Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7670 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LANUSEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni dell ‘ Avvocato generale della Procura generale di questa Corte, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero; udita la difesa, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza i mpugnata, il Tribunale di Cagliari con funzione di riesame ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede con la quale era stata applicata, tra gli altri, a NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1 e 2 della contestazione provvisoria (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo1) e 110, 575, 577 n. 3) cod. pen. (capo2), in Arzana (NU), il 9 luglio 2024).
1.1. Il Giudice , nell’ordinanza genetica, dà atto dell’avvenuta esecuzione del fermo nei confronti, tra gli altri, di NOME e NOME COGNOME, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, con applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati, in relazione ai capi 4 e 5 della originaria incolpazione, misura poi riemessa dal Giudice territorialmente competente per i medesimi reati di cui ai capi 1 e 2, nei confronti anche degli odierni ricorrenti.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha dato atto della comunicazione di notizia di reato del 9 luglio 2024 e degli atti allegati dai quali emergeva che, in quella data, i Carabinieri di Lanusei avevano accertato l’avvenuta sparatoria in INDIRIZZO al centro di Arzana, dove era stato rinvenuto il cadavere di NOME COGNOME, noto pregiudicato del luogo, deceduto a seguito dell’esplosione al suo indirizzo di diversi colpi di arma da fuoco. Nelle vicinanze erano stati trovati cinque bossoli di cartucce per pistola TARGA_VEICOLO, tra cui uno completo di ogiva camiciata.
Secondo la ricostruzione del Giudice, in base alle dichiarazioni raccolta nelle immediatezze e alle riprese dei circuiti di videosorveglianza di un Istituto di credito e di esercizi commerciali vicini al luogo del fatto, era emerso che erano presenti, nelle immediate vicinanze, NOME e NOME COGNOME e il figlio del secondo, NOME COGNOME, i quali si erano allontanati velocemente dopo l’arrivo della vittima.
Le riprese avevano anche documentato il momento in cui era sopraggiunto lo sparatore il quale, impugnato un revolver a due mani, era stato ripreso mentre esplodeva diversi colpi di arma da fuoco alla schiena della vittima. Questa, peraltro, era stata immortalata mentre aveva cercato di fuggire verso la piazza ma, inseguita dal killer , era stata raggiunta da altri colpi di pistola con una diversa arma che lo sparatore aveva estratto dalla cintola e che avevano raggiunto COGNOME mentre era a terra.
La presenza sul luogo del delitto di componenti della famiglia COGNOME, secondo il Giudice, aveva indirizzato gli investigatori a ipotizzare il coinvolgimento nell’omicidio, nel ruolo di autore della sparatoria, di NOME COGNOME, portatore, da tempo, di una gravissima inimicizia nei confronti della vittima, entrambi attivi nel contesto della locale attività organizzata di traffico di sostanze stupefacente, come emerso anche dalle intercettazioni che riguardavano la persona offesa.
NOME COGNOME viene descritto come soggetto che era stato destinatario di un tentativo di omicidio il 14 settembre 2021, fatto del quale era stato ritenuto autore COGNOME, come acclarato attraverso il contenuto di intercettazione attivata nell’ambito del procedimento per l’omicidio del narcotrafficante di Lotzorai, NOME COGNOME, captata all’interno della sua autovettura.
Del contenuto di tali intercettazioni rende conto che l’ordinanza genetica (v. p. 10 e ss.) nella quale si dà atto, poi, che, dalla copia forense del dispositivo
cellulare di NOME, era emerso il tentativo, da parte di uno dei fratelli di NOME COGNOME, cioè NOME COGNOME, di trovare un punto di incontro per superare l’inimicizia tra NOME COGNOME e NOME COGNOME stesso.
L’ordinanza genetica, poi, rende conto di intercettazioni, rese in altro procedimento penale confluito nel presente, svolte attraverso captatore informatico nei confronti di NOME COGNOME, coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, da cui era sorto il procedimento riguardante COGNOME e NOME COGNOME, dalle quali erano emersi dialoghi dai quali risultava che COGNOME era stato indicato come l’assassino di NOME (NOME).
A tale elemento il Giudice ha aggiunto riscontri ritenuti individualizzanti perché nelle captazioni si fa riferimento all’abbigliamento indossato da COGNOME, in occasione dell’incontro con COGNOME, riferendosi ad un giubbotto antiproiettile di cui NOME COGNOME era risultato effettivamente in possesso; inoltre COGNOME è indicato come persona in possesso di un’informazione riservatissima e, cioè, che NOME COGNOME, anche se una volta datosi alla latitanza non aveva dato più notizie di sé perlomeno per due anni, era ancora in vita.
Il Giudice per le indagini preliminari dalla presenza di elementi indiziari gravi nei confronti di NOME COGNOME, in relazione all’omicidio di COGNOME, ha desunto il concorso dei suoi familiari, presenti sul luogo dell’agguato, per la difficoltà del killer di muoversi all’interno dell’abitato di Arzana, visto il suo stato di latitanza e il fatto che lo stesso NOME COGNOME era conosciuto perché si trattava del suo paese di origine. Si segnala che era emerso dalle intercettazioni ambientali installate nell’autovettura di NOME che questi era prudente perché era stato destinatario di un messaggio relativo all ‘esistenza d i un progetto omicidiario ai suoi danni.
A ciò il Giudice ha aggiunto gli esiti delle immagini, estrapolate dai circuiti di videosorveglianza, dalle quali era risultata la presenza sul posto di membri della famiglia COGNOME, NOME e NOME, nonché di NOME COGNOME tutti immortalati nelle fasi precedenti e immediatamente successive all’omicidio. La condotta di questi, ripresa dalle videocamere, viene descritta a pagina 16 e seguenti dell’ordinanza genetica.
Si dà atto poi dell’esame dei tabulati delle utenze telefoniche in uso agli indagati dai quali era emerso che quel giorno, fin dalle ore 06:38, NOME COGNOME era in costante contatto telefonico con l’amico NOME COGNOME, con il quale aveva avuto dodici contatti e con chiamate intensificate tra le 08:37 e le 08:41, arco temporale in cui erano stati registrati quattro contatti, in orario risultato a ridosso di quello in cui vi era stata l’esecuzione ai danni della vittima.
Si rimarca anche l’assenza di giustificazioni su tali ripetuti contatti, da parte dello stesso NOME COGNOME, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali da questi rese, così come da quelle di NOME COGNOME.
Si sostiene che l’unica spiegazione logica del contegno dei protagonisti NOME COGNOME e NOME è quella che appunto NOME COGNOME avesse assunto il ruolo di vedetta.
Il Giudice, poi, quanto all’apporto fornito da NOME e NOME COGNOME indica i due fratelli come presenti sul luogo dei fatti, attribuendo loro un ‘ attività di supervisione alle condotte materiali di NOME COGNOME e NOME COGNOME, evidenziando, inoltre, che detta presenza aveva rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti vista la loro presenza sul luogo del delitto , assicurando un’ attività di controllo dei movimenti della vittima, attribuendo peraltro all’azione, dovuta a rivalità e inimicizia individuale, il taglio di una vera e propria vendetta familiare.
1.2. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza censurata, ha chiarito che NOME COGNOME , al momento dell’omicidio, era latitante da diversi mesi, sin dal mese di marzo del 2023, dopo aver simulato il suo omicidio, mentre era ancora sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale.
Gli altri indagati, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, sono indicati come abitanti di Arzana, lo stesso paese teatro dei fatti, del quale era originario anche l’indagato. La vittima viene indicata come autore dell’ attentato, il 14 settembre 2021, nei confronti di NOME COGNOME, il quale era sfuggito all’imboscata e , comunque, come nemico acerrimo di NOME COGNOME con quest’ultimo avente in comune l o svolgimento dell ‘attività di narcotrafficante.
I pesanti contrasti tra i due sono riportati come tratti dalle intercettazioni specificamente indicate nella richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati presentata dalla Procura distrettuale di Cagliari. Il Tribunale dà atto che non sussistono dubbi sul fatto che autore materiale dell’omicidio sia stato NOME COGNOME, come confessato dallo stesso il quale, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, nell’udienza di convalida, si era, poi, tolto la vita in carcere lasciando un manoscritto nel quale, però, aveva scagionato gli altri quattro fermati.
Il Tribunale sottolinea, poi, che dagli accertamenti esperiti sul telefono sequestrato dalla vittima era emerso che COGNOME, nel corso del tempo, a decorrere dal novembre 2020, aveva cambiato atteggiamento nei confronti di NOME COGNOME: prima dell’attentato a questo riferibile nei confronti di NOME COGNOME, risalente al settembre del 2021, le comunicazioni risultano avere un tono amichevole mentre dopo, nella tarda primavera del 2023, si presentano di natura intimidatoria, Inoltre, emerge l’accusa di collaborazione con gli inquirenti che, secondo COGNOME, gli era stata rivolta da NOME COGNOME.
Si dà conto, nel provvedimento impugnato, di messaggi minacciosi della vittima che coinvolgono NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, figlio di NOME, nipote del killer .
NOME dopo il tentato omicidio a lui attribuito, commesso nei confronti di NOME COGNOME e la scomparsa di quest’ultimo si era interessato degli spostamenti del latitante anche in vista di un nuovo agguato mortale, temendo anche per la propria incolumità. Inoltre, si segnala da parte del Tribunale che la vittima aveva manifestato rancore nei confronti di NOME COGNOME e, in parte, anche nei confronti di NOME COGNOME.
Il Tribunale segnala l ‘ esistenza di intercettazioni telematiche, disposte nei confronti di COGNOME, trafficante di droga che in passato era in affari con la stessa vittima e NOME COGNOME.
Le conversazioni intercettate, secondo il Tribunale, danno conto del fatto che NOME aveva attentato alla vita di COGNOME nel settembre del 2021 e che COGNOME era consapevole che NOME COGNOME fosse in vita; anzi si adoperava per incontrare il latitante del quale conosceva la spietatezza e, nel riportare al padre il contenuto del colloquio con il latitante, forniva elementi sul fatto che quest’ultimo fosse l’esecutore dell’omicidio di NOME COGNOME NOME COGNOME.
In definitiva, NOME COGNOME, dopo aver simulato il proprio omicidio, nel marzo del 2023, aveva programmato l’uccisione di NOME per vendicarsi del tentato omicidio sui danni e per prevenire ulteriori agguati.
Il Tribunale rende conto degli spostamenti e dei contatti tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il giorno dell’omicidio, tratti dalle immagini delle telecamere installate nel centro di Arzana e dall’analisi dei tabulati relativi alle utenze di NOME COGNOME e COGNOME (v. p. 8 e ss.).
L ‘ordinanza impugnata segnala l’assenza di evidenze fattuali circa la comunicazione da parte dei supervisori NOME e NOME COGNOME, a NOME COGNOME, intervenuto sulla scena dopo che NOME si trovava, da circa tre minuti, all’interno del bar One, sulla presenza della vittima in questo locale.
NOME COGNOME, secondo la tesi recepita dal Giudice, avrebbe dovuto avvisare l’amico NOME della presenza di NOME nel locale in modo da far giungere tale dato a NOME COGNOME, già pronto all’azione, armato di pistole, con il volto parzialmente travisato da un cappellino di baseball e da un indumento che lo copriva per metà.
Tuttavia, il Tribunale esclude che vi siano elementi indicativi di tale comunicazione da parte di NOME e NOME COGNOME (v. p. 14).
Quanto al ruolo di supervisione attribuito a NOME e NOME COGNOME deve rilevarsi che quest ‘ ipotesi non si considera condivisibile da parte del Tribunale visto che dal bar Piazza di Roma, in cui i due fratelli sostavano, è possibile vedere quello che accade nel vicino bar One , mentre con difficoltà maggiore è possibile osservare i movimenti nel bar NOME per la sua lontananza rispetto al bar piazza di Roma. Ed era, invece, proprio il bar NOME il locale nel quale la vittima era solita recarsi per fare colazione.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che quando anche NOME COGNOME, mediante la visuale del bar One, fosse stato a conoscenza, avesse capito o direttamente osservato la presenza, in tale esercizio commerciale, della vittima, non vi sarebbero elementi indiziari da cui desumere che l’amico COGNOME – al quale NOME COGNOME risultava aver fatto due squilli, alle 08:37 alle 08:38, pochi secondi prima che NOME uscisse dal bar One – fosse in contatto con il killer o gli avesse prestato il cellulare o prestato ad altro soggetto in contatto con NOME COGNOME.
Di qui la ritenuta irrilevanza delle chiamate senza risposta, effettuate da NOME COGNOME all’utenza di COGNOME, alle 08:37 e alle 08:38 al fine, secondo l’accusa, da parte di COGNOME, di avvisare il killer della presenza di COGNOME nel bar One in modo che il sicario potesse passare all’azione.
Anzi, il Tribunale nota che le chiamate vengono fatte quando il killer era già sul posto (all’angolo tra INDIRIZZO e INDIRIZZO), come si evince secondo il Tribunale dalle immagini della camera interna al bar One. Il Tribunale (v. p. 16), dà conto delle ragioni per le quali la sagoma immortalata da tali telecamere, corrisponde senz’altro a NOME COGNOME (questi prima si sincera della presenza della vittima nel bar, poi si apposta nell’angolo tra INDIRIZZO e INDIRIZZO per poi passare all’azione, circa tre minuti dopo, contestualmente all’uscita della vittima dal locale).
Di qui la ritenuta irrilevanza, ai fini dell’azione omicidiaria, delle chiamate svolte da NOME all’amico NOME in quanto successive alla presenza di NOME COGNOME sul posto.
Inoltre, l’avviso telefonico senza risposta fatto da NOME COGNOME al COGNOME è ritenuto ininfluente sull ‘azione del killer , per le ragioni indicate a pagina 17 e seguenti della ordinanza.
In definitiva, secondo il Tribunale, dalla lettura degli atti emerge la totale assenza di prova sui punti salienti della ricostruzione concorsuale contestata in via provvisoria e sulla possibilità che anche soltanto alcuni degli odierni indagati avessero collaborato al successo della condotta omicidiaria di NOME COGNOME, in assenza di elementi da cui trarre indizi di un contributo causale di natura concorsuale dei tre congiunti e di COGNOME. Visto che NOME COGNOME proveniva da INDIRIZZO così come il pic-kup della vittima, il Tribunale assume, anzi, che il killer aveva direttamente constatato l’arrivo del rivale e che NOME COGNOME era rimasto nascosto nella via poco trafficata, fino al momento in cui questi era uscito dal bar One , per poi procedere all’agguato mortale.
Il Tribunale ritiene logico che effettivamente NOME COGNOME, latitante da oltre un anno, avesse difficoltà di circolare liberamente in Arzana e che, quindi, si potesse essere avvalso di uno o più basisti sul posto per conoscere le abitudini e gli spostamenti della vittima designata. Tuttavia, non sono stati ritenuti elementi
per ravvisare un contributo causale, nella veste di supervisori, da parte di NOME e NOME COGNOME, nonché di NOME e NOME COGNOME.
La presenza sul posto di questi soggetti non stupisce, a parere del Tribunale, né è anomalo il tempo di permanenza di NOME COGNOME allo sportello bancomat in assenza di verifiche bancarie sul fatto che il prelievo, effettuato quel giorno e a quell’ora, costituisse un episodio isolato, ad onta dell ‘entità esigu a della somma prelevata pari a 20 € . Né lo scambio di contatti telefonici tra NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME un evento isolato trattandosi di due amici, compagni di lavoro presso l’azienda agricola di COGNOME e risultando numerosissimi contatti telefonici accertati tra i due giovani.
Gli elementi a carico, quindi, non sono stati ritenuti espressione di qualificata probabilità della cooperazione degli indagati all’azione delittuosa. Né vi sarebbero elementi, secondo il Tribunale, atti a sostenere l’esistenza di rapporti animati da rancore tra la vittima e l’amico di NOME COGNOME. Né colmerebbe la lacuna probatoria il fatto che NOME COGNOME è risultato al corrente della latitanza del fratello e che NOME COGNOME fosse trafficante di stupefacenti con NOME COGNOME, cugino che sapeva della presenza di NOME COGNOME a Ilbono e che era stato arrestato con il latitante mentre lo aveva trasportato a Cagliari.
Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari denunciando violazione di legge penale e sostanziale sotto plurimi aspetti e vizio di motivazione.
Si descrivono:
i rapporti tra NOME COGNOME e i suoi familiari i quali lo avevano sempre coadiuvato durante la sua latitanza (v. intercettazione ambientale del 29 settembre 2024 a bordo dell’auto di NOME COGNOME, commentata nel provvedimento genetico: NOME, nel corso della latitanza, aveva avuto appoggio da NOME e NOME COGNOME non solo per facilitarne gli spostamenti e i contatti ma anche nel traffico di droga come illustrato dal Giudice, richiamando il contenuto della captazione del 25 maggio 2025 da cui emerge che NOME COGNOME aveva ricevuto da NOME -non dal cugino NOME, come affermato erroneamente dal Tribunale -10 chili di marijuana per rivenderli);
i contrasti con COGNOME indicati come non limitati a NOME COGNOME, ma estesi anche ai fratelli NOME e NOME, nonché al figlio di quest’ultimo, NOME come del resto indicato dallo stesso Tribunale (v. p. 5 dell’ordinanza impugnata );
la presenza di immagini varie, nel telefono della vittima, nelle quali è ritratto NOME COGNOME a testimonianza della conoscenza, da parte della vittima, del rapporto tra questi e la famiglia COGNOME e, quindi, come persona a questi legata e da cui temere ritorsioni.
2.1. Sotto un primo profilo, si contesta il contrasto con regole di comune esperienza e la logicità dell’argomento del Tribunale secondo il quale NOME COGNOME, da latitante, avrebbe corso lo stesso rischio di essere scoperto anche se avesse commesso l’omicidio con l’ausilio dei familiari e di COGNOME, così trascurando il ruolo di palo e basista che, normalmente, facilita l’azione di chi delinque. Inoltre, si contesta la logicità della conclusione secondo la quale il killer aveva agito all’insaputa dei congiunti, con i quali peraltro in particolare NOME e NOME -era emersa, invece, l’esistenza di canali comunicativi durante la latitanza.
I presenti sul posto, come dimostrano, secondo il ricorrente, i comportamenti immediatamente precedenti o successivi al delitto, rendono evidente che i familiari del killer erano ben al corrente di quanto sarebbe accaduto. Anzi, NOME COGNOME viene ripreso mentre interviene a recuperare il figlio appena allontanatosi dal luogo del fatto, nonostante il fatto che i due erano arrivati separatamente sul posto. NOME COGNOME, quindi, per il ricorrente, ha deciso di eliminare la vittima in quel contesto, proprio perché avrebbe potuto fare affidamento sulla collaborazione e assistenza dei suoi congiunti, soliti essere presenti in quella piazza.
2.2. Si contesta la carenza di motivazione del Tribunale nella parte in cui non considera eccentrica la presenza dei familiari di NOME COGNOME proprio al momento dell’agguato mortale e la giustificazione resa dal Tribunale rispetto a tale circostanza per il fatto che NOME e NOME erano soliti fare colazione al bar INDIRIZZO.
Si segnala, invece, che NOME COGNOME si è trattenuto sul posto oltre un’ora e si è allontanato, con premura, soltanto un minuto prima di quando NOME aveva parcheggiato il proprio mezzo vicino al bar One . Nonostante tale premura, NOME è immortalato mentre, a bordo della vettura, ha fatto tre giri dell’abitato fino a quando, prelevato il figlio NOME, si è allontanato definitivamente.
Quanto a NOME COGNOME, il ricorrente evidenzia che questi è restato sul posto per oltre un’ora, nei pressi dell’esercizio commerciale, per allontanarsi subito dopo l’omicidio, con una presenza oltremodo prolungata e con la condotta descritta dallo stesso Tribunale, da ritenersi anomala, secondo il ricorrente, rispetto a quella tenuta dagli altri presenti che si erano avvicinati alla piazza, luogo dell’omicidio, prendendo, invece, a passo svelto la via verso la propria autovettura.
2.3. Si contesta la ricostruzione del Tribunale sotto il profilo della logicità, nella parte in cui il Collegio esamina i contatti telefonici tra NOME e l’amico COGNOME ed esclude che il contatto telefonico delle ore 8:37 abbia avuto il significato di un messaggio convenzionale da parte dei concorrenti verso NOME COGNOME, già
appostato presso il bar Piazza Roma, in un punto dalla visuale ampia, rispetto all’uscita del bar , ma non sulla piazza e sulle vie che ad essa conducono.
Sostiene il ricorrente che, invece, la posizione di NOME era strategica perché allocato su un punto sopraelevato da cui poteva controllare le vie di accesso alla piazza. Si segnala che il fatto che la vittima si fosse trattenuta per nove minuti all’interno del bar è dato che conferma che i complici del killer ne avevano studiato i movimenti e le abitudini.
Inoltre, si rimarca che il Tribunale illogicamente reputa irrilevante la chiamata effettuata da NOME a NOME COGNOME in quanto precedente all’arrivo della piazza di COGNOME. Il ricorrente, invece, segnala che si trattò di una segnalazione dell’avvistamento del pick-up di NOME mentre quest’ultimo era diretto verso il bar in modo che il killer si potesse preparare ad intervenire. Proprio l’orario in cui NOME COGNOME era stato inquadrato per la prima volta, alle 08:34, mentre scendeva le scalette di INDIRIZZO, secondo il ricorrente, significava che questi era già nella piazza, quindi già in grado di intercettare l’arrivo della vittima. Né può essere ignorato il susseguirsi di chiamate ad orari corrispondenti alle fasi centrali del delitto.
Di qui la denunciata illogicità della motivazione che giustifica per i rapporti di amicizia tra i due, i contatti tra NOME e NOME COGNOME, senza considerare che i contatti intercorsi quella mattina sono numerosi, oltre che a ridosso delle fasi centrali del delitto e che questi non sono stati giustificati in alcun modo nel corso delle sommarie informazioni e delle successive dichiarazioni rese dagli indagati.
2.4. Il Tribunale evidenzia che NOME COGNOME è stato immortalato mentre si trovava allo sportello bancomat e secondo l’ordinanza impugnata presenta va un atteggiamento svogliato, ma costantemente rivolto verso il bar One, davanti al quale sostava il pick-up di NOME.
Su tale punto il ricorrente assume la contraddittorietà e illogicità della motivazione sostenendo che, in primo luogo, NOME COGNOME non era un abituale frequentatore del bar e, in secondo luogo, che il fatto che questi si fosse rivolto verso il bar One era argomento coerente con il ruolo che l’accusa attribuisce all’indagato, quello di sorvegliare la piazza e le strade di accesso a questa.
2.5. Il Tribunale, secondo il ricorrente, non riconosce alcun significato probatorio al mendacio di NOME COGNOME e NOME.
Le dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni testimoniali e nella successiva audizione del 14 novembre 2024 da NOME COGNOME, a parere del ricorrente, sono false perché questi omette ogni spiegazione delle telefonate intercorse con COGNOME, fingendo di aver rimosso il ricordo dei fatti e di aver corretto il tiro solo a seguito della contestazione delle prime dichiarazioni in cui aveva ammesso la sua presenza sul luogo del delitto.
2.6. Il Tribunale sull ‘acquisizione di informazioni sulle abitudini della vittima, che, secondo il ricorrente, soltanto i fratelli COGNOME avrebbero potuto riferire al killer , già da loro aiutato nel corso della sua latitanza, avrebbe reso una motivazione illogica.
Sarebbe, per il ricorrente, infatti, altamente improbabile il ricorso ad altri compaesani, per apprendere notizie sulle abitudini di NOME, visto che NOME COGNOME si era reso latitante e, anzi, aveva simulato il proprio omicidio.
2.7. Sarebbero privi di logica gli argomenti spesi dal Tribunale in merito alla mancanza di comunicazioni tra NOME, NOME e NOME COGNOME.
In primo luogo, si nota che il Tribunale confonde il momento in cui NOME interviene sulla scena con quello in cui questi viene ripreso per la prima volta. Se NOME viene ripreso sulla scena alle ore 8;34, mentre si spostava a piedi, vuol dire, per il ricorrente, che l ‘ indagato era senz’altro già presente in loco, in un punto più a monte, visto che è stato ripreso mentre scendeva le scalette di INDIRIZZO, verso la sottostante INDIRIZZO.
L’assenza di contatti tra NOME, NOME e NOME COGNOME, per il ricorrente, è espressione, peraltro, di una precisa, preventiva pianificazione come dimostra il fatto che NOME e il figlio NOME COGNOME, senza alcun contatto tra loro, si erano poi incontrati in un diverso punto del centro abitato di Arzana, pochi minuti dopo l’omicidio.
2.8. Del pari privi di logica e contraddittori sarebbero gli argomenti usati dal Tribunale circa l’impossibilità, dal posto in cui erano posizionati NOME, NOME e NOME COGNOME, di monitorare il NOME NOME (dal quale sarebbe uscita la vittima, poco prima di essere colpita), la carenza di contatti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME , l’appuntamento di NOME COGNOME e NOME COGNOME, subito dopo la notizia dell’arresto di NOME COGNOME.
Il ruolo svolto da NOME e NOME COGNOME di supervisione secondo il ricorrente è significativo perché, a differenza del fatto che di solito NOME si fermava presso il bar NOME, quel giorno questi si era invece recato a consumare la colazione e prendere caffè da asporto presso il bar One, luogo presso il quale i due fratelli erano appostati. Il provvedimento poi stigmatizza l’assenza di qualsiasi elemento concreto circa i contatti tra NOME e NOME COGNOME. Tuttavia, il ricorrente segnala che secondo la prospettazione accusatoria, COGNOME avrebbe assunto il ruolo di ponte rispetto al sicario. Tanto che, invece, in quel frangente sono reiterati e continui contatti tra NOME COGNOME e COGNOME, proprio nei dieci minuti cruciali che erano intercorsi tra l’arrivo di COGNOME in piazza e la sua uccisione.
Tutti i momenti cruciali sono descritti a pagina 14 del ricorso, dove si rende conto dei movimenti dei tre COGNOME nei minuti immediatamente precedenti e successivi al delitto.
Il ricorrente reputa le condotte non casuali ma finalizzate alla consumazione dell’omicidio, anche attraverso contatti telefonici di NOME con il cellulare dell’amico NOME, onde far giungere gli esiti della condotta di sorveglianza della piazza al killer, senza forme comunicative dirette. COGNOME, infatti, non era comparso sulla scena del delitto e aveva veicolato informazioni mediante NOME che, secondo la tesi di accusa, era il complice che aveva dato il via libera all’omicidio.
Infine, il Tribunale esclude rilievo all’appuntamento di NOME COGNOME e NOME COGNOME, subito dopo la notizia dell’arresto di NOME COGNOME, prima del loro fermo, a testimonianza della necessità di incontrarsi immediatamente dopo la pubblicazione della notizia stampa utilizzando frasi criptiche onde confrontarsi con la comune preoccupazione per l’arresto del latitante e per eventuali indagini relative all’omicidio.
2.9. Si contesta violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 110 cod. pen. nella parte in cui il provvedimento esclude qualsiasi contributo, di natura concorsuale, dei tre congiunti del killer presenti sul posto e di COGNOME.
Si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 21082 del 13 aprile 2004) secondo la quale il contributo concorsuale può consistere anche semplicemente in una condotta di agevolazione, onde rendere più sicura la realizzazione del reato.
Quindi, acclarata la presenza di tre congiunti dell ‘esecutore materiale sulla scena del delitto, esclusa per questa presenza la mera casualità, si tratta, per il ricorrente, di condotta attiva di natura concorsuale, natura che la condotta avrebbe assunto anche se questi avessero rivestito un ruolo meramente passivo, onde intervenire soltanto in caso di problemi o imprevisti per il loro congiunto.
2.10. Infine, si denuncia il vizio di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Il Tribunale ha considerato i vari indizi singolarmente disattendendo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di merito non può limitarsi ad un esame parcellizzato degli indizi ma deve procedere alla sommatoria di questi in modo da verificarne l’intrinseca valenza dimostrativa.
L’Avvocato generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche riportandosi alla memoria già depositata.
La difesa, AVV_NOTAIO, in data 5 novembre 2025, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite a seguito della discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. La principale contestazione che muove il ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, riguarda il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, di un contributo anche solo rafforzativo o agevolativo della condotta delittuosa pacificamente posta in essere materialmente dal latitante NOME COGNOME, da parte di NOME COGNOME, interpretando la condotta dei familiari presenti sul posto e d ell’amico COGNOME con ragionamento carente e contraddittorio. Inoltre, viene contestata la violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per la lettura atomistica degli indizi, la contraddittorietà e, in alcuni punti, la illogicità della motivazione del Tribunale, nella parte dedicata all’interpretazione dei dati probatori o indiziari descritti nella stessa ordinanza.
Secondo la tesi recepita nell’ordinanza genetica, la partecipazione dei congiunti di NOME COGNOME e dell’amico NOME, all’attuazione dell’omicidio materialmente posto in essere dal primo, era avvenuta assicurando la supervisione dell’azione da parte dei fratelli NOME e NOME COGNOME, descritti come giunti sul posto separatamente, un’ora prima dell’arrivo di NOME, collocati nel bar INDIRIZZO Roma, dai cui tavolini esterni era possibile vedere i movimenti degli avventori del vicino bar One .
Quanto a NOME COGNOME, questi viene posizionato dal primo Giudice durante l’ azione, allo sportello bancomat , in un punto strategico, considerato utile per osservare l’ingresso del bar One e in contatto, nei minuti che avevano preceduto e seguito l’omicidio, con un’utenza telefonica, in uso all’amico COGNOME che, a sua volta, aveva svolto, secondo il Giudice, il compito di ponte con il sicario attuato prestando il proprio cellulare direttamente a NOME COGNOME o a un altro soggetto, rimasto ignoto, che avrebbe dovuto informare l’assassino dei movimenti della vittima designata.
1.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 -01), in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Invero (Sez. 5, n. 43569
del 21/06/2019, COGNOME., Rv. 276990 -01; Sez. 6, n. 1986 del 612/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 2689772; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 210757 -01), secondo la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l’attività del concorrente può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo e sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo.
È, invece, estranea alla figura del concorso l’attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l’altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell’ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere ( Sez. 1, n. 28794, del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276820 -01). Sicché, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea, intervenuta nel corso dell’azione criminosa, che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
1.3. Quanto alla denunciata lettura atomistica dei dati probatori e indiziari, si rileva che i vari elementi di prova non vanno esaminati, per la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Invero, è solo l’esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 ).
Sotto tale aspetto, si rileva che molti dati, quanto alla tempistica e alla presenza prolungata sul posto dei fratelli del killer e del nipote NOME, appaiono trascurati nella motivazione del provvedimento impugnato e,
comunque, questi risultano letti in maniera parcellizzata e contraddittoria dal Tribunale.
Comunque, da una parte, il Tribunale non si confronta in minima parte, secondo quanto sarà più avanti esposto, con la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che aveva reputato anche meramente rafforzato dalla presenza dei fratelli e del nipote sul posto, il proposito e l’azione criminosa del killer; dall’altro , deve notarsi che il ricorrente indulge, in taluni punti, in valutazioni in fatto e non spiega specificamente, ad esempio, come si sarebbe attuato materialmente il contributo di COGNOME che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe svolto il ruolo di ponte tra le comunicazioni di NOME COGNOME e il killer già appostato.
1.4. In ogni caso, appare manifestamente illogica e carente la motivazione del Tribunale, nella parte in cui considera non insolita la presenza sul posto di NOME e NOME COGNOME per fare colazione, quando invece, quel giorno, questi erano stati appostati per oltre un’ora, così come pare del tutto illogica la lettura svolta sulla condotta di NOME.
Si rileva, infatti, che:
dopo una permanenza prolungata di oltre un’ora, NOME COGNOME si era allontanato dal locale a passo svelto, subito dopo che la vittima aveva parcheggiato il proprio fuoristrada davanti al bar One ;
NOME COGNOME, non abituale frequentatore di quei luoghi, era ripreso in piazza, poco prima che la vittima venisse uccisa e, dopo aver effettuato un prelievo allo sportello bancomat situato in un posto allocato più in alto, rispetto al luogo dell ‘ omicidio, descritto come dotato di una visuale privilegiata sulla piazza e sulle vie di accesso alla stessa;
NOME, giunto in piazza, era ripreso mentre si andava a posizionare nel locale dove vi era lo zio NOME che li stazionava da oltre un’ora;
-tutti gli avventori del bar si erano interessati all’omicidio appena consumato, invece, NOME e NOME COGNOME si erano allontanati immediatamente senza alcun commento tra loro;
NOME, immediatamente, si era incontrato con il padre NOME il quale, nel frattempo, nonostante il fatto che sembrasse avere fretta perché allontanatosi immediatamente prima dell’omicidio, non aveva lasciato i luoghi ma, invece, a bordo dell’auto, aveva fatto tre giri dell’abitato , evidentemente proprio in attesa di NOME per poi allontanarsi dal luogo del delitto solo quando il figlio era salito a bordo della vettura.
Appare, quindi, manifestamente illogico reputare queste condotte casuali e, comunque, non rafforzative del proposito del sicario, peraltro, trascurando che i familiari sapevano dell’esistenza in vita di NOME COGNOME, latitante e fintosi morto,
dei propositi di vendetta di NOME e dell’inimicizia della vittima non solo verso NOME COGNOME, ma anche verso alcuni componenti della famiglia.
Si tratta, nella stessa descrizione del Tribunale, di un ruolo attivo, quello di sorvegliare i luoghi anche per NOME COGNOME contestato in via provvisoria (v. incolpazione), confermato anche dalla correlazione della sua condotta con il repentino allontanamento dei fratelli COGNOME dal luogo dell ‘ omicidio.
Il giovane, infatti, viene descritto come immortalato mentre, dopo aver effettuato un prelievo presso lo sportello del Banco di Sardegna alle 08:36, si era recato al bar INDIRIZZO dove stazionava lo zio NOME con il quale, tuttavia, non rivolgeva neanche un saluto. Inoltre, pochi istanti dopo l’omicidio questi è descritto come video ripreso mentre, uscito dal bar, seguiva i movimenti dello zio, scambiando con questi un cenno, per poi allontanarsi risalendo le scale che da INDIRIZZO conducevano in INDIRIZZO. Infine, il comportamento di NOME COGNOME viene descritto mentre si incontra col padre che, nel frattempo, aveva compiuto tre giri dell’abitato in auto, con evidente, preventivo, accordo circa le modalità di allontanamento dal luogo del delitto pur essendo arrivati sul posto separatamente e non risultando video ripreso in precedenza, alcun contatto tra i due.
1.5. Diversa è la conclusione relativa al rilievo da attribuire, secondo il ricorrente, ai contatti telefonici con l’amico COGNOME che il ricorso valorizza, diversamente da quanto esposto dal Tribunale, per rappresentare che questi erano diretti a far giungere gli esiti della condotta di sorveglianza della piazza al sicario, senza forme comunicative dirette. Su tale punto, invero, il ricorso non è specifico e appare a tratti versato in fatto. Invero, è assente l ‘ indicazione di elementi specifici circa la conclusione che NOME fosse in contatto con l’omicida o gli avesse prestato il proprio cellulare o l’avesse prestato ad altro soggetto in contatto con NOME COGNOME. Quanto alle telefonate tra NOME COGNOME e NOME, effettuate nella mattina dell’omicidio, incontestato il legame di amicizia tra i due, il Tribunale espone compiutamente il numero dei contatti intervenuti tra gli indagati (n. 1769 tra il 30 ottobre 2022 e il 30 ottobre 2024; n. 149 nel maggio 2024 e 150 nel giugno 2024) esponendo che questi confermavano la risalente e assidua frequentazione di NOME COGNOME e COGNOME. Tuttavia, è lo stesso ricorrente a premettere che non vi è prova diretta del contatto con il sicario e non indica elementi specifici sulle modalità con le quali, attraverso i contatti tra NOME COGNOME e COGNOME, pur facendo questi da ponte, si sarebbero veicolate informazioni provenienti dal nipote NOME a NOME COGNOME. Infine, circa il mendacio di NOME COGNOME e COGNOME, il Tribunale mostra di aver preso in considerazione e valutato le dichiarazioni dei due indagati, addivenendo alla conclusione immune da vizi logici che queste non rappresentano elementi a carico, parte della
motivazione che il ricorrente attacca con argomenti versati in fatto che, quindi, non possono essere rivisti nella presente sede di legittimità.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché si proceda a nuovo esame da parte del Tribunale, libero nell’esito, ma diretto a colmare il riscontrato difetto di motivazione, meglio descritto nei § 1.3. e 1.4., in ossequio agli indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari – sezione per il riesame.
Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME