Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29681 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della cautela di Ancona del 22.12.2023, reiettiva dell’istanza di riesame presentata avverso il provvedimento del 30 novembre 2023, emesso dal Gip presso il Tribunale di Macerata, con cui è stata applicata nei confronti del pretetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reat di cui agli articoli 624 bis, aggravato, cod. pen.
In buona sostanza, lamenta che il G.i.p. prima, e il Tribunale del riesame poi, nonostante abbiano escluso che NOME avesse partecipato personalmente ai furti, hanno ritenuto che lo stesso avesse comunque concorso nella commissione dei reati offrendo la propria fattiva collaborazione nella fase della preparazione degli stessi “mettendo il mezzo pulito nella disponibilità degli autori materiali dei fur che lo utilizzavano per il raid notturno in territorio marchigiano”.
Ciò posto si offre una ricostruzione relativa alla vicenda dell’autovettura che l’indagato avrebbe procurato agli autori dei furti incrociando dati dichiarativi co dati dei tabulati telefonici e delle varie celle agganciate dai telefoni attenziona Si evidenzia che l’autovettura era stata acquistata da soggetto diverso dall’indagato e che talvolta essa era stata nella disponibilità di quest’ultimo, che a più può essersi interessato della stipula del contratto assicurativo. Si assume che la ricostruzione in ordine al concorso morale effettuata nel provvedimento impugnato è assolutamente irricevibile, in quanto priva di qualsivoglia rilevante riscontro probatorio. Essa muove dal dato afferente alle modalità di stipula dell’assicurazione dell’autovettura, dall’utilizzo saltuario che l’indagato può averne fatto, per arrivare poi alla progettazione dei furti senza che di questi ne siano stat individuate le tecniche, i partecipanti, l’accordo e tantomeno la pianificazione; laddove ai fini del concorso ex art. 110 cod. pen., ammesso anche forme differenziate ed atipiche, è pur sempre necessaria la dimostrazione dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e che il giudice precisi in quale forma essa sì è manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendos confondere l’atipicità della condotta concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del SJC) manifestarsi. La motivazione del provvedimento impugnato al più avrebbe potuto essere orientata verso un’ipotesi di favoreggiamento personale che avrebbe comunque necessitato di ulteriori approfondimenti investigativi volti a dimostrar2 il coinvolgiment dell’indagato nel disegno criminoso.
2. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La completezza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da evidente vizio argomentativi:), né da alcuna violazione di legge impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essersi dedotta una censura, nei suo complesso, manifestamente infondata.
Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelarl i sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen, cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De NOME, Rv. 199391). Donde, a partire dal menzionato autorevole arresto, la cattedra nomofilattica ha costantemente impartito l’insegnamento secondo il quale il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragion giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne’ con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invec limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si
sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 – dep. 08/02/2000, COGNOME, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205643).
Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione’ deve darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che priva di coerenza, completezza e logicità.
Ed invero, il collegio territoriale afferma che, nel caso di specie, non solo emerge una congrua base probatoria circa la riconducibilità dei furti ai medesimi soggetti – che agirono utilizzando modalità operative analoghe, perpetrando i furti nell’ambito del medesimo contesto spaziale a distanza temporale l’uno dall’altro compatibile con la esecuzione degli stessi, ed avvalendosi della medesima autovettura in argomento – ma risulta anche chiaro il coinvolgimento del COGNOME, se non nella fase esecutiva dei reati quanto meno in quella preparatoria, avendo offerto il rilevante contributo curando di persona la copertura assicurativa dell’autovettura utilizzata dai correi; autovettura che già acquistata da altri e intestata al terzo soggetto ignaro NOME COGNOME, veniva assicurata grazie alla intermediazione del COGNOME COGNOME inscenava l’apparente partecipazione del predetto alla stipula del contratto di assicurazione chiamando con il nome di NOME NOME‘altro complice che si accompagnava a lui in occasione di ta e stipula. Ciò che maggiormente si sottolinea nel provvedimento impugnato è proprio la circostanza che il COGNOME si sia prestato a inscenare la partecipazione di colui che risultava dalla carte il proprietario del veicolo, con ciò palesando la piena consapevolezza della natura illecita dell’operazione che si era resa evidentemente necessaria non perché si trattava di un’autovettura rubata, essendo stata essa regolarmente acquistata, ma affinché la stessa risultasse intestata a persona estranea – terza inconsapevole – e ciò evidentemente al fine di evitare ogni collegamento con gli autori dei delitti che sarebbero poi stati realizzati mediante il suo utilizzo. La finalità e evidentemente di tipo delittuoso e il contributo dell’indagato si era risolto in u apporto consapevole e volontario, di indubbia rilevanza – si afferma, in maniera non manifestamente illogica, nel provvedimento impugnato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso oltre a non confrontarsi con la complessiva ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, a ben vedere è inammissibile anche perché impostato sul merito della regiudicanda, che viene ripercorsa attraverso una diretta ricostruzione deì fatti e una diretta valutazione delle risultanze processuali passate in rassegna secondo la propria impostazione.
Deve, invero, essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte dì cessazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cessazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. L’inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti ch legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell’art. 606 c.p.p. sia dalla necessi di non compromettere il ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227 – 01).
Dalle superiori considerazioni discende l’inammissibilità del ricorso cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, attesi i profili di colpa emergenti dal medesimo ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter dìsp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 27/3/2024.