Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 29/05/1984
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
i .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME e
Letto considerato
che esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall’art. 581,
in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame dell’atto di a e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi son
riproduzione dei cahíers de doléances
presentati alla Corte d’appello; in presenza di una “doppia conforme” (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv
257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evident che la pedissequa riproduzione di essi con il ricorso per cassazione non può esse
considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Cort d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli
considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere l tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,
Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato, in relazione alla condotta tenuta dall’COGNOME, che egli ha conseguit la desistenza della persona offesa solo a mezzo della propria presenza minaccios (cfr. pg . 4 della sentanza), quanto meno in via implicita ed in base alle circostan in cui il fatto si è sviluppato (con la avulsione di tre denti a seguito dell’aggr subita); quanto alla mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. la valutazione della Corte, non manifestamente illogica, dato il ruolo del ricorrente nel frange per portare a compimento lo spossessamento della vittima, rientra nell discrezionalità valutativa del giudice di merito, non sindacabile in questa sede rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Con igliere Estensore
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