Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria depositata.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di NAPOLI, in difesa di COGNOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 settembre 2023 la Corte d’Appello di Bologna riformando parzialmente la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna, rideterminava la pena nei confronti di NOME a seguito dell’accordo ex art. 599 bis cod pen. in anni sette d reclusione ed 60.200,00 di multa, e confermava la condanna anni dieci, mesi 8 di reclusione ed €.80.000 di multa nei confronti di NOME quali responsabili di del reato di cui all’art.73, DPR 309/90, con l’aggr dell’ingente quantità, per aver detenuto a fini di spaccio, all’interno del dell’auto nonché della propria abitazione g.5.363,18 di cocaina e gr.14.6 marijuana, suddivisa in varie confezioni e con diverse percentuali di principio dettagliatamente specificate COGNOME‘imputazione. Agli imputati era contestata alt violazione dell’art. 4, commi 1 e 7, della L.895 del 1967, per aver portato in pubblico un revolver a 6 colpi, di cui 5 inseriti nel tamburo, trasportandola all della propria autovettura in un vano appositamente ricavato nel cruscotto.
3. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati tramite il proprio difens di fiducia. Il COGNOME lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e di motivazione riguardo alla esclusione della ipotesi della connivenza non punibi ordine alla condotta di detenzione contestata. La Corte non aveva fatto buon gove delle risultanze processuali, pervenendo a conclusioni illogiche ed apodittiche. era emerso da alcun dato probatorio il contributo del COGNOME alla azione delittuo comunque anche il solo rafforzamento della condotta criminosa del cugino NOME posto che un contributo siffatto non poteva certo ricavarsi dalla mera presenza NOME sui luoghi in cui si era consumata l’azione delittuosa, Non potev certamente considerarsi sufficienti la mera coabitazione e la presenza COGNOMEa ve ove era stato rinvenuto lo stupefacente. Non era sufficientemente e logicame motivata la affermata inattendibilità del NOME che aveva escluso compartecipazione del COGNOME nei fatti contestati. Del tutto illogicamente, i giud merito avevano invece considerato attendibile il NOME in ordine alla confession fatti a lui medesimo addebitati. La Corte territoriale non aveva fornito rispos plurime argomentazioni di cui ai motivi di appello con i quali erano stati in molteplici elementi dai quali desumere che la presenza del COGNOME COGNOME giunto in It da appena un mese e mezzo – era del tutto occasionale e non stabile, risiede invece egli a casa del fratello. Inoltre, lo stupefacente non era visibile a dell’abitazione, ma era stato invece accuratamente occultato in luoghi in escl uso al NOME; stessa considerazione poteva ripetersi per lo stupefacente rinv
COGNOME“autovettura, in uso esclusivo al NOME. Non era certamente idonea ad esclu la connivenza non punibile il fatto che il materiale da confezionamento ed il bila fossero riposti in posti accessibili quali i pensili della cucina, essendo, per giurisprudenza di legittimità, insufficiente a fondare una ipotesi di concor familiare convivente il fatto che la droga sia custodita in luoghi accessibili de familiare. Non erano emerse condotte idonee a rafforzare il proposito criminoso NOME, al contrario, il COGNOME aveva sempre tenuto un contegno rispetto collaborativo nei confronti degli inquirenti. La Corte territoriale, inoltre, n valutato due sentenze di assoluzione emesse nei confronti del COGNOME riguardanti proiettili trovati COGNOME‘autovettura nonché altre ipotesi di cessione di stup ascritte al cugino; e ciò con motivazione manifestamente illogica, posto che la pi era stata ritrovata nel medesimo vano in cui erano posizionati i proiettili. secondo motivo, il ricorrente denuncia il medesimo vizio motivazione in punto attribuzione della penale responsabilità in ordine al reato di detenzione ill armi contestato al capo b). Con il terzo motivo, lamenta il COGNOME COGNOME carenz motivazione in ordine alla riqualificazione del ritenuto contributo concorsuale ai dell’art.114 cod. pen. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio motivazi in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: non erano s valutati i motivi di appello, era generico il riferimento alla gravità dei fa ingiustificatamente stata omessa qualsivoglia valutazione circa lo sta incensuratezza dell’imputato. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sen impugnata per vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine al fatto av dovuto essere esclusa l’aggravante di cui all’ad 80 DPR 309/1990 per la detenzi della marijuana, non essendo stato specificato il dato qualitativo, ed era p errata, in quanto eccessiva, la determinazione della misura dell’aumento ai dell’art. 81 cpv. In proposito, era incongrua la motivazione spesa dalla territoriale, che aveva ritenuto come la contestazione dell’aggravante non av influito COGNOMEa determinazione dell’aumento per la continuazione. Con il sesto mot deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente determinazione della pena per il reato di violazione della legge sulle armi. No stato giustificato lo scostamento dal minimo edittale né erano stati motiva aumenti per la continuazione, in contrasto con quanto stabilito dalla pronuncia COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME denuncia vizio di violazione di legge in ordine alla r applicazione ( seppur bilanciata con le attenuanti generiche) della aggravante d all’art. 80 DPR 309/1990, che non era ravvisabile nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi di valori straordinariamente elevati, non potendosi ricorrere
automatismi relativi alla individuazione di valori soglia, come stabilito dai giu merito.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile. Per costante giurisprude Corte regolatrice, in caso di concordato in appello non sono deducibili i legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché rel mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si s COGNOMEa COGNOME illegalità COGNOME della COGNOME sanzione COGNOME inflitta. COGNOME Non COGNOME è COGNOME invero COGNOME ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà dell accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23/ Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01). Or agevole rilevare che il motivo di ricorso esula dai motivi consentiti.
Venendo al ricorso proposto dal COGNOMECOGNOME COGNOME rilevato che il primo motivo è inf Nel corpo motivazionale dell’impugnata sentenza la Corte territoriale ha fatt applicazione del principio più volte espresso da questa Corte di legittimità va ribadito, secondo cui in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la d tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro sogge individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comport meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazi reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o raf proposito criminoso del concorrente (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Rv. 2 Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454; Sez. 6 – n. 52116 del 15/11 Finizio, Rv. 278064 – 01; Sez. 4 -, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate Rv. 2 02). Il rafforzamento nel proposito criminoso può consistere anche in atteg che garantiscano all’autore una certa sicurezza o, anche implicitame collaborazione sulla quale poter contare ( Sez. 4 – , n. 34754 del 20 Abbate Rv. 280244 – 02).
La sentenza impugnata, al riguardo, ha indicato significativi elementi da c certamente la compartecipazione nel reato. Al contrario di quanto rappresenta difesa, l’imputato non era un mero ospite di passaggio COGNOMEa abitazione occ NOME, tanto emergendo dalle dichiarazioni dello stesso COGNOMECOGNOME riportate da territoriale alla pag.20 della sentenza impugnata. Il predetto, COGNOME‘interr in sede di convalida, aveva dichiarato testualmente ” io abitavo a Bagnaca NOME, anzi dormivo qualche volta a casa sua e qualche volta da mio fratello che però ha la casa piccola, abita in un altro paese”. Con deduzione certam illogica la Corte desume che il ricorrente fosse solito stare presso il cugi che dal fratello, in ragione delle piccole dimensioni della casa di quest’ultim di merito proseguono ponendo in correlazione detto elemento di fatto con prove acquisite al processo ( le risultanze dei servizi di osservazione de avevano visto il COGNOME COGNOME‘abitazione il 7 maggio, ossia 15 giorni prima de il ritrovamento di effetti personali ( due spazzolini da denti) riferibili al due persone; il possesso delle chiavi di casa dell’appartamento da parte de al momento dell’arresto), ritenute, con ragionamento deduttivo privo di logiche, non solo come inequivocabilmente deponenti per una stabile ed ab presenza del ricorrente COGNOMEa abitazione, ma anche come altrettanto inequi segnale del fatto che il NOME riponesse la sua fiducia nel NOME, lasc disponibilità piena di una abitazione ove era custodita droga di ingen economico ed altrettanto ingenti somme di denaro. Tanto premesso, altro ele valorizzato è la massiccia presenza di stupefacente di tipo marijuana COGNOME‘a non solo all’interno di sacchi chiusi, come si deduce nei motivi di ricorso, m sacchi aperti ( un sacco con 400 grammi di marijuana era stato trovato in c letto), oltre al materiale per il confezionamento (bilancini di precisione, riposto all’interno dei pensili della cucina, ove si trovavano anche due contenenti 1 grammo di cocaina e, all’interno di un mobile sempre in cuc sacchetto di cellophane contenente la somma di ventimila euro in conta sottolinea, al riguardo, che la cucina è notoriamente luogo ove chi abita poteva avere agevole accesso. La Corte (unitamente al primo giudice, considerazioni in proposito si esaminano secondo i principi della cd doppia co ha così efficacemente argomentato, con un ragionamento logico – deduttivo che al vaglio di legittimità, che la presenza non occasionale del ricorrente nel del NOME, il rinvenimento di massicci quantitativi di droga e di ingente denaro praticamente alla portata dell’odierno ricorrente, il fatto che ricorrente si fosse trasferito in Italia senza apparenti ragioni, non svolg attività lavorativa e, nonostante ciò, fosse stato trovato in possesso di contanti e due telefoni cellulari, gli inverosimili racconti resi al momento (secondo cui i due erano appena usciti a fare un gito e prendere un caffè, pa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contraddetti dalle risultanze dei servizi di osservazione) erano tut deponenti per una piena partecipazione attiva del ricorrente nel reato di de fini di spaccio della sostanza stupefacente. I giudici di merito ben argome un lato, che certamente la coabitazione non era occasionale ma nemmeno neces ( quale nel rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio), risultando i volontario trasferimento del NOME dalla Albania, trasferimento di cui non er neppure spiegate le ragioni; che le risultanze probatorie avevano per appurare che la casa ove abitava il NOME era stata presa in affitto dall fratello del COGNOME proprio per il cognato, ossia il ricorrente medesimo; che due erano già stati visti circolare insieme dalla PG nei giorni precedenti che l’affidare le chiavi di casa al cugino, considerando lo stupefacente di in e il denaro ivi custodito, deponeva al contrario per un rapporto di piena fidu condivisione tra i due; che la presenza accertata in casa di materiale per confezionamento della droga indicava inequivocabilmente che l’abitazio destinata stabilmente allo svolgimento di attività di confezionamen stupefacente ivi detenuto. Si tratta, come detto, di affermazioni non manif illogiche e fronte delle quali i motivi si pongono come mere rapprese alternative di versioni fattuali più favorevoli all’imputato, ma inammis presente sede di legittimità.
E’ infondato anche il motivo relativo alla asserita contraddittorietà con le di assoluzione emesse nei confronti del NOME riguardanti 71 proiettil COGNOME‘autovettura nonché altre ipotesi di cessione di stupefacenti ascritt Invero, la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente a elementi di prova (Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Rv. 245483 – 01). E, su non è illogico l’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale che, quan proiettili, ben evidenzia che si trattava di sentenza emessa a seguito di op decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all’art. 697 anteriormente alla acquisizione degli elementi conoscitivi disponibili nel processo; mentre, quanto alla assoluzione per l’acquisto di una partita di parte del NOME, la Corte rileva, in maniera altrettanto pertinente, ch condotta risalente proprio alla sera prima dell’arresto ( avvenuto il 2 attinente ad una partita di cocaina venduta dal NOME ad un acquirente, e dalle captazioni all’interno della autovettura, fatto per il quale il Gre assolto perché rimasto silente: anche in questo caso i giudici di merito rima il fatto, posto in correlazione con il contesto risultante dagli esiti dell domiciliare e all’interno della vettura, nonché della posizione assunta dal r più sopra esaminata, poteva semmai avvalorare, e non smentire, il ruolo del r medesimo.
Non è neppure manifestamente illogica né contraria ai principi espressi d Corte di legittimità l’esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 114 cod pen. V che in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispet realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia COGNOME‘assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di effic così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile COGNOME‘economia genera criminoso (Sez. 4, Sentenza n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037 – 01). Anco giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di concorso di persone allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuan dall’art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplici alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in e gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non ope distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamen essere rispetto alla produzione dell’evento” (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/ 268176 – 01). Non sussiste quindi il vizio lamentato con i motivi di ricorso, giudice di merito escluso, con motivazione non illogica e conforme ai princi riportato, la marginalità del contributo dell’imputato all’azione criminosa p concorso con il cugino.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che del merito esprime in proposito un giudizio di fatto, la cui motivazione è ins in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche ric degli elementi, tra quelli indicati COGNOME‘art. 133 cod. pen., considerati pr fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 1 PettiCOGNOMEi, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escludere l attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gl indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a d meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attine personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuz può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigl 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consolidato della giuris di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle ci attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di el circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’ar disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, d 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conce diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 de
02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 2 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Orbene, i giu di merito hanno richiamato la pericolosità attinente alla immissione sul me massiccio quantitativo di droga, escludendo poi che, a fronte di tali element costituire fattore decisivo lo stato di incensuratezza del’imputato.
Infine, risultano congruamente motivati sia lo scostamento da minimo edittale aumenti per la continuazione interna in ordine alla detenzione di kg 14 di nnochè relativamente alla reato di cui alla L.895 del 1967. In proposito, i merito hanno richiamato la elevata pericolosità e gravità della condotta i dei consistenti quantitativi detenuti ai fini della immissione sul mercato e d di un’arma da sparo carica di proiettili. Né si coglie alcuna illogicità COGNOMEa della Corte territoriale che ha ritenuto congruo l’aumento per la continu relazione alla condotta di detenzione di oltre 14 kg di marijuana, osservan determinazione in anni uno e mesi sei di reclusione era proporzionata alla p così come fissata, senza che alcuna rilevanza in merito potesse avere l’aggra di cui all’art. 80 comma 2 DPR 309 /1990 contestato anche per la fattispec all’art. 74, comma 4.
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso di COGNOME. Segue per legge la dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di NOME invece dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del predetto im al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore del delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di NOME e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Roma, 10 aprile 2024