Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lainammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisio del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato, nel giudizio abbreviato, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, in concorso tra loro e con altra persona non ricorrente, delitto di furto aggravato di un capo di abbigliamento, sottratto dai banchi espositivi esercizio commerciale, previa rimozione della placca anti-taccheggio – ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, inclusa la recidiva specifica di cui all’art.
4 cod. pen., e con la riduzione per il rito – ha riconosciuto alle imputate la circostanza attenu di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME, con il ministero dell’avvocato NOME COGNOME, e NOME COGNOME, assistita dall’avvocato NOME COGNOME.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è affidato a due motivi.
3.1. Mancanza della motivazione in merito alla responsabilità della COGNOME, dal momento che l’unico dato accertato, nel giudizio di merito, è costituito dal rinvenimento di un a certamente sottratto dall’esercizio commerciale, in quanto privo del cartellino identifica rinvenuto all’interno del negozio – dentro l’autovettura della concorrente COGNOME, anch’ condannata per tale delitto, con sentenza irrevocabile, mentre non è stata acclarata l ricostruzione della condotta furtiva, la sua dinamica concorsuale, né il momento del sottrazione, e, dunque, il contributo materiale o morale in ipotesi ascritto alla COGNOME, sul quale la Corte di appello ha del tutto mancato di replicare alla specifica deduzione difens
3.2. Mancanza assoluta di motivazione in ordine anche al terzo motivo di appello avente riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 5, cod. pen., non affrontato affat Corte distrettuale.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono svolti cinque motivi.
4.1. Eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 cod. pen. per contrasto con g 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuant cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (riconosciuta dalla Corte di appello) rispetto alla recidiva ag di cui all’art. 99 co. 4 cod. pen.( divieto in ragione del quale la Corte dli appello non ha alcuna modifica della pena inflitta).
4.2. Erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e correlati vizi della motivazione. A fron specifica doglianza afferente alla carenza del quadro indiziario capace di sostenere un giudiz di colpevolezza della COGNOME, la Corte di appello si è limitata a desumere la responsabilità anc della ricorrente in ragione del mero rinvenimento dell’abito nell’autovettura della compl circostanza priva di valenza indiziaria diretta nei suoi confronti. La motivazione della sent impugnata risulta del tutto congetturale, poi, nella ricostruzione della supposta dinamica fatti, oltre che illogica.
4.3. Erronea applicazione degli artt. 56 – 624 cod. pen., in ordine alla ritenuta esclusione d configurabilità del tentativo.
4.4. Con il quarto motivo lamenta la ritenuta ricorrenza nella specie della circostanza aggravan della violenza sulle cose.
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della negazione della sostituzione de pena detentiva.
Il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME ha depositato memoria conclusiva insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata co rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.
In particolare sono fondati, in modo assorbente, i motivi (il primo nell’interesse di COGNOME il secondo del ricorso di COGNOME), che denunciano vizi della motivazione in merito all’affermazi di responsabilità concorsuale, restando assorbiti le ulteriori doglianze.
2.Preliminarmente va dato atto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di pre della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla recidiva aggravat all’art. 99 co. 4 cod. pen. – rilevante nel presente giudizio, dal momento che, in ragione d divieto, la Corte di appello, pur riconoscendo la predetta attenuante, non ha operato alcu modifica della pena inflitta dal primo giudice, stante il limite legale in punto di bilanciam stata già portata al vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 141 del 2023, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 c. 4 c.p., per contrasto con gli Cost. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.». 2.1. La questione risulta, nondimeno, assorbita dalle ragioni dell’annullamento che, com premesso, afferiscono, più ampiamente, alla prova del concorso delle due ricorrenti.
Secondo la ricostruzione in fatto emersa nel giudizio di merito, le prevenute vennero ferma dalle forze dell’ordine, intervenute su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale, me trovavano ancora al di fuori dell’auto, all’interno della quale venne poi trovato l’abito r rubato all’interno del magazzino: dunque, l’abito era già lì, come osserva la stessa Cort appello. A tal proposito, però, la Corte di appello offre una ricostruzione del fatto d congetturale: secondo la sentenza, risulterebbe evidente che l’abito era stato sottratt precedenza dalle tre complici, che poi l’avevano riposto nell’auto, tornando nel negozio, d erano state viste da alcuni clienti mentre erano intente a staccare i cartellini da altri abbigliamento; poi, “forse perché avvedutesi di essere state notate e/o notate dal personale del punto vendita” avrebbero desistito, tant’è che la polizia giudiziaria non ha rinvenuto indumenti in loro possesso.
3.1.0ra, se tale ricostruzione rivela una piena coerenza logica in merito alla circostanza l’abito trovato nell’auto fosse stato sottratto nel magazzino ( dove, in effetti, venne rin cartellino identificativo) in una precedente occasione, e che detta condotta appropriativa attribuibile ( come è avvenuto) alla responsabilità della terza complice, (NOME COGNOME
ricorrente), nella cui autovettura il capo di abbigliamento era stato riposto e qui rinvenu quanto proprietaria dell’auto, non può dirsi altrettanto per le due odierne ricorrenti, che, detto, sono state bloccate dalle forze dell’ordine prima ancora che entrassero nel veicolo.
3.2.Non è dato comprendere, in effetti, sulla base di quale elemento fattuale, emerso ne giudizio, la Corte di appello abbia formulato la predetta ricostruzione dei fatti, e ritenuto odierne ricorrenti avessero partecipato al furto dell’unico abito trovato all’interno di un’auto che non era la loro, nella quale era stato evidentemente riposto prima ancora che esse vi entrassero una volta lasciato l’esercizio commerciale.
3.3. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello risolverà la indicata aporia argonnenta indicando gli elementi di fatto da cui ha tratto il convincimento che le ricorrenti avesse fatto un precedente accesso furtivo nell’esercizio commerciale, individuando il contributo causa e soggettivo da loro apportato all’azione criminosa, che deve concretizzarsi almeno in u comportamento esteriore che arrechi un contributo oggettivamente apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, tale che la condotta del partecipi si riveli idonea a f l’esecuzione, aumentando la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rappor associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 – , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).
Gli altri motivi formulati dalle ricorrenti restano assorbiti, ma non preclusi, all’es scrutinio in punto di responsabilità concorsuale.
4.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altr Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, co nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutaz essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023
I Consigliere estensore