Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la condanna resa dal Tribunale di Oristano, in data 12 maggio 2021, nei confronti di NOME COGNOME, rideterminando la pena irrogata in quella di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 2500 di multa.
Rilevato, altresì, che la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 2, legge n. 110 del 1975, ritenuta la recidiva reiterata specifica, per aver detenuto una pistola clandestina caricata con munizioni da guerra calibro TARGA_VEICOLO Luger fabbricata nella Repubblica Ceca.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (erronea applicazione di norme penali di cui agli artt. 110 e 23 legge armi in relazione al ritenuto concorso di persona nel reato, visto che la pistola è stata trovata occultata, in un vano portaoggetti nella vettura del concorrente nel reato NOME) è inammissibile in quanto riproduttivo del motivo di appello (cfr. p. 12 della sentenza di secondo grado) cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto e non attaccato da specifici argomenti rispetto alle conclusioni cui sono giunte le sentenze di merito.
Rilevato, infatti, che le argomentazioni relative al ritenuto concorso di persone nel reato contestato sono immuni da vizi logici e valorizzano le intercettazioni ambientali in carcere tra NOME NOME i suoi familiari, nonché elementi di riscontro al contenuto di tali colloqui, con particolare riferimento alla verifica delle ce agganciate dai telefoni di NOME NOME NOME, che viaggiavano su auto diverse, e ai diversi contatti telefonici, durante il viaggio, tra i due; tanto a conferma della logic e coerenza della conclusione, cui sono giunti i giudici di secondo grado, secondo la quale le due auto viaggiavano assieme e quella a bordo della quale era il ricorrente, fungeva da staffetta rispetto a quella di NOME, nella quale era custodia l’arma.
Ritenuto, che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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