Concorso di Persone nel Reato di Lesioni: Ognuno Risponde per Tutti
L’ordinanza n. 7845/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concorso di persone nel reato, un principio cardine del nostro ordinamento penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha chiarito che quando più individui partecipano a un’aggressione, ciascuno è responsabile per il risultato complessivo, a prescindere da chi abbia materialmente inferto i singoli colpi. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di lesioni personali gravi, commesso in concorso con altri. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza riguardo alla sua effettiva responsabilità.
Il ricorrente, in sostanza, cercava di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e il suo ruolo nell’aggressione, riproponendo argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Il Principio del Concorso di Persone nel Reato e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza. In primo luogo, le censure sollevate erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, non ammissibili in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, e qui sta il cuore della decisione, il ricorso era palesemente infondato alla luce del consolidato principio che governa il concorso di persone nel reato. La Corte ha ribadito un concetto fondamentale per la giustizia penale.
La Struttura Unitaria del Reato Concorsuale
Secondo la Cassazione, il reato commesso in concorso ha una struttura unitaria. Quando diverse volontà si uniscono per produrre lo stesso evento criminoso, l’azione di ciascun partecipe si fonde con quella degli altri. Di conseguenza, l’evento finale (in questo caso, le lesioni gravi) è considerato l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti.
Questo significa che ogni compartecipe è chiamato a rispondere non solo degli atti che ha compiuto personalmente, ma anche di quelli compiuti dai suoi ‘soci’, purché rientrino nel piano criminoso concordato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di questioni di fatto, già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Sul piano sostanziale, la Corte ha smontato la tesi difensiva applicando il principio del concorso di persone nel reato. Ha specificato che, in un reato di lesioni commesso da più persone, è del tutto irrilevante stabilire quale dei compartecipi abbia colpito una parte del corpo della vittima piuttosto che un’altra. L’attività di ogni concorrente si inserisce con efficienza causale nel determinismo dell’evento, fondendosi con quella degli altri. L’evento lesivo finale è quindi il prodotto dell’azione combinata di tutti, e tutti ne rispondono per intero.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame riafferma con forza un principio cruciale: nel concorso di persone nel reato, la responsabilità è solidale. Tentare di ‘frazionare’ la colpa, attribuendo a ciascun concorrente solo le conseguenze dirette della propria azione materiale, è una strategia difensiva destinata a fallire. La legge considera l’impresa criminosa come un’unica azione, e chiunque vi partecipi, contribuendo causalmente al risultato, ne risponde pienamente. Questa ordinanza serve da monito: chi decide di agire illegalmente insieme ad altri si assume la responsabilità dell’intero piano e delle sue conseguenze.
 
Se più persone commettono un’aggressione, ogni aggressore risponde solo per i colpi che ha sferrato?
No. Secondo il principio del concorso di persone nel reato, quando si realizza la combinazione di diverse volontà per produrre lo stesso evento, ciascun partecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi. L’evento finale è considerato l’effetto dell’azione combinata di tutti.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No. Il ricorso alla Corte di Cassazione non è consentito per ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè per contestare come i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito gli eventi. La Cassazione è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità (in quanto basato su contestazioni di fatto), è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Le argomentazioni erano già state valutate e disattese correttamente nei precedenti gradi di giudizio.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7845  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale egli è stato ritenuto responsabili del delitto di lesioni personali gravi di cui agli artt. 110,583 585 cod. pen. ;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e di:sattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, peraltro in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo di un errore materiale contenuto nei certificati medici) – e dunque affetto da genericità – è anche manifestamente infondato, perché “in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato” (sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012); ne viene che risulti del tutto ininfluente che, nel reato dì lesioni commesso in concorso d’azione, l’uno e l’altro dei compartecipi abbiano attinto parti diverse del corpo della vittima; Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; 
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07Ì02/2024