Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18746 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma il 23/04/1995 avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME -1 6au che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente al reato di lesioni aggravate, perché estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso nel resto; udito l’avvocato NOME COGNOME che, in sostituzione dell’Avvocato NOME COGNOME in difesa della parte civile NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso depositando le conclusioni e la nota spese. udito gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, in difesa NOME
NOME chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma – giudicando in sede di rinvio dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 10371 del 18 febbraio 2022 – ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a NOME COGNOME per i reati ex artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. (capi 1 e 3) e 110, 582 e 585 cod. pen. (capi 2 e 4) descritti nelle imputazioni.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione per non avere confutato le argomentazioni difensive, trascurando in particolare, che, dai fotogrammi utilizzati per ricostruire il fatto, risulta che poco prima della rapina, ricorrente si diresse sul lato opposto rispetto a quello percorso dal gruppo di tre persone travisate che si recarono sul luogo della rapina, dato compatibile con l’affermazione di NOME – che ha ammesso la sua responsabilità per i delitti oggetto dei capi 1 e 2 – di essersi rifiutato di partecipare al secondo delitto, oggetto dei capi 3 e 4. Si evidenzia l’assenza di NOME anche nell’ultimo fotogramma, che mostra i suoi complici nell’atto di travisarsi per prepararsi a commettere la rapina in danno di NOME. Si argomenta che non è fondato su una pertinente massima di esperienza l’assunto che i tre rapinatori non avrebbero potuto allontanarsi dal luogo della rapina senza l’apporto di NOME, il quale disponeva della autovettura utile allo scopo (e che, per il suo essersi allontanato, fu successivamente raggiunto nella sua abitazione, rimproverato per la mancanza di coraggi o costretto a accompagnare a casa uno dei tre).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce travisamento della prova nell’assumere che, nel transito alle ore 2,36:37, l’immagine captata lasci intuire che NOME impugna qualcosa nella mano destra, mentre dalla visione delle riprese effettuata dalla Polizia giudiziaria e in tutte le precedenti sedi di giudizio emerso che NOME fu sempre disarmato e non impugnò alcunché.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce l’avvenuta prescrizione del reato oggetto del capo 4 il 3/04/2022, già alla data di celebrazione del precedente giudizio davanti alla Corte di cassazione e, comunque, prima della emissione della sentenza di appello impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello ha ritenuto che la conferma della sentenza di
condanna di primo grado è stata fondata «su presunzioni, osservando che, visto che la persona offesa COGNOME e la madre avevano parlato di quattro persone, era inverosimile che una quarta persona si fosse unita al gruppo delle altre tre persone che erano state inquadrate dalle telecamere, ritenendo NOME non credibile in quanto aveva mentito in relazione alla prima rapina».
La Corte di cassazione ha valutato tale motivazione «insufficiente per fondare un giudizio di responsabilità penale, posto che non considera che, come emerge dalla motivazione del Tribunale del riesame riportata nella sentenza della Corte di appello, i tre soggetti inizialmente in compagnia di NOME si dirigono in direzione opposta alla sua (alle ore 2.38.07); dalla sentenza impugnata non si evince, inoltre, dopo quanto tempo da quando NOME esce dall’inquadratura della telecamera sia avvenuta l’aggressione ai danni di COGNOME e quale fosse la conformazione dei luoghi, in modo da poter stabilire se fosse possibile o meno che NOME avesse raggiunto gli altri tre soggetti per partecipare all’aggressione».
Nella sentenza oggetto del ricorso in esame si richiamano il contenuto delle questioni poste dalla sentenza della Corte di cassazione e le prospettazioni difensive.
Inoltre, dopo avere precisato che i fotogrammi estrapolati dalla videocamera che ha ripreso gli antefatti del delitto, sono stati direttamente visionati, si osserva che: a) la telecamera fissa inquadrava soltanto l’ingresso della tabaccheria, mentre la condotta degli imputati si è sviluppata interamente fuori dall’area videosorvegliata; b) l’assenza di NOME nell’ultimo fotogramma, che riprende i coimputati nell’atto di travisarsi, dimostra soltanto che egli, in que momento, non attraversava la zona videosorvegliata, ma non esclude che, come gli altri, raggiunse il luogo della aggressione; c) COGNOME ha sempre dichiarato, ricostruendo gli eventi con precisione, di essere stato aggredito da quattro persone; d) la madre dell’aggredito, che osservò i fatti dalla finestra, ha dichiarato di avere visto sopraggiungere quattro persone, con felpa e cappuccio, armate di bastoni; e) gli orari dei videogrannmi sono compatibili (i dati sono analiticamente vagliati nella sentenza, p..6-7) con le dichiarazioni dei testimoni; f) NOME era l’autista del gruppo e risulta improbabile che gli altri tre si possano essere decisi a agire nonostante la defezione di chi poteva fornire supporto per la fuga senza protestare e cercare di fermarlo; g) le immagini contrastano con l’affermazione di NOME secondo cui gli altri tre provarono a rincorrerlo per un breve tratto, perché , dopo il presunto gesto di dissenso di NOME, le immagini mostrano i quattro procedere a passo lento nella stessa direzione; h) se si fossero allontanati a piedi, facilmente gli aggressori sarebbero stati intercettati dai Carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l’aggressione; i) poco credibile risulta la versione di
NOMECOGNOME che sostiene di avere girovagato tutta la notte e di avere casualmente incontrato gli altri sulla via di casa, ricongiungendosi a loro per accompagnarli (in
auto) presso l’abitazione di uno dei tre a Montespaccato.; I) presso l’abitazione di
NOME sono state rivenute due felpe, identificabili con quelle, riprese dalle telecamera, usate durante la rapina a Aurili.
2. La argomentazione della Corte di appello, sviluppata sulla base di massime di comune esperienza pertinenti al caso e applicate alla fattispecie senza
incorre in manifeste illogicità, colmano le lacune segnalate nella precedente sentenza della Corte di cassazione.
Essa rende coesi tutti gli elementi di valutazione acquisiti, mentre sarebbe ad hoc,
confutabile soltanto introducendo un’ipotesi concernente la presenza di un
quinto complice, che, tuttavia, rimane eventualità astrattamente formulabile ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, non ha alcun riscontro nei dati
acquisiti, anzi risulta in contrasto con il complesso degli stessi, sicché non vale a introdurre un dubbio ragionevole (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763).
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ne deriva, inoltre, la sua condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Così decisa il 25/03/2025
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