONE_SOCIALEa pena, rispetto alla effettiva gravità del fatto; negarle significa, in questo caso, punire l’imputato per il solo fatto di essersi difeso nel processo.
3.7. Con il settimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., per errata applicazione di legge e violazione del diritto di difesa, con riferimento al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 22/01/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di primo grado, che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento causa pandemia da Covid-19, avanzata dall’intero Collegio difensivo e conseguente richiesta di declaratoria di nullità di tutti gli atti e le udienze successive, nonchØ RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo e di secondo grado e, comunque, richiesta di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di *NOMENOMEX, rese all’udienza del 22/01/2021, in quanto illegittimamente assunte e utilizzate in violazione del diritto di difesa degli imputati.
Il Tribunale di Catania aveva stipulato con il locale RAGIONE_SOCIALE un protocollo, che prevedeva il rinvio dei processi penali, in assenza di ragioni di imminente prescrizione o concernenti la presenza di misure cautelari; l’aula di udienza, peraltro, era priva RAGIONE_SOCIALEe necessarie condizioni di igiene e sicurezza, tanto che pochi mesi addietro una avvocata era stata ferita da una lastra di marmo. La trattazione del processo, ad onta RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del suddetto protocollo, ha compromesso il fondamentale esame del collaboratore di giustizia; trattasi, inoltre, di una nullità che Ł stata tempestivamente eccepita alla successiva udienza.
3.8. Con l’ottavo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per errata ed illegittima applicazione di legge e motivazione insufficiente, con riferimento al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa impugnazione e conseguente richiesta di dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 21/01/2022, in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di legittimo impedimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato, per conclamato Covid-19 e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 06/2022, per lesione del diritto di difesa, con richiesta di regressione del procedimento al giudizio di primo grado.NOME aveva chiesto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa suddetta udienza, adducendo un legittimo impedimento a comparire e allegando un certificato medico del 20/01/2022, laddove era attestato come egli soffrisse dei postumi di una infezione da Covid-19.
3.9. Con il nono motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per errata applicazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, con riferimento al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise del 22/01/2021, relativa alla nomina del difensore d’ufficio nella persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, avvenuta all’udienza del 22/01/2021 e RAGIONE_SOCIALEa ordinanza del 23/04/2021, per i due imputati NOMEe NOMEX, con riferimento ad altro aspetto rilevante, ossia la incompatibilità del difensore di ufficio nominato per i due imputati, in quanto non avrebbe potuto e dovuto assisterli entrambi, trattandosi di posizioni tra loro incompatibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 106 comma 4bis cod. proc. pen., denunciandosi consequenzialmente la nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa deposizione di NOMENOMEX, degli atti e RAGIONE_SOCIALEe udienze successive e RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 06/2022, nonchØ RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen.
3.10. Con il decimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per errata ed illegittima applicazione di legge e motivazione contraddittoria, con riferimento al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con la quale la Corte di assise ha ritenuto di utilizzare il verbale di interrogatorio del 31/05/2018, reso al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e in fase di indagini da NOME, presente irritualmente all’interno del fascicolo dibattimentale, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 513 cod. proc. pen. e conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALEa utilizzazione RAGIONE_SOCIALEo stesso ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
In occasione RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di giudizio abbreviato condizionato, all’udienza del 08/01/2019, la Corte di assise aveva acquisito i verbali RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del 31/05/2018, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il precedente collegio difensivo aveva formulato la richiesta di rito abbreviato, condizionandola all’espletamento di una perizia, oltre che all’esame del coimputato NOME e al confronto fra questi e l’odierno ricorrente. L’acquisizione dei precedenti verbali, dunque, aveva come fine unicamente quello di valutare l’assenza di mutamenti, nelle nuove istanze di giudizio abbreviato; all’esito di tale esame, però, la Corte ha omesso di estromettere i verbali di interrogatorio resi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare da NOME e NOME*X, con la conseguenza che i verbali resi al Pubblico ministero – sebbene i due imputati si siano poi sottoposti a esame
dibattimentale – sono stati utilizzati e valutati dalla Corte di assise. La difesa, comunque, non ha mai prestato consenso all’ingresso di tali verbali all’interno del fascicolo dibattimentale.
- Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOMEXXXX consta di sei motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (vizi tutti risultanti dal testo del provvedimento impugnato, nonchØ dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalle dichiarazioni di *NOMENOMEX, rese in data 13/05/2024 e 22/01/2021, dalle dichiarazioni di NOMECOGNOMEX, rese in data19/10/2020, dalle dichiarazioni rese da NOME, in data 05/10/2017, 31/05/2018 e 05/07/2021, dalle dichiarazioni rese da NOME,in data06/12/2021, dalle dichiarazioni rese da NOME, in data 04/04/2019, dalle dichiarazioni diNOMEXXi, rese indata 30/04/2021 e dal memoriale di NOMEXXXi in atti).
4.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca ed estrinseca RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da NOME*NOMEX, in merito al contributo di COGNOMEXi nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘evento,ex artt. 192, comma 2, 546, lett. e), 125, comma 3 e 533 cod. proc. pen.
La Corte territoriale si Ł limitata a indicare – senza valutarleadeguatamente – le doglianze RAGIONE_SOCIALEa difesa, in merito a specifiche e concrete incongruenze emergenti dal narrato di NOME; sostiene la difesa che sarebbe stata necessaria una valutazione ben piø rigorosa, considerato il rapporto che esisteva fra NOME e NOMEall’epoca dei fatti e tenendo presente che il primo era strutturalmente inserito all’interno di una compagine mafiosa, mentre l’altra era la compagna di colui che nel ricorso, Ł descritto come un usuraio, anch’egli da tempo vicino a contesti criminali di natura mafiosa. Identico discorso Ł a farsi con riferimento alla valutazione di NOMEX e NOME, stante la carenza di qualsivoglia interesse alla partecipazione all’azione omicidiaria e vista la mancanza di esperienza criminale di NOME e, infine, la non indispensabilità RAGIONE_SOCIALEa sua presenza.
Non emerge una piena conoscenza, da parte del ricorrente, del piano omicidiario ideato e organizzato da NOME e NOME; non vi Ł prova del coinvolgimento di NOME nella fase esecutiva del gesto delittuoso, nØ sono noti i dati costituiti dalla tipologia di sostanza iniettata e dalla dose RAGIONE_SOCIALEa stessa.
4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art.606 comma 1 lett. b)e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erroneaapplicazione degli elementi costitutivi del reato di omicidio, ex artt. 40, 43 e 575 cod. pen., con riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa causa di morte e al nesso di causalità, nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali.
La sentenza di appello, come quella di primo grado, individua presuntivamente la causa RAGIONE_SOCIALEa morte nell’azione congiunta di una iniezione venefica e del soffocamento; la Corte territoriale, però, trascura di chiarire l’efficacia eziologica RAGIONE_SOCIALEa somministrazione di barbiturici e RAGIONE_SOCIALE‘iniezione di sostanza letale e, conseguentemente, il nesso con la condotta ascrivibile a
NOME. La Corte si limita a ritenere la somministrazione di barbiturici inidonea a cagionare il decesso RAGIONE_SOCIALEa vittima, senza neanche considerare tale azione quale concausa RAGIONE_SOCIALE‘evento; ciò deriva dal fatto che la Corte non considera verosimile il dato quantitativo riferito, circa i sonniferi somministrati a NOME, ossia una confezione. Erroneo Ł, sul punto, valorizzare l’avvenuto risveglio di NOME, quale elemento confermativo RAGIONE_SOCIALE‘inidoneità RAGIONE_SOCIALEa somministrazione di sonniferi a provocarne la morte; la mancata
indicazione del nome RAGIONE_SOCIALEa sostanza somministrata, peraltro, non ha consentito ai Giudici di primo e di secondo grado di conoscere l’effettiva capacità letale RAGIONE_SOCIALEa sostanza stessa e di verificare la dose minima occorrente, in vista RAGIONE_SOCIALEa produzione di effetti mortali.
Agli atti, inoltre, manca la prova di un contributo causale volontario riconducibile a
NOME, nell’azione di soffocamento, carenza che si desume anche dalla manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in merito alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di NOMEe al confronto con quelle di NOME, NOMEX e NOMEsul punto.
4.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato di omicidio, con riferimento alla sussistenza del contributo causale e volontario alla verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali.
4.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 114 cod. pen. e, comunque, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, con riferimento alla valutazione del contributo causale di NOME. L’apporto del ricorrente alla causazione del fatto Ł stato del tutto irrilevante; non solo egli non ha preso parte all’ideazione e organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, ma non vi Ł prova di quale sostanza abbia iniettato, nØ del fatto che ne abbia somministrato la dose minima letale e, infine, non si conosce l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa sostanza stessa.
4.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art, 606, comma 1, lett. B) ed e) cod. Proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione di cui all’art. 577 n. 3 cod. proc. pen. e, comunque, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in merito al quantum di pena irrogata.
4.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e, comunque, per mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in merito al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, ex art. 62bis cod. pen.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOMEXXXX, ha presentato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a mezzo dei quali ha dedotto:
a) violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca oggettiva ed estrinseca RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da NOME, quanto alla inoculazione del veleno e in ordine alla sua efficacia letale, oltre che sull’inutilità RAGIONE_SOCIALE‘arma, sull’assenza di minacce e sul contributo di NOME nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘evento ex artt. 192, comma 2, 546, lett. e), 125, comma 3 e 533 cod. proc. pen., deducendosi anche violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
La difesa denuncia inosservanza o erronea applicazione degli elementi costituivi del reato di omicidio, ex artt. 40, 43 e 575 cod. pen., con riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa causa mortis e al nesso di causalità; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali. Trattasi di vizio emergente dal testo del provvedimento impugnato, nonchØ dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalle dichiarazioni di *NOMENOMEX, rese in data
13/05/2024 e in data 19/10/2020, dalle dichiarazioni rese da NOMENOME, rispettivamente risalenti ai giorni 05/10/2017, 31/05/2018 e 5.05/07./2021, dalle dichiarazioni rese da COGNOME in data 06/12/2021, dalle dichiarazioni rese da NOME*COGNOMEX del 04./04/2019, dalle dichiarazioni di COGNOME rese in data 30/04/2021 e dal memoriale di NOMEXXXX in atti;
b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli elementi costituivi del concorso di persone nel reato di omicidio, con riferimento alla sussistenza del contributo causale e volontario alla verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento e, comunque, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali, con riferimento alla valutazione del suo contributo causale nella inoculazione del veleno e durante l’azione di soffocamento. Tale vizio risulterebbe dal testo del provvedimento impugnato, oltre che dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalle dichiarazioni di COGNOME, rese in data 13/05/2024 e 22/01/2021, dalle dichiarazioni di COGNOME, rese in data 19/10/2020, dalle dichiarazioni rese da NOME, in data 05/10/2017, 31/05/2018 e 05/07/2021, dalle dichiarazioni rese da NOME, in data 6.12.2021, dalle dichiarazioni rese da NOME, in data 04/04/2019, dalle dichiarazioni di NOME rese, in data 30/04/2021, e dal memoriale di NOMEXXXXin atti;
c) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, quanto alla valutazione del contributo causale di NOME. Trattasi di vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalle dichiarazioni di inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 114 cod. pen. e, comunque, per mancanza, *NOMENOMEo, rese in data 13/05/2024 e 22/01/2021, dalle dichiarazioni di NOME, rese in data 09/10/2020, dalle dichiarazioni rese da NOMENOME, in data 05/10/2017, 31/05/2018 e 05/07/2021, dalle dichiarazioni rese da NOMECOGNOMEX, in data 6.12.2021, dalle dichiarazioni rese da NOMECOGNOMEX, in data 04/04/2019, dalle dichiarazioni di NOMEXXXX rese, in
data 30/04/2021, e dal memoriale di NOME*XXXXin atti;
d) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione di cui all’art. 577 n. 3 cod. pen. e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, con riferimento all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa mancata sua partecipazione all’azione di soffocamento. Vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, dall’atto di appello dalle dichiarazioni di
*NOME*NOMEX, rese in data 13/05/2024 e 22/01/2021, dalle dichiarazioni di
*NOME*COGNOMEX, rese in data 19/10/2020, dalle dichiarazioni rese da
*NOMENOME, in data 05/10/2017, 31/05/2018 e 05/07/2021, dalle dichiarazioni rese da NOMECOGNOME*X, in data 06/12/2021, dalle dichiarazioni rese da
NOME, in data 04/04/2019, dalle dichiarazioni di NOME, in data 30/04/2021, e dal memoriale di NOMEXXXX in atti;
e) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in merito al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, ex art. 62bis cod. pen., con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua condotta e all’intensità del dolo. Vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla
sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalle dichiarazioni di COGNOME, rese in data 13/05/2024, 22/01/2021, dalle dichiarazioni di COGNOME, rese in data 19/10/2020, dalle dichiarazioni rese da COGNOME, in data 05/10/2017, 31/05/2018 e 05/07/2021, dalle dichiarazioni rese da COGNOME, in data 6.12.2021, dalle dichiarazioni rese da COGNOME, in data 04/04/2019, dalle dichiarazioni di COGNOME rese, in data 30/04/2021 e dal memoriale in atti.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
- Per quanto inerisce alla ricostruzione storica e oggettiva RAGIONE_SOCIALEa vicenda, come ricavabile dalle sentenze di merito, può brevemente precisarsi quanto segue. NOME, soggetto dal passato mafioso poi divenuto collaboratore di giustizia nel febbraio del 2016, si Ł autoaccusato – una volta assunta tale veste RAGIONE_SOCIALE‘omicidio di NOME, fatto per il quale ora si procede; Ł utile sottolineare come si tratti di un dichiarante che si Ł addossato la responsabilità di una nutrita serie di omicidi (ben otto) tra cui appunto quello in danno di NOME, in relazione al quale Ł stato giudicato separatamente ed ha riportato condanna in via definitiva, ottenendo la specifica attenuante RAGIONE_SOCIALEa collaborazione.
NOME ha dunque riferito che – nell’anno 2002 – intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale con NOME e che, unitamente a quest’ultima, assunse la decisione di sopprimerne il marito, il sopra citato *NOMECOGNOMEX. La donna era, infatti, perfettamente consapevole RAGIONE_SOCIALE‘indole criminale RAGIONE_SOCIALE‘amante e RAGIONE_SOCIALEa sua capacità di compiere gesti delittuosi di tal fatta; dolendosi ella dei maltrattamenti a lei asseritamente inflitti dal NOME, ne commissionò l’omicidio a NOME. Questi accettò l’incarico, anche perchØ allettato dalla promessa – quale ricompensa – di una autovettura di valore e di denaro e, quindi, pose in essere un primo tentativo, non andato a buon fine. Trascorso un certo lasso di tempo, NOME decise di passare piø risolutamente all’azione, concordando con l’amante di ammantare l’assassinio quale decesso per cause naturali naturale, anche al fine di non rischiare di provocare conflitti in ambito malavitoso. L’uomo si fece quindi consigliare dal dott. COGNOME (soggetto del tutto ignaro RAGIONE_SOCIALE‘uso al quale sarebbe stata poi destinata tale sostanza) un veleno (segnatamente, un diserbante o pesticida) non rintracciabile tramite autopsia e lo provò su un cane, verificandone l’efficacia letale. Trovandosi in una momentanea condizione di invalidità, essendo egli costretto a deambulare con l’aiuto RAGIONE_SOCIALEe stampelle a causa di un infortunio, si risolse poi a coinvolgere un suo cugino di nome NOMEXXXX; quest’ultimo gli propose, a sua volta, di coinvolgere nella scellerata impresa anche
NOMENOME*.
La sera del 10 dicembre 2002, i tre soggetti attesero il momento propizio sotto casa RAGIONE_SOCIALEa vittima; così la NOME – la quale aveva già provveduto a somministrare del sonnifero a NOME – li fece entrare in casa, stendendosi anche accanto al marito dormiente, in modo da potergli far credere, in caso di suo risveglio, che si stesse realizzando una rapina. NOME, quindi, praticò l’iniezione fatale alla vittima – che veniva nel frattempo tenuta ferma da NOME – servendosi di una grossa siringa (e lo fece anche maldestramente, in quanto parte del veleno gli schizzò in faccia). NOME allora si ridestò, per cui venne condotto in cucina dai correi; qui giunti, infine, NOME gli bloccò le gambe e NOME lo strangolò, servendosi di uno strofinaccio da cucina.
NOME quindi – intrapreso il percorso collaborativo con la giustizia – confessò
l’omicidio, accusando i sopra nominati complici. Quale riscontro RAGIONE_SOCIALEe propalazioni del collaboratore di giustizia, sono state valorizzate RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche e ambientali di univoca significazione: al fine di indurre gli allora indagati a discorrere di accadimenti tanto lontani nel tempo, infatti, la polizia giudiziaria pose sulle rispettive auto dei bigliettini contenenti riferimenti piuttosto espliciti all’omicidio, così da spingerli a scivolare sul discorso. Proprio in una di tali intercettazioni, conversando con tale NOME, NOMEX si disse parecchio preoccupato e affermò chiaramente di aver commesso l’omicidio (il dialogo Ł riportato per esteso nella sentenza impugnata, a pag. 66).
La NOME Ł stata giudicata separatamente, secondo le forme del rito abbreviato ed ha reso dichiarazioni sostanzialmente collimanti con le accuse rivolte da NOME, pur tentando di accreditare un suo diverso ruolo, quanto all’iniziativa omicidiaria (le due versioni, confrontate in sentenza a pag. 75, divergono quanto all’individuazione del promotore, oltre che per ciò che riguarda la ricompensa ottenuta da NOME, il quale aveva fatto riferimento a una autovettura BMW; tali versioni, inoltre, presentanodifferenze anche per quanto attiene alle modalità esecutive: differenze razionalmente ritenute marginali dai giudici di merito).
Anche NOME, ascoltato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incidente probatorio, ha inizialmente reso una piena confessione, salvo in seguito ritrattare e fornire due diverse versioni successivamente ‘limate’, ossia progressivamente improntate ad accreditare tesi a propria discolpa (si veda quanto riportato in sentenza, a pag. 79). NOME, in dibattimento, ha depositato un ‘memoriale’ ed ha reso esame, negando il suo coinvolgimento.
I Giudici del merito – per concludere l’inquadramento del fatto – hanno ritenuto acclarato che la morte di NOME si fosse verificata già prima RAGIONE_SOCIALE‘arrivo RAGIONE_SOCIALEo stesso presso il Pronto Soccorso del nosocomio catanese.
Stante la particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata, si rende anche necessario un breve inquadramento di carattere dogmatico e metodologico.
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, dunque, Ł opportuno premettere – tenuto conto che il difetto Ł comune a piø motivi di ricorso, che denunciano il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione – come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
3.1. Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.
In linea generale, esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, nell’ambito del controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, giacchØ tale attività Ł riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘ iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o non dato conto adeguatamente RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
Con riferimento al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., se Ł vero che esso Ł ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la
decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso dei dati dimostrativi raccolti, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli Ł attribuibile in una valutazione completa del quadro RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l’omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.
Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe farsi carico di una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789).
3.2. Venendo al piø specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» RAGIONE_SOCIALEa motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte RAGIONE_SOCIALEa coordinazione RAGIONE_SOCIALEe proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicchØ nella verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., il compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti; c) nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, in modo da fornire la giustificazione razionale RAGIONE_SOCIALEa scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
3.3. Ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio in esame, Ł indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).
3.4. Va poi osservato che, a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera RAGIONE_SOCIALEa l. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non Ł consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, Ł invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la legge 20 febbraio
2006, n. 46, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchØ gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).
Emergono da una linea critica di carattere unitario e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente il primo e il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 2.1. e 2.2.), nonchØ il settimo,
l’ottavo e il nono motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 3.7., 3.8. e 3.9.), a mezzo dei quali si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, a causa del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 22/01/2021.
4.1. La doglianza, nei termini sopra riportati, Ł stata già ampiamente coltivata dalla difesa in sede di gravame, secondo modalità argomentative del tutto analoghe, rispetto a quelle che connotano le attuali censure. La Corte distrettuale, sul punto specifico, ha però adottato una motivazione del tutto congruente e priva di qualsivoglia profilo di illogicità, ritenendo corretta la decisione di rigetto.
La questione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa doglianza Ł rapidamente riassumibile come segue: uno dei difensori era affetto da Covid-19, ma era in codifesa con altro avvocato, presente all’udienza nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale venne formulata l’istanza di differimento; la discussione del difensore impedito, comunque, Ł stata rinviata ad altra data. Per quanto attiene al rappresentato impedimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato TARGA_VEICOLO, la certificazione sulla quale si fondava la richiesta di differimento attestava esclusivamente la presenza di postumi da Covid-19 e non una patologia al momento ancora in atto, in una fase di virulenza (ciò che, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte, non poteva concretizzare un impedimento avente carattere assoluto).
4.2. Tale apparato motivazionale Ł del tutto coerente con i principi di diritto ripetutamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito come alcun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento debba essere adottato dal giudice, allorquando l’imputato risulti assistito da due difensori e uno soltanto di essi abbia addotto un impedimento legittimo alla comparizione all’udienza (fra tante, si veda Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012, dep. 2013, Berlich, Rv. 254875 – 01; Sez. 3, n. 37422 del 16/03/2017, Marini, Rv. 271239 – 01 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 420ter , comma 5, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui consente il diniego del rinvio richiesto per motivi di salute da uno dei codifensori RAGIONE_SOCIALE‘imputato, allorquando l’altro sia presente in udienza, dato che la predetta disposizione processuale rappresenta il punto di equilibrio fra il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sancito dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e il principio, anch’esso di rango costituzionale, in quanto espresso dall’artt. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo; si vedano anche Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 – 01 e Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01).
4.3. Secondo una relazione di stretta connessione e consequenzialità espositiva, in rapporto alla questione del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di differimento per legittimo impedimento, la difesa ha coltivato il tema RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia *NOME*NOMEX, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 22 gennaio 2021,
regolarmente tenutasi grazie alla nomina di un difensore di ufficio.
Il tema RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un conflitto di interessi, fra le posizioni dei coimputati, Ł stato ben delineato dalla Corte territoriale, la quale ha adottato – anche sotto tale profilo – una decisione che merita di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. ¨ sufficiente, in ordine a tale tematica, operare un richiamo alle regole ermeneutiche da tempo enucleate da questa Corte, la quale ha ripetutamente spiegato come il mero dato oggettivo, costituito dall’assunzione – ad opera del medesimo difensore – RAGIONE_SOCIALEa difesa di piø imputati che presentino una differente posizione giuridica, possa astrattamente integrare una causa di nullità, esclusivamente laddove emerga la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio, per la difesa del singolo soggetto (fra tante, si vedano Sez. U, n. 21834 del 22/02/2007, COGNOME, Rv. 236373 – 01 e Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256448 – 01; nello stesso solco interpretativo si Ł poi posizionata Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273766 – 01, secondo la quale: «L’incompatibilità che a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa difesa di piø imputati a un unico difensore, Ł causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati Ł effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioŁ, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed Ł riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento»; Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H, Rv. 269310 – 01, infine, ha precisato come non basti – ad integrare l’incompatibilità del difensore – la semplice diversità di posizioni giuridiche, o anche di linee di difesa, tra piø imputati, essendo invece necessario che la versione difensiva di uno di essi si ponga in una situazione di stridente e insanabile conflitto, se raffrontata con le dichiarazioni fornite dagli altri assistiti, così venendosi a determinare un contrasto radicale e insuperabile, di tale rilievo da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente incompatibili tra loro).
Nel caso di specie, invece, la difesa si Ł arrestata alla soglia RAGIONE_SOCIALEa semplice contestazione circa la correttezza procedurale di quanto verificatosi, circoscrivendo la propria critica alla apodittica e reiterativa asserzione circa la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe propalazioni del suddetto dichiarante; ha però mancato, tale censura, di esplicitare adeguatamente in cosa – in maniera specifica e concreta – possa essere consistito l’asserito vulnus , per la posizione del singolo assistito e per la possibilità di approntare una efficace linea difensiva. In tal modo, la deduzione rivela una matrice meramente contestativa, sfornita di un apprezzabile substrato contenutistico e non in grado di disarticolare la saldezza RAGIONE_SOCIALEa avversata decisione.
Il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX pone parimenti una questione in rito, concernendo il diniego di ammissione RAGIONE_SOCIALE‘imputato al giudizio abbreviato condizionato e, consequenzialmente, la mancata riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 2.3.).
5.1. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, la Corte di assise – anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria espletata – avrebbe dovuto ammettere il rito alternativo richiesto, che prevedeva la condizione RAGIONE_SOCIALE‘esperimento di una perizia medico-legale sulla vittima ed il confronto fra imputato e collaborante; tale richiesta – secondo la difesa, era stata riproposta negli esatti termini in cui era stata già prospettata, dinanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare. La pena inflitta a NUMERO_CARTA con la sentenza impugnata, quindi, presenterebbe un marcato profilo di illegalità, atteso che l’imputato – a causa del diniego di accesso al suddetto rito alternativo – non avrebbe conseguito il relativo sconto di pena. A
corredo RAGIONE_SOCIALEa censura, quindi, la difesa domanda la restituzione degli atti al Giudice di primo o di secondo grado, ovvero l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo sconto di pena previsto dalla legge.
5.2. Per completezza di esposizione e di analisi, deve precisarsi come la difesa abbia formulato dinanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare – nel corso di due udienze distinte – due richieste di abbreviato condizionato [Ł anche utile sottolineare come vengano in rilievo fatti commessi in epoca antecedente, rispetto all’introduzione del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 438 cod. proc. pen., ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. a) legge 12 aprile 2019, n. 33; quanto alla possibilità di accesso al rito anche per reati puniti con la pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo e, quindi, circa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa antecedente, deve farsi riferimento al criterio intertemporale dettato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 33 del 2019; il rigetto de quo , dunque, origina da una valutazione negativa, in ordine alla inconciliabilità, fra le attività istruttorie invocate e le esigenze di speditezza del rito e non trae spunto, ipso facto , dalla presenza di una contestazione avente carattere ostativo].
Ebbene, le richieste di accesso al rito abbreviato condizionato, formulate nel corso di due distinte udienze preliminari, prospettavano – quali attività condizionanti – due diverse integrazioni probatorie (venivano infatti domandati, rispettivamente, l’esame di NOME e l’esperimento di una perizia, pur in assenza RAGIONE_SOCIALEa riesumazione del cadavere RAGIONE_SOCIALEa vittima). Una volta pervenuto il processo al dibattimento, la difesa ha riproposto la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato; questa volta, però, ha subordinato la domanda – in maniera complessiva – a entrambe le condizioni, nel senso che ha cumulato tra loro gli adempimenti che, precedentemente, avevano formato oggetto di distinte domande di rito abbreviato condizionato. Tale istanza Ł stata qualificata alla stregua di una domanda ‘nuova’, per cui Ł stata giudicata inammissibile, non trattandosi propriamente RAGIONE_SOCIALEa ‘riproposizione’ – negli esatti termini – di una precedente istanza.
5.3. Non vi Ł chi non rilevi come il concetto stesso di ‘riproposizione’ – nella sua portata semantica e letterale, comunemente accettata – postuli l’identità assoluta RAGIONE_SOCIALEe distinte domande, dovendosi inevitabilmente riconoscere alla seconda, in caso contrario, il carattere RAGIONE_SOCIALEa novità rispetto alla precedente. La giurisprudenza, su tale aspetto, si presenta del tutto pacifica, nel ritenere che – nel caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione al rito abbreviato, condizionato al compimento di una integrazione probatoria – affinchØ il giudice di primo grado, nonchØ, eventualmente quello RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, possano essere in grado di esperire un effettivo sindacare di merito, rispetto a detta decisione, Ł indispensabile che venga riproposta al giudice di primo grado, entro lo sbarramento segnato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, la stessa richiesta, negli esatti termini, già oggetto del provvedimento di rigetto (fra tante, si veda Sez. 3, n. 1851 del 02/12/2010, dep. 2011, C. Rv. 249054 – 01, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale: ‹«La facoltà di riproporre, prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata»; così anche Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Carlino Rv. 250232 – 01 e Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 273126 – 01).
Deriva dall’applicazione di tale regola ermeneutica – espressa dalla giurisprudenza di legittimità in assenza di voci dissonanti – la correttezza del rigetto di accesso al rito abbreviato, in presenza di richieste condizionanti di diverso tenore, non in grado di integrare il concetto stesso di riproposizione.
- Con il quarto motivo di ricorso, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOMEX, lamenta il fatto che – una volta che la difesa aveva prestato consenso alla produzione in
dibattimento dei brogliacci RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni – non sia stato unito al fascicolo del dibattimento il progressivo n. 835, pure oggetto di acquisizione concordata (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 2.4.).
Giova rappresentare, però, come la Corte territoriale si sia specificamente confrontata con l’analoga richiesta, proveniente da altra difesa, affermando la presenza – all’interno del fascicolo dibattimentale – del succitato progressivo. Un progressivo che, secondo la Corte, ha inciso anche sull’assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione finale, così risultando definitivamente depotenziata la doglianza difensiva; l’attuale censura, pertanto, non può che essere ritenuta inammissibile per aspecificità e carenza di interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata instaurazione di un diretto confronto con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione aggredita.
7. Il quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 2.5.) inerisce alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, che la difesa intendeva fosse attuata mediante l’escussione del titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta che ha in gestione l’archivio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (soggetto mai identificato); l’attività domandata era finalizzata a chiarire se fosse stata, o meno, mai eseguita una consulenza anestesiologica sulla vittima.
7.1. Va osservato, allora, che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione ora avversata, contraria alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale. Occorre rilevare, infatti, che – nel giudizio di appello – quest’ultima rappresenta un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza RAGIONE_SOCIALE‘indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice di secondo grado, di disporre la rinnovazione, Ł quindi subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga – contro la predetta presunzione – di non essere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presenti nell’incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 – 01). L’esercizio di tale potere, inoltre, Ł affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, COGNOME, Rv. 194487 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018 COGNOME, Rv. 274337 – 01, che ha così statuito: «La mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado»; negli stessi termini si sono espresse Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, COGNOME, Rv. 240995 e, infine, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01, che ha chiarito come possa essere censurata dinanzi alla Corte di cassazione la mancata rinnovazione in appello RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, solo qualora emerga l’esistenza, nella struttura motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, che siano desumibili dal testo del medesimo provvedimento e che attengano a profili di rilievo dirimente, essendo peraltro necessaria la dimostrazione che tali forme di incoerenza argomentativa sarebbero state verosimilmente scongiurate, laddove si fosse provveduto all’assunzione, ovvero alla riassunzione, RAGIONE_SOCIALEe prove invocate).
Costituisce consolidato principio di questa Corte, insomma, ritenere che la omessa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale – nel corso del giudizio di secondo grado – possa integrare violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., esclusivamente in presenza di prove sopravvenute, o scoperte in epoca successiva, rispetto alla sentenza di primo grado, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre l’ error in procedendo Ł configurabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., soltanto nel caso in cui
la prova richiesta e non ammessa, posta a confronto con l’apparato motivazionale addotto a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risulti di valenza decisiva, ossia tale che – se fosse stata esperita – avrebbe potuto disarticolare la struttura stessa RAGIONE_SOCIALEa decisione e, così, condurre a difformi lumi in fase decisoria.
7.2. La Corte distrettuale ha specificamente affrontato la problematica, riportandosi all’ordinanza resa nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza tenutasi in data 08 marzo 2023 (può leggersi il contenuto del provvedimento a pag. 29 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). In breve, la Corte distrettuale ha ritenuto che l’auspicata escussione del soggetto, restato sconosciuto al processo, titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta incaricata RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘archivio, presentasse un profondo tratto di genericità, tenuto conto che RAGIONE_SOCIALEa consulenza non risulta essere stata trovata traccia documentale, talchØ non si intende quale apporto potrebbe dare appunto chi ha la semplice cura RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘archivio che si alimenta dei soli documenti e non di altre prove RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incombente; la difesa, a mezzo del presente ricorso, si Ł limitata, dunque, a riproporre l’istanza, semplicemente contestando la decisione sussunta nella decisione di secondo grado.
Non viene efficacemente aggradita la motivazione che sorregge la decisione, che si presente logica e puntuale e nella quale sono assenti profili di contraddittorietà o incoerenze logiche.
Presentano una evidente matrice comune e, quindi, possono essere affrontati in maniera unitaria, il sesto e il settimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 2.6. e 2.7.), oltre che il primo, il secondo e il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 3.1., 3.2. e 3.3.) e, infine, il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.).
8.1. Va preliminarmente evidenziato come tali censure si sviluppino prevalentemente sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato demandato al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
8.2. Il sesto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO si articola in plurime doglianze, che coinvolgono i differenti profili che – a seguire – vengono partitamente esaminati (trattasi del motivo, di tenore ampio e cumulativo, sopra indicato come 2.6.):
A) si revoca in dubbio, anzitutto, la credibilità del collaborante NOME.
La difesa assume di aver depositato – già nel corso del giudizio di primo grado – una sentenza atta a chiarire la assoluta inattendibilità del propalante, il quale avrebbe anzitutto mutato piø volte versione, nel corso dei diversi passaggi processuali; la genesi del progetto omicidiario riferita da NOME, che questi riconduce a una iniziativa RAGIONE_SOCIALEa NOME,
stanca dei continui maltrattamenti subiti da NOME, non coinciderebbe con quanto da quest’ultima narrato,riportando ella l’iniziativa proprio al dichiarante. NOME riferirebbe in maniera inesatta il tempus commissi delicti , fissandolo a settembre o ottobre del 2002, mentre il fatto risale al 10/12/2002. Il collaboratore di giustizia, inoltre, riporterebbe in maniera divergente – in plurime occasioni – l’entità RAGIONE_SOCIALEa ricompensa conferitagli ad opera RAGIONE_SOCIALEa NOME, per il compimento RAGIONE_SOCIALE‘omicidio; sarebbero riscontrabili, infine, incertezze e incongruenze, circa la conoscenza preventiva del progetto omicidiario.
La censura Ł in parte sovrapponibile al secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivo sopra indicato sub 3.2.), che evidenzia come NOME non sia mai stato preciso e coerente nelle sue dichiarazioni, oggetto anzi di plurime modifiche. Sussisterebbero RAGIONE_SOCIALEe incertezze, infatti, in primo luogo quanto all’entità RAGIONE_SOCIALEa ricompensa offerta per l’uccisione di NOME; sarebbero riscontrabili discrasie, poi, in ordine alle dichiarazioni del collaborante, rispetto ai suoi rapporti con NOME. Vi sarebbero dubbi, infine, quanto alla conoscenza preventiva del progetto omicidiario e in merito all’auto utilizzata dai correi, la sera RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, permanendo incertezze in ordine alla ricostruzione del compimento materiale RAGIONE_SOCIALE‘iniezione, nonchØ quanto alla fase immediatamente successiva.
Oltre a non rilevare le numerose e palesi incongruenze, la Corte territoriale avrebbe sorvolato – prosegue la difesa di NOME – sui motivi di astio e sul desiderio di vendetta, che NOME nutriva nei confronti del ricorrente; ciò sarebbe dimostrato dal contenuto di alcune intercettazioni e, in particolare, del progressivo n. 569 del 15/06/2017 (intercettazione ambientale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di NOMEX, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale la moglie di questi, NOME, afferma che la moglie di NOME gli era infedele e lo aveva tradito con il cugino NOME, conversazione nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale anche NOME descrive la donna alla medesima maniera). Da ciò, dunque, troverebbe origine l’astio di NOME verso NOME e, correlativamente, la volontà del primo di demolire la figura del secondo.
La doglianza viene coltivata anche nell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME (motivo sopra indicato sub 4.1.).
In diritto, giova allora ricordare che – a fronte di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia – occorre saggiarne e attestarne sia la credibilità soggettiva, sia l’attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine, verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest’ultima postula la convergenza RAGIONE_SOCIALEe chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum , nonchØ la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134). ¨ necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente alla constatazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensì incentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità dei dichiaranti, dalla genesi RAGIONE_SOCIALEa loro collaborazione con la giustizia e – in special modo – dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa di una diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che RAGIONE_SOCIALEe dinamiche interpersonali poste a monte degli stessi.
Attraverso la evidenziazione RAGIONE_SOCIALEe specificità – anche, ma non solo di tipo cronologico connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti. L’analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale – fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi
oggettivi raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, in funzione di riscontro. In riferimento a tale ultima tematica, Ł bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) – il giudice Ł chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati:
dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici;
dall’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza RAGIONE_SOCIALEa narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
dalla riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l’altra (cfr. ancora Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che – nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata in correità o in reità – il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logicotemporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato la attendibilità del propalante, sia sotto il profilo soggettivo, sia con riferimento all’aspetto oggettivo. Si Ł dato conto, infatti, RAGIONE_SOCIALEe precedenti condanne riportate da NOME, che hanno visto quale scaturigine proprio le sue dichiarazioni confessorie, passandosi poi a valutarne la affidabilità con riferimento agli specifici accadimenti fenomenici oggetto del presente processo. Si Ł compiutamente scandagliata – per escluderla recisamente – la prospettata eventualità RAGIONE_SOCIALEa presenza di ragioni di rancore, da parte del collaboratore, a carico di NOME. Quanto alla narrazione inerente al fatto omicidiario de quo , l’analisi contenuta nella sentenza impugnata Ł ampia e priva del pur minimo spunto di incoerenza logica.
La Corte di assise di appello si Ł specificamente confrontata, inoltre, con le asserite aporie esaltate dalla difesa, ritenendole non in grado di minare la complessiva saldezza del ricordo (il riferimento Ł qui alle lievi distonie esistenti, nei vari racconti, circa la collocazione temporale del fatto, giustamente reputata spiegabile in ragione del lungo arco temporale trascorso). Provato per tabulas , inoltre, Ł il fatto che NUMERO_CARTA abbia ricevuto dalla
TARGA_VEICOLO quantomeno una autovettura. Le doglianze difensive, sul punto, si rivelano dunque generiche e prive RAGIONE_SOCIALEa capacità di demolire l’impianto accusatorio; la Corte di assise di appello, comunque, ha specificamente dialogato con tutte le censure proposte in sede di
gravame, superandole con argomentazioni del tutto prive di contraddizioni.
B) Viene poi aggredita la ritenuta attendibilità RAGIONE_SOCIALEa coimputata NOME, evidenziandosi la inesistenza di riscontri esterni, rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rese. I dubbi inerenti alla posizione di quest’ultima atterrebbero – in ipotesi difensiva – sia al ruolo rivestito dalla donna, nell’ambito del progetto omicidiario, sia al dato RAGIONE_SOCIALEa preliminare somministrazione alla vittima, da parte sua, di una intera confezione di sonnifero; non vengono tralasciate dalla difesa, poi, le modalità di effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘iniezione e la presenza RAGIONE_SOCIALE‘arma all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione. Quanto alla descrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di soffocamento, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa NOME non coinciderebbe con quella di NOMEX e, comunque, risulterebbero del tutto carenti i riscontri esterni.
La doglianza presenta, in primo luogo, un forte contenuto di genericità, in quanto si taccia di non credibilità le dichiarazioni (confessorie ed eteroaccusatorie) rese dalla NOME, senza però riuscire a isolare un aspetto specifico, veramente atto a integrare uno dei vizi di legittimità rientranti nella rosa di quelli tipizzati dall’art. 606 cod. proc. pen. La contestazione, inoltre, auspica niente altro, se non il compimento di una operazione di rivalutazione fattuale, ossia la realizzazione, come detto, di una attività interpretativa avulsa dal giudizio di legittimità.
Le due Corti di merito – ad onta dei rilievi mossi dalla difesa – hanno infatti adeguatamente saggiato la credibilità RAGIONE_SOCIALEa TARGA_VEICOLO (condannata per questo fatto, con sentenza ormai passata in giudicato); le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputata, quindi, sono state reputate anzitutto collimanti con il narrato del NOME, quantomeno con riferimento al nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEe vicende oggetto del processo (trattasi di dichiarazioni, dunque, in grado di costituire un formidabile riscontro esterno, rispetto alla ricostruzione proveniente dal collaboratore). Non minano la attendibilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarante – secondo la sentenza impugnata – alcune discrasie, riscontrabili rispetto alla narrazione operata da NOME (vengono in rilievo, infatti, esclusivamente divergenze inerenti al proprio ruolo nella vicenda omicidiaria).
La Corte di assise di appello, peraltro, si Ł anche fatta carico di enucleare i punti del narrato RAGIONE_SOCIALEa NOME qualificabili come frutto di reticenza o di una volontà autodifensiva, volta a sminuire l’importanza del proprio contributo causale; e così, isolando tali segmenti RAGIONE_SOCIALEa narrazione, la Corte ha valutato come complessivamente credibile la ricostruzione resa dalla NOME stessa, facendo ricorso al criterio di giudizio RAGIONE_SOCIALEa cd. valutazione frazionata (in ordine alla piena ammissibilità di tale approccio interpretativo, Ł sufficiente richiamare, fra tante, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale: «¨ legittima la valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessario e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità RAGIONE_SOCIALE‘intero racconto»).
C) Ulteriore censura difensiva, pure contenuta nel medesimo motivo, Ł quella incentrata sulla valenza da riconnettere alla ritrattazione di NOMEX. Precisa la difesa, sul punto, come si tratti di fatti risalenti a oltre venti anni addietro e, inevitabilmente, il relativo ricordo non possa che essere divenuto evanescente, nella mente di coloro che li riportano. Il racconto piø veritiero reso da NOMEX, quindi, Ł secondo la difesa certamente l’ultimo, ossia quello confermato da NOME e da NOME.
Nella giurisprudenza di questa Corte, però, Ł ripetuta e non contrastata l’affermazione
per cui le dichiarazioni confessorie – successivamente ritrattate -possono essere poste a base del giudizio di colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi in base ai quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Allorquando tale indagine – ovviamente estesa alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio conoscitivo processuale – non conduca, ad onta RAGIONE_SOCIALEa avvenuta ritrattazione, alla smentita RAGIONE_SOCIALEe originarie ammissioni di colpevolezza, non potrà allora che riconnettersi alla confessione la valenza probatoria idonea alla formazione del convincimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 34356 del 20/06/2024, T., Rv. 286996 – 01; Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 26474601; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 240114-01).
Facendo buon governo di tali principi di diritto, la Corte territoriale ha preso in considerazione l’interno percorso dichiarativo di NOMEX, partito con una piena confessione degli addebiti e poi dipanatosi sul crinale RAGIONE_SOCIALEa progressiva ritrattazione, in un insistito tentativo di edulcorare la propria posizione. La originaria dichiarazione autoaccusatoria resa in sede di incidente probatorio, però, Ł stata valutata come lineare e completa, oltre che combaciante con le versioni rese da NOME e NOME.
Il giudizio di credibilità RAGIONE_SOCIALEa prima confessione, quindi, Ł il frutto di una valutazione globale del compendio probatorio disponibile, completato non solo dalle suddette fonti dichiarative, ma anche dagli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, che la Corte territoriale – senza venire in ciò smentita dalla difesa – ha valutato alla stregua di elementi di basilare rilievo. La doglianza difensiva, in definitiva, Ł meramente avversativa e solo volta a invocare, ancora una volta, una diversa rilettura degli atti e la formulazione di un nuovo giudizio di merito.
D) Viene riproposta, all’interno RAGIONE_SOCIALEo stesso motivo, la già dedotta questione attinente all’autoria mediata per stato di necessità e il tema del costringimento psichico ex art. 54 terzo comma cod. pen., nonchØ la possibilità di ritenere sussistente la connivenza punibile. Al momento del risveglio di NOME, sottolinea la difesa, NOME impugnava una pistola, che avrebbe adoperato per costringere NOME e NOMEX a completare l’opera omicida.
Ma anche sul punto, la Corte distrettuale ha ben spiegato come vi fosse piena condivisione del progetto omicidiario, da parte di tutti i correi ed ha precisato come – al venefico RAGIONE_SOCIALEa capiente siringa; allorquando uno schizzo di sostanza gli aveva inavvertitamenteattinto il viso, egli si era recato in bagno per lavarsi e, nel contempo, la risveglio di NOME – il NOME avesse già quasi interamente iniettato il contenuto NOME aveva recuperato una vecchia pistola appartenente al compagno, consegnandola poi a NOME.
I Giudici di appello precisano come non vi sia traccia di minacce o coartazioni, tali da consentire di ipotizzare che alcuno si sia reso autore mediato del fatto, ovvero abbia agito perchØ a ciò costretto da uno stato di necessità. Oltre alle fonti dichiarative, che sul punto sono di univoca significazione, Ł rimasto del resto intonso l’ulteriore argomento logico adoperato dalla Corte territoriale: laddove TARGA_VEICOLO avesse ravvisato la necessità di mantenere una piena e incontrastata signoria sulla situazione e, dunque, di imporre mediante l’utilizzo di un’arma – in quanto temporaneamente invalido e costretto all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe stampelle – la propria volontà ai sodali (che la difesa pretende esser restati ignari RAGIONE_SOCIALEa sua intenzione assassina) non avrebbe avuto la pur minima difficoltà a reperire autonomamente una pistola e, quindi, condurla con sØ sul luogo del crimine, senza alcuna necessità di attendere il repentino e inatteso ausilio fornito dalla TARGA_VEICOLO.
Un argomento che, all’esito RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive (tutte confutative e fattuali) Ł restato insuperato nella sua granitica validità concettuale e che, saldandosi con il materiale dichiarativo disponibile, elide alla radice la proponibilità RAGIONE_SOCIALEa tesi alternativa sopra riassunta. E) La difesa torna, poi, sulla fase RAGIONE_SOCIALE‘accesso presso il reparto di Pronto Soccorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sul tema concernente la causa RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa persona offesa. Non vi sarebbe certezza – attenendosi alla tesi prospettata nell’impugnazione – circa il fatto che NOME sia morto a causa del soffocamento. La doglianza Ł reiterata – in termini del
tutto analoghi – nel primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME e nel secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sempre proposto nell’interesse di NOME, oltre che in sede di motivi nuovi, redatti dall’AVV_NOTAIO, ancora per NOME [motivi sopra indicati sub 3.1. e 4.2., oltre che al par. 5, sub a)].
La critica difensiva scaturisce dal fatto che le sentenze di merito si esprimono – in ordine al nesso causale, fra le varie tipologie di azione eterolesiva poste in essere dai correi e il decesso RAGIONE_SOCIALEa vittima – in termini latamente probabilistici. Sarebbe a dire che vengono posti alcuni ancoraggi sicuri, che inequivocabilmente riconducono l’omicidio agli imputati, quali la (incontestata) presenza degli stessi presso l’abitazione di NOME, la notte del fatto, nonchØ l’utilizzazione di una siringa e, infine, il soffocamento. Sulla posizione di NOME e NOME, inoltre, grava – e viene coerentemente bene evidenziata dalle Corti territoriali – la regola logica secondo la quale sarebbe stato del tutto incongruo, da parte di NOME (soggetto ben avvezzo al crimine), recarsi nottetempo a commettere un omicidio, in casa RAGIONE_SOCIALEa vittima, accompagnandosi a due soggetti ignari, così ovviamente esponendosi agli enormi rischi che questa soluzione avrebbe comportato. Quanto a NOMEX, di fondamentale rilievo viene ritenuta, infine, la conversazione intercettata in data 21 maggio 2017.
Ferma la straordinaria attitudine evocativa di tali elementi, i Giudici di merito concludono nel senso che la morte di NOME possa esser ricondotta all’avvelenamento mediante inoculazione del veleno indicato dal dottore amico di NOME, ovvero alla successiva azione di strangolamento, o infine alla sinergia tra i due fattori. Secondo la Corte di assise di appello, la scelta fra le tre possibilità (che vengono tra loro poste, si ribadisce, secondo una relazione tanto di alternatività, quanto di convergente efficienza) risulta sostanzialmente irrilevante, in quanto tutte le cause suddette sarebbero parimenti riconducibili all’azione degli imputati; in assenza di qualsivoglia fattore esterno sopravvenuto o preesistente, di derivazione organica o eterodiretta, il meccanismo causale sarebbe comunque da ricondurre, dunque, alla determinazione e alla attuazione da parte degli imputati.
Tale impostazione, oltre ad essere espressiva di un completo e puntuale confronto con gli elementi di valutazione e conoscenza uniti all’incarto processuale, Ł anche del tutto combaciante con le regole ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità. E infatti, nei reati di danno a forma libera, allorquando siano prospettabili plurime ipotesi tra loro alternative – in punto di ricostruzione del nesso causale, tra la condotta e l’evento – non merita alcuna censura la decisione mediante la quale si affermi la sussistenza del nesso causale, tra determinate condotte e l’evento, senza precisare quale tra esse abbia assunto una efficacia preponderante, nel caso in cui identiche siano le conseguenze giuridiche dall’una o dall’altra derivanti. Nell’analizzare la problematica RAGIONE_SOCIALEa causalità, infatti, la riconducibilità di un evento ad una data condotta deve essere reputata sussistente, anche nel caso in cui le prove emerse non consentano di chiarire minuziosamente ogni frammento RAGIONE_SOCIALEa concatenazione causale, così da autorizzare la possibilità di configurare sequenze
alternative di produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento; ciò a patto, naturalmente, che ognuna di tali filiere causali appartenga a un meccanismo comunque ricollegabile al soggetto attivo e sia possibile escludere recisamente l’incidenza di sequenze eziologiche indipendenti (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 5306 del 12/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272606 – 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266858 – 01; Sez. 1, n. 25917 del 12/02/2004, COGNOME, Rv. 228239 – 01 Sez. 4, n. 2650 del 31/01/1995, COGNOME, Rv. 201422 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 16318 del 13/03/2024, P., Rv. 286353 – 01, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale: «In tema di omicidio, ove la morte RAGIONE_SOCIALEa vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale RAGIONE_SOCIALE‘agente, l’imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa persistenza RAGIONE_SOCIALEa volontà omicidiaria per tutto l’iter RAGIONE_SOCIALEa condotta, fino all’ultimo atto causalmente collegato al decesso RAGIONE_SOCIALEa vittima»).
F) Si sostiene, infine, l’esclusione del concorso materiale e morale a carico di NOME, il quale avrebbe addirittura tentato di scappare. Trattasi di una critica fattuale e reiterativa, che si arresta alla soglia del mero auspicio di una rivalutazione dei fatti, invocando nuovamente un diretto confronto di questa Corte con gli atti; resta assente, dunque, un concreto dialogo con il complessivo contenuto argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
8.3. Il settimo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO auspica il riconoscimento, a carico di NOMEX, RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi del tentativo, ovvero RAGIONE_SOCIALEa desistenza (motivo sopra indicato sub 2.7). La doglianza – proposta negli esatti termini in sede di gravame – Ł stata colà giustamente reputata priva di un reale contenuto sostanziale, stante la condotta serbata dall’imputato, dalla quale i Giudici di merito hanno desunto la sussistenza di un suo pieno concorso morale e materiale nel fatto omicidiario; trattasi, in definitiva, di un soggetto che si Ł inserito a pieno titolo nel meccanismo deterministico RAGIONE_SOCIALE‘evento mortale, offrendo secondo quanto adeguatamente sottolineato dalla Corte territoriale – un efficiente contributo causale.
8.4. Il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, entrambi nell’interesse di NOME, oltre che il secondo, il terzo e il quarto dei motivi nuovi redatti dall’AVV_NOTAIO, ancora per NOME, deducono non esser stato chiarito il dato RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale RAGIONE_SOCIALE‘apporto di quest’ultimo e non esser stato precisato se – eliminandone la condotta – l’evento si sarebbe o meno realizzato ugualmente [motivi sopra indicati, sub 3.3. e 4.3., oltre che al par. 5, sub b), c) e d)].
In ipotesi difensiva, dunque, non vi sarebbe prova circa la efficacia letale RAGIONE_SOCIALEa sostanza iniettata a NOME, così come alcuna nozione si sarebbe acquisita, in ordine alla dose minima necessaria per la produzione di tale effetto. Tale dato sarebbe stato da accertare, prosegue la difesa, in considerazione del fatto che – secondo quanto riferisce la NOME la vittima si risvegliò appena inserito l’ago; secondo NOME, peraltro, arrivarono RAGIONE_SOCIALEe gocce in viso a NOME, cosa che Ł possibile solo laddove non si riesca a iniettare il liquido in modo corretto. A ciò si dovrebbe aggiungere, secondo il ricorrente, il fatto che NOME non prese parte alle fasi ideativa e organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, al quale non fornì
alcun ausilio; egli, inoltre, appena effettuata l’iniezione, scappò svegliando NOME. La morte da soffocamento – conclude la difesa – non può escludersi sia stata agevolata dalla somministrazione di barbiturici, fatto avvenuto all’insaputa di NOME.
Nel rispondere alle doglianze di analoga natura, formulate in sede di gravame, la Corte territoriale ha ricordato, in primo luogo, trattarsi di reato commesso da piø soggetti in concorso tra loro, figura dogmatica la cui configurabilità postula solo che – in forza del dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. pen. e in virtø RAGIONE_SOCIALEa funzione estensiva cui tale norma adempie – si
possa attribuire tipicità a comportamenti che abbiano, in qualsiasi modo, contribuito alla realizzazione collettiva del fatto.Lo stesso codice, del resto, con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa minima partecipazione al fatto, ammette la possibilità di condotte non condizionali, non potendosi certo considerare quale condizione indispensabile per la realizzazione del reato una attività di minima importanza. In tale prospettiva, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del concorso, deve ritenersi sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriormente percepibile, che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE‘opera degli altri concorrenti. Per configurare il concorso di persone nel reato, dunque, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato. Tale circostanza deve ritenersi sussistente ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino – secondo un giudizio improntato al criterio RAGIONE_SOCIALEa prognosi postuma integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati.
Tanto giustamente chiarito, la Corte territoriale si Ł attentamente confrontata con le deduzioni difensive, precisando che:
-il progetto omicidiario prevedeva la somministrazione del pesticida o diserbante (come già detto, comunque, di un materiale non rilevabile all’esito di una eventuale autopsia), secondo il suggerimento proveniente dal dott. COGNOME;
come riferito da NOME, NOMEX e NOME, fu proprio NOME, ben conscio RAGIONE_SOCIALE‘intenzione omicida, a praticare l’iniezione, mentre NOMEX teneva fermi i piedi RAGIONE_SOCIALEa vittima;
successivamente, fu NOME a occuparsi di tenere fermo NOME, mentre questi veniva soffocato con uno straccio da cucina.
Tale ricostruzione storica e oggettiva, argomentata in maniera logica e puntuale dai Giudici di merito, peraltro con doppia conforme decisione, non viene minimamente scalfita dalle argomentazioni spese dalla difesa, che si limitano ad auspicare una pura e semplice rivisitazione del materiale probatorio disponibile.
8.5. Con il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME ci si sofferma sul tema del mancato riconoscimento, a tale imputato, RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. (motivo sopra indicato sub 4.4.)
8.5.1. In punto di diritto, pare allora utile ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidata, nel ritenere applicabile l’art. 114 cod. pen., laddove l’apporto del correo risulti concretamente tanto lieve da apparire – nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa peculiare relazione eziologica instauratasi – quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, NOME COGNOME, RV. 251223). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante RAGIONE_SOCIALEa minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non Ł sufficiente una minore efficacia causale RAGIONE_SOCIALE‘attività prestata da un correo, rispetto a quella realizzata dagli altri; Ł essenziale, invece, che il contributo rivesta una valenza causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare del tutto trascurabile, nell’economia generale RAGIONE_SOCIALE‘ iter criminis (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037;Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero di carattere accessorio, nel generale quadro realizzativo del reato (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 253091).
8.5.2. Tale essendo la cornice teorica di riferimento, può precisarsi come nel caso di specie il giudice di appello – esponendo un ordito motivazionale adeguato e coerente, oltre che condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado – abbia evidenziato le
ragioni specifiche, in forza RAGIONE_SOCIALEe quali il ruolo di NOME non possa essere ritenuto marginale; la Corte ha precisato, altresì, le ragioni in base alle quali la richiesta difensiva, finalizzata all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., debba essere disattesa.
La Corte distrettuale, infatti, ha chiarito come il complesso degli elementi probatori disponibili, versati nell’incarto processuale, conduca alla univoca conclusione RAGIONE_SOCIALEa piena e paritaria efficienza causale RAGIONE_SOCIALE‘apporto di ciascun correo, rispetto alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento, non essendo emersi elementi atti a colorare di marginalità o scarsa rilevanza il contributo di alcuno. Il tutto evidenzia l’esistenza di un contributo concreto e significativo anzi, fondamentale – nel dipanarsi RAGIONE_SOCIALEe fasi ideativa e organizzativa del gesto delittuoso, che la Corte territoriale ha giustamente ritenuto nØ accessorio, nØ marginale, rispetto alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘evento.
Il nono motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 2.9) e il quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.5.) sono tra loro sovrapponibili, atteso che si dolgono del mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
9.1. La difesa di NOME, in particolare, evidenzia come questi si sia diretto verso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa NOME, con il solo intento di incutere timore in NOME, ma certamente non con il proposito di commettere un assassinio; in ipotesi difensiva, infatti,
NOME aveva rivelato al ricorrente esclusivamente tale intenzione, o al massimo quella di porre in essere una rapina.
Il titolo di reato – una volta all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione – sarebbe mutato radicalmente, a causa RAGIONE_SOCIALE‘azione autonoma posta in essere ad opera di uno dei concorrenti e, così, sarebbe trasmodato in omicidio all’insaputa del NOME. Segnatamente, la difesa ricollega tale preteso stravolgimento del programma originario alla improvvisa comparsa, sulla scena del delitto, di una pistola, RAGIONE_SOCIALEa quale NOME nulla avrebbe mai potuto sapere. Trattasi dunque, secondo il ricorrente, di un elemento sintomatico del fatto che l’esito diverso rispetto all’azione originariamente ideata – non fosse in alcun modo prevedibile, da parte di chi aveva condiviso esclusivamente la prospettiva RAGIONE_SOCIALEa realizzazione del reato meno grave.
9.2. La doglianza difensiva, in realtà, rampolla dal fatto che NOME ha, in un primo momento, reso una piena confessione in sede di incidente probatorio, rilasciando dichiarazioni che – almeno nelle linee essenziali – combaciavano con quelle promananti dal collaboratore di giustizia NOME e RAGIONE_SOCIALEa NOME e divergendo da queste, invece, soltanto per due particolari, ossia:
l’essere inavvertitamente finito del veleno sul viso di NOME;
l’essersi dato alla fuga, una volta praticata l’iniezione.
Attenendosi a tale prima versione confessoria, NOMEX era perfettamente a conoscenza del progetto omicidiario ideato e organizzato, in primis , dai due amanti
NOME e NOME, progetto al quale avevano tutti prestato adesione; la NOME, in esecuzione del piano, avrebbe dunque favorito l’ingresso nell’abitazione del gruppo di correi; NOME avrebbe proceduto a iniettare il veleno e, infine, NOME avrebbe completato l’opera, strozzando NOME. In seguito, NOME ha mutato la rotta RAGIONE_SOCIALEe proprie dichiarazioni, offrendo altre due versioni RAGIONE_SOCIALE‘accaduto – in sede di udienza preliminare e, infine, nel corso del dibattimento – e, quindi, progressivamente addolcendo la propria posizione.
9.3. ¨ utile ricordare, anzitutto, come – ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione – la struttura giustificativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello si vada a saldare con quella
di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando – come nel caso in esame – i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Ciò doverosamente ricordato, va detto subito che la sentenza impugnata – in uno con quella del Tribunale con la quale costituisce una “doppia conforme” – risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. La Corte di assise di appello, infatti, affronta specificamente la dedotta questione, con motivazione congruente e lineare, perfettamente adesiva alla struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado.
Inoltre, tale struttura motivazionale non Ł certo apparente, nØ “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e RAGIONE_SOCIALE‘asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Tale modo di procedere trasformerebbe, però, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità, RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
9.4. Essendovi una doppia conforme affermazione di responsabilità, inoltre, la difesa avrebbe dovuto confrontarsi specificamente anche con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, che invece non Ł stata efficacemente attaccata dai motivi di gravame. A ciò si aggiunga che la ricostruzione degli avvenimenti fenomenici in ordine ai quali si procede, che consente di escludere l’istituto del concorso anomalo e di ritenere credibile la iniziale confessione di NOMEX e le ricostruzioni di NOME e NOME, Ł sorretta da una complessiva motivazione puntuale e priva del pur minimo spunto di illogicità.
Quanto alla valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa confessione e RAGIONE_SOCIALEa ritrattazione, Ł utile il richiamo al principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 34356 del 20/06/2024, T., Rv. 286996 01, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale: «In tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione» (sulla medesima direttrice interpretativa si era posta Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 240114 – 01).
Il motivo, in conclusione, Ł da disattendere.
- Il decimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOMEX (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 2.10), il sesto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME
(motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.6), il sesto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 4.6) e, infine, la quinta censura prospettata in sede di motivi aggiunti dall’AVV_NOTAIO in difesa di NOME [si veda in parte narrativa, par. 5, sub e)] attengono tutti al tema RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche; trattasi di doglianze che si snodano secondo una linea unitaria e che, dunque, possono essere affrontate congiuntamente.
10.1. La difesa di NOME ha fondato la richiesta sul presupposto che il ricorrente non abbia partecipato all’azione di soffocamento RAGIONE_SOCIALEa vittima e, successivamente, abbia domandato perdono ai familiari RAGIONE_SOCIALEa stessa; tale condotta collimerebbe – stando all’impugnazione – con il fatto che NOME, durante l’azione omicida, si sia dato alla fuga. In definitiva, le generiche sarebbero state da concedere – in ipotesi difensiva – in considerazione RAGIONE_SOCIALEa reale incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente sul fatto reato commesso, nonchØ in ragione RAGIONE_SOCIALEe modalità del suo agire.
La difesa di NOMEX sottolinea, invece, trattarsi di una persona che non ha commesso ulteriori reati, che ha sempre osservato una corretta condotta di vita e che ha lavorato onestamente, mostrando un reale ravvedimento all’indomani dei fatti e, quindi, reinserendosi fattivamente nella società.
10.2.Si Ł in presenza di censure dal marcato tenore aspecifico e reiterativo, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato – anche ai fini indicati dall’art. 133 cod. pen. – le caratteristiche del fatto e la personalità dei soggetti. Dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in ogni caso, emergono tutti gli elementi forza dei quali la Corte distrettuale ha esercitato i propri poteri, in sede di quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
Va sottolineato, quanto alle circostanze attenuanti generiche, come il ricorso non riesca a indicare alcun elemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata. L’attenuazione RAGIONE_SOCIALEa pena scaturente da tale riconoscimento, però, deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale e storico, o anche ad aspetti RAGIONE_SOCIALEa personalità del reo, che lo rendano concretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo. La concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, inoltre, non dovrà mai divenire una pura e semplice concessione di stile , quasi che essa si atteggiasse alla stregua di un diritto, invece inesistente, in capo al colpevole.
Noto Ł, allora, come le circostanze attenuanti generiche non debbano tradursi nell’inesistenza di elementi negativi, bensì compendiarsi nella esistenza di motivi positivi, atti a giustificare la decurtazione sanzionatoria. La richiesta di generiche, quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementi di carattere specifico, con i quali Ł poi doveroso instaurare un confronto e fornire risposta esaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01, che ha così statuito: ‹‹L’applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALEe stesse››; nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339 – 01).
11. L’ottavo motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOMEX, il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME e il quinto motivo del ricorso
*RAGIONE_SOCIALE*AVV_NOTAIO, parimenti per NOME, aggrediscono la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa premeditazione (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 2.8., 3.4. e 4.5.).
In ottica difensiva, raccordando tra loro le versioni rese dagli altri coimputati – al contrario di quanto affermato da NOME – dovrebbe evincersi come NOME non fosse consapevole del progetto omicidiario, per essersi egli limitato a fungere da messaggero nei confronti di NOME, senza sapere quali progetti questi avesse poi in animo di condividere con NOME. Erroneamente, allora, sarebbero stati ritenuti sussistenti i due requisiti necessari per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, ossia quello ideologico e quello cronologico; non vi sarebbe prova, infatti, del fatto che NOME fosse a conoscenza del piano già diversi giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio e – con riferimento all’elemento ideologico – il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa volontà omicida che animava
NOME, nØ RAGIONE_SOCIALEa preventive somministrazione di barbiturici alla vittima e nemmeno, infine, RAGIONE_SOCIALEa presenza di un’arma, comparsa improvvisamente sulla scena del crimine.
Sottolinea la difesa, infine, come NOME abbia revocato il proprio consenso alla commissione del fatto, dandosi alla fuga immediatamente dopo il risveglio di NOME e non prendendo parte, dunque, alla successiva azione di soffocamento. NOME, inoltre, non nega di esser stato presente sulla scena del crimine, ma afferma di non esser stato a conoscenza di quanto gli altri avessero preventivato di compiere; l’unico che afferma l’esistenza di un progetto condiviso da tutti, secondo la difesa, sarebbe NOME.
11.1. Questa Corte di legittimità ha, per il vero, piø volte espresso principi in diritto tesi a creare una netta linea di demarcazione, tra la semplice preordinazione (di un reato doloso come l’omicidio volontario, consumato o tentato) e la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione. Tale linea interpretativa – cui il Collegio presta adesione – Ł stata espressa con particolare chiarezza da Sez. 1 n. 47250 del 09/11/2011, NOME, Rv. 251503 (tale decisione ha chiarito come – in tema di omicidio volontario – non rappresenti sicuro indice rivelatore RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, il mero intervallo cronologico riscontrabile, tra la preparazione e l’esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione di un agguato, in quanto ciò attiene alla realizzazione del delitto e non Ł sufficiente a dimostrare l’esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione, che connota la indicata circostanza aggravante), nonchØ da Sez. 1 n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205 (in questo caso, la Corte ha precisato come la mera preordinazione del delitto – intesa quale apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – non sia bastevole ad integrare l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio RAGIONE_SOCIALEe occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione RAGIONE_SOCIALEe modalità esecutive).
In effetti, come osservato, tra le altre, da Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219, spetta al giudice di merito cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, posto che anche una sorta di ‘agguato’ può essere frutto di una iniziativa estemporanea accompagnata da dolo, ma non inquadrabile nei caratteri RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante.
11.2. La Corte di secondo grado, raccogliendo tali indicazioni RAGIONE_SOCIALE‘organo nomofilattico, ha realizzato una logica attribuzione di peso ai numerosi elementi di valutazione e conoscenza emersi. Con motivazione logica, dettagliata e puntuale, la Corte
ha desunto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, da una variegata congerie di dati probatori, di eterogenea genesi, ma tra loro collimanti alla perfezione.
Si Ł così sottolineata la pianificazione con largo anticipo RAGIONE_SOCIALEa condotta, da parte degli imputati, deducendo tale fatto dalla certosina predisposizione dei singoli dettagli del gesto e dalla accurata predisposizione dei ruoli. La Corte territoriale, sul punto, ha ricordato che:
secondo le collimanti ricostruzioni di NOME e di NOME (coincidenti con la prima versione resa da NOMEX, tanto in interrogatorio di garanzia, quanto in sede di incidente probatorio), l’omicidio venne realizzato in esecuzione di un progetto lungamente coltivato, attraverso lo studio RAGIONE_SOCIALEe abitudini domestiche RAGIONE_SOCIALEa vittima, la programmazione RAGIONE_SOCIALEe azioni e la ripartizione dei compiti attuativi a ciascuno attribuiti;
tale piano venne condiviso da tutti coloro che si sarebbero resi protagonisti, in seguito, RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva (si ricorderà che NOME e NOMEX vennero coinvolti nel gesto delittuoso, stante la temporanea inabilità alla deambulazione nella quale si trovava NOME; non sfuggirà, inoltre, come tale progetto rimontasse a circa un anno addietro, nonostante i successivi ‘aggiustamenti’ intervenuti nella fase meramente attuativa);
la modalità prescelta era consona alla natura ‘personale’ e non mafiosa del gesto omicidiario, tanto che si decise (su consiglio di un medico amico) di procedere alla somministrazione di un medicinale non rilevabile in sede autoptica, la cui efficacia letale venne anche provata su un cane (si intendeva, come già chiarito, ammantare l’assassinio quale morte per cause naturali, non conferendo allo stesso alcuna RAGIONE_SOCIALEe cara RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche ‘dimostrative’ e plateali, che sono proprie degli omicidi posti in essere nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata).
La Corte distrettuale, inoltre, non ha trascurato di sottolineare come proprio NOME abbia praticato l’iniezione mortale, iniettando a NOME il veleno indicato dal medico. I Giudici di secondo grado, dunque, hanno chiarito la sussistenza tanto del requisito cronologico (segnato dalla ricorrenza di un apprezzabile lasso di tempo, fra la insorgenza del proposito assassino e la realizzazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, arco temporale idoneo a consentire una ponderata riflessione circa il disvalore di quanto programmato e in ordine alla possibilità di recedere), quanto RAGIONE_SOCIALE‘elemento di natura ideologica connotante il proposito delittuoso (una risoluzione criminosa restata stabile, ferma nella mente dei soggetti agenti, tutti inequivocabilmente decisi a dare attuazione a un piano che li coinvolgeva tutti, con compiti già specificamente attribuiti e secondo fasi di intervento già minuziosamente scandite).
Ritiene questo Collegio, per concludere, che vi sia stata ampia e doviziosa risposta ad ogni censura formulata dalla difesa in sede di gravame e che la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione sia sorretta da una struttura motivazionale di sicura solidità.
Con il decimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.10) viene rappresentato come all’udienza del 08/01/2019 – una volta riformulata l’istanza di accesso al rito abbreviato – la Corte di assise abbia acquisito alcuni verbali RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, ma all’unico fine di vagliare l’ammissibilità del rito invocato; una volta disattesa l’istanza, tali atti non sarebbero stati estromessi dal fascicolo del dibattimento. In tal modo, stando alla prospettazione difensiva, tali atti sarebbero stati impropriamente adoperati a fini decisori atti.
La difesa segnala anche – nell’atto di impugnazione – di aver posto la medesima questione nel corso del giudizio di secondo grado; a tale punto del gravame, dunque, la Corte distrettuale avrebbe opposto la mancata utilizzazione, a fini di decisione, del verbale di interrogatorio reso da NOME dinanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, in data 31/05/2018, ad onta RAGIONE_SOCIALEa materiale presenza fisica RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, nell’incarto processuale.
A mezzo del presente ricorso, quindi, la difesa si limita ad affermare apoditticamente la necessità che il sopra detto verbale sia restato fisicamente presente dal fascicolo del dibattimento; non viene però chiarito in quali punti, specificamente, tale atto sia stato utilizzato a fini decisori. Tale doglianza Ł stata già oggetto del quinto motivo di appello, al quale la Corte distrettuale ha opposto proprio il pedissequo richiamo al relativo passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise, che aveva espressamente escluso di poter utilizzare tale verbale (si veda quanto scritto – in maniera del tutto esplicita – a pag. 30 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado). Anzi, non vi Ł chi non rilevi come la Corte di assise di appello si sia fatta carico anche di escludere che – nella parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado vi fosse la minima traccia RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di tali dichiarazioni a fini decisori (si legga quanto scritto nella sentenza impugnata, a pag. 50).
Per maggior chiarezza, allora, si può precisare quanto segue.
La Corte di assise di appello ha fondato la propria risposta alla doglianza sussunta nel gravame, concordando con la difesa, circa il fatto che il verbale in questione fosse stato acquisito esclusivamente in vista del compimento RAGIONE_SOCIALEe opportune verifiche, in ordine all’ammissibilità del rito richiesto; la stessa Corte di secondo grado, poi, ha dato atto del mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, in vista RAGIONE_SOCIALEa decisione. In sede di ricorso, allora, la difesa avrebbe dovuto specificamente aggredire proprio tale profilo, così da scardinare, eventualmente, uno dei pilastri RAGIONE_SOCIALEa avversata sentenza. Sarebbe stato necessario, così, indicare l’aspetto specifico di tale verbale, asseritamente adoperato in vista RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Tale tipologia di critica risulta del tutto assente nel ricorso, cosa che rende la censura radicalmente distonica, rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione aggredita, dunque inammissibile per aspecificità. ¨ noto, infatti, che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, comma 1 lett. c), all’inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710).
13. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME