Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1964 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1964 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto sto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato ad Arzana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale del Riesame di Cagliari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME Il Procuratore Generale NOME chiedendo l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
AVV_NOTAIO del foro di Cagliari in difesa di NOME NOME chiedendo l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di NOME COGNOME per il concorso nel reato di cui all’art. 575 cod. pen. e nel porto in luogo pubblico di armi da fuoco.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sostituti NOME COGNOME e NOME COGNOME, enucleando, prima di dedurre i due motivi, circostanze fattuali non valutate dal Tribunale e le manifeste illogicità e violazioni di legge presenti nell’impianto argomentativo.
2.1. Quanto alle circostanze fattuali che analizza, il ricorrente le ritiene determinanti per stabilire che la condotta dei coindagati con NOME COGNOME riconosciuto dal Tribunale quale esecutore materiale del dell’omicidio di NOME COGNOME– tra cui NOME COGNOME, si ricollega funzionalmente all’azione del sicario.
2.1.1 La prima circostanza fattuale concerne i rapporti tra NOME COGNOME e i familiari nel corso della sua latitanza.
NOME COGNOME anche nel corso della latitanza aveva ricevuto la collaborazione fattiva dei familiari, in particolare di NOME e di NOME, come emerge anche dalle intercettazioni ambientali e telefoniche; NOME COGNOME, prima di essere arrestato aveva ricevuto 10 kg di marijuana dal fratello NOME (e non già da NOME COGNOME come erroneamente ricostruito dal Tribunale) e, a dimostrazione del legame con i familiari, prima di togliersi la vita in carcere, aveva tentato di scagionarli assumendosi ogni responsabilità per l’omicidio.
2.1.2. La seconda circostanza fattuale concerne i contrasti con NOME COGNOME.
La vittima nutriva sentimenti di odio non solo per NOME COGNOME, nei cui confronti aveva attentato già alla vita, ma anche nei confronti di NOME e NOME COGNOME e del figlio di quest’ultimo, NOME, avendoli minacciati, come dimostrano anche le immagini rinvenute nel cellulare del COGNOME, ritraenti anche le immagini di NOME COGNOME.
Quanto alle manifeste illogicità e le violazioni di legge presenti nell’impianto argomentativo, il ricorrente così le espone.
3.1. L’argomento del killer solitario. Il ricorrente deduce la illogicità del motivazione attesa anche la latitanza all’epoca di NOME COGNOME; sia il percorso che le modalità dell’omicidio ricostruite nell’ordinanza impugnata stridono con l’assenza di collaborazione fattiva; la circostanza che NOME COGNOME si fosse finto morto per eliminare il COGNOME e l’esistenza di canali comunicativi con i familiari costituiscono circostanze che conducono alla consapevolezza da parte dei coindagati del progetto omicidiario del medesimo NOME COGNOME il quale, se non avesse avuto necessità di concorrenti, li avrebbe avvertiti di non recarsi nella piazza centrale quella mattina. La fuga di NOME, NOME e NOME COGNOME che si trovavano nel teatro dell’evento confermerebbe, secondo il ricorrente, il concorso nel reato. Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale.
3.2. L’argomento della compresenza in piazza di NOME, NOME e NOME COGNOME. Il Tribunale attribuisce carattere di non eccentricità alla circostanza che i tre indagati si trovassero nel luogo dell’omicidio; il ricorrente evidenzia, viceversa, la dinamicità ed i movimenti posti in essere da NOME (che si trattiene a lungo al bar, che si allontana allorché il NOME arriva al bar e compie, a bordo della propria
autovettura Fiat Panda, rapidi giri intorno all’abitato), NOME (che, trattenutosi a lungo al bar, si è allontanato subito dopo la consumazione dell’omicidio ed, a differenza degli altri avventori che si dirigono in direzione della piazza dove era stato da poco ucciso il COGNOME, si allontana a bordo della propria autovettura), NOME COGNOME (definito non mattiniero da NOME COGNOME, che, effettuato un prelievo presso l’ATM del Banco di Sardegna alle ore 08:36, si reca al Bar INDIRIZZO dove stazionava lo zio NOME e, senza salutarlo, alle ore 08:40, qualche istante dopo l’omicidio, esce dal bar seguendo i movimento dello zio, scambia con lui un breve cenno e si allontana risalendo le scalette che da INDIRIZZO conducono in INDIRIZZO, dopo qualche minuto incontra il padre che, intanto, aveva compiuto tre giri dell’abitato, per essere presente nella vettura del padre al quarto giro). Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale.
3.3. L’argomento delle telefonate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Evidenzia il ricorrente dapprima la circostanza che il Tribunale ha incrociato orari delle telefonate tratti da fonti eterogenee; le telefonate intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbero in realtà dei messaggi convenzionali da parte dei due indagati verso NOME COGNOME. I due indagati non hanno fornito alcuna spiegazione al susseguirsi di chiamate (08.37, 08:30, 08:07, 08:39, 08:45). Il ricorrente evidenziava la illogicità della motivazione del Tribunale.
3.4. L’argomento dell’atteggiamento “svogliato” di NOME COGNOME. Il ricorrente evidenzia la anomalia della condotta di NOME COGNOME descritto come persona non mattiniera; la circostanza che al bancomat non fosse costantemente rivolto verso il Bar One suffraga, secondo il ricorrente, l’ipotesi accusatoria essendo il suo ruolo quello di sorvegliare non solo il bar ma anche la piazza e le strade di accesso per segnalare al sicario l’eventuale insorgenza di imprevisti. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe dunque illogica.
3.5. L’argomento del mendacio di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le affermazioni di NOME COGNOME sulla presenza dello stésso sul luogo dell’agguato rese nell’immediatezza del fatto ed in data 2 agosto 2024 contrastano con quanto riferito in data 14 novembre 2024. Il Tribunale non attribuisce alle stesse valore accusatorio, mentre il ricorrente ne ravvisa la falsità resa anche in modo da omettere la spiegazione relativa alle telefonate intercorse con NOME COGNOME. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica.
3.6. L’argomento dell’acquisizione di informazioni sulle abitudini di NOME. Il Tribunale non ravvisa nei familiari di NOME COGNOME la fonte delle informazioni necessarie per assicurare l’esito dell’agguato, mentre il ricorrente, per le comunicazioni con i fratelli e per lo stato di latitanza, ritiene logico che NOME e NOME COGNOME, abituali avventori del Bar INDIRIZZO Roma, conoscevano le abitudini di
NOME ed erano gli unici con cui in sicurezza NOME COGNOME poteva relazionarsi. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica.
3.7. L’argomento della mancanza di comunicazioni tra NOME, NOME e NOME COGNOME. Il ricorrente evidenzia che NOME COGNOME, che si spostava a piedi, necessariamente doveva essere in zona prima delle ore 08:34 confondendo il Tribunale il momento in cui lo stesso viene ripreso per la prima volta dalle telecamere con quello del suo intervento sulla scena del crimine; quanto alla assenza di comunicazioni tra NOME, NOME e NOME COGNOME, il ricorrente lo ritiene un dato irrilevante considerato che la pianificazione era avvenuta prima. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica.
3.8. L’argomento dell’impossibilità, dal posto un cui erano posizionati NOME, NOME e NOME COGNOME, di monitorare il Bar Marvin. Il ricorrente sostiene che la circostanza che dalla loro posizione NOME e NOME COGNOME riuscissero con difficoltà a monitorare il Bar Marvin avvalora l’ipotesi accusatoria proprio perché l’omicidio si è consumato nell’occasione in cui il NOME, diversamente dal consueto, si recò a consumare il caffè presso il Bar One dove si trovavano i fratelli NOME e NOME COGNOME. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe contraddittoria.
3.9. L’argomento della carenza di contatti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Vero che non vi è prova diretta del contatto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma il ruolo del COGNOME emerge induttivamente dal complesso indiziario fornito dai movimenti e dal contegno degli coindagati, soprattutto di NOME COGNOME con cui risulta in contatto diverse volte nei dieci minuti cruciali che intercorsero tra l’arriv del COGNOME in piazza e la sua uccisione. Il ricorrente deduce che le circostanze fattuali esaminate e riferite ai coindagati debbano essere messo in correlazione con i contatti telefonici intercorsi tra NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha veicolato le informazioni provenienti dal nipote a NOME COGNOME con cenni convenzionali. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe mancante.
3.10. L’argomento dell’appuntamento di NOME COGNOME e NOME COGNOME subito dopo la notizia dell’arresto di NOME COGNOME. Il ricorrente deduce che l’appuntamento tra i due indagati subito dopo la diffusione della notizia sulla stampa online dell’arresto di NOME COGNOME conferma, oltre un forte legame tra i due indagati, anche la comune preoccupazione che l’arresto del latitante potesse ripercuotersi anche nelle indagini relative all’omicidio del COGNOME. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica.
2.3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen.; il Tribunale è caduto in errore nell’interpretare le regole che governano il concorso di persone nel reato, avendo avuto i quattro coindagati un ruolo positivo nel coadiuvare NOME COGNOME nella commissione dell’evento delittuoso.
2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; il Tribunale ha valutato i singoli indizi ésame atomistico e parcellizzato senza procedere ad un esame globale degli stessi.
In data 7 novembre 2025, la difesa depositava memoria difensiva e conclusioni.
Con requisitoria orale si riporta alla requisitoria scritta, il Sostitu Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In effetti, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, in relazione alla posizione dell’indagato COGNOME NOME è carente nei punti che verranno analizzati, svolta una premessa di carattere generale sul vizio di motivazione.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volo a verificare che quest’ultima:
sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;
non sia internamente “contraddittoria”, ovvero essere da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice -conducenti ad esiti diversi- siano state poste a base del suo convincimento.
Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Di conseguenza sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spesso della valenza probatoria del singolo elemento.
In relazione, dunque, alla posizione dell’indagato COGNOME il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
Posto che, in tema di concorso di persone nel reato, in fase cautelare, occorre la sussistenza dei gravi indizi del coinvolgimento dell’indagato nonché del reale contributo causale da questi offerto, attesi i rapporti tra NOME COGNOME e i familiari nel corso della sua latitanza, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare manifestamente illogica e gravemente carente giacché considera le condotte che seguono come casuali e non rafforzative del proposito dell’omicida NOME COGNOME.
Ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario, invero, il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
“Non è superfluo ricordare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento, a tal fine assumendo carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, COGNOME e altri, Rv. 255260 – 01; Sez. 5, n. 25894 del 15 maggio 2009, Catanzaro, Rv. 243901 – 01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232853 – 01; Sez. Un. n. 31 del 22/11/2000, dep. 3/5/2001, COGNOME, Rv. 218525 – 01) (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 – 01).
Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, la motivazione dell’ordinanza impugnata è illogica attesa la condotta posta in essere da NOME COGNOME, come nel prosieguo rappresentata.
La motivazione, invero, considera “solita” la presenza sul posto di NOME COGNOME per fare colazione, nulla riferendo sul tempo di permanenza; nel caso che ci occupa, l’indagato permane sul posto per oltre un’ora rispetto al consueto; l’indagato NOME COGNOME, inoltre, interrompe la prolungata permanenza, allontanandosi a passo svelto, immediatamente dopo che la vittima aveva
parcheggiato il proprio fuoristrada davanti al bar One; l’indagato NOME COGNOME non lascia il luogo del delitto in quanto compie, a bordo dell’autovettura, tre giri dell’abitato per incontrare il figlio NOME, pure presente nel luogo dell’omicidio, con cui, salito quest’ultimo a bordo della vettura del padre, si allontana.
Tale illogicità investe, dunque, l’argomento del Killer solitario, della compresenza in piazza di NOME, NOME e NOME, dell’acquisizione di informazioni sulle abitudini di NOME, della mancanza di comunicazioni tra NOME, NOME e NOME, dell’impossibilità, dal posto in cui erano posizionati NOME, NOME e NOME, di monitorare il Bar Marvin, investendo indirettamente gli ulteriori argomenti evidenziati nel ricorso (ovvero quello delle telefonate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME effettuate nella mattina dell’omicidio, dell’atteggiamento “svogliato” di NOME COGNOME, l’argomento, del mendacio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, della carenza dei contatti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dell’appuntamento di NOME COGNOME e NOME COGNOME subito dopo la notizia dell’arresto di NOME COGNOME) anche la posizione dell’indagato NOME COGNOME.
La decisione relativa al primo motivo del ricorso, quanto alla posizione di NOME COGNOME, assorbe anche la valutazione del secondo motivo del ricorso in relazione alla “compartecipazione” dell’indagato che ci occupa, quale congiunto di NOME COGNOME.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari Sezione per il Riesame.
Così deci ” il 19 novembre 2025