Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 2.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.3.2023 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME annullando l’ordinanza adottata dal GIP in sede limitatamente al reato di cui al capo M) e confermandola invece con riguardo al capo T) della provvisoria incolpazione, avente ad oggetto una ipotesi di tentata estorsione in concorso, in relazione alla quale erano stati ravvisati, a carico dell’odierno ricorrente, gravi indizi di colpevolezza nonché le correlative esigenze cautelari giudicate non fronteggiabili se non con il ricorso alla più grave ed afflittiva delle misure cautelari personali;
ricorre per cassazione il COGNOME con due distinti ricorsi:
2.1 con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO deduce:
2.1.1 vizio di motivazione con riguardo agli artt. 311, 292, comma 2, lett. c) e c-bis, e comma 2 -ter, cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli indici relativi alla riconducibilità della richiesta estorsiva ricorrente: rileva, infatti, che, a fronte della pacifica assenza di contatti diretti il COGNOME e la persona offesa ma, anche, con i concorrenti nel reato, il Tribunale ha ritenuto lo COGNOME quale “intermediario” sulla scorta dei suoi rapporti diretti con la famiglia COGNOME e con NOME COGNOME in particolare, operando così un sillogismo non consentito; evidenzia come la stessa richiesta di misura cautelare avesse restituito un quadro di conflittualità all’interno della stessa famiglia COGNOME e che NOME e NOME COGNOME si trovassero su sponde opposte; osserva che, di conseguenza, del tutto arbitraria è la valorizzazione del collegamento dello COGNOME con NOME COGNOME come, anche, il ruolo di tale COGNOME (comparso soltanto con l’ordinanza del Riesame), in stretto contatto con il predetto, ma il cui ruolo nella vicenda in esame è frutto di evidente travisamento;
2.1.2 vizio di motivazione con riguardo agli artt. 311, 292, comma 2, lett. c) e c -bis, comma 2 -ter, cod. proc. pen.; omessa valutazione degli argomenti esposti con memoria difensiva: richiamate le considerazioni sviluppate nella memoria difensiva e sintetizzate nella premessa del ricorso, rileva che il Tribunale non vi ha dedicato alcuna attenzione e non ha motivato in alcun modo sulle questioni ivi proposte e direttamente impattanti sulla valutazione di gravità indiziaria con riguardo, in particolare, alla speciosità delle obiezioni opposte dallo COGNOME alla richiesta del COGNOME di poter incontrare direttamente il COGNOME, alla assenza di precedenti richieste estorsive invece affermata dallo COGNOME, alla fallacia degli elementi indicati per collocare NOME COGNOME nel sodalizio capeggiato da NOME e NOME COGNOME, alla mancanza di incontri tra lo stesso NOME COGNOME con i presunti intermediari e, infine, alla cessazione delle pretese
estorsive proprio in coincidenza con la richiesta del COGNOME di incontrare il ricorrente;
2.2 con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO deducendo:
2.2.1 mancanza di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 56, 81, 110, 112, 629, comma 2, cod. pen.: rileva che, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, difetta un comportamento illecito ascrivibile al ricorrente che rappresenta una figura evanescente solo richiamata dai presunti coimputati ma mai presente; aggiunge che anche le attività investigative predisposte in vista del preannunciato incontro tra lo COGNOME ed il COGNOME avevano dato esito negativo, circostanza ben evidenziata nella memoria difensiva ma di cui il Tribunale non fa alcun cenno; segnala, ancora, che non sussiste alcun pericolo di inquinamento probatorio dal momento che gli elementi investigativi consistono esclusivamente in intercettazioni telefoniche e che non vi è nemmeno pericolo di fuga atteso che il COGNOME non ha alcun motivo di sottrarsi al processo ed alla pena; aggiunge che, considerando il tempo trascorso dalla presunta commissione dei fatti, manca, inoltre, il pericolo di reiterazione dotato di attualità e concretezza; evidenzia, a tal proposito, la genericità della motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti evocati e del sommario riferimento alla gravità dei fatti, intervenuti quattro anni e sei mesi prima della adozione della misura; ;
2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: richiama i principi affermati dalle SS.UU. in ordine alla aggravante “mafiosa” sotto il profilo della finalità di agevolazione del sodalizio e segnala come il Tribunale abbia del tutto omesso di vagliare tale aspetto finendo per identificare gli ipotetici vantaggi personali del ricorrente con quelli util al sodalizio;
2.2.3 mancanza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed al “tempo silente”: segnala che l’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato le considerazioni difensive sul “tempo silente” ovvero sulla risalenza dei fatti rispetto alla adozione ed esecuzione della misura;
2.2.4 omessa motivazione sulla mancata concessione degli arresti domiciliari con il corredo del “braccialetto elettronico”: segnala che nulla il provvedimento motiva sulle ragioni per le quali, come puntualmente dedotto dalla difesa, le ravvisate esigenze cautelari non potessero essere salvaguardate con il ricorso alla misura degli arresti domiciliari eventualmente con il corredo del controllo a distanza;
3. la Procura Generale ha concluso per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per il rigetto dei ricorsi: rileva che i ricors deducono, nella sostanza, vizi di motivazione in ordine al fumus commissi delicti ed alla aggravante mafiosa ma che, sotto il primo profilo, sono infondati a fronte della analitica motivazione del provvedimento impugnato che ha ricostruito la genesi della vicenda e valutato la intrinseca credibilità della ricostruzione desumibile dalla deposizione della persona offesa mentre, con riguardo al periculum in mora, l’ordinanza ha motivato in termini logici e coerenti sia con riferimento alla esistenza della presunzione di legge sia con riferimento alla inadeguatezza di forme alternative di controllo;
caso di specie non sia rinvenibile, nei confronti del COGNOME, alcuna condotta di minaccia o violenza tantomeno caratterizzata dal metodo mafioso;
4.2 sul secondo motivo ribadisce la mancanza di reale motivazione del provvedimento impugnato circa, per l’appunto, l’aggravante mafiosa che è stata fondata sul dato della appartenenza del ricorrente alla ‘ndrangheta in ordine alla quale, tuttavia, non è stata elevata alcuna contestazione né sono stati acquisiti indizi sul punto; richiama, inoltre, l’arresto delle SS.UU. “COGNOME” ed il sostrato soggettivo che deve sorreggere l’aggravante agevolativa di cui, nel caso in esame, non è rinvenibile alcuno dei relativi presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con ordinanza del 10.1.2023, e nell’ambito di un ben più vasto ed articolato procedimento, il GIP del Tribunale di Catanzaro (cfr., pagg. 84-88 dell’ordinanza) aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di estorsione pluriaggravata in concorso, di cui al capo M), e di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, di cui al capo T).
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza relativamente alla posizione del COGNOME quanto al capo M) ed ha invece confermato il provvedimento impositivo della misura in ordine alla incolpazione contemplata al capo T): in particolare, secondo l’ipotesi formulata dalla pubblica accusa ed ivi compendiata, il COGNOME, agendo in concorso morale e materiale con NOME COGNOME, quale intermediario, e NOME COGNOME, quale esecutore materiale, avrebbe intimato all’imprenditore NOME COGNOME NOME, esercente attività di rivendita di materiali edili in quel di Tropea, di adempiere ai suoi “doveri” verso la criminalità organizzata (cfr., il capo di imputazione: “… perché, in concorso morale e materiale tra loro – nelle rispettive qualità all’interno del sodalizio di cui al superiore capo A), COGNOME NOME come ideatore, promotore e beneficiario, COGNOME NOME di intermediario e COGNOME NOME di esecutore materiale … nell’intimare il COGNOME NOME all’imprenditore NOME COGNOME NOME di adempiere al dovere ammonendolo, in tal modo, circa l’obbligo di osservare la prassi ormai consolidata consistente nel versamento di una somma di denaro alla criminalità organizzata in relazione all’attività imprenditoriale svolta … rivendita d materiale edile …”).
Quanto al profilo della gravità indiziaria, i giudici della impugnazione cautelare hanno riportato (cfr., pag. 10 del provvedimento in verifica) le dichiarazioni rese NOME COGNOME in data 27.2.2018 il quale aveva riferito del suo rapporto di conoscenza familiare e professionale con il geometra NOME COGNOME il quale gli aveva rappresentato di aver ricevuto la visita di NOME COGNOME che si era lamentato, con lui, del fatto che il dichiarante non avrebbe fatto il suo “dovere” sicché lo COGNOME gli aveva suggerito di cercare il modo di risolvere la questione; il COGNOME aveva aggiunto che, per questa ragione, qualche giorno dopo si era recato dallo COGNOME al quale aveva chiesto di avere un incontro diretto con il COGNOME incontrando, sul punto, il fermo rifiuto del suo interlocutore il quale gli aveva fatto presente che il COGNOME sarebbe stato nell’occasione capace di tutto.
Sulla scorta delle dichiarazioni del COGNOME era stato dunque attivato un servizio di monitoraggio dell’incontro avvenuto 1’11.8.2018 tra costui e lo COGNOME, captato direttamente dagli investigatori e che si era svolto nei termini puntualmente riportati nel capo di incolpazione.
In quella occasione, come comunque risulta dalla ordinanza in verifica, lo COGNOME, modificando la versione inizialmente propinata al COGNOME, aveva fatto presente a quest’ultimo di avere ricevuto la visita di tale NOME COGNOME, che aveva accompagnato da lui un “amico di NOME” (identificato, nella ipotesi accusatoria, con NOME COGNOME) per sollecitare il pagamento di quanto “dovuto” dal COGNOME; costui si era rifiutato insistendo, comunque, per incontrare direttamente il COGNOME al ché lo COGNOME gli aveva consigliato di non opporsi e di rivolgersi, semmai, a tale COGNOME, suo compare di anello, per trovare una mediazione; i due avevano allora concordato una versione da fornire al COGNOME per giustificare il ritardo nell’adempimento del “dovere”; lo COGNOME aveva quindi riferito al COGNOME che il successivo lunedì avrebbe dovuto incontrare il COGNOME sollecitando allora il suo interlocutore a fornirgli una risposta in tempo utile su cosa avrebbe dovuto riportare all’indagato (cfr., pag. 11 dell’ordinanza: “… lunedì mattina, verso le dieci e mezzo, parto e vado là … perché ho gli impegni … adesso, tu, fatti un quadro, lunedì mattina, alle nove, vieni e mi dici: Geometra, andata là e ditegli così, così e così .. fatti la riflessione … tu fatt la riflessione, poi tu mi dici: Geometra andate là … e ditegli in questa maniera … io quello che mi dici … vado e glielo riporto”).
Sempre nel corso dello stesso colloquio, per come riportato nella ordinanza, il COGNOME aveva ancora insistito per incontrare personalmente il COGNOME venendo fermamente sconsigliato dallo COGNOME (cfr., ivi: “… questi qua sono malati di testa … ma che c… vai trovando … non ti permettere …”).
Il COGNOME, tuttavia, come riferito nelle sit del 4.10.2018, il lunedì mattina aveva inviato allo COGNOME un messaggio nel quale aveva ribadito la propria intenzione di non aderire alle richieste del COGNOME.
Valutando la portata degli elementi così acquisiti, il Tribunale ha sostenuto che le dichiarazioni del COGNOME sono risultate coerenti e lineari tanto da poter rappresentare una prova “diretta” tale da non rendere nemmeno necessario un vaglio di “gravità” indiziaria.
Ha rilevato, poi, che effettivamente il COGNOME non ha avuto contatti diretti con la vittima osservando, tuttavia, che “… lo COGNOME funge da intermediario e, come emerge dagli atti di indagine, ha rapporti diretti con i componenti della famiglia COGNOME e con COGNOME NOME, risultando, pertanto, assolutamente affidabile nel suo ruolo di portavoce degli interessi dei COGNOME, come nel caso in esame” (cfr., ivi, pag. 12); ha richiamato anche il ruolo del COGNOME “… che svolge anche il ruolo di intermediario per conto di NOME COGNOME, occupandosi di veicolare le comunicazioni di quest’ultimo mediante la consegna di biglietti contenenti messaggi …” (cfr,. ivi).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda operata nel provvedimento impugnato (coincidente, peraltro, con quanto riportato nella ordinanza “genetica”), va rilevato che la ipotesi accusatoria è stata formulata individuando nel COGNOME il “mandante” della richiesta estorsiva che sarebbe stata veicolata alla vittima ad opera dello COGNOME su indicazione di uno sconosciuto, accompagnato presso il geometra dal COGNOME, che lo aveva presentato come “amico di NOME“.
La stessa incolpazione provvisoria, nell’ascrivere tale condotta a titolo concorsuale a tutti e tre gli indagati, ha d’altra parte qualificato il COGNOME come “ideatore, promotore e beneficiario”, il COGNOME come “intermediario” e lo COGNOME quale “esecutore materiale”.
È allora il caso di richiamare il costante ed uniforme insegnamento della giurisprudenza affermatosi in tema di concorso di persone nel reato, essendo stato più volte ribadito che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata,
in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altr concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr., Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 226101 COGNOME – COGNOME 01; conf., COGNOME Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 239196 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 238648 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242849 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, COGNOME, Rv. 262310 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 2 – , n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295 – 01 in cui la Corte ha riaffermato tale principio in una fattispecie in cui è stata ritenuta viziata l motivazione della sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativo al tentativo di estorsione relativo al c.d. “regalo ai carcerati” posto in essere da un altro soggetto).
E’ pacifico, inoltre, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01 Relazioni Collegate; conf., Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 – 01 in cui, peraltro, si è opportunamente precisato che se il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., deve comunque farsi salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica).
D’altra parte, si è affermato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 – , n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 02).
Se non ché, anche a prescindere dalla valutazione della attendibilità soggettiva dello COGNOME, non si può non prendere atto che la figura del COGNOME è emersa solo ed esclusivamente in quanto evocata dal predetto il quale, come
riportato nei due provvedimenti di merito, si era fermamente opposto alla richiesta del COGNOME di poter incontrare direttamente l’odierno indagato delle cui richieste si sarebbe fatto portavoce all’esito di una visita al suo studio da parte di un soggetto, sconosciuto e mai identificato, accompagnato da NOME COGNOME e che avrebbe veicolato il messaggio.
Va anche rilevato che i due provvedimenti di merito arrestano la loro ricostruzione all’autunno del 2018 non consentendo di appurare se, negli anni successivi (sino alla adozione della misura, intervenuta nel gennaio del 2023), il COGNOME abbia ricevuto richieste estorsive, atti di ritorsione alla risposta negativa che aveva trasmesso allo COGNOME o, comunque, conseguenze o “seguiti” di qualsiasi genere.
Ma, ancor prima, non risulta se lo COGNOME abbia effettivamente riportato al COGNOME la risposta del COGNOME.
In tal modo, dunque, la persona del COGNOME è sempre rimasta “sullo sfondo”, in quanto evocata in termini indiretti e del tutto evanescenti quale “fonte” della richiesta estorsiva trasmessa allo COGNOME da uno sconosciuto e che non avrebbe mai avuto alcun séguito.
Per cercare di dare qualche maggiore “concretezza” alla figura dell’indagato all’interno di questa vicenda, il Tribunale ha ritenuto di poter valorizzare il ruolo dello COGNOME sottolineando che costui avrebbe “… rapporti diretti con i componenti della famiglia COGNOME” (cfr., pag. 12 dell’ordinanza); salvo poi, a dover prendere atto che l’interlocutore all’interno del gruppo era stato individuato in NOME COGNOME (cfr., ivi) e non già in NOME; ad ulteriore conforto, ha inoltre evocato la figura di tale NOME (assolutamente estraneo alla contestazione di cui al capo T della provvisoria incolpazione) perché costui “… svolge anche il ruolo di intermediario per conto di NOME COGNOME“.
Al di là del carattere di per sé non lineare della argomentazione secondo cui il rapporto con NOME COGNOME avvalorerebbe la provenienza della richiesta estorsiva proveniente da NOME, era stata proprio l’ordinanza applicativa della misura a dar conto del fatto che la famiglia COGNOME era tutt’altro che un gruppo omogeneo e coeso essendosi invece riorganizzata, dopo l’arresto di NOME COGNOME, in due schieramenti uno dei quali facente capo al predetto NOME e, l’altro, a NOME COGNOME ed al quale farebbe riferimento NOME (cfr., infatti, pagg. 205-206 dell’ordinanza genetica).
Tutto ciò, peraltro, al netto del pur non irrilevante rilievo secondo cui NOME COGNOME, nel presente procedimento, non è stato attinto dalla incolpazione associativa che, invece, ha riguardato il solo NOME COGNOME (cfr,. ivi,
ancora, pagg. 9-10 della ordinanza del GIP), con il che risulta obiettivamente poco chiaro anche la stessa fondamento dell’origine “mafiosa” della eventuale richiesta estorsiva.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
L’accoglimento della censura articolata in punto di fumus commissi delicti preclude l’esame degli altri profili di doglianza pur sottoposti, nei due ricorsi, alla attenzione della Corte.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 27.10.2023